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Sentenza 21 febbraio 2024
Sentenza 21 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/02/2024, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Lavoro
N. R.G. 382/2023
La Corte D'Appello di Bari, SEZIONE LAVORO, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Vittoria Orlando Presidente
Dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Consigliere relatore all'udienza in data 15/02/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PAPADIA FRANCESCO VINCENZO
appellante e
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., assistito e difeso dall'Avv. CP_1 P.IVA_1
FARETRA ANNA appellata
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza definitiva in data 16.2.2023, il Tribunale del lavoro di Bari ha respinto il ricorso proposto da , ausiliario in servizio presso l' Parte_1 [...]
di Triggiano (BA), nei confronti della , sua datrice di lavoro, volto Org_1 CP_1
ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente subito in conseguenza della sottoposizione ad un procedimento disciplinare poi conclusosi con l'archiviazione.
2. In sintesi, il primo giudice ha rilevato che: l' datrice aveva avviato il procedimento disciplinare a seguito di una Parte_2 comunicazione pervenuta all'ufficio dal Dirigente P.O. di Triggiano, del seguente tenore: <La Sig.ra DD (n.ric.13135), ricoverata presso codesto SPDC in data
11.11.18, riferiva durante un colloquio psicologico e visita psichiatrica (in data
22.11.18 nel turno 08.00-14.00) che in data 16.11.18 nel turno 22.00-06.00 un operatore (a suo dire l'ausiliario ), nel mentre la aiutava a Parte_1
sistemarsi a letto la toccava in zona prossima al seno, la paziente aggiungeva, inoltre, di aver notato che subito dopo, lo stesso operatore avrebbe ripetuto comportamenti
Pa simili nei confronti della Sig.ra (ric.13338) degente nella stessa stanza.
Quest'ultima paziente avrebbe alluso a comportamenti scorretti dell'operatore citato senza specificare le modalità>>; in presenza di una così grave denuncia da parte di una paziente, il responsabile della struttura presso cui prestava servizio aveva segnalato del tutto Parte_1
legittimamente, ed anzi doverosamente, all'ufficio competente (UPD), i fatti di rilevanza disciplinare, come pure legittimamente era stato avviato il procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 55 bis, D.lgs. 165/2001; non si ravvisa, dunque, alcuna responsabilità del datore di lavoro tale da costituire
Cont violazione dei doveri datoriali in materia di salute e sicurezza, non potendo la esimersi dal farsi carico di quanto segnalato dalla degente, soggetto in posizione sicuramente svantaggiata – trattandosi di paziente psichiatrico – rispetto a chi aveva l'onere di prendersi cura di lei;
nel contemperamento degli opposti interessi di degente e dipendente, la non CP_1
poteva che attenersi strettamente ad una corretta conduzione del procedimento disciplinare, cosa che è avvenuta, non risultando le regole dello stesso in alcuna forma violate;
peraltro, <ove ciò non basti>>, <alquanto peregrina appare la prospettazione di un nesso causale tra una vicenda alla fine conclusasi favorevolmente all'incolpato nel giro di nemmeno tre mesi e il quadro patologico che si vorrebbe da essa far discendere>>, in mancanza delle necessarie spiegazioni – di ordine non quantitativo, ma qualitativo e dotate di “elevata credibilità razionale” o di “alta probabilità logica” – circa l'esistenza pag. 2/7 del nesso causale, come richieste dalla giurisprudenza, a partire dalla nota sentenza c.d.
.dell'11 settembre 2002; CP_2
ogni ulteriore questione resta assorbita.
3. Con ricorso depositato in data 18.4.2023, ha interposto gravame, per Parte_1 chiedere la riforma della sentenza impugnata e la condanna dell' Parte_2
appellata al risarcimento, in suo favore, del danno non patrimoniale subito a causa dell'ingiusto comportamento datoriale, pari, quantomeno, ad € 40.024,49.
4. Instaurato nuovamente il contraddittorio, ha resistito la , con apposita CP_1 memoria, insistendo per il rigetto dell'avverso gravame.
5. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado del giudizio, all'udienza del 6.2.2024 la causa è stata discussa e decisa come da separato ed infrascritto dispositivo.
6. L'odierno appellante, dopo aver brevemente ripercorso l'iter del procedimento disciplinare per cui è causa, evidenziando che il Direttore del Dipartimento, dott.
Cont
aveva omesso, prima di inoltrare la segnalazione all' , di verificare la CP_3
presenza del suo nominativo nel turno di servizio 22-6 del 16.11.2018, lamenta, con una serie di connesse censure, l'erroneità dell'impugnata sentenza, che avrebbe ritenuto assorbito e non meritevole di approfondimento il tema dirimente della <corretta qualificazione delle richieste risarcitorie, causate da colpa grave e negligenza dell' (…)
, stimando, invece, risolutiva la questione del <legittimo potere disciplinare CP_1 dell'amministrazione>>, mai contestata, né discussa tra le parti;
sostiene che nella fattispecie <una normale diligenza (…) avrebbe potuto evitare l'accusa così infamante nei confronti di un “quisque de populo” (…) in luogo di quel soggetto che, effettivamente, era tenuto a rispondere di comportamenti così abietti>>; si duole dell'erroneità della statuita insussistenza del nesso causale, frutto, a suo dire, dell'omessa considerazione della documentazione attestante la patologia e dell'apodittica ed immotivata affermazione secondo cui essa non avrebbe potuto svilupparsi in un arco temporale di soli tre mesi, intercorsi tra la contestazione disciplinare e l'archiviazione del procedimento, come, invece, confermato da tutti i testimoni escussi;
evidenzia che la sentenza c.d. richiede un accertamento CP_2
rigoroso del nesso causale che resta circoscritto al processo penale e che, nella specie,
pag. 3/7 deve trovare applicazione l'art. 2087 c.c., che impone all'imprenditore di tutelare la salute fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro, unitamente all'art. 2043 c.c.
7. L'appello è infondato e va respinto.
8. E' appena il caso di rilevare la piena correttezza e condivisibilità dell'affermazione del primo giudice secondo cui l' datrice, a fronte di una denuncia Parte_2
grave e circostanziata da parte di una degente, non solo fosse legittimata, bensì tenuta ad avviare un procedimento disciplinare nei confronti dei presunti responsabili;
di ciò, peraltro, non dubita neppure l'odierno appellante, il quale – come poc'anzi accennato – puntualizza in sede di gravame di non aver inteso censurare l'esercizio del potere disciplinare datoriale, bensì – in sostanza – le modalità – connotate da negligenza e colpa grave – con cui esso si era concretamente dispiegato nel caso di specie.
9. Senonchè, non ha pregio la doglianza secondo cui il primo giudice avrebbe omesso di affrontare tale tematica, ritenendola, a torto, assorbita, perché la sentenza ha delibato e puntualmente pronunziato su ogni questione sollevata dal ricorrente, e, in particolare, ha motivatamente escluso, nella specie, la sussistenza di una condotta datoriale colposa o altrimenti inadempiente, evidenziando la <corretta conduzione del procedimento disciplinare>> (v. pag. 3); affermazione, questa, che l'odierno gravame neppure tenta di contrastare, difettando ogni specifica censura al riguardo, come pure qualsivoglia allegazione di regole del procedimento disciplinare che non sarebbero state rispettate.
10. Né è ravvisabile, sotto altro profilo, alcuna violazione da parte della datrice di lavoro degli obblighi di protezione del lavoratore imposti dall'art. 2087 c.c. a tutela dell'integrità psico-fisica del prestatore di lavoro;
in tale contesto, l'unico elemento dedotto dal ricorrente in modo sufficientemente determinato e preciso – ossia quello della mancata preventiva verifica da parte del Direttore del Dipartimento della presenza di nel turno di servizio 22-6 del 16.11.2018 – è di per sé insignificante Parte_1
nella prospettiva della asserita responsabilità risarcitoria datoriale. Cont 11. Infatti, come puntualmente argomentato dalla odierna appellata, la sola circostanza fattuale per cui il dipendente non fosse indicato tra i lavoratori di turno al momento dell'episodio denunciato dalla paziente – o, comunque, che non risultasse formalmente in servizio – non costituiva un dato dirimente per escludere la sua presenza fisica in reparto: non si vede, infatti, per quale ragione ad un dipendente sarebbe stato pag. 4/7 materialmente impossibile accedere al luogo di lavoro anche al di fuori degli orari di servizio, non senza considerare che, se detto dipendente avesse inteso commettere condotte inappropriate o delittuose, avrebbe potuto preferire – e dunque curare – che la sua presenza in reparto non fosse attestata dai turni di servizio o registrata attraverso un cartellino marcatempo.
12. Non può dunque muoversi alcun appunto all' per aver, in presenza Parte_2
di una denuncia di una paziente assolutamente circostanziata e precisa in ordine alle generalità dell'autore della molestia subita, avviato il procedimento disciplinare nelle forme previste dalla legge, per tal via consentendo al dipendente, a seguito della contestazione degli addebiti, di conoscere le accuse mosse a suo carico, di essere sentito in merito e di poter esercitare ogni prerogativa difensiva nel pieno contraddittorio, come, in effetti, avvenuto.
13. Né residuano dubbi sulla sollecita conduzione del procedimento disciplinare, posto che, come già evidenziato dal Tribunale, esso è stato concluso con l'archiviazione – e, quindi, in senso favorevole per l'incolpato - <nel giro di nemmeno tre mesi>>, con piena contezza della delicatezza della situazione e dell'esigenza di tutela della riservatezza del lavoratore, posto che la limitata diffusione della notizia, secondo quanto riferito dagli stessi testimoni escussi ad istanza di parte attrice, è ascrivibile allo stesso
, confidatosi nell'immediatezza con alcuni colleghi (cfr. deposizioni dei Parte_1
testi - verbale ud. 28.4.2022 - e - verbale ud. 4.10.2022 -). Tes_1 Tes_2
14. Per il resto, i paventati vizi di violazione di legge sono prospettati in modo apodittico, mediante censure alquanto generiche e del tutto inidonee ad incrinare l'iter logico-giuridico della decisione impugnata, perché prive di riferimenti concreti agli specifici errori di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale.
15. I suesposti rilievi sono dirimenti ai fini del rigetto dell'appello, posto che, dovendosi confermare la prima autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha escluso in radice la configurabilità di una condotta datoriale illegittima e, quindi, del fatto costitutivo della invocata responsabilità risarcitoria, appare assorbita ogni altra questione inerente all'apprezzamento del nesso causale con il lamentato pregiudizio e, quindi, ultroneo l'esame del relativo motivo di gravame (punto 2.C; pagg. 12-13).
16. In definitiva, sulla scorta di tutte le considerazioni che precedono, non essendo pag. 5/7 ravvisabile alcuna negligenza o colpa grave in capo alla datrice di lavoro, l'appello deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza gravata, restando assorbita ogni ulteriore questione controversa tra le parti.
17. Le spese di questo grado seguono la ribadita soccombenza del lavoratore, odierno appellante, e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M.
n. 55/14, come modificato da ultimo dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della sua complessità, nonchè dell'attività difensiva e delle fasi processuali in concreto espletate.
18. Stante il tenore della presente pronuncia (integrale rigetto dell'appello), sussistono, inoltre, i presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2013, n. 228 (c.d. Legge di stabilità per l'anno 2013), per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso di gravame, spettando, peraltro, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v.
Cass. SS. UU. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1
ricorso depositato in data 18.4.2023 avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di
Bari in data 16.2.2023 nei confronti della , in persona del l.r.p.t., così provvede: CP_1 rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di questo giudizio di gravame, che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre accessori come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso di gravame, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 15.2.2024
pag. 6/7 Il Consigliere relatore/estensore
Dott.ssa Valeria Spagnoletti
pag. 7/7
Il Presidente
Dott.ssa Vittoria Orlando
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Lavoro
N. R.G. 382/2023
La Corte D'Appello di Bari, SEZIONE LAVORO, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Vittoria Orlando Presidente
Dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Consigliere relatore all'udienza in data 15/02/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PAPADIA FRANCESCO VINCENZO
appellante e
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., assistito e difeso dall'Avv. CP_1 P.IVA_1
FARETRA ANNA appellata
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza definitiva in data 16.2.2023, il Tribunale del lavoro di Bari ha respinto il ricorso proposto da , ausiliario in servizio presso l' Parte_1 [...]
di Triggiano (BA), nei confronti della , sua datrice di lavoro, volto Org_1 CP_1
ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente subito in conseguenza della sottoposizione ad un procedimento disciplinare poi conclusosi con l'archiviazione.
2. In sintesi, il primo giudice ha rilevato che: l' datrice aveva avviato il procedimento disciplinare a seguito di una Parte_2 comunicazione pervenuta all'ufficio dal Dirigente P.O. di Triggiano, del seguente tenore: <La Sig.ra DD (n.ric.13135), ricoverata presso codesto SPDC in data
11.11.18, riferiva durante un colloquio psicologico e visita psichiatrica (in data
22.11.18 nel turno 08.00-14.00) che in data 16.11.18 nel turno 22.00-06.00 un operatore (a suo dire l'ausiliario ), nel mentre la aiutava a Parte_1
sistemarsi a letto la toccava in zona prossima al seno, la paziente aggiungeva, inoltre, di aver notato che subito dopo, lo stesso operatore avrebbe ripetuto comportamenti
Pa simili nei confronti della Sig.ra (ric.13338) degente nella stessa stanza.
Quest'ultima paziente avrebbe alluso a comportamenti scorretti dell'operatore citato senza specificare le modalità>>; in presenza di una così grave denuncia da parte di una paziente, il responsabile della struttura presso cui prestava servizio aveva segnalato del tutto Parte_1
legittimamente, ed anzi doverosamente, all'ufficio competente (UPD), i fatti di rilevanza disciplinare, come pure legittimamente era stato avviato il procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 55 bis, D.lgs. 165/2001; non si ravvisa, dunque, alcuna responsabilità del datore di lavoro tale da costituire
Cont violazione dei doveri datoriali in materia di salute e sicurezza, non potendo la esimersi dal farsi carico di quanto segnalato dalla degente, soggetto in posizione sicuramente svantaggiata – trattandosi di paziente psichiatrico – rispetto a chi aveva l'onere di prendersi cura di lei;
nel contemperamento degli opposti interessi di degente e dipendente, la non CP_1
poteva che attenersi strettamente ad una corretta conduzione del procedimento disciplinare, cosa che è avvenuta, non risultando le regole dello stesso in alcuna forma violate;
peraltro, <ove ciò non basti>>, <alquanto peregrina appare la prospettazione di un nesso causale tra una vicenda alla fine conclusasi favorevolmente all'incolpato nel giro di nemmeno tre mesi e il quadro patologico che si vorrebbe da essa far discendere>>, in mancanza delle necessarie spiegazioni – di ordine non quantitativo, ma qualitativo e dotate di “elevata credibilità razionale” o di “alta probabilità logica” – circa l'esistenza pag. 2/7 del nesso causale, come richieste dalla giurisprudenza, a partire dalla nota sentenza c.d.
.dell'11 settembre 2002; CP_2
ogni ulteriore questione resta assorbita.
3. Con ricorso depositato in data 18.4.2023, ha interposto gravame, per Parte_1 chiedere la riforma della sentenza impugnata e la condanna dell' Parte_2
appellata al risarcimento, in suo favore, del danno non patrimoniale subito a causa dell'ingiusto comportamento datoriale, pari, quantomeno, ad € 40.024,49.
4. Instaurato nuovamente il contraddittorio, ha resistito la , con apposita CP_1 memoria, insistendo per il rigetto dell'avverso gravame.
5. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado del giudizio, all'udienza del 6.2.2024 la causa è stata discussa e decisa come da separato ed infrascritto dispositivo.
6. L'odierno appellante, dopo aver brevemente ripercorso l'iter del procedimento disciplinare per cui è causa, evidenziando che il Direttore del Dipartimento, dott.
Cont
aveva omesso, prima di inoltrare la segnalazione all' , di verificare la CP_3
presenza del suo nominativo nel turno di servizio 22-6 del 16.11.2018, lamenta, con una serie di connesse censure, l'erroneità dell'impugnata sentenza, che avrebbe ritenuto assorbito e non meritevole di approfondimento il tema dirimente della <corretta qualificazione delle richieste risarcitorie, causate da colpa grave e negligenza dell' (…)
, stimando, invece, risolutiva la questione del <legittimo potere disciplinare CP_1 dell'amministrazione>>, mai contestata, né discussa tra le parti;
sostiene che nella fattispecie <una normale diligenza (…) avrebbe potuto evitare l'accusa così infamante nei confronti di un “quisque de populo” (…) in luogo di quel soggetto che, effettivamente, era tenuto a rispondere di comportamenti così abietti>>; si duole dell'erroneità della statuita insussistenza del nesso causale, frutto, a suo dire, dell'omessa considerazione della documentazione attestante la patologia e dell'apodittica ed immotivata affermazione secondo cui essa non avrebbe potuto svilupparsi in un arco temporale di soli tre mesi, intercorsi tra la contestazione disciplinare e l'archiviazione del procedimento, come, invece, confermato da tutti i testimoni escussi;
evidenzia che la sentenza c.d. richiede un accertamento CP_2
rigoroso del nesso causale che resta circoscritto al processo penale e che, nella specie,
pag. 3/7 deve trovare applicazione l'art. 2087 c.c., che impone all'imprenditore di tutelare la salute fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro, unitamente all'art. 2043 c.c.
7. L'appello è infondato e va respinto.
8. E' appena il caso di rilevare la piena correttezza e condivisibilità dell'affermazione del primo giudice secondo cui l' datrice, a fronte di una denuncia Parte_2
grave e circostanziata da parte di una degente, non solo fosse legittimata, bensì tenuta ad avviare un procedimento disciplinare nei confronti dei presunti responsabili;
di ciò, peraltro, non dubita neppure l'odierno appellante, il quale – come poc'anzi accennato – puntualizza in sede di gravame di non aver inteso censurare l'esercizio del potere disciplinare datoriale, bensì – in sostanza – le modalità – connotate da negligenza e colpa grave – con cui esso si era concretamente dispiegato nel caso di specie.
9. Senonchè, non ha pregio la doglianza secondo cui il primo giudice avrebbe omesso di affrontare tale tematica, ritenendola, a torto, assorbita, perché la sentenza ha delibato e puntualmente pronunziato su ogni questione sollevata dal ricorrente, e, in particolare, ha motivatamente escluso, nella specie, la sussistenza di una condotta datoriale colposa o altrimenti inadempiente, evidenziando la <corretta conduzione del procedimento disciplinare>> (v. pag. 3); affermazione, questa, che l'odierno gravame neppure tenta di contrastare, difettando ogni specifica censura al riguardo, come pure qualsivoglia allegazione di regole del procedimento disciplinare che non sarebbero state rispettate.
10. Né è ravvisabile, sotto altro profilo, alcuna violazione da parte della datrice di lavoro degli obblighi di protezione del lavoratore imposti dall'art. 2087 c.c. a tutela dell'integrità psico-fisica del prestatore di lavoro;
in tale contesto, l'unico elemento dedotto dal ricorrente in modo sufficientemente determinato e preciso – ossia quello della mancata preventiva verifica da parte del Direttore del Dipartimento della presenza di nel turno di servizio 22-6 del 16.11.2018 – è di per sé insignificante Parte_1
nella prospettiva della asserita responsabilità risarcitoria datoriale. Cont 11. Infatti, come puntualmente argomentato dalla odierna appellata, la sola circostanza fattuale per cui il dipendente non fosse indicato tra i lavoratori di turno al momento dell'episodio denunciato dalla paziente – o, comunque, che non risultasse formalmente in servizio – non costituiva un dato dirimente per escludere la sua presenza fisica in reparto: non si vede, infatti, per quale ragione ad un dipendente sarebbe stato pag. 4/7 materialmente impossibile accedere al luogo di lavoro anche al di fuori degli orari di servizio, non senza considerare che, se detto dipendente avesse inteso commettere condotte inappropriate o delittuose, avrebbe potuto preferire – e dunque curare – che la sua presenza in reparto non fosse attestata dai turni di servizio o registrata attraverso un cartellino marcatempo.
12. Non può dunque muoversi alcun appunto all' per aver, in presenza Parte_2
di una denuncia di una paziente assolutamente circostanziata e precisa in ordine alle generalità dell'autore della molestia subita, avviato il procedimento disciplinare nelle forme previste dalla legge, per tal via consentendo al dipendente, a seguito della contestazione degli addebiti, di conoscere le accuse mosse a suo carico, di essere sentito in merito e di poter esercitare ogni prerogativa difensiva nel pieno contraddittorio, come, in effetti, avvenuto.
13. Né residuano dubbi sulla sollecita conduzione del procedimento disciplinare, posto che, come già evidenziato dal Tribunale, esso è stato concluso con l'archiviazione – e, quindi, in senso favorevole per l'incolpato - <nel giro di nemmeno tre mesi>>, con piena contezza della delicatezza della situazione e dell'esigenza di tutela della riservatezza del lavoratore, posto che la limitata diffusione della notizia, secondo quanto riferito dagli stessi testimoni escussi ad istanza di parte attrice, è ascrivibile allo stesso
, confidatosi nell'immediatezza con alcuni colleghi (cfr. deposizioni dei Parte_1
testi - verbale ud. 28.4.2022 - e - verbale ud. 4.10.2022 -). Tes_1 Tes_2
14. Per il resto, i paventati vizi di violazione di legge sono prospettati in modo apodittico, mediante censure alquanto generiche e del tutto inidonee ad incrinare l'iter logico-giuridico della decisione impugnata, perché prive di riferimenti concreti agli specifici errori di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale.
15. I suesposti rilievi sono dirimenti ai fini del rigetto dell'appello, posto che, dovendosi confermare la prima autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha escluso in radice la configurabilità di una condotta datoriale illegittima e, quindi, del fatto costitutivo della invocata responsabilità risarcitoria, appare assorbita ogni altra questione inerente all'apprezzamento del nesso causale con il lamentato pregiudizio e, quindi, ultroneo l'esame del relativo motivo di gravame (punto 2.C; pagg. 12-13).
16. In definitiva, sulla scorta di tutte le considerazioni che precedono, non essendo pag. 5/7 ravvisabile alcuna negligenza o colpa grave in capo alla datrice di lavoro, l'appello deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza gravata, restando assorbita ogni ulteriore questione controversa tra le parti.
17. Le spese di questo grado seguono la ribadita soccombenza del lavoratore, odierno appellante, e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M.
n. 55/14, come modificato da ultimo dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della sua complessità, nonchè dell'attività difensiva e delle fasi processuali in concreto espletate.
18. Stante il tenore della presente pronuncia (integrale rigetto dell'appello), sussistono, inoltre, i presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2013, n. 228 (c.d. Legge di stabilità per l'anno 2013), per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso di gravame, spettando, peraltro, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v.
Cass. SS. UU. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1
ricorso depositato in data 18.4.2023 avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di
Bari in data 16.2.2023 nei confronti della , in persona del l.r.p.t., così provvede: CP_1 rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di questo giudizio di gravame, che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre accessori come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso di gravame, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 15.2.2024
pag. 6/7 Il Consigliere relatore/estensore
Dott.ssa Valeria Spagnoletti
pag. 7/7
Il Presidente
Dott.ssa Vittoria Orlando