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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 30/07/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sigg.ri Giudici: Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente Dott. Elisa Pinna Giudice Dott. Valentina Prudente Giudice rel., est.
Riunito in Camera di Consiglio in data 29.7.2025, sentita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente SENTENZA procedimento nr. 1160/2023, pendente
TRA difesa dall' Avv. BOGHETTI SABRINA Parte_1
- PARTE RICORRENTE –
CONTRO difeso da Avv.ti ELENA LUNARDI e BATTISTINI ALESSANDRA Controparte_1
- PARTE RICORRENTE -
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Avente a oggetto Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)
Con le conclusioni come da proposta conciliativa del Giudice delegato del 13.6.25:
“Versamento di € 600 a titolo di assegno di mantenimento a da parte di Pt_1 CP_1 somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT entro il 10 di ogni mese;
In ordine ai monili rispettivamente rivendicati: - VERSAMENTO da parte di a di € 1500 - CP_1 Pt_1
Versamento da parte di di € 1500 In relazione ai preziosi di cui lamentano Pt_1 CP_1
P a g . 1 | 3 l'assenza” con compensazione dei due controcrediti di € 1500 tra le parti – come precisato da verbale di udienza del 25.7.25-
MOTIVI DELLA DECISIONE
il 4.7.2023 proponeva ricorso all'Intestato Tribunale affinché Parte_1 pronunciasse la separazione personale delle parti e, decorso il termine di legge, lo scioglimento del matrimonio. Si costituiva il quale non si opponeva alla separazione personale (né alla Controparte_1 successiva pronuncia di divortzio) che, anzi, faceva propria. In data 23.5.2024 veniva pronunciata la separazione personale tra le parti e con ordinanza veniva rimessa la causa in istruttoria ai fini della declaratoria di scioglimento del matrimonio. All'udienza del 13.6.2025 il Giudice formulava alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 473 bis.21 c.p.c.:
- € 600 a titolo di assegno di mantenimento a a parte di somma soggetta Pt_1 CP_1
a rivalutazione annuale ISTAT entro il 10 di ogni mese;
- in ordine ai monili rispettivamente rivendicati:
- VERSAMENTO da parte di i € 1500 CP_1 Pt_1
- Versamento da parte di a di € 1500 in relazione ai preziosi di cui Pt_1 CP_1 lamentano l'assenza; Spese di lite interamente compensate. All'udienza del 25.7.2025 veniva accettata la proposta conciliativa, con compensazione dei rispettivi controcrediti.
*** La domanda di scioglimento del matrimonio civile risulta fondata, non essendovi stata ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra le parti nell'anno antecedente alla comparizione dinanzi al Giudice delegato, né essendo stata da taluno opposta la riconciliazione;
Vista l'accettazione della proposta conciliativa formulata dal Giudice, in ordine ai profili patrimoniali, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE CIVILE, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nel procedimento iscritto al n. 1160 dell'anno 2023, così decide: 1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a Sarzana il 15.07.2017 tra trascritto nei registri dello stato civile Parte_1 Controparte_1 del Comune di Sarzana nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2017 Parte 2 Serie A n. 51; 2. PONE a carico di 'obbligo di corrispondere a favore di Controparte_1 [...]
, entro il giorno dieci di ogni mese, assegno di euro 600,00 rivalutabile Parte_1 annualmente secondo gli indici Istat;
3. DISPONE in ordine ai profili patrimoniali come da conclusioni congiunte in epigrafe
P a g . 2 | 3 riportate, da intendersi in questa sede integralmente trascritte.
4. DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
5. MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Sarzana per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Massa, nella soprarichiamata Camera di consiglio
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
P a g . 3 | 3
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sigg.ri Giudici: Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente Dott. Elisa Pinna Giudice Dott. Valentina Prudente Giudice rel., est.
Riunito in Camera di Consiglio in data 29.7.2025, sentita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente SENTENZA procedimento nr. 1160/2023, pendente
TRA difesa dall' Avv. BOGHETTI SABRINA Parte_1
- PARTE RICORRENTE –
CONTRO difeso da Avv.ti ELENA LUNARDI e BATTISTINI ALESSANDRA Controparte_1
- PARTE RICORRENTE -
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Avente a oggetto Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)
Con le conclusioni come da proposta conciliativa del Giudice delegato del 13.6.25:
“Versamento di € 600 a titolo di assegno di mantenimento a da parte di Pt_1 CP_1 somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT entro il 10 di ogni mese;
In ordine ai monili rispettivamente rivendicati: - VERSAMENTO da parte di a di € 1500 - CP_1 Pt_1
Versamento da parte di di € 1500 In relazione ai preziosi di cui lamentano Pt_1 CP_1
P a g . 1 | 3 l'assenza” con compensazione dei due controcrediti di € 1500 tra le parti – come precisato da verbale di udienza del 25.7.25-
MOTIVI DELLA DECISIONE
il 4.7.2023 proponeva ricorso all'Intestato Tribunale affinché Parte_1 pronunciasse la separazione personale delle parti e, decorso il termine di legge, lo scioglimento del matrimonio. Si costituiva il quale non si opponeva alla separazione personale (né alla Controparte_1 successiva pronuncia di divortzio) che, anzi, faceva propria. In data 23.5.2024 veniva pronunciata la separazione personale tra le parti e con ordinanza veniva rimessa la causa in istruttoria ai fini della declaratoria di scioglimento del matrimonio. All'udienza del 13.6.2025 il Giudice formulava alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 473 bis.21 c.p.c.:
- € 600 a titolo di assegno di mantenimento a a parte di somma soggetta Pt_1 CP_1
a rivalutazione annuale ISTAT entro il 10 di ogni mese;
- in ordine ai monili rispettivamente rivendicati:
- VERSAMENTO da parte di i € 1500 CP_1 Pt_1
- Versamento da parte di a di € 1500 in relazione ai preziosi di cui Pt_1 CP_1 lamentano l'assenza; Spese di lite interamente compensate. All'udienza del 25.7.2025 veniva accettata la proposta conciliativa, con compensazione dei rispettivi controcrediti.
*** La domanda di scioglimento del matrimonio civile risulta fondata, non essendovi stata ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra le parti nell'anno antecedente alla comparizione dinanzi al Giudice delegato, né essendo stata da taluno opposta la riconciliazione;
Vista l'accettazione della proposta conciliativa formulata dal Giudice, in ordine ai profili patrimoniali, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE CIVILE, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nel procedimento iscritto al n. 1160 dell'anno 2023, così decide: 1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a Sarzana il 15.07.2017 tra trascritto nei registri dello stato civile Parte_1 Controparte_1 del Comune di Sarzana nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2017 Parte 2 Serie A n. 51; 2. PONE a carico di 'obbligo di corrispondere a favore di Controparte_1 [...]
, entro il giorno dieci di ogni mese, assegno di euro 600,00 rivalutabile Parte_1 annualmente secondo gli indici Istat;
3. DISPONE in ordine ai profili patrimoniali come da conclusioni congiunte in epigrafe
P a g . 2 | 3 riportate, da intendersi in questa sede integralmente trascritte.
4. DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
5. MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Sarzana per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Massa, nella soprarichiamata Camera di consiglio
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
P a g . 3 | 3