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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 12/08/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott. Francesco Tonon Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1473/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to ROVERE ROSANNA, con elezione di domicilio in VIA CESARE
BATTISTI n. 8, 33170 PORDENONE (PN), presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to SCANDURRA LUCA, con elezione di domicilio in PIAZZA
RISORGIMENTO n. 16, 33170 PORDENONE (PN), presso lo studio del difensore;
resistente con i seguenti figli: , nato a [...] Persona_1
(UD) il 22/09/2007, , nato a [...] Persona_2
(UD) il 11/09/2010 e nata a [...] Persona_3
(UD) il 20/06/2015;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
1 OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note scritte congiunte di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 13/06/2025 e cioè “1. Affidamento condiviso dei figli minori , e ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Per_2 Per_3
prevalente presso la madre.
2. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione,
all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori devono essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli;
sulle questioni di ordinaria amministrazione, le parti possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
3. I figli staranno con i genitori ed i fratelli secondo le seguenti modalità:
▪ a fine settimana alternati con il padre e con la madre dal venerdì pomeriggio alla domenica sera alle ore 18:00;
▪ starà con il padre lunedì e mercoledì con pernotto e il martedì Per_2 Per_3
con pernotto;
▪ per quanto riguarda la gestione logistica dei figli e e Per_2 Per_3 Per_1
durante l'anno scolastico, ciascuno dei genitori si occuperà di andare a prendere i figli a scuola e di riportarli nelle giornate di sua pertinenza;
▪ i periodi di vacanza saranno così ripartiti, salvo diversi accordi tra i genitori:
▪ le vacanze natalizie, ad anni alterni, saranno suddivise tra i genitori in modo tale che i figli stiano dal termine delle lezioni fino alle ore 17.00 del 31.12 con un genitore e dal 31.12 alla ripresa delle lezioni con l'altro genitore;
▪ le vacanze pasquali, ad anni alterni, saranno suddivise tra i genitori in modo tale che i figli trascorrano il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo con ciascun genitore e, comunque, dal termine delle lezioni al giorno di Pasqua
con un genitore e dal Lunedì dell'Angelo alla ripresa delle lezioni con l'altro genitore;
2 ▪ durante le vacanze estive i figli trascorreranno tre settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, previa comunicazione tra le parti entro la fine di maggio di ogni anno;
▪ le altre festività di carnevale ed infrasettimanali, saranno ripartite, ad anni alterni, su accordo tra i genitori ed i ponti saranno fruiti dal genitore cui compete il fine settimana;
▪ per quanto riguarda i compleanni dei figli i genitori si impegnano a fare in modo che vengano trascorsi con entrambi i genitori, così come manifestazioni,
festeggiamenti, scolastici, sportivi, religiosi, etc. che verranno reciprocamente per tempo comunicati;
▪ il genitore con il quale saranno i figli si impegna a favorire le comunicazioni telefoniche quotidiane con l'altro genitore;
▪ le parti si impegnano a mantenere un atteggiamento di reciproco rispetto limitando le comunicazioni unicamente in relazione all'interesse dei figli e della loro gestione ed organizzazione;
▪ ciascuno dei genitori potrà delegare persone di sua fiducia per occuparsi dei figli in sua assenza ivi compreso il prelevamento/accompagnamento da scuola o dalle attività extra scolastiche;
▪ i documenti di identità dei minori viaggeranno con gli stessi.
4. Il signor verserà alla signora a titolo di contributo al Parte_1 CP_1
mantenimento per i figli un assegno mensile di € 1.100,00= soggetto a rivalutazione Istat dal 2027.
5. Le spese straordinarie per i figli saranno ripartite al 50% come da Protocollo
in uso presso il Tribunale di Pordenone.
6. L'assegno unico per i figli a carico sarà percepito dalla signora Le CP_1
detrazioni fiscali saranno al 50%.
7. Entrambi i genitori si impegnano, come suggerito dal Consultorio, a farsi supportare nell'esercizio delle funzioni genitoriali.
8. Spese di causa compensate”.
3 FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 01/08/2024, ha chiesto di ottenere la modifica Parte_1
delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
genitoriale nei confronti dei figli , e Persona_1 Persona_2
in atti generalizzati, nati dalla relazione sentimentale con Persona_3
, di cui al decreto Cron. n. 6327/2020 del 04/12/2020 – Controparte_1
R.G. 3623/2020 – Tribunale Ordinario di Pordenone. Più precisamente, fermo l'affido condiviso dei figli minori, il ricorrente ha chiesto che il figlio Per_2
sia collocato prevalentemente e avrà residenza presso il padre;
il figlio Per_1
sia libero di rapportarsi con entrambi i genitori secondo accordi direttamente con gli stessi, decidendo i tempi di permanenza presso ciascuno di essi, la figlia resti collocata prevalentemente presso la madre;
ha chiesto che i Per_3
figli stiano con i genitori e i fratelli secondo tempi e modalità meglio descritte in ricorso;
ha chiesto che la casa coniugale sia assegnata al ricorrente
(esclusivo proprietario), data la sostanziale equivalenza del collocamento dei figli, chiedendo che la resistente reperisca altra soluzione abitativa entro 30
giorno dal provvedimento di assegnazione dell'immobile al ricorrente;
ha chiesto che il padre provveda all'integrale mantenimento del figlio , ivi Per_2
comprese le spese straordinarie, mentre, il mantenimento di sarà a Per_1
carico di entrambi i genitori nel tempo che il minore trascorrerà con ciascuno di essi;
ha domandato che il padre versi alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , un assegno pari ad euro 400,00 mensili, Per_3
soggetto a rivalutazione Istat dal 2026; ha chiesto che le spese straordinarie per i figli e siano suddivise al 50% tra i genitori, così come l'assegno Per_1 Per_3
unico le detrazioni fiscali, con rifusione delle spese e dei compensi di causa.
Con decreto del 16/08/2024, il Giudice relatore ha fissato udienza di comparizione parti per il giorno 16/12/2024 e ha incaricato il Consultorio competente per il territorio di Lestans di Sequals (PN) di fornire, in
4 collaborazione con i Servizi Sociali, un approfondimento circa le dinamiche presenti nella coppia genitoriale, con particolare attenzione alla qualità delle relazioni di ciascun genitore con i figli, e di verificare la praticabilità di un percorso volto alla diminuzione o al superamento del conflitto ed al raggiungimento di accordi per la gestione condivisa della genitorialità; in difetto di accordi, ha disposto che segnali il Consultorio circostanze e/o elementi significativi per valutare la capacità genitoriale e quale modalità di gestione dell'affido sia maggiormente rispondente all'interesse dei minori.
, nel costituirsi nel procedimento in data 14/11/2024, Controparte_1
ha dichiarato che il ricorso avanzato da parte ricorrente è infondato e,
pertanto, ha chiesto il rigetto delle istanze ivi formulate;
ha chiesto, inoltre, di mantenersi l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, disponendo l'assegnazione della casa familiare a quest'ultima con oneri a carico del ricorrente per il pagamento del mutuo;
rispetto alle visite padre-figli, ha chiesto che il padre possa vedere e tenere i figli un fine settimana alternato, dal venerdì sera sino alla domenica sera, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale;
che, durante le vacanze (estive,
pasquali e natalizie), le parti possano concordare i tempi di permanenza presso il genitore non collocatario cercando di favorire la doppia genitorialità
ed alternando il giorno di Natale ed il giorno di Pasqua di anno in anno;
che il padre contribuisca al mantenimento dei figli mediante il versamento di un assegno pari ad euro 600,00 per ciascun figlio, oltre il pagamento delle spese straordinarie nella misura del 75% a carico del padre e del 25% a carico della madre;
che l'assegno unico sia al 100% a favore della parte ricorrente e le detrazioni fiscali siano suddivise al 50% tra i genitori, con rifusione di spese e compensi di causa. Infine, in via istruttoria ha chiesto, oltre al resto meglio dettagliato in atti, che il Tribunale voglia disporre adeguata CTU per accertare la capacità genitoriale del ricorrente alla luce delle segnalate criticità mediche o, in via graduata, si chiede che il Tribunale voglia ordinare alla competente
5 autorità sanitaria copia delle cartelle cliniche relative a ricoveri, prescrizione di farmaci o altro riferibili al ricorrente.
In data 11/12/2024, è stata acquisita la relazione del Consultorio incaricato dalla quale è emerso che vi sono difficoltà comunicative tra i genitori sui figli,
infatti, la comunicazione appare poco efficace nell'individuare scelte opportune a favorire la loro crescita equilibrata. Pertanto, gli operatori hanno chiesto di poter proseguire la presa in carico del nucleo così da approfondire le dinamiche familiare, continuando con i colloqui di coppia e incontrando anche i figli, specialmente (affetto da disturbi dell'apprendimento e Per_2
ADHD), per ascoltare il suo punto di vista rispetto al suo ipotetico diverso collocamento, al fine di supportare i genitori nel raggiungimento di accordi rispettosi della bigenitorialità e di un trattamento imparziale dei figli senza che vengano messe in atto scelte che riguardino esclusivamente solo uno dei tre.
All'esito dell'udienza del 20/01/2025, il Giudice relatore, con ordinanza del
22/01/2025, ha pronunciato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti,
ovvero, in modifica del decreto n. 6327/2020 del 04/12/2020, ha disposto che,
con decorrenza dalla domanda, il padre contribuisca al Parte_1
mantenimento dei figli, versando alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese,
un assegno di euro 1.200,00, rivalutabile annualmente secondo incidi Istat;
che, con decorrenza dalla domanda, il padre rimborsi il Parte_1
70% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli;
ha disposto,
sull'accordo delle parti, che il padre tenga con sé il figlio anche nella Per_2
giornata di lunedì; confermando per il resto le condizioni del decreto n.
6327/2020, per quanto attuali. Infine, ha disposto la prosecuzione dell'incarico al Consultorio di Maniago e rinviarsi la causa al 13/06/2025.
In data 04/06/2025, è stata acquisita la relazione del Consultorio dalla quale si
è evinto che il calendario proposto nella precedente relazione, che prevedeva l'inserimento della giornata del lunedì come giorno aggiuntivo di permanenza
6 di dal padre, sperimentato in questi mesi, ha potuto e può garantire Per_2
una distribuzione equa del tempo che il figlio trascorre con entrambi i genitori, i quali sono chiamati ad occuparsi del ragazzo in modo attento e responsabile, soprattutto per quanto riguarda il rispetto degli impegni scolastici nel tempo di permanenza del figlio con ognuno di loro, senza però
screditare l'altro genitore per ciò che non si assume la responsabilità Per_2
di fare. Rispetto alle preoccupazioni evidenziate dalla convenuta in merito al fatto che non venga sufficientemente sostenuto negli impegni Per_2
scolastici quando è dal padre, dal momento che è molto occupato nel lavoro, è
stato suggerito allo stesso di ricorrere ad una risorsa esterna per l'aiuto scolastico. Il padre ha accolto positivamente questa indicazione. In
conclusione, gli operatori hanno sottolineato la permanenza delle fragilità
genitoriali che prescindono dal mandato del Tribunale su cui i genitori, alla luce anche delle caratteristiche dei figli, sono invitati a farsi supportare nell'esercizio delle loro funzioni materna e paterna, anche in modo individuale.
Nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo in merito alla modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli , , e con Per_1 Per_2 Per_3
successive note scritte congiunte depositate in data 11/06/2025, in sostituzione dell'udienza del 13/06/2025, hanno confermato le condizioni concordate, di cui in epigrafe.
Con ordinanza del 19/06/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
I sopravvenuti assetti relazionali ed economici rappresentati dalle parti costituiscono giustificati motivi per la revisione dei provvedimenti di cui al decreto Cron. n. 6327/2020 del 04/12/2020 – R.G. 3623/2020.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e
7 ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
in modifica del decreto Cron. n. 6327/2020 del 04/12/2020 – R.G. 3623/2020:
omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Pordenone, in data 12/08/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott. Francesco Tonon Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1473/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to ROVERE ROSANNA, con elezione di domicilio in VIA CESARE
BATTISTI n. 8, 33170 PORDENONE (PN), presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to SCANDURRA LUCA, con elezione di domicilio in PIAZZA
RISORGIMENTO n. 16, 33170 PORDENONE (PN), presso lo studio del difensore;
resistente con i seguenti figli: , nato a [...] Persona_1
(UD) il 22/09/2007, , nato a [...] Persona_2
(UD) il 11/09/2010 e nata a [...] Persona_3
(UD) il 20/06/2015;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
1 OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note scritte congiunte di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 13/06/2025 e cioè “1. Affidamento condiviso dei figli minori , e ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Per_2 Per_3
prevalente presso la madre.
2. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione,
all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori devono essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli;
sulle questioni di ordinaria amministrazione, le parti possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
3. I figli staranno con i genitori ed i fratelli secondo le seguenti modalità:
▪ a fine settimana alternati con il padre e con la madre dal venerdì pomeriggio alla domenica sera alle ore 18:00;
▪ starà con il padre lunedì e mercoledì con pernotto e il martedì Per_2 Per_3
con pernotto;
▪ per quanto riguarda la gestione logistica dei figli e e Per_2 Per_3 Per_1
durante l'anno scolastico, ciascuno dei genitori si occuperà di andare a prendere i figli a scuola e di riportarli nelle giornate di sua pertinenza;
▪ i periodi di vacanza saranno così ripartiti, salvo diversi accordi tra i genitori:
▪ le vacanze natalizie, ad anni alterni, saranno suddivise tra i genitori in modo tale che i figli stiano dal termine delle lezioni fino alle ore 17.00 del 31.12 con un genitore e dal 31.12 alla ripresa delle lezioni con l'altro genitore;
▪ le vacanze pasquali, ad anni alterni, saranno suddivise tra i genitori in modo tale che i figli trascorrano il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo con ciascun genitore e, comunque, dal termine delle lezioni al giorno di Pasqua
con un genitore e dal Lunedì dell'Angelo alla ripresa delle lezioni con l'altro genitore;
2 ▪ durante le vacanze estive i figli trascorreranno tre settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, previa comunicazione tra le parti entro la fine di maggio di ogni anno;
▪ le altre festività di carnevale ed infrasettimanali, saranno ripartite, ad anni alterni, su accordo tra i genitori ed i ponti saranno fruiti dal genitore cui compete il fine settimana;
▪ per quanto riguarda i compleanni dei figli i genitori si impegnano a fare in modo che vengano trascorsi con entrambi i genitori, così come manifestazioni,
festeggiamenti, scolastici, sportivi, religiosi, etc. che verranno reciprocamente per tempo comunicati;
▪ il genitore con il quale saranno i figli si impegna a favorire le comunicazioni telefoniche quotidiane con l'altro genitore;
▪ le parti si impegnano a mantenere un atteggiamento di reciproco rispetto limitando le comunicazioni unicamente in relazione all'interesse dei figli e della loro gestione ed organizzazione;
▪ ciascuno dei genitori potrà delegare persone di sua fiducia per occuparsi dei figli in sua assenza ivi compreso il prelevamento/accompagnamento da scuola o dalle attività extra scolastiche;
▪ i documenti di identità dei minori viaggeranno con gli stessi.
4. Il signor verserà alla signora a titolo di contributo al Parte_1 CP_1
mantenimento per i figli un assegno mensile di € 1.100,00= soggetto a rivalutazione Istat dal 2027.
5. Le spese straordinarie per i figli saranno ripartite al 50% come da Protocollo
in uso presso il Tribunale di Pordenone.
6. L'assegno unico per i figli a carico sarà percepito dalla signora Le CP_1
detrazioni fiscali saranno al 50%.
7. Entrambi i genitori si impegnano, come suggerito dal Consultorio, a farsi supportare nell'esercizio delle funzioni genitoriali.
8. Spese di causa compensate”.
3 FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 01/08/2024, ha chiesto di ottenere la modifica Parte_1
delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
genitoriale nei confronti dei figli , e Persona_1 Persona_2
in atti generalizzati, nati dalla relazione sentimentale con Persona_3
, di cui al decreto Cron. n. 6327/2020 del 04/12/2020 – Controparte_1
R.G. 3623/2020 – Tribunale Ordinario di Pordenone. Più precisamente, fermo l'affido condiviso dei figli minori, il ricorrente ha chiesto che il figlio Per_2
sia collocato prevalentemente e avrà residenza presso il padre;
il figlio Per_1
sia libero di rapportarsi con entrambi i genitori secondo accordi direttamente con gli stessi, decidendo i tempi di permanenza presso ciascuno di essi, la figlia resti collocata prevalentemente presso la madre;
ha chiesto che i Per_3
figli stiano con i genitori e i fratelli secondo tempi e modalità meglio descritte in ricorso;
ha chiesto che la casa coniugale sia assegnata al ricorrente
(esclusivo proprietario), data la sostanziale equivalenza del collocamento dei figli, chiedendo che la resistente reperisca altra soluzione abitativa entro 30
giorno dal provvedimento di assegnazione dell'immobile al ricorrente;
ha chiesto che il padre provveda all'integrale mantenimento del figlio , ivi Per_2
comprese le spese straordinarie, mentre, il mantenimento di sarà a Per_1
carico di entrambi i genitori nel tempo che il minore trascorrerà con ciascuno di essi;
ha domandato che il padre versi alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , un assegno pari ad euro 400,00 mensili, Per_3
soggetto a rivalutazione Istat dal 2026; ha chiesto che le spese straordinarie per i figli e siano suddivise al 50% tra i genitori, così come l'assegno Per_1 Per_3
unico le detrazioni fiscali, con rifusione delle spese e dei compensi di causa.
Con decreto del 16/08/2024, il Giudice relatore ha fissato udienza di comparizione parti per il giorno 16/12/2024 e ha incaricato il Consultorio competente per il territorio di Lestans di Sequals (PN) di fornire, in
4 collaborazione con i Servizi Sociali, un approfondimento circa le dinamiche presenti nella coppia genitoriale, con particolare attenzione alla qualità delle relazioni di ciascun genitore con i figli, e di verificare la praticabilità di un percorso volto alla diminuzione o al superamento del conflitto ed al raggiungimento di accordi per la gestione condivisa della genitorialità; in difetto di accordi, ha disposto che segnali il Consultorio circostanze e/o elementi significativi per valutare la capacità genitoriale e quale modalità di gestione dell'affido sia maggiormente rispondente all'interesse dei minori.
, nel costituirsi nel procedimento in data 14/11/2024, Controparte_1
ha dichiarato che il ricorso avanzato da parte ricorrente è infondato e,
pertanto, ha chiesto il rigetto delle istanze ivi formulate;
ha chiesto, inoltre, di mantenersi l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, disponendo l'assegnazione della casa familiare a quest'ultima con oneri a carico del ricorrente per il pagamento del mutuo;
rispetto alle visite padre-figli, ha chiesto che il padre possa vedere e tenere i figli un fine settimana alternato, dal venerdì sera sino alla domenica sera, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale;
che, durante le vacanze (estive,
pasquali e natalizie), le parti possano concordare i tempi di permanenza presso il genitore non collocatario cercando di favorire la doppia genitorialità
ed alternando il giorno di Natale ed il giorno di Pasqua di anno in anno;
che il padre contribuisca al mantenimento dei figli mediante il versamento di un assegno pari ad euro 600,00 per ciascun figlio, oltre il pagamento delle spese straordinarie nella misura del 75% a carico del padre e del 25% a carico della madre;
che l'assegno unico sia al 100% a favore della parte ricorrente e le detrazioni fiscali siano suddivise al 50% tra i genitori, con rifusione di spese e compensi di causa. Infine, in via istruttoria ha chiesto, oltre al resto meglio dettagliato in atti, che il Tribunale voglia disporre adeguata CTU per accertare la capacità genitoriale del ricorrente alla luce delle segnalate criticità mediche o, in via graduata, si chiede che il Tribunale voglia ordinare alla competente
5 autorità sanitaria copia delle cartelle cliniche relative a ricoveri, prescrizione di farmaci o altro riferibili al ricorrente.
In data 11/12/2024, è stata acquisita la relazione del Consultorio incaricato dalla quale è emerso che vi sono difficoltà comunicative tra i genitori sui figli,
infatti, la comunicazione appare poco efficace nell'individuare scelte opportune a favorire la loro crescita equilibrata. Pertanto, gli operatori hanno chiesto di poter proseguire la presa in carico del nucleo così da approfondire le dinamiche familiare, continuando con i colloqui di coppia e incontrando anche i figli, specialmente (affetto da disturbi dell'apprendimento e Per_2
ADHD), per ascoltare il suo punto di vista rispetto al suo ipotetico diverso collocamento, al fine di supportare i genitori nel raggiungimento di accordi rispettosi della bigenitorialità e di un trattamento imparziale dei figli senza che vengano messe in atto scelte che riguardino esclusivamente solo uno dei tre.
All'esito dell'udienza del 20/01/2025, il Giudice relatore, con ordinanza del
22/01/2025, ha pronunciato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti,
ovvero, in modifica del decreto n. 6327/2020 del 04/12/2020, ha disposto che,
con decorrenza dalla domanda, il padre contribuisca al Parte_1
mantenimento dei figli, versando alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese,
un assegno di euro 1.200,00, rivalutabile annualmente secondo incidi Istat;
che, con decorrenza dalla domanda, il padre rimborsi il Parte_1
70% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli;
ha disposto,
sull'accordo delle parti, che il padre tenga con sé il figlio anche nella Per_2
giornata di lunedì; confermando per il resto le condizioni del decreto n.
6327/2020, per quanto attuali. Infine, ha disposto la prosecuzione dell'incarico al Consultorio di Maniago e rinviarsi la causa al 13/06/2025.
In data 04/06/2025, è stata acquisita la relazione del Consultorio dalla quale si
è evinto che il calendario proposto nella precedente relazione, che prevedeva l'inserimento della giornata del lunedì come giorno aggiuntivo di permanenza
6 di dal padre, sperimentato in questi mesi, ha potuto e può garantire Per_2
una distribuzione equa del tempo che il figlio trascorre con entrambi i genitori, i quali sono chiamati ad occuparsi del ragazzo in modo attento e responsabile, soprattutto per quanto riguarda il rispetto degli impegni scolastici nel tempo di permanenza del figlio con ognuno di loro, senza però
screditare l'altro genitore per ciò che non si assume la responsabilità Per_2
di fare. Rispetto alle preoccupazioni evidenziate dalla convenuta in merito al fatto che non venga sufficientemente sostenuto negli impegni Per_2
scolastici quando è dal padre, dal momento che è molto occupato nel lavoro, è
stato suggerito allo stesso di ricorrere ad una risorsa esterna per l'aiuto scolastico. Il padre ha accolto positivamente questa indicazione. In
conclusione, gli operatori hanno sottolineato la permanenza delle fragilità
genitoriali che prescindono dal mandato del Tribunale su cui i genitori, alla luce anche delle caratteristiche dei figli, sono invitati a farsi supportare nell'esercizio delle loro funzioni materna e paterna, anche in modo individuale.
Nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo in merito alla modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli , , e con Per_1 Per_2 Per_3
successive note scritte congiunte depositate in data 11/06/2025, in sostituzione dell'udienza del 13/06/2025, hanno confermato le condizioni concordate, di cui in epigrafe.
Con ordinanza del 19/06/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
I sopravvenuti assetti relazionali ed economici rappresentati dalle parti costituiscono giustificati motivi per la revisione dei provvedimenti di cui al decreto Cron. n. 6327/2020 del 04/12/2020 – R.G. 3623/2020.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e
7 ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
in modifica del decreto Cron. n. 6327/2020 del 04/12/2020 – R.G. 3623/2020:
omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Pordenone, in data 12/08/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
8