Trib. Lodi, sentenza 10/12/2025, n. 521
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Sentenza 10 dicembre 2025

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Il Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, ha pronunciato sentenza nel ricorso proposto da una dirigente scolastica, parte ricorrente, avverso l'Amministrazione resistente, rimasta contumace. La ricorrente, dirigente scolastica presso l'Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di Maleo, aveva presentato domanda di mobilità interregionale per l'anno scolastico 2025/2026, al fine di assistere il padre affetto da disabilità grave, indicando quali province di preferenza quelle della regione Puglia, in prossimità della sua residenza. La ricorrente lamentava il mancato accoglimento della sua istanza, pur avendo allegato la documentazione attestante la gravità della disabilità del padre, la sua unicità quale familiare in grado di prestare assistenza, e la sussistenza di esigenze familiari urgenti ai sensi della normativa vigente, in particolare l'art. 33, comma 5, della L. n. 104/1992 e il CCNL Area V Dirigenza Scolastica. La domanda mirava all'annullamento del provvedimento di diniego, all'accertamento del diritto alla mobilità interregionale e all'ordine di conferimento della stessa in una delle sedi disponibili secondo le preferenze espresse.

Il Tribunale di Lodi ha accolto integralmente il ricorso, accertando e dichiarando il diritto della ricorrente alla mobilità interregionale ai sensi dell'art. 33, comma 5, della L. n. 104/1992. Il Giudice ha motivato la decisione richiamando i consolidati principi della Corte di Cassazione in materia di trasferimenti per assistenza a familiari disabili, sottolineando come il diritto del lavoratore, sebbene non assoluto, debba essere bilanciato con gli interessi datoriali, i quali devono essere provati in modo specifico e non generico. Nel caso di specie, la ricorrente ha fornito prova della sussistenza dei requisiti di legge, inclusa la gravità dell'handicap del padre, la sua residenza comune e l'unicità dell'assistente familiare, nonché la disponibilità di sedi vacanti nella regione di destinazione indicata. L'Amministrazione resistente, rimasta contumace, non ha fornito alcuna prova di esigenze organizzative ostative al trasferimento, decadendo così dalla possibilità di opporre un rifiuto motivato. Pertanto, l'Amministrazione è stata condannata a disporre il trasferimento della ricorrente nella regione Puglia, presso sedi disponibili e secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda. Le spese di lite sono state poste a carico della parte resistente e liquidate in favore dei procuratori antistatari.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Lodi, sentenza 10/12/2025, n. 521
    Giurisdizione : Trib. Lodi
    Numero : 521
    Data del deposito : 10 dicembre 2025

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