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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 10/12/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 707/2025
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra Parte_1
PARTE RICORRENTE e
Controparte_1 Controparte_2
[...] Controparte_3
[...]
PARTE RESISTENTE Oggi 10/12/2025, alle ore 09:42, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per 'Avv. GERARDI in sostituzione dell'Avv. NASO DOMENICO;
Parte_1
Per il , Controparte_1 Controparte_2
[...]
verificata la regolarità e il perfezionamento della notificazione telematica (il 5.8.2025), Cont dichiara la contumacia del . Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita la parte alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi alle deduzioni e argomentazioni svolte. Insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo. La parte discute la causa rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi al rispettivo atto. Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza della parte. Il Giudice Dott. Francesco Manfredi
Pag. 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 707/2025 promossa da: (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. NASO Parte_1 C.F._1
. VIR ), presso il cui studio è C.F._2 elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), contumace;
Controparte_2 P.IVA_2
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31/07/2025, premesso di essere dirigente scolastico Parte_1 presso l'Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di Maleo (LO) per il periodo dal 11.11.2024 al 31.08.2027 e di aver presentato in data 29.06.2025 domanda di mobilità interregionale in uscita dalla regione Lombardia per l'a.s. 2025/2026 per l'assistenza a familiare con disabilità grave (padre) ai sensi della L. n. 104/1992, indicando in via di priorità le province di preferenza situate in prossimità della residenza, all'interno della regione , di aver allegato le gravi ed urgenti esigenze familiari ai sensi dell'art. 9, comma 3, del CCNL CP_2 del 15.07.2010, di essere l'unico familiare in grado di prestare assistenza, di non essere stata individuata tra i
Dirigenti scolastici destinatari della mobilità interregionale, della necessità dell'accoglimento della domanda per via amministrativa per via del possesso di tutti i requisiti per la mobilità, del richiamo ai criteri di Cont preferenza di cui alla Circolare del del 13.06.2025, ha adito il Tribunale di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con il , per sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “RICORRE All'Ill.mo Tribunale adito affinché, fissata ex art. 415/2 C.P.C.
l'udienza di discussione di cui all'art. 420 C.P.C., e istruita la causa, voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI -
ANNULLARE E/O DISAPPLICARE il provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale il
[...]
non ha concesso alla ricorrente la mobilità interregionale in ingresso nella Controparte_5
Pag. 1 di 7 ; - ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente alla mobilità interregionale in ingresso CP_6 nella , ai sensi dell'art. 9 comma 4 del CCNL Area V Dirigenza Scolastica 15.07.2010, come modificato CP_6 ex art. 10 bis del D.L. n. 45/2025, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2025, n. 79, nonché dell'art. 33 comma
5 della legge n. 104/1992; E PER L'EFFETTO: - ORDINARE E CONDANNARE il
[...]
a conferire la mobilità interregionale in ingresso nella in favore della Controparte_5 CP_6
Dott.ssa in una delle sedi di servizio disponibili secondo l'ordine di preferenza delle province espresso dalla ricorrente Pt_1 nella domanda di mobilità presentata;
Con vittoria di onorari, spese e competenze di giudizio, a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, nonché con condanna della resistente Amministrazione alla restituzione dell'importo pari al contributo unificato versato”.
Il non si è costituito nel presente giudizio Controparte_1 nonostante la regolare notificazione telematica nei suoi confronti, perfezionatasi il 5.8.2025 (cfr. deposito autorizzato del 9.12.2025).
La causa è stata istruita tramite i documenti prodotti.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
La domanda merita accoglimento.
, dal 2024 dirigente scolastica presso l'I.C. “Aldo Moro” di Maleo, domanda nel Parte_1 presente giudizio l'accertamento del proprio diritto alla mobilità in uscita dalla regione Lombardia per l'assistenza al familiare portatore di handicap, di cui la stessa è l'unica referente, residente nella regione
, indicando quali province preferibili (espresse in via principale e secondo un ordine di priorità) CP_2
Foggia, Barletta-Andria-Trani, Bari, Taranto, Brindisi, Lecce.
È noto che la disposizione prevede che il lavoratore dipendente pubblico che assista una persona con disabilità grave della quale sia parente o affine entro il terzo grado ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
Occorre rammentare i principi giurisprudenziali espressi dalla Corte di Cassazione, applicabili in materia di trasferimento ai sensi dell'art. 33 comma 5 della L. n. 104/1992.
La Corte di Cassazione, in numerose pronunce, ha espresso i seguenti principi:
- il diritto del lavoratore a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona disabile da assistere (così come lo speculare diritto a non essere trasferito senza consenso) non è assoluto e illimitato e può e deve essere bilanciato con gli interessi datoriali in conflitto nel caso concreto (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 20/07/2023, n. 21627);
- il diritto del lavoratore, relativo e condizionato, può essere esercitato, al ricorrere delle condizioni di legge, oltre che al momento dell'assunzione, anche nel corso del rapporto di lavoro, deponendo in tal
Pag. 2 di 7 senso il tenore letterale della norma, in coerenza con la funzione solidaristica della disciplina e con le esigenze di tutela e garanzia dei diritti del soggetto portatore di handicap previsti dalla Costituzione e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva con L. n. 18 del 2009; è irrilevante se tale esigenza sorga nel corso del rapporto di lavoro o sia presente all'epoca dell'inizio del rapporto stesso (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 20/07/2023, n. 21627; conforme
Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 01/03/2019, n. 6150);
- il diritto al trasferimento del lavoratore implica che l'handicap sia grave e che richieda all'attualità una assistenza continuativa per il familiare, con onere della prova a carico del ricorrente (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 05/09/2011, n. 18223, conforme Cass. civ., Sez. lavoro, 27/05/2003, n. 8436);
- l'handicap deve essere oggetto di accertamento dalle unità sanitarie locali, mediante le commissioni mediche di cui all'art. 4, legge n. 104 del 1992, non essendo consentita la sua dimostrazione mediante documentazione medica di diversa provenienza, ferma restando l'ammissibilità della contestazione nelle sedi competenti, delle conclusioni rese da dette commissioni, con onere della prova a carico del ricorrente (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 05/09/2011, n. 18223, conforme Cass. civ., Sez. lavoro,
27/05/2003, n. 8436);
- il diritto deve essere garantito “ove possibile” e sempre che il posto risulti esistente e vacante (v. Cass. civ.,
Sez. lavoro, Sentenza, 03/08/2015, n. 16298); l'inciso significa che, nel bilanciamento di contrapposti interessi, il datore di lavoro è tenuto ad una verifica puntuale delle carenze in organico e può opporre il proprio rifiuto al trasferimento solo se la sua concessione determina un onere, di carattere economico o organizzativo, sproporzionato od eccessivo (v. Tribunale Roma, Sez. lavoro, 30/01/2024); il diritto
(relativo e condizionato) del lavoratore può essere escluso laddove sussistano esigenze aziendali effettive ed urgenti (v. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 12/06/2024, n. 16322), ovvero laddove il suo esercizio cagioni una lesione significativa alle esigenze economiche, organizzative e produttive del datore di lavoro, traducendosi in un danno per l'attività della parte datoriale (v. Cass. civ., Sez. lavoro,
25/01/2006, n. 1396; v. Tribunale Siena, Sez. lavoro, 21/03/2022, n. 28); il datore di lavoro ha l'onere di dimostrare, a fronte della natura e del grado di infermità psico-fisica, la sussistenza di esigenze aziendali effettive e urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte (v. Cass. civ., Sez. lavoro,
Sentenza, 12/12/2016, n. 25379; Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 02/01/2024, n. 47 (conforme Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 11/10/2017, n. 23857; “è posto a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza di ragioni organizzative, tecniche e produttive che impediscono l'accoglimento delle richieste del lavoratore”;
Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 05/09/2011, n. 18223, conforme Cass. civ., Sez. lavoro,
27/05/2003, n. 8436; Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 01/09/2022, n. 25836; Cass. civ., Sez. lavoro,
18/01/2021, n. 704 conforme Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 18/02/2009, n. 3896; Cass. civ., Sez. lavoro, 18/01/2021, n. 704 conforme Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 18/02/2009, n. 3896); è onere
Pag. 3 di 7 del datore di lavoro dare la prova che nel bilanciamento delle esigenze organizzative tra la sede chiesta e quella ricoperta vi sono ragioni che precludono il trasferimento (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza,
12/09/2023, n. 26343; cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 27/03/2008, n. 7945).
Nel caso di specie, parte ricorrente, ha dimostrato, oltre alla presentazione della domanda amministrativa, che: a) il familiare (padre) è portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992, oltre che invalido civile nella misura percentuale del 100% ai fini del diritto alla percezione dei relativi benefici
(v. docc. nn.
6-7 ric.); b) la ricorrente è nel medesimo stato di famiglia del padre e entrambi hanno la residenza anagrafica in Foggia, nella regione (docc. nn.
8-9 ric.); c) la ricorrente è l'unico familiare in CP_2 grado di prendersi cura del padre portatore di disabilità grave, come da dichiarazione di entrambi (doc. n.
10 ric.); la sorella della ricorrente non è, infatti, in grado di prendersi cura del padre per motivi di salute come da dichiarazione resa dalla medesima (doc. n. 11 ric.).
La Circolare del MIM del 13.06.2025 (prot. n. 135636) così prevede (doc. n. 2 ric.), per quel che rileva: “le
SS.LL. si atterranno, oltre alle disposizioni normative e contrattuali sopra richiamate, alla disciplina prevista dalla legge 28 marzo 1991, n. 120, dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. In particolare, per quest'ultima è opportuno rispettare i seguenti criteri di priorità:
1. Disabilità personale connotata da carattere di gravità
(art.21 e 3, comma 3, elegge 104/92) 2. Assistenza a famigliare con handicap in situazione di gravità (art.33, commi 3 e 5, della legge 104/92), graduata sulla base del grado di parentela con l'assistito (art.74 e ss. Codice civile), del numero dei familiari da assistere e della prossimità della sede o ambito territoriale richiesti con la residenza del/dei familiare/i disabile/i.
Sui criteri dovrà essere garantita l'informazione e assicurata la verifica a campione delle dichiarazioni rese”.
Il successivo D.D.G. per la regione (prot. n. 39911 del 21.06.2025) prevede ai detti fini: “le operazioni CP_2 di cui all'oggetto saranno svolte in conformità alle disposizioni normative e contrattuali sopra richiamate, nonché alla disciplina prevista dalla legge 28 marzo 1991, n. 120, dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla legge 5 febbraio 1992,
n. 104. In particolare, per quest'ultima saranno applicati i seguenti criteri di priorità:
1. Disabilità personale connotata da carattere di gravità (art. 21 e 3, comma 3, elegge 104/92) 2. Assistenza a famigliare con handicap in situazione di gravità
(art.33, commi 3 e 5, della legge 104/92), graduata sulla base del grado di parentela con l'assistito (art.74 e ss. Codice civile), del numero dei familiari da assistere e della prossimità della sede o ambito territoriale richiesti con la residenza del/dei familiare/i disabile/i. Sui criteri sarà garantita l'informazione e assicurata la verifica a campione delle dichiarazioni rese Si richiama inoltre la nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione prot. 22708 del 31/07/2020, nella quale si poneva l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'articolo 13 del CCNL del 2006, in base al quale “le sedi affidate per incarico nominale diventano disponibili per altro incarico” e “in caso di domande di mobilità interregionale in ingresso in eccedenza rispetto alla quota di posti a ciò destinabile, verrà data precedenza a chi ha indicato la come CP_2 prima o unica regione di destinazione e verranno, inoltre, adottati i seguenti criteri, applicati in ordine di priorità: 1) disabilità personale connotata da gravità (artt. 21 e 3, comma 3 Legge 104/1992): 2) assistenza a familiare con handicap in situazione di gravità (art. 33, commi 3 e 5 della Legge 104/1992), graduata sulla base del grado di parentela con l'assistito
Pag. 4 di 7 (artt. 74 e ss. Codice Civile), del numero di familiari da assistere e della prossimità della sede od ambito territoriale richiesti con la residenza del/dei familiare/i disabile/i;” (doc. n. 3 ric.).
L'esistenza di sedi disponibili e vacanti nella regione – indicata quale unica regione di destinazione- CP_2 nella provincia di residenza della ricorrente e del familiare è documentata dall'allegato al D.D.G., che elenca una serie di sedi disponibili (contrassegnate dalla lettera “D”), tra cui, ad es., l' Controparte_7
a Foggia (sede nominativa, resa disponibile: cfr., “si richiama inoltre la nota del Dipartimento
[...] per il sistema educativo di istruzione e formazione prot. 22708 del 31/07/2020, nella quale si poneva l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'articolo 13 del CCNL del 2006, in base al quale “le sedi affidate per incarico nominale diventano disponibili per altro incarico”), o a Bari, ad es., l'I.C. o l'I.C. “ Controparte_8 CP_9
; sedi disponibili si trovano anche nelle province di Taranto o di Lecce, province espresse in
[...] ordine di preferenza dalla ricorrente (doc. n. 3 ric., pag. 10 e ss. di 18).
Fornita da parte ricorrente la prova di tutti i fatti costitutivi di cui sopra, scatta l'onere dell'amministrazione di dimostrare a sua volta l'esistenza di fatti impeditivi all'accoglimento dell'istanza, motivati da esigenze di servizio ostative al trasferimento, che, ai sensi dell'orientamento sopra richiamato, devono essere “effettive ed urgenti”.
L'Amministrazione, rimasta contumace, non ha fornito prova di esigenze organizzative che impediscano la mobilità interregionale. La contumacia, in ogni caso, determina decadenza dalla prova in tal senso.
La domanda merita accoglimento: la ricorrente ha diritto alla mobilità interregionale ai sensi dell'art. 33, comma 5, della L. n. 104/1992 e l'Amministrazione deve essere condannata a trasferire la ricorrente nella regione , secondo l'ordine di preferenza delle province espresso nella domanda di mobilità. CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del
D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022).
La liquidazione delle spese di lite avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore della domanda in conformità all'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.); - la natura della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare (sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); i risultati conseguiti;
- ciascuna delle fasi del giudizio (detratta la liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 5 lett. c) e art. 5 del D.M. cit.). Con distrazione dei compensi in favore degli avvocati Naso e avv. Virga, antistatari ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente al trasferimento ai sensi dell'art. 33 comma 5 della L. n.
104/1992 e per l'effetto,
a. condanna l'Amministrazione resistente al trasferimento della ricorrente nella regione , CP_2
Pag. 5 di 7 presso sedi disponibili all'interno delle province oggetto di preferenza nella domanda di mobilità interregionale del 29.06.2025 e secondo l'ordine di priorità ivi riportato;
2) condanna altresì la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.109,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
compensi distratti in favore dei procuratori antistatari.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 10 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
Pag. 6 di 7
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra Parte_1
PARTE RICORRENTE e
Controparte_1 Controparte_2
[...] Controparte_3
[...]
PARTE RESISTENTE Oggi 10/12/2025, alle ore 09:42, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per 'Avv. GERARDI in sostituzione dell'Avv. NASO DOMENICO;
Parte_1
Per il , Controparte_1 Controparte_2
[...]
verificata la regolarità e il perfezionamento della notificazione telematica (il 5.8.2025), Cont dichiara la contumacia del . Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita la parte alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi alle deduzioni e argomentazioni svolte. Insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo. La parte discute la causa rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi al rispettivo atto. Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza della parte. Il Giudice Dott. Francesco Manfredi
Pag. 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 707/2025 promossa da: (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. NASO Parte_1 C.F._1
. VIR ), presso il cui studio è C.F._2 elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), contumace;
Controparte_2 P.IVA_2
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31/07/2025, premesso di essere dirigente scolastico Parte_1 presso l'Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di Maleo (LO) per il periodo dal 11.11.2024 al 31.08.2027 e di aver presentato in data 29.06.2025 domanda di mobilità interregionale in uscita dalla regione Lombardia per l'a.s. 2025/2026 per l'assistenza a familiare con disabilità grave (padre) ai sensi della L. n. 104/1992, indicando in via di priorità le province di preferenza situate in prossimità della residenza, all'interno della regione , di aver allegato le gravi ed urgenti esigenze familiari ai sensi dell'art. 9, comma 3, del CCNL CP_2 del 15.07.2010, di essere l'unico familiare in grado di prestare assistenza, di non essere stata individuata tra i
Dirigenti scolastici destinatari della mobilità interregionale, della necessità dell'accoglimento della domanda per via amministrativa per via del possesso di tutti i requisiti per la mobilità, del richiamo ai criteri di Cont preferenza di cui alla Circolare del del 13.06.2025, ha adito il Tribunale di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con il , per sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “RICORRE All'Ill.mo Tribunale adito affinché, fissata ex art. 415/2 C.P.C.
l'udienza di discussione di cui all'art. 420 C.P.C., e istruita la causa, voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI -
ANNULLARE E/O DISAPPLICARE il provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale il
[...]
non ha concesso alla ricorrente la mobilità interregionale in ingresso nella Controparte_5
Pag. 1 di 7 ; - ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente alla mobilità interregionale in ingresso CP_6 nella , ai sensi dell'art. 9 comma 4 del CCNL Area V Dirigenza Scolastica 15.07.2010, come modificato CP_6 ex art. 10 bis del D.L. n. 45/2025, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2025, n. 79, nonché dell'art. 33 comma
5 della legge n. 104/1992; E PER L'EFFETTO: - ORDINARE E CONDANNARE il
[...]
a conferire la mobilità interregionale in ingresso nella in favore della Controparte_5 CP_6
Dott.ssa in una delle sedi di servizio disponibili secondo l'ordine di preferenza delle province espresso dalla ricorrente Pt_1 nella domanda di mobilità presentata;
Con vittoria di onorari, spese e competenze di giudizio, a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, nonché con condanna della resistente Amministrazione alla restituzione dell'importo pari al contributo unificato versato”.
Il non si è costituito nel presente giudizio Controparte_1 nonostante la regolare notificazione telematica nei suoi confronti, perfezionatasi il 5.8.2025 (cfr. deposito autorizzato del 9.12.2025).
La causa è stata istruita tramite i documenti prodotti.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
La domanda merita accoglimento.
, dal 2024 dirigente scolastica presso l'I.C. “Aldo Moro” di Maleo, domanda nel Parte_1 presente giudizio l'accertamento del proprio diritto alla mobilità in uscita dalla regione Lombardia per l'assistenza al familiare portatore di handicap, di cui la stessa è l'unica referente, residente nella regione
, indicando quali province preferibili (espresse in via principale e secondo un ordine di priorità) CP_2
Foggia, Barletta-Andria-Trani, Bari, Taranto, Brindisi, Lecce.
È noto che la disposizione prevede che il lavoratore dipendente pubblico che assista una persona con disabilità grave della quale sia parente o affine entro il terzo grado ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
Occorre rammentare i principi giurisprudenziali espressi dalla Corte di Cassazione, applicabili in materia di trasferimento ai sensi dell'art. 33 comma 5 della L. n. 104/1992.
La Corte di Cassazione, in numerose pronunce, ha espresso i seguenti principi:
- il diritto del lavoratore a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona disabile da assistere (così come lo speculare diritto a non essere trasferito senza consenso) non è assoluto e illimitato e può e deve essere bilanciato con gli interessi datoriali in conflitto nel caso concreto (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 20/07/2023, n. 21627);
- il diritto del lavoratore, relativo e condizionato, può essere esercitato, al ricorrere delle condizioni di legge, oltre che al momento dell'assunzione, anche nel corso del rapporto di lavoro, deponendo in tal
Pag. 2 di 7 senso il tenore letterale della norma, in coerenza con la funzione solidaristica della disciplina e con le esigenze di tutela e garanzia dei diritti del soggetto portatore di handicap previsti dalla Costituzione e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva con L. n. 18 del 2009; è irrilevante se tale esigenza sorga nel corso del rapporto di lavoro o sia presente all'epoca dell'inizio del rapporto stesso (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 20/07/2023, n. 21627; conforme
Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 01/03/2019, n. 6150);
- il diritto al trasferimento del lavoratore implica che l'handicap sia grave e che richieda all'attualità una assistenza continuativa per il familiare, con onere della prova a carico del ricorrente (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 05/09/2011, n. 18223, conforme Cass. civ., Sez. lavoro, 27/05/2003, n. 8436);
- l'handicap deve essere oggetto di accertamento dalle unità sanitarie locali, mediante le commissioni mediche di cui all'art. 4, legge n. 104 del 1992, non essendo consentita la sua dimostrazione mediante documentazione medica di diversa provenienza, ferma restando l'ammissibilità della contestazione nelle sedi competenti, delle conclusioni rese da dette commissioni, con onere della prova a carico del ricorrente (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 05/09/2011, n. 18223, conforme Cass. civ., Sez. lavoro,
27/05/2003, n. 8436);
- il diritto deve essere garantito “ove possibile” e sempre che il posto risulti esistente e vacante (v. Cass. civ.,
Sez. lavoro, Sentenza, 03/08/2015, n. 16298); l'inciso significa che, nel bilanciamento di contrapposti interessi, il datore di lavoro è tenuto ad una verifica puntuale delle carenze in organico e può opporre il proprio rifiuto al trasferimento solo se la sua concessione determina un onere, di carattere economico o organizzativo, sproporzionato od eccessivo (v. Tribunale Roma, Sez. lavoro, 30/01/2024); il diritto
(relativo e condizionato) del lavoratore può essere escluso laddove sussistano esigenze aziendali effettive ed urgenti (v. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 12/06/2024, n. 16322), ovvero laddove il suo esercizio cagioni una lesione significativa alle esigenze economiche, organizzative e produttive del datore di lavoro, traducendosi in un danno per l'attività della parte datoriale (v. Cass. civ., Sez. lavoro,
25/01/2006, n. 1396; v. Tribunale Siena, Sez. lavoro, 21/03/2022, n. 28); il datore di lavoro ha l'onere di dimostrare, a fronte della natura e del grado di infermità psico-fisica, la sussistenza di esigenze aziendali effettive e urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte (v. Cass. civ., Sez. lavoro,
Sentenza, 12/12/2016, n. 25379; Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 02/01/2024, n. 47 (conforme Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 11/10/2017, n. 23857; “è posto a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza di ragioni organizzative, tecniche e produttive che impediscono l'accoglimento delle richieste del lavoratore”;
Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 05/09/2011, n. 18223, conforme Cass. civ., Sez. lavoro,
27/05/2003, n. 8436; Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 01/09/2022, n. 25836; Cass. civ., Sez. lavoro,
18/01/2021, n. 704 conforme Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 18/02/2009, n. 3896; Cass. civ., Sez. lavoro, 18/01/2021, n. 704 conforme Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 18/02/2009, n. 3896); è onere
Pag. 3 di 7 del datore di lavoro dare la prova che nel bilanciamento delle esigenze organizzative tra la sede chiesta e quella ricoperta vi sono ragioni che precludono il trasferimento (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza,
12/09/2023, n. 26343; cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 27/03/2008, n. 7945).
Nel caso di specie, parte ricorrente, ha dimostrato, oltre alla presentazione della domanda amministrativa, che: a) il familiare (padre) è portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992, oltre che invalido civile nella misura percentuale del 100% ai fini del diritto alla percezione dei relativi benefici
(v. docc. nn.
6-7 ric.); b) la ricorrente è nel medesimo stato di famiglia del padre e entrambi hanno la residenza anagrafica in Foggia, nella regione (docc. nn.
8-9 ric.); c) la ricorrente è l'unico familiare in CP_2 grado di prendersi cura del padre portatore di disabilità grave, come da dichiarazione di entrambi (doc. n.
10 ric.); la sorella della ricorrente non è, infatti, in grado di prendersi cura del padre per motivi di salute come da dichiarazione resa dalla medesima (doc. n. 11 ric.).
La Circolare del MIM del 13.06.2025 (prot. n. 135636) così prevede (doc. n. 2 ric.), per quel che rileva: “le
SS.LL. si atterranno, oltre alle disposizioni normative e contrattuali sopra richiamate, alla disciplina prevista dalla legge 28 marzo 1991, n. 120, dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. In particolare, per quest'ultima è opportuno rispettare i seguenti criteri di priorità:
1. Disabilità personale connotata da carattere di gravità
(art.21 e 3, comma 3, elegge 104/92) 2. Assistenza a famigliare con handicap in situazione di gravità (art.33, commi 3 e 5, della legge 104/92), graduata sulla base del grado di parentela con l'assistito (art.74 e ss. Codice civile), del numero dei familiari da assistere e della prossimità della sede o ambito territoriale richiesti con la residenza del/dei familiare/i disabile/i.
Sui criteri dovrà essere garantita l'informazione e assicurata la verifica a campione delle dichiarazioni rese”.
Il successivo D.D.G. per la regione (prot. n. 39911 del 21.06.2025) prevede ai detti fini: “le operazioni CP_2 di cui all'oggetto saranno svolte in conformità alle disposizioni normative e contrattuali sopra richiamate, nonché alla disciplina prevista dalla legge 28 marzo 1991, n. 120, dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla legge 5 febbraio 1992,
n. 104. In particolare, per quest'ultima saranno applicati i seguenti criteri di priorità:
1. Disabilità personale connotata da carattere di gravità (art. 21 e 3, comma 3, elegge 104/92) 2. Assistenza a famigliare con handicap in situazione di gravità
(art.33, commi 3 e 5, della legge 104/92), graduata sulla base del grado di parentela con l'assistito (art.74 e ss. Codice civile), del numero dei familiari da assistere e della prossimità della sede o ambito territoriale richiesti con la residenza del/dei familiare/i disabile/i. Sui criteri sarà garantita l'informazione e assicurata la verifica a campione delle dichiarazioni rese Si richiama inoltre la nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione prot. 22708 del 31/07/2020, nella quale si poneva l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'articolo 13 del CCNL del 2006, in base al quale “le sedi affidate per incarico nominale diventano disponibili per altro incarico” e “in caso di domande di mobilità interregionale in ingresso in eccedenza rispetto alla quota di posti a ciò destinabile, verrà data precedenza a chi ha indicato la come CP_2 prima o unica regione di destinazione e verranno, inoltre, adottati i seguenti criteri, applicati in ordine di priorità: 1) disabilità personale connotata da gravità (artt. 21 e 3, comma 3 Legge 104/1992): 2) assistenza a familiare con handicap in situazione di gravità (art. 33, commi 3 e 5 della Legge 104/1992), graduata sulla base del grado di parentela con l'assistito
Pag. 4 di 7 (artt. 74 e ss. Codice Civile), del numero di familiari da assistere e della prossimità della sede od ambito territoriale richiesti con la residenza del/dei familiare/i disabile/i;” (doc. n. 3 ric.).
L'esistenza di sedi disponibili e vacanti nella regione – indicata quale unica regione di destinazione- CP_2 nella provincia di residenza della ricorrente e del familiare è documentata dall'allegato al D.D.G., che elenca una serie di sedi disponibili (contrassegnate dalla lettera “D”), tra cui, ad es., l' Controparte_7
a Foggia (sede nominativa, resa disponibile: cfr., “si richiama inoltre la nota del Dipartimento
[...] per il sistema educativo di istruzione e formazione prot. 22708 del 31/07/2020, nella quale si poneva l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'articolo 13 del CCNL del 2006, in base al quale “le sedi affidate per incarico nominale diventano disponibili per altro incarico”), o a Bari, ad es., l'I.C. o l'I.C. “ Controparte_8 CP_9
; sedi disponibili si trovano anche nelle province di Taranto o di Lecce, province espresse in
[...] ordine di preferenza dalla ricorrente (doc. n. 3 ric., pag. 10 e ss. di 18).
Fornita da parte ricorrente la prova di tutti i fatti costitutivi di cui sopra, scatta l'onere dell'amministrazione di dimostrare a sua volta l'esistenza di fatti impeditivi all'accoglimento dell'istanza, motivati da esigenze di servizio ostative al trasferimento, che, ai sensi dell'orientamento sopra richiamato, devono essere “effettive ed urgenti”.
L'Amministrazione, rimasta contumace, non ha fornito prova di esigenze organizzative che impediscano la mobilità interregionale. La contumacia, in ogni caso, determina decadenza dalla prova in tal senso.
La domanda merita accoglimento: la ricorrente ha diritto alla mobilità interregionale ai sensi dell'art. 33, comma 5, della L. n. 104/1992 e l'Amministrazione deve essere condannata a trasferire la ricorrente nella regione , secondo l'ordine di preferenza delle province espresso nella domanda di mobilità. CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del
D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022).
La liquidazione delle spese di lite avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore della domanda in conformità all'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.); - la natura della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare (sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); i risultati conseguiti;
- ciascuna delle fasi del giudizio (detratta la liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 5 lett. c) e art. 5 del D.M. cit.). Con distrazione dei compensi in favore degli avvocati Naso e avv. Virga, antistatari ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente al trasferimento ai sensi dell'art. 33 comma 5 della L. n.
104/1992 e per l'effetto,
a. condanna l'Amministrazione resistente al trasferimento della ricorrente nella regione , CP_2
Pag. 5 di 7 presso sedi disponibili all'interno delle province oggetto di preferenza nella domanda di mobilità interregionale del 29.06.2025 e secondo l'ordine di priorità ivi riportato;
2) condanna altresì la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.109,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
compensi distratti in favore dei procuratori antistatari.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 10 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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