CGT1
Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 71/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 3, riunita in udienza il 16/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ROMANO GIOVANNI, Presidente e Relatore
DE LECCE FRANCESCO, Giudice
PERAGO CARMELA, Giudice
in data 16/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 24/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Del Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Via San Nicola 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249011692772 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249011692772 IRPEF-ALTRO 2013 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249011692772 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249011692772 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1425/2025 depositato il
17/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. CF_Ricorrente_1 Ricorrente_1 ha proposto ricorso dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria avverso l'intimazione di pagamento n. 059 2024 90116927 72/000, che gli era stata notificata il 15.10.2024, nonché avverso i connessi atti presupposti, ivi meglio indicati, deducendone la nullità per i seguenti motivi:
1) Preliminarmente: Nullità dell'intimazione di pagamento per mancata autenticazione e indicazione del responsabile del procedimento: l'intimazione impugnata era priva della prescritta attestazione di conformità nonché del contrassegno previsto dall'art. 23, comma 2 bis del d.lgs. 82/2005 tramite il quale è possibile, per il contribuente destinatario della notifica postale, accedere all'avviso informatico originale. Per di più, non vi è indicazione del responsabile del procedimento;
2) Nullità dell'intimazione opposta per omessa e/o irrituale notifica delle cartelle presupposte;
3) Nullità dell'Intimazione opposta per intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme intimate: invero, la cartella n. 05920170020384365000 sarebbe stata asseritamente notificata il 2.02.2019;
TVM011103119/2013 con data di notifica 28.10.2013 (tributo 2008); il TVM020303378/13 con data di notifica
13.12.2013 (tributo 2008); il TVM010303650/13 con data di notifica 13.12.2013 (tributo 2008);
TVM010302355/18 con data di notifica 15.09.2018 (tributo 2013); TVM010301677/2019 con data di notifica
1.09.2019 e TVM010301177/20 con data di notifica 7.09.2021 (tributo 2015) per un totale di € 83.258,54.
Peraltro, stante il notevole lasso di tempo intercorso, in assenza della notifica di atti interruttivi, era – dunque- maturata la decadenza/prescrizione delle pretese fatte valere.
Ha, quindi, concluso chiedendo l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, dell'atto impugnato e, in subordine, la rideterminazione di quanto dovuto.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, costituitasi, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti di Agenzia delle Entrate, nonché il difetto di giurisdizione quanto ai crediti non aventi natura tributaria, e, infine, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione/ decadenza, concludendo in termini.
A sua volta, l'Agenzia delle Entrate, evocata in giudizio dal ricorrente, con la memoria di controdeduzioni, ha opposto che delle 13 cartelle, poste a base dell'intimazione, solo la cartella n. 059 2017 0020384365
000 riguardava ruoli emessi da essa resistente;
che i n. 6 avvisi di accertamento, emessi dalla stessa
Agenzia, erano stati notificati, rispettivamente, l'avviso di accertamento n. TVM011103119/2013, a.i. 2008, il 28 ottobre 2013; l' Avviso di accertamento n. TVM020303378/2013, a.i. 2008, il 13 dicembre 2013; l'avviso di accertamento n. TVM010303650/2013, a.i. 2008, il 13 dicembre 2013; l'avviso di accertamento n.
TVM010302355/2018, a.i. 2013, il 15 settembre 2018; l'avviso di accertamento n. TVM010301677/2019,
a.i. 2014, il 01 agosto 2019; e l'avviso di accertamento n. TVM010301177/2020, a.i. 2015, il 07 settembre
2021; che, pertanto, la mancata tempestiva impugnazione degli atti sottostanti comportava l'intangibilità dell'attuale pretesa erariale.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che non sussiste la giurisdizione di questa CGT riguardo alle pretese aventi ad oggetto i crediti vantati da INPS, in ordine ai quali la giurisdizione appartiene al giudice ordinario (Tribunale), nonché alle controversie concernente sanzioni per violazioni del C.d.S., in ordine alle quali la giurisdizione spetta al G.d.P.
Con riferimento a dette pretese, non aventi natura tributaria, sussiste, quindi, il difetto di giurisdizione della
Corte di Giustizia Tributaria.
Così delimitato il thema decidendum e passando all'esame dei motivi di doglianza, va rilevato che del tutto infondato è il primo, con il quale il CF_Ricorrente_1 deduce la nullità dell'atto di intimazione impugnato per l'asserita mancanza dell'attestazione di conformità nonché del contrassegno previsto dall'art. 23, comma 2 bis del d.lgs. 82/2005.
Ed invero, premesso che, come chiarito dalla giurisprudenza, lo scopo dell'intimazione è quello di rendere edotto il contribuente che per effetto della mancanza di pagamento della cartella già notificata, sarebbe iniziata l'esecuzione coattiva, assolvendo nel caso la funzione equivalente a quella del precetto, non v'è dubbio che, nella fattispecie, l'intimazione in parola, in quanto perfettamente conforme al modello normativo, assolve pienamente -sotto tale profilo- alla sua funzione e, ad ogni modo, reca la specifica indicazione del responsabile del provvedimento, che vi ha apposto la firma digitale.
Quanto al secondo e terzo motivo, strettamente connessi, va rilevato che l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha depositato i seguenti atti:
““la relata di notifica per irreperibilità assoluta, addì 01 febbraio 2019, della cartella di pagamento n.
05920170020384365000 doc. n. 5: Relata di notifica per irreperibilità assoluta, addì 01 aprile 2022, dell'intimazione di pagamento n. 5920229001481414000, in uno al deposito presso la Casa comunale e copia dell'intimazione medesima doc. n. 6: Relata di notifica per irreperibilità assoluta, addì 19 settembre
2023, dell'intimazione di pagamento n. 05920239008637238000, in uno al deposito presso la Casa comunale e copia dell'intimazione medesima” la relata di notifica, in data 1° febbraio 2019, per irreperibilità assoluta, della cartella di pagamento n. 05920170020384365000 (doc. n. 4)””. (v. “elenco atti”).
Nominativo_1, la difesa del ricorrente ha prodotto certificato di detenzione del CF_Ricorrente_1 a partire dal 28/5/2018, di talché il ricorrente non poteva materialmente ricevere la notifica degli atti de quibus presso la sua residenza anagrafica e tanto, evidentemente, non potrebbe essere imputato allo stesso CF_Ricorrente_1.
Peraltro, com'è noto, “la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi del D.
P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale” (cfr. ex mu. Cass., 15/03/2017, n. 6788).
Orbene, con specifico riferimento alle ricerche cui l'agente notificatore non può sottrarsi, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute dal messo notificatore nè con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame (cfr. ex mu. Cass., Sez. 5, 28 settembre 2007, n. 20425 ; Cass., Sez. 5, 11 maggio 2018, n. 11452 ; Cass., Sez. 6-5, 14 novembre 2019,
n. 29678 ; Cass., Sez. 5, 26 novembre 2021, n. 36766). In particolare, è stato da ultimo ribadito che, nella relata di notifica, il messo notificatore deve indicare quali ricerche abbia egli concretamente compiuto e non già limitarsi ad usare generiche espressioni quali “vane le ricerche esperite sul posto”, oppure “da informazioni assunte in loco risulta sconosciuto” et similia: è, infatti, evidente che espressioni di questo tipo non permettono di determinare quali attività sono state effettivamente compiute dal messo notificatore, precludendo quindi qualsivoglia forma di verifica sull'adeguatezza, o meno, delle ricerche effettuate dal pubblico ufficiale (cfr. da ultimo Cass., sez. trib., 24/05/2024, n.14658).
Nella fattispecie, tuttavia, come si evince dall'esame delle relate di notifica, il messo notificatore si è semplicemente limitato a dare atto che il destinatario era sconosciuto all'indirizzo e ad allegare una visura anagrafica, senza quindi effettuare, in buona sostanza, nessuna ricerca.
Il procedimento notificatorio non si è, quindi, validamente perfezionato e, per l'effetto, la nullità delle notifiche, prodromiche all'intimazione, determina, evidentemente, la nullità dell'atto impugnato.
Ciò comporta l'accoglimento del ricorso, restando assorbito l'esame di ogni altra questione.
Per la peculiarità delle questioni dibattute, può disporsi, sussistendo giusti motivi, la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria - sez. 3^ - accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 3, riunita in udienza il 16/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ROMANO GIOVANNI, Presidente e Relatore
DE LECCE FRANCESCO, Giudice
PERAGO CARMELA, Giudice
in data 16/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 24/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Del Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Via San Nicola 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249011692772 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249011692772 IRPEF-ALTRO 2013 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249011692772 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249011692772 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1425/2025 depositato il
17/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. CF_Ricorrente_1 Ricorrente_1 ha proposto ricorso dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria avverso l'intimazione di pagamento n. 059 2024 90116927 72/000, che gli era stata notificata il 15.10.2024, nonché avverso i connessi atti presupposti, ivi meglio indicati, deducendone la nullità per i seguenti motivi:
1) Preliminarmente: Nullità dell'intimazione di pagamento per mancata autenticazione e indicazione del responsabile del procedimento: l'intimazione impugnata era priva della prescritta attestazione di conformità nonché del contrassegno previsto dall'art. 23, comma 2 bis del d.lgs. 82/2005 tramite il quale è possibile, per il contribuente destinatario della notifica postale, accedere all'avviso informatico originale. Per di più, non vi è indicazione del responsabile del procedimento;
2) Nullità dell'intimazione opposta per omessa e/o irrituale notifica delle cartelle presupposte;
3) Nullità dell'Intimazione opposta per intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme intimate: invero, la cartella n. 05920170020384365000 sarebbe stata asseritamente notificata il 2.02.2019;
TVM011103119/2013 con data di notifica 28.10.2013 (tributo 2008); il TVM020303378/13 con data di notifica
13.12.2013 (tributo 2008); il TVM010303650/13 con data di notifica 13.12.2013 (tributo 2008);
TVM010302355/18 con data di notifica 15.09.2018 (tributo 2013); TVM010301677/2019 con data di notifica
1.09.2019 e TVM010301177/20 con data di notifica 7.09.2021 (tributo 2015) per un totale di € 83.258,54.
Peraltro, stante il notevole lasso di tempo intercorso, in assenza della notifica di atti interruttivi, era – dunque- maturata la decadenza/prescrizione delle pretese fatte valere.
Ha, quindi, concluso chiedendo l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, dell'atto impugnato e, in subordine, la rideterminazione di quanto dovuto.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, costituitasi, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti di Agenzia delle Entrate, nonché il difetto di giurisdizione quanto ai crediti non aventi natura tributaria, e, infine, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione/ decadenza, concludendo in termini.
A sua volta, l'Agenzia delle Entrate, evocata in giudizio dal ricorrente, con la memoria di controdeduzioni, ha opposto che delle 13 cartelle, poste a base dell'intimazione, solo la cartella n. 059 2017 0020384365
000 riguardava ruoli emessi da essa resistente;
che i n. 6 avvisi di accertamento, emessi dalla stessa
Agenzia, erano stati notificati, rispettivamente, l'avviso di accertamento n. TVM011103119/2013, a.i. 2008, il 28 ottobre 2013; l' Avviso di accertamento n. TVM020303378/2013, a.i. 2008, il 13 dicembre 2013; l'avviso di accertamento n. TVM010303650/2013, a.i. 2008, il 13 dicembre 2013; l'avviso di accertamento n.
TVM010302355/2018, a.i. 2013, il 15 settembre 2018; l'avviso di accertamento n. TVM010301677/2019,
a.i. 2014, il 01 agosto 2019; e l'avviso di accertamento n. TVM010301177/2020, a.i. 2015, il 07 settembre
2021; che, pertanto, la mancata tempestiva impugnazione degli atti sottostanti comportava l'intangibilità dell'attuale pretesa erariale.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che non sussiste la giurisdizione di questa CGT riguardo alle pretese aventi ad oggetto i crediti vantati da INPS, in ordine ai quali la giurisdizione appartiene al giudice ordinario (Tribunale), nonché alle controversie concernente sanzioni per violazioni del C.d.S., in ordine alle quali la giurisdizione spetta al G.d.P.
Con riferimento a dette pretese, non aventi natura tributaria, sussiste, quindi, il difetto di giurisdizione della
Corte di Giustizia Tributaria.
Così delimitato il thema decidendum e passando all'esame dei motivi di doglianza, va rilevato che del tutto infondato è il primo, con il quale il CF_Ricorrente_1 deduce la nullità dell'atto di intimazione impugnato per l'asserita mancanza dell'attestazione di conformità nonché del contrassegno previsto dall'art. 23, comma 2 bis del d.lgs. 82/2005.
Ed invero, premesso che, come chiarito dalla giurisprudenza, lo scopo dell'intimazione è quello di rendere edotto il contribuente che per effetto della mancanza di pagamento della cartella già notificata, sarebbe iniziata l'esecuzione coattiva, assolvendo nel caso la funzione equivalente a quella del precetto, non v'è dubbio che, nella fattispecie, l'intimazione in parola, in quanto perfettamente conforme al modello normativo, assolve pienamente -sotto tale profilo- alla sua funzione e, ad ogni modo, reca la specifica indicazione del responsabile del provvedimento, che vi ha apposto la firma digitale.
Quanto al secondo e terzo motivo, strettamente connessi, va rilevato che l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha depositato i seguenti atti:
““la relata di notifica per irreperibilità assoluta, addì 01 febbraio 2019, della cartella di pagamento n.
05920170020384365000 doc. n. 5: Relata di notifica per irreperibilità assoluta, addì 01 aprile 2022, dell'intimazione di pagamento n. 5920229001481414000, in uno al deposito presso la Casa comunale e copia dell'intimazione medesima doc. n. 6: Relata di notifica per irreperibilità assoluta, addì 19 settembre
2023, dell'intimazione di pagamento n. 05920239008637238000, in uno al deposito presso la Casa comunale e copia dell'intimazione medesima” la relata di notifica, in data 1° febbraio 2019, per irreperibilità assoluta, della cartella di pagamento n. 05920170020384365000 (doc. n. 4)””. (v. “elenco atti”).
Nominativo_1, la difesa del ricorrente ha prodotto certificato di detenzione del CF_Ricorrente_1 a partire dal 28/5/2018, di talché il ricorrente non poteva materialmente ricevere la notifica degli atti de quibus presso la sua residenza anagrafica e tanto, evidentemente, non potrebbe essere imputato allo stesso CF_Ricorrente_1.
Peraltro, com'è noto, “la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi del D.
P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale” (cfr. ex mu. Cass., 15/03/2017, n. 6788).
Orbene, con specifico riferimento alle ricerche cui l'agente notificatore non può sottrarsi, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute dal messo notificatore nè con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame (cfr. ex mu. Cass., Sez. 5, 28 settembre 2007, n. 20425 ; Cass., Sez. 5, 11 maggio 2018, n. 11452 ; Cass., Sez. 6-5, 14 novembre 2019,
n. 29678 ; Cass., Sez. 5, 26 novembre 2021, n. 36766). In particolare, è stato da ultimo ribadito che, nella relata di notifica, il messo notificatore deve indicare quali ricerche abbia egli concretamente compiuto e non già limitarsi ad usare generiche espressioni quali “vane le ricerche esperite sul posto”, oppure “da informazioni assunte in loco risulta sconosciuto” et similia: è, infatti, evidente che espressioni di questo tipo non permettono di determinare quali attività sono state effettivamente compiute dal messo notificatore, precludendo quindi qualsivoglia forma di verifica sull'adeguatezza, o meno, delle ricerche effettuate dal pubblico ufficiale (cfr. da ultimo Cass., sez. trib., 24/05/2024, n.14658).
Nella fattispecie, tuttavia, come si evince dall'esame delle relate di notifica, il messo notificatore si è semplicemente limitato a dare atto che il destinatario era sconosciuto all'indirizzo e ad allegare una visura anagrafica, senza quindi effettuare, in buona sostanza, nessuna ricerca.
Il procedimento notificatorio non si è, quindi, validamente perfezionato e, per l'effetto, la nullità delle notifiche, prodromiche all'intimazione, determina, evidentemente, la nullità dell'atto impugnato.
Ciò comporta l'accoglimento del ricorso, restando assorbito l'esame di ogni altra questione.
Per la peculiarità delle questioni dibattute, può disporsi, sussistendo giusti motivi, la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria - sez. 3^ - accoglie il ricorso. Spese compensate.