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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 25/09/2025, n. 1424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1424 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
R.G. 1339/2020
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, dott.ssa
Maria Concetta Consoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra nata a [...] il [...] e residente in Augusta (SR), C.da Vignali Parte_1 zona Bartolomeo snc (C.F. ), elettivamente domiciliata in Augusta, Via C.F._1
Soccorso n.7, presso lo studio dell'Avv. DI GRANDE SILVIA ( che la C.F._2 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ATTRICE
e
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._3
nata a [...] il [...] (C.F. ), entrambi Parte_3 C.F._4 residenti in AUGUSTA in C.da VIGNALI SNC, elettivamente domiciliati in Augusta, Via San
Giuseppe n. 35, presso lo studio dell'Avv. GALLITTO NADIA ( ), che li C.F._5 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONVENUTI
Avente ad oggetto: Responsabilità extracontrattuale
All'udienza del 18.10.2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 05.03.2020, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, e , al fine di sentirli dichiarare responsabili Parte_2 Parte_3 delle infiltrazioni interessanti il proprio appartamento e condannarli al pagamento dei danni subiti dall'attrice, ammontanti ad € 6.020,13, con vittoria di spese e compensi. In particolare, l'attrice esponeva di essere proprietaria dell'immobile sito in Augusta, C.da Vignali snc piano T, identificato al foglio n. 40 part 223 sub. 7 cat. A/7 composta da 5 vani, posto al di sotto dell'appartamento di proprietà di e e che presentava consistenti macchie di umidità, Parte_2 Parte_3 lesioni e distacchi dello strato di finitura, che erano il risultato di importanti infiltrazioni d'acqua.
Assumeva l'attrice che le predette infiltrazioni d'acqua, scaturivano dall'errata esecuzione della terrazza soprastante ed in particolare della pendenza di tale terrazza di nuova costruzione, nonché dal continuo scarico di acqua dai condizionatori. Allegava pertanto, perizia tecnica di parte, a firma dell'Arch. che quantificava in € 5.720,13 i costi per il ripristino dei luoghi Persona_1 danneggiati.
Chiedeva pertanto di ritenere e dichiarare i convenuti e unici Parte_2 Parte_3 responsabili delle infiltrazioni sopra descritte e per l'effetto, condannarli al pagamento dei danni subiti dall'attrice ammontanti ad Euro 6.020,13 e comprensivi di € 300,00 per spese della consulenza tecnica di parte.
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, si costituivano in giudizio e , i quali contestavano la domanda attorea chiedendone il rigetto. Parte_2 Parte_3
Eccepivano come invero, gli stessi non avessero modificato l'assetto del sistema di smaltimento delle acque meteoriche, atteso che la terrazza di copertura aveva sempre avuto due pluviali sul prospetto nord come unico sfogo delle acque meteoriche e hanno sempre attraversato il ballatoio.
Inoltre i convenuti di recente hanno realizzato un terzo pluviale che scarica una parte delle acque del terrazzo in una area di loro pertinenza, al fine di alleggerire il carico di acqua nei primi due pluviali. Mentre le infiltrazioni lamentate dall'attrice non deriverebbero dall'acqua dei pluviali, ma bensì dalla zona che non è in grado di smaltire velocemente le acque piovane o dalla mancata impermeabilizzazione del marciapiede o del pavimento posto a perimetro del piano terra, atteso che anche l'abitazione a piano terra dei sigg.ri presenta parti di paramenti murari interessati da Pt_2 umidità di risalità dai 70 cm al 1,00 m di altezza;
peraltro nello stesso piano terra della Parte_1 la parte posta ad est, distante dai predetti pluviali, presenta un degrado da umidità di risalita ben oltre il 1,20-1,40 mt quindi senza nesso di causalità con i pluviali. Sicchè alcuna responsabilità poteva loro addebitarsi per le infiltrazioni lamentate dall'attrice.
Affermavano inoltre i convenuti che l'attrice nel mese di settembre del 2019, apponeva arbitrariamente dei tappi a vite nella parte terminale dei pluviali posti sulla parete nord dell'edificio, cosicché, a seguito di una copiosa precipitazione avvenuta l'11.09.2019, l'acqua precipitata, non avendo trovato sfogo dai due pluviali occlusi dalla , rimaneva intrappolata risalendo in Parte_1 senso contrario, raggiungendo la terrazza di copertura fino ad allagarla, così da infiltrarsi nei solai di interpiano e di copertura, danneggiando notevolmente tutti i vani dell'abitazione dei convenuti e anche quelli della stessa attrice.
In via riconvenzionale, domandavano pertanto accertarsi e dichiararsi che “...i danni arrecati alla abitazione dei convenuti sono ricollegabili alla precipitazione atmosferica del 11.09.2019, poiché
l'acqua precipitata, non avendo trovato sfogo dai due pluviali occlusi, rimase intrappolata risalendo in senso contrario e raggiunse la terrazza di copertura fino ad allagarla, così da infiltrarsi nei solai di interpiano e di copertura danneggiando notevolmente tutti i vani dell'abitazione dei convenuti” nonché “...accertare e ritenere che l'occlusione dei pluviali con dei tappi (cfr. rilievi fotografici) sono da ricondurre esclusivamente a responsabilità della sig.ra
, la quale arbitrariamente apponeva dei tappi a vite nella parte terminale dei Parte_1 pluviali posti sulla parete nord, occludendoli, indi, condannare la sig.ra al Parte_1 pagamento della somma di € 15.133,65 oltre i.v.a., o a quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, a mezzo c.t.u. tecnica che sin d'ora si chiede”.
La predetta parte attrice contestava la domanda riconvenzionale con le memorie 183 6° comma c.p.c n° 2 nelle quali rilevava come i convenuti avessero dall'aprile al settembre 2017 realizzato una tettoia sulla propria terrazza in assenza di autorizzazione della che si trovava a Milano, Parte_1 con l'esecuzione degli scarichi all'interno della proprietà di quest'ultima, e che durante l'esecuzione ne erano derivati anche dei danni all'autovettura del genero parcheggiata all'interno della proprietà attorea, danni poi risarciti dai convenuti.
La causa è stata istruita come in atti, mediante l'esame delle prove documentali offerte dalle parti, prova testimoniale e CTU tecnica.
Indi, all'udienza del 18.10.2024 la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda attorea è risultata non provata e va, pertanto, rigettata.
Parte attrice ha chiesto dichiararsi ex art. 2051 c.c l'esclusiva responsabilità dei convenuti, per i danni subiti dal proprio appartamento, in quanto quali proprietari e usuari esclusivi della terrazza, custodi della stessa.
In punto di diritto, non è revocabile in dubbio l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. alla fattispecie in esame, il che, tuttavia, richiede la dimostrazione da parte dell'attrice dell'esistenza di un nesso causale, anche indiretto e mediato, tra la cosa in custodia ed il danno. Orbene sotto questo profilo, deve reputarsi che sia venuta meno all'onere probatorio su di lei gravante, non Parte_1 avendo, alla luce delle specifiche contestazioni mosse dalle parti convenute, provato il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento. In particolare, il CTU, Ing. incaricato dal Giudice di individuare la causa delle Persona_2 infiltrazioni, ha accertato che “...tale problematica non è dovuta ad infiltrazioni di quale tipo, ma è legata al problema dell'umidità di risalita dal terreno di fondazione. Pertanto gli effetti lamentati sono da addebitare ad una esecuzione dei lavori non a regola d'arte ed in particolare alla mancata realizzazione di uno strato drenante / aderente sotto le fondazioni, così da distaccare la costruzione dal contatto diretto con il terreno. Inoltre la tipologia di muratura adottata non fa altro che facilitare il fenomeno evidenziato poiché il blocco pieno facilita la trasmissibilità dell'umidità su tutta la muratura. Infine, la realizzazione all'esterno di una fascia di rivestimento in pietra oltre a ridurre la traspirabilità della parete, non fa altro che buttare l'umido verso l'interno”.
Da tali conclusioni, pienamente condivise dal decidente, in quanto la relazione peritale appare esente da vizi logico-giuridici che possano inficiarne il risultato, emerge l'assoluta carenza di prova del nesso eziologico tra l'eventus damni e la “cosa” in custodia degli odierni convenuti, atteso che la responsabilità dell'evento esula dalla sfera di controllo di questi ultimi.
Da ciò ne segue l'infondatezza della domanda attorea e il conseguente rigetto.
In relazione alla domanda riconvenzionale formulata dai convenuti la stessa è risultata provata e va, pertanto, accolta.
I coniugi spiegano domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni CP_1 cagionati dall'attrice, la quale, avendo arbitrariamente occluso i pluviali del lato nord dell'edificio, ha causato un notevole ristagno d'acqua sul terrazzo di copertura, con conseguenti infiltrazioni nell'appartamento dei convenuti, perpetrando, pertanto, una condotta ascrivibile nel paradigma normativo di cui all'art. 2043 c.c.
Come è noto, la disciplina di cui all'art. 2043 c.c., espressione del generale principio del neminem ledere, configura la responsabilità di colui che, a causa di un fatto doloso o colposo, provochi ad altri un danno ingiusto. Orbene, ritenuta l'applicabilità della fattispecie di cui all'art. 2043 c.c., alla stregua dei principi generali sul riparto dell'onere della prova, sulla parte danneggiata graverà
l'onere della prova degli elementi costitutivi del fatto illecito, del nesso di causalità, del danno ingiusto, mentre sull'asserito responsabile graverà l'onere di provare l'inefficacia di tali fatti, secondo il generale principio sancito dall'art. 2697 c.c.
Ebbene, può dirsi che i convenuti, attori in via riconvenzionale, abbiano assolto a tale onere probatorio.
Anzitutto, il teste escusso all'udienza del 13.01.2022 ha dichiarato di aver Testimone_1 costatato che l'11.09.2019 a causa di copiose precipitazione l'acqua caduta sulla terrazza sovrastante l'immobile dei convenuti, non riusciva a defluire dai pluviali che si presentavano tappati nella parte finale, ed il solaio interamente coperto di acqua che si infiltrava imbibendo totalmente il soffitto e percolando copiosamente nella sottostante abitazione dei convenuti .
Inoltre dall'indagine peritale effettuata dal CTU incaricato, è emerso che: “Dall'esame dei luoghi e della documentazione fotografica prodotta dal tecnico di parte, geom. , è evidente Testimone_2 che l'occlusione dei n.2 pluviali lato nord ha causato un importante ristagno d'acqua su tutto il terrazzo di copertura che, come rilevabile dalla foto n.7 (allagamento terrazza e rottura pluviali occlusi) della Consulenza Tecnica di Parte prodotta, è arrivata ad un'altezza di circa 10 cm (sino a coprire completamente il foro di scolo del pluviale). Si è rilevato che la copertura è impermeabilizzata con una guaina bituminosa che è risvoltata sul muretto perimetrale per un'altezza di oltre 10 cm circa (quindi oltre il livello dell'acqua di ristagno). Ad oggi in alcuni punti tale guaina presenta dei danneggiamenti e rotture oltre a scollature sul risvolto sui muretti oltre ad elementi di discontinuità (tipo i piantoni della copertura metallica) che hanno probabilmente consentito all'acqua di infiltrarsi sotto la stessa ed essere causa dei danni riscontrati nell'appartamento dei coniugi Pt_2
Pertanto, se è vero che la guaina bituminosa in alcuni punti presenta dei danneggiamenti, è anche vero che in assenza dell'occlusione dei pluviali non si avrebbero avuto le lamentate infiltrazioni
d'acqua ed in tale entità, con i conseguenti danneggiamenti sul solaio dell'appartamento”.
Passando alla quantificazione dei danni, il CTU ha accertato che per il ripristino dell'appartamento dei coniugi occorre procedere al risanamento strutturale-architettonico dei solai, CP_1 con il ripristino della pittura, intervento stimato nella complessiva somma di € 9.889,65 oltre IVA.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte attrice e sono liquidate in dispositivo in base al
D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, avuto riguardo ai valori medi tabellari rapportati al valore della decisione
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata ogni ulteriore domanda, così provvede;
1. Rigetta la domanda attorea di peri motivi di cui in pars motiva; Parte_1
2. Accoglie la domanda riconvenzionale spiegata da e e Parte_2 Parte_3 dichiara responsabile dei danni cagionati alla proprietà dei convenuti;
Parte_1
3. Condanna, per l'effetto, al pagamento della complessiva somma di € Parte_1
9.889,65 oltre IVA, in favore di e;
Parte_2 Parte_3
4. Condanna al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese del presente Parte_1 grado del giudizio, che liquida in € 3.500,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
5. Pone le spese di CTU a carico di parte attrice.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 24.09.2025
Il Giudice on.
Dott.ssa Maria Concetta Consoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
R.G. 1339/2020
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, dott.ssa
Maria Concetta Consoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra nata a [...] il [...] e residente in Augusta (SR), C.da Vignali Parte_1 zona Bartolomeo snc (C.F. ), elettivamente domiciliata in Augusta, Via C.F._1
Soccorso n.7, presso lo studio dell'Avv. DI GRANDE SILVIA ( che la C.F._2 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ATTRICE
e
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._3
nata a [...] il [...] (C.F. ), entrambi Parte_3 C.F._4 residenti in AUGUSTA in C.da VIGNALI SNC, elettivamente domiciliati in Augusta, Via San
Giuseppe n. 35, presso lo studio dell'Avv. GALLITTO NADIA ( ), che li C.F._5 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONVENUTI
Avente ad oggetto: Responsabilità extracontrattuale
All'udienza del 18.10.2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 05.03.2020, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, e , al fine di sentirli dichiarare responsabili Parte_2 Parte_3 delle infiltrazioni interessanti il proprio appartamento e condannarli al pagamento dei danni subiti dall'attrice, ammontanti ad € 6.020,13, con vittoria di spese e compensi. In particolare, l'attrice esponeva di essere proprietaria dell'immobile sito in Augusta, C.da Vignali snc piano T, identificato al foglio n. 40 part 223 sub. 7 cat. A/7 composta da 5 vani, posto al di sotto dell'appartamento di proprietà di e e che presentava consistenti macchie di umidità, Parte_2 Parte_3 lesioni e distacchi dello strato di finitura, che erano il risultato di importanti infiltrazioni d'acqua.
Assumeva l'attrice che le predette infiltrazioni d'acqua, scaturivano dall'errata esecuzione della terrazza soprastante ed in particolare della pendenza di tale terrazza di nuova costruzione, nonché dal continuo scarico di acqua dai condizionatori. Allegava pertanto, perizia tecnica di parte, a firma dell'Arch. che quantificava in € 5.720,13 i costi per il ripristino dei luoghi Persona_1 danneggiati.
Chiedeva pertanto di ritenere e dichiarare i convenuti e unici Parte_2 Parte_3 responsabili delle infiltrazioni sopra descritte e per l'effetto, condannarli al pagamento dei danni subiti dall'attrice ammontanti ad Euro 6.020,13 e comprensivi di € 300,00 per spese della consulenza tecnica di parte.
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, si costituivano in giudizio e , i quali contestavano la domanda attorea chiedendone il rigetto. Parte_2 Parte_3
Eccepivano come invero, gli stessi non avessero modificato l'assetto del sistema di smaltimento delle acque meteoriche, atteso che la terrazza di copertura aveva sempre avuto due pluviali sul prospetto nord come unico sfogo delle acque meteoriche e hanno sempre attraversato il ballatoio.
Inoltre i convenuti di recente hanno realizzato un terzo pluviale che scarica una parte delle acque del terrazzo in una area di loro pertinenza, al fine di alleggerire il carico di acqua nei primi due pluviali. Mentre le infiltrazioni lamentate dall'attrice non deriverebbero dall'acqua dei pluviali, ma bensì dalla zona che non è in grado di smaltire velocemente le acque piovane o dalla mancata impermeabilizzazione del marciapiede o del pavimento posto a perimetro del piano terra, atteso che anche l'abitazione a piano terra dei sigg.ri presenta parti di paramenti murari interessati da Pt_2 umidità di risalità dai 70 cm al 1,00 m di altezza;
peraltro nello stesso piano terra della Parte_1 la parte posta ad est, distante dai predetti pluviali, presenta un degrado da umidità di risalita ben oltre il 1,20-1,40 mt quindi senza nesso di causalità con i pluviali. Sicchè alcuna responsabilità poteva loro addebitarsi per le infiltrazioni lamentate dall'attrice.
Affermavano inoltre i convenuti che l'attrice nel mese di settembre del 2019, apponeva arbitrariamente dei tappi a vite nella parte terminale dei pluviali posti sulla parete nord dell'edificio, cosicché, a seguito di una copiosa precipitazione avvenuta l'11.09.2019, l'acqua precipitata, non avendo trovato sfogo dai due pluviali occlusi dalla , rimaneva intrappolata risalendo in Parte_1 senso contrario, raggiungendo la terrazza di copertura fino ad allagarla, così da infiltrarsi nei solai di interpiano e di copertura, danneggiando notevolmente tutti i vani dell'abitazione dei convenuti e anche quelli della stessa attrice.
In via riconvenzionale, domandavano pertanto accertarsi e dichiararsi che “...i danni arrecati alla abitazione dei convenuti sono ricollegabili alla precipitazione atmosferica del 11.09.2019, poiché
l'acqua precipitata, non avendo trovato sfogo dai due pluviali occlusi, rimase intrappolata risalendo in senso contrario e raggiunse la terrazza di copertura fino ad allagarla, così da infiltrarsi nei solai di interpiano e di copertura danneggiando notevolmente tutti i vani dell'abitazione dei convenuti” nonché “...accertare e ritenere che l'occlusione dei pluviali con dei tappi (cfr. rilievi fotografici) sono da ricondurre esclusivamente a responsabilità della sig.ra
, la quale arbitrariamente apponeva dei tappi a vite nella parte terminale dei Parte_1 pluviali posti sulla parete nord, occludendoli, indi, condannare la sig.ra al Parte_1 pagamento della somma di € 15.133,65 oltre i.v.a., o a quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, a mezzo c.t.u. tecnica che sin d'ora si chiede”.
La predetta parte attrice contestava la domanda riconvenzionale con le memorie 183 6° comma c.p.c n° 2 nelle quali rilevava come i convenuti avessero dall'aprile al settembre 2017 realizzato una tettoia sulla propria terrazza in assenza di autorizzazione della che si trovava a Milano, Parte_1 con l'esecuzione degli scarichi all'interno della proprietà di quest'ultima, e che durante l'esecuzione ne erano derivati anche dei danni all'autovettura del genero parcheggiata all'interno della proprietà attorea, danni poi risarciti dai convenuti.
La causa è stata istruita come in atti, mediante l'esame delle prove documentali offerte dalle parti, prova testimoniale e CTU tecnica.
Indi, all'udienza del 18.10.2024 la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda attorea è risultata non provata e va, pertanto, rigettata.
Parte attrice ha chiesto dichiararsi ex art. 2051 c.c l'esclusiva responsabilità dei convenuti, per i danni subiti dal proprio appartamento, in quanto quali proprietari e usuari esclusivi della terrazza, custodi della stessa.
In punto di diritto, non è revocabile in dubbio l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. alla fattispecie in esame, il che, tuttavia, richiede la dimostrazione da parte dell'attrice dell'esistenza di un nesso causale, anche indiretto e mediato, tra la cosa in custodia ed il danno. Orbene sotto questo profilo, deve reputarsi che sia venuta meno all'onere probatorio su di lei gravante, non Parte_1 avendo, alla luce delle specifiche contestazioni mosse dalle parti convenute, provato il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento. In particolare, il CTU, Ing. incaricato dal Giudice di individuare la causa delle Persona_2 infiltrazioni, ha accertato che “...tale problematica non è dovuta ad infiltrazioni di quale tipo, ma è legata al problema dell'umidità di risalita dal terreno di fondazione. Pertanto gli effetti lamentati sono da addebitare ad una esecuzione dei lavori non a regola d'arte ed in particolare alla mancata realizzazione di uno strato drenante / aderente sotto le fondazioni, così da distaccare la costruzione dal contatto diretto con il terreno. Inoltre la tipologia di muratura adottata non fa altro che facilitare il fenomeno evidenziato poiché il blocco pieno facilita la trasmissibilità dell'umidità su tutta la muratura. Infine, la realizzazione all'esterno di una fascia di rivestimento in pietra oltre a ridurre la traspirabilità della parete, non fa altro che buttare l'umido verso l'interno”.
Da tali conclusioni, pienamente condivise dal decidente, in quanto la relazione peritale appare esente da vizi logico-giuridici che possano inficiarne il risultato, emerge l'assoluta carenza di prova del nesso eziologico tra l'eventus damni e la “cosa” in custodia degli odierni convenuti, atteso che la responsabilità dell'evento esula dalla sfera di controllo di questi ultimi.
Da ciò ne segue l'infondatezza della domanda attorea e il conseguente rigetto.
In relazione alla domanda riconvenzionale formulata dai convenuti la stessa è risultata provata e va, pertanto, accolta.
I coniugi spiegano domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni CP_1 cagionati dall'attrice, la quale, avendo arbitrariamente occluso i pluviali del lato nord dell'edificio, ha causato un notevole ristagno d'acqua sul terrazzo di copertura, con conseguenti infiltrazioni nell'appartamento dei convenuti, perpetrando, pertanto, una condotta ascrivibile nel paradigma normativo di cui all'art. 2043 c.c.
Come è noto, la disciplina di cui all'art. 2043 c.c., espressione del generale principio del neminem ledere, configura la responsabilità di colui che, a causa di un fatto doloso o colposo, provochi ad altri un danno ingiusto. Orbene, ritenuta l'applicabilità della fattispecie di cui all'art. 2043 c.c., alla stregua dei principi generali sul riparto dell'onere della prova, sulla parte danneggiata graverà
l'onere della prova degli elementi costitutivi del fatto illecito, del nesso di causalità, del danno ingiusto, mentre sull'asserito responsabile graverà l'onere di provare l'inefficacia di tali fatti, secondo il generale principio sancito dall'art. 2697 c.c.
Ebbene, può dirsi che i convenuti, attori in via riconvenzionale, abbiano assolto a tale onere probatorio.
Anzitutto, il teste escusso all'udienza del 13.01.2022 ha dichiarato di aver Testimone_1 costatato che l'11.09.2019 a causa di copiose precipitazione l'acqua caduta sulla terrazza sovrastante l'immobile dei convenuti, non riusciva a defluire dai pluviali che si presentavano tappati nella parte finale, ed il solaio interamente coperto di acqua che si infiltrava imbibendo totalmente il soffitto e percolando copiosamente nella sottostante abitazione dei convenuti .
Inoltre dall'indagine peritale effettuata dal CTU incaricato, è emerso che: “Dall'esame dei luoghi e della documentazione fotografica prodotta dal tecnico di parte, geom. , è evidente Testimone_2 che l'occlusione dei n.2 pluviali lato nord ha causato un importante ristagno d'acqua su tutto il terrazzo di copertura che, come rilevabile dalla foto n.7 (allagamento terrazza e rottura pluviali occlusi) della Consulenza Tecnica di Parte prodotta, è arrivata ad un'altezza di circa 10 cm (sino a coprire completamente il foro di scolo del pluviale). Si è rilevato che la copertura è impermeabilizzata con una guaina bituminosa che è risvoltata sul muretto perimetrale per un'altezza di oltre 10 cm circa (quindi oltre il livello dell'acqua di ristagno). Ad oggi in alcuni punti tale guaina presenta dei danneggiamenti e rotture oltre a scollature sul risvolto sui muretti oltre ad elementi di discontinuità (tipo i piantoni della copertura metallica) che hanno probabilmente consentito all'acqua di infiltrarsi sotto la stessa ed essere causa dei danni riscontrati nell'appartamento dei coniugi Pt_2
Pertanto, se è vero che la guaina bituminosa in alcuni punti presenta dei danneggiamenti, è anche vero che in assenza dell'occlusione dei pluviali non si avrebbero avuto le lamentate infiltrazioni
d'acqua ed in tale entità, con i conseguenti danneggiamenti sul solaio dell'appartamento”.
Passando alla quantificazione dei danni, il CTU ha accertato che per il ripristino dell'appartamento dei coniugi occorre procedere al risanamento strutturale-architettonico dei solai, CP_1 con il ripristino della pittura, intervento stimato nella complessiva somma di € 9.889,65 oltre IVA.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte attrice e sono liquidate in dispositivo in base al
D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, avuto riguardo ai valori medi tabellari rapportati al valore della decisione
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata ogni ulteriore domanda, così provvede;
1. Rigetta la domanda attorea di peri motivi di cui in pars motiva; Parte_1
2. Accoglie la domanda riconvenzionale spiegata da e e Parte_2 Parte_3 dichiara responsabile dei danni cagionati alla proprietà dei convenuti;
Parte_1
3. Condanna, per l'effetto, al pagamento della complessiva somma di € Parte_1
9.889,65 oltre IVA, in favore di e;
Parte_2 Parte_3
4. Condanna al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese del presente Parte_1 grado del giudizio, che liquida in € 3.500,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
5. Pone le spese di CTU a carico di parte attrice.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 24.09.2025
Il Giudice on.
Dott.ssa Maria Concetta Consoli