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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 28/07/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 909/2024
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 15.03.2024, da
1) Parte_1
Nata a Erba il 18.12.1981
cittadina: italiana Cod. Fisc.: CodiceFiscale_1
residente in [...]
con l'Avv. Simona Clerici
e
2) CP_1
1 Nato a Cantù il 19.05.1986
cittadino: italiano Cod. Fisc.: CodiceFiscale_2
residente in [...]44 (docc. 4 e 5), domiciliato in 22030 Proserpio
(CO), via Manzoni n. 15
con l'Avv. Annalisa Galliano
premesso che:
a) la coppia ha i seguenti FIGLI MINORI:
, nata a [...], il [...], C.F.: , residente Persona_1 CodiceFiscale_3
in Erba (CO), via Albavilla n. 9
b) tra le parti è intervenuta: precedente regolamentazione in forza provvedimento emesso in data 30.04.2021 dal Tribunale di Como, nell'ambito del procedimento RGV 3068/2020 instaurato congiuntamente ai sensi degli artt. 337-bis e 337-ter c.c. dai sigg.ri e Parte_1 CP_1
letto le condizioni congiunte depositate in corso di causa dalle parti sopraindicate, volte a conseguire l'approvazione delle seguenti MODIFICHE della regolamentazione vigente:
1) disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi in genitori, con Persona_1
collocamento prevalente della medesima presso la madre presso la casa familiare – di proprietà esclusiva della sig.ra sita in Erba (CO), via Albavilla n. 9, con conseguente assegnazione Parte_1
della stessa alla sig.ra , completa di tutti gli arredi;
Pt_1
2) regolamentare il diritto di visita padre-figlia secondo i seguenti tempi e modalità:
- il sig. potrà tenere con sé la minore a fine settimana alternati dal venerdì alle 16,30 CP_1
(all'uscita da scuola) sino alla domenica alle ore 16,30, con l'impegno per il medesimo a non ospitare per la notte la nuova compagna e/o altri soggetti terzi durante detta calendarizzazione sino a che egli non avrà reperito altra idonea e più ampia abitazione;
- il sig. potrà altresì tenere con sé la figlia minore il lunedì dalle ore 16,30 (all'uscita CP_1
da scuola) sino al giorno successivo (martedì) quando la riaccompagnerà a scuola. Detto pernottamento avverrà nella settimana in cui il sig. terrà con sé la minore per il fine settimana. CP_1
Il sig. otrà altresì tenere con sé la figlia minore il mercoledì dalle ore 16,30 (all'uscita da scuola) CP_1
sino al giorno successivo (giovedì) quando la riaccompagnerà a scuola. Detto pernottamento avverrà nella settimana in cui la minore sarà con la madre durante il week-end. Anche per entrambi i pernotti infrasettimanali il sig. i impegna a non ospitare per la notte la nuova compagna e/o altri soggetti CP_1
terzi sino a che egli non avrà reperito altra idonea e più ampia abitazione;
2 - per quanto concerne le vacanze natalizie, per quelle pasquali e per le festività annuali, i genitori trascorreranno le stesse con la minore nei giorni di festività ad anni alterni, previo accordo sulla relativa calendarizzazione;
- in relazione alle vacanze estive i genitori potranno trascorrere due settimane, anche non consecutive, con la minore, da concordare preventivamente e con adeguato e congruo preavviso.
3) il sig. verserà – il versamento avverrà già dal mese di giugno 2025 - in favore della CP_1 ricorrente per il mantenimento della figlia la somma di €. 225,00 mensili, da rivalutarsi Per_1
annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese;
le parti concordano sin da ora che, a decorrere dal mese di settembre 2027 (quando la figlia inizierà a frequentare la Scuola Secondaria di Primo Grado), il contributo che il sig. dovrà versare alla CP_1 sig.ra a titolo di mantenimento della figlia minore sarà di €. 250,00 mensili, da Pt_1 Per_1
rivalutarsi secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese;
4) il sig. contribuirà al pagamento del 50% delle spese extra della figlia minore CP_1
in virtù del Protocollo del Tribunale di Como da intendersi qui richiamato e trascritto e Per_1
conosciuto dalle parti;
5) l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla sig.ra ed il sig. si impegna Pt_1 CP_1
a collaborare per consegnare e sottoscrivere ogni documento utile affinché vengano inoltrate e completate le pratiche per il riconoscimento del beneficio;
6) le parti danno atto e concordano che il presente accordo è già efficace dal mese di giugno
2025;
7) spese legali compensate.
sentito il relatore;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
OSSERVA
il Collegio ritiene che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possano essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo raggiunto.
Le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento.
3 L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 24.7.2025
SI CO
Il Giudice Relatore Est. Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao
4
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 15.03.2024, da
1) Parte_1
Nata a Erba il 18.12.1981
cittadina: italiana Cod. Fisc.: CodiceFiscale_1
residente in [...]
con l'Avv. Simona Clerici
e
2) CP_1
1 Nato a Cantù il 19.05.1986
cittadino: italiano Cod. Fisc.: CodiceFiscale_2
residente in [...]44 (docc. 4 e 5), domiciliato in 22030 Proserpio
(CO), via Manzoni n. 15
con l'Avv. Annalisa Galliano
premesso che:
a) la coppia ha i seguenti FIGLI MINORI:
, nata a [...], il [...], C.F.: , residente Persona_1 CodiceFiscale_3
in Erba (CO), via Albavilla n. 9
b) tra le parti è intervenuta: precedente regolamentazione in forza provvedimento emesso in data 30.04.2021 dal Tribunale di Como, nell'ambito del procedimento RGV 3068/2020 instaurato congiuntamente ai sensi degli artt. 337-bis e 337-ter c.c. dai sigg.ri e Parte_1 CP_1
letto le condizioni congiunte depositate in corso di causa dalle parti sopraindicate, volte a conseguire l'approvazione delle seguenti MODIFICHE della regolamentazione vigente:
1) disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi in genitori, con Persona_1
collocamento prevalente della medesima presso la madre presso la casa familiare – di proprietà esclusiva della sig.ra sita in Erba (CO), via Albavilla n. 9, con conseguente assegnazione Parte_1
della stessa alla sig.ra , completa di tutti gli arredi;
Pt_1
2) regolamentare il diritto di visita padre-figlia secondo i seguenti tempi e modalità:
- il sig. potrà tenere con sé la minore a fine settimana alternati dal venerdì alle 16,30 CP_1
(all'uscita da scuola) sino alla domenica alle ore 16,30, con l'impegno per il medesimo a non ospitare per la notte la nuova compagna e/o altri soggetti terzi durante detta calendarizzazione sino a che egli non avrà reperito altra idonea e più ampia abitazione;
- il sig. potrà altresì tenere con sé la figlia minore il lunedì dalle ore 16,30 (all'uscita CP_1
da scuola) sino al giorno successivo (martedì) quando la riaccompagnerà a scuola. Detto pernottamento avverrà nella settimana in cui il sig. terrà con sé la minore per il fine settimana. CP_1
Il sig. otrà altresì tenere con sé la figlia minore il mercoledì dalle ore 16,30 (all'uscita da scuola) CP_1
sino al giorno successivo (giovedì) quando la riaccompagnerà a scuola. Detto pernottamento avverrà nella settimana in cui la minore sarà con la madre durante il week-end. Anche per entrambi i pernotti infrasettimanali il sig. i impegna a non ospitare per la notte la nuova compagna e/o altri soggetti CP_1
terzi sino a che egli non avrà reperito altra idonea e più ampia abitazione;
2 - per quanto concerne le vacanze natalizie, per quelle pasquali e per le festività annuali, i genitori trascorreranno le stesse con la minore nei giorni di festività ad anni alterni, previo accordo sulla relativa calendarizzazione;
- in relazione alle vacanze estive i genitori potranno trascorrere due settimane, anche non consecutive, con la minore, da concordare preventivamente e con adeguato e congruo preavviso.
3) il sig. verserà – il versamento avverrà già dal mese di giugno 2025 - in favore della CP_1 ricorrente per il mantenimento della figlia la somma di €. 225,00 mensili, da rivalutarsi Per_1
annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese;
le parti concordano sin da ora che, a decorrere dal mese di settembre 2027 (quando la figlia inizierà a frequentare la Scuola Secondaria di Primo Grado), il contributo che il sig. dovrà versare alla CP_1 sig.ra a titolo di mantenimento della figlia minore sarà di €. 250,00 mensili, da Pt_1 Per_1
rivalutarsi secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese;
4) il sig. contribuirà al pagamento del 50% delle spese extra della figlia minore CP_1
in virtù del Protocollo del Tribunale di Como da intendersi qui richiamato e trascritto e Per_1
conosciuto dalle parti;
5) l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla sig.ra ed il sig. si impegna Pt_1 CP_1
a collaborare per consegnare e sottoscrivere ogni documento utile affinché vengano inoltrate e completate le pratiche per il riconoscimento del beneficio;
6) le parti danno atto e concordano che il presente accordo è già efficace dal mese di giugno
2025;
7) spese legali compensate.
sentito il relatore;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
OSSERVA
il Collegio ritiene che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possano essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo raggiunto.
Le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento.
3 L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 24.7.2025
SI CO
Il Giudice Relatore Est. Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao
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