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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/09/2025, n. 7786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7786 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
RG. 11760\2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Guardasole
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 11760\2021 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Giancarlo Madonna (C.F. C.F._2
), in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione, C.F._3 domiciliati in Napoli, alla Via Posillipo n. 69/20;
OPPONENTI
contro
(P. Iva ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Raffaele Zurlo (C.F. ) e C.F._4 dall' Avv. Andrea Ornati (C.F. giusta procura alle liti allegata alla comparsa C.F._5 di costituzione e risposta, domiciliata in la Spezia, alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 18.04.2025 e memorie conclusionali e di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato in data 26.04.2021,
e convenivano in giudizio al fine di sentir revocare Parte_1 Parte_2 Controparte_1 il decreto ingiuntivo n. 1163/2021, emesso dal Tribunale di Napoli in data 16.02.2021, con il quale
1 veniva ingiunto il pagamento di € 26.414,45, oltre interessi nella misura legale, nonché delle spese della procedura come liquidate nel decreto agli odierni opponenti.
In particolare, formulava istanza monitoria rappresentando che e Controparte_1 Parte_1 erano debitori della somma discendente dal rapporto contrattuale n. , Parte_2 PartitaIVA_2 intrattenuto originariamente con IC Banca S.p.a.
Aggiungeva, poi, che il contratto de quo diveniva oggetto di cessione, la quale attribuiva la titolarità del credito alla Controparte_1
Nonostante le ripetute diffide finalizzate a soddisfare la pretesa creditoria, l'istituto di credito si vedeva costretto ad agire in giudizio per l'emissione del decreto ingiuntivo contenente la somma di €
26.414,45 oltre interessi legali. otteneva, così, decreto ingiuntivo nei confronti del e della i quali Controparte_1 Pt_1 Pt_2 opponendosi istauravano il presente giudizio.
In particolare, gli opponenti eccepivano, preliminarmente, la carenza della legittimazione attiva dell'odierna opposta, non avendo la stessa fornito idonea prova della sussistenza in capo a sé della titolarità del diritto al pagamento delle somme portate ad ingiunzione, lamentando, tra le altre doglianze, la mancata comunicazione dell'avvenuta cessione del credito.
Contestavano, particolarmente, la mancata comunicazione della decadenza dal beneficio del termine, quale criterio individuato dalla G.U. del credito ceduto ai fini includenti.
Lamentavano, infine, l'indeterminatezza e l'inesattezza dell'importo portato ad ingiunzione atteso il superamento dei tassi di usura.
Concludevano, quindi, chiedendo di accogliere l'opposizione e, per l'effetto, di revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo nullo e/o illegittimo, con vittoria di spese del presente giudizio da attribuirsi al procuratore anticipatario, e di condannarsi, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., terzo comma, parte opposta.
Si costituiva (nel prosieguo, solo “ ) contestando le eccezioni sollevate da Controparte_1 CP_1 parte opponente e rilevandone l'infondatezza.
In particolare, parte opposta sosteneva la (propria) titolarità del credito oggetto di ingiunzione, attesa la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla G.U. e del contratto di cessione, nonché la produzione delle procure speciali necessarie a destinare i poteri di rappresentanza sostanziale e processuale.
Rappresentava, altresì, l'avvenuta comunicazione della decadenza del beneficio del termine e la conformità dei tassi applicati in sede contrattuale alla normativa in materia.
Concludeva, dunque, chiedendo preliminarmente la concessione della provvisoria esecutività, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; nel merito, di rigettare l'opposizione spiegata e, per l'effetto, confermare il decreto
2 n. 1163/2021; in subordine, dichiarare che parte opponente sia debitrice della diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta. Il tutto con vittoria di spese del presente giudizio.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, successivamente all'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ai sensi del d. lgs. 28/2010, in data 18.04.2025 la causa veniva riservata in decisione con i termini di legge ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va dato atto della procedibilità della domanda avendo l'opposta depositato verbale negativo di mediazione.
Sempre in via preliminarmente, va rilevato che gli opponenti impropriamente contestano la legittimazione attiva della la quale a ben vedere attenendo alla prospettazione della CP_1 domanda si basa sulla mera allegazione di essere titolare del credito, ciò che egli in realtà eccepiscono
è la carenza di titolarità del credito in capo alla cessionaria, da un lato perché non esista o non sia provata la cessione in blocco dei crediti, dall'altro per l'omessa comunicazione della cessione stessa.
Tale eccezione non ha pregio di essere accolta.
Invero, quanto alla prima doglianza, deve ritenersi che il deposito dell'estratto della Gazzetta
Ufficiale, parte seconda, n. 117 del 6.10.2018 (doc. n. 04 fascicolo monitorio), unitamente al deposito del contratto di cessione intervenuto tra il cedente (IC Banca S.p.a.) ed il cessionario, odiernamente opposto, (vd. doc. n. 07 fascicolo monitorio), in uno alla produzione della CP_1 lista dei debitori ceduti – sebbene omissata- ed al possesso del contratto di finanziamento sia sufficiente a dare prova non solo della legittimazione attiva di parte opposta ma altresì della titolarità del credito in capo alla stessa.
“ In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. sent. n. 15884/2019).
Sotto questo profilo la Corte ha poi chiarito come l'eventualità che l'avviso rechi una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non autorizzi di per sé a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nell'atto di cessione “per la cui validità non
è affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano
d'individuarli senza incertezze” (cfr. la sopra citata Cass. sent. n. 15884/2019).
Tale interpretazione non è in contrasto né con la pronuncia di Cass. sent. n. 22268/2018, né con la pronuncia di Cass. sent. n. 22151/2019, in quanto la prima si è limitata ad affermare la tesi per cui
3 l'avviso oggetto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale “se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima”, la seconda si è limitata a confermare che il problema investe la valutazione del materiale probatorio rilevante ai fini della cessione.
Dunque, ciò che discende da tali pronunce è la necessità che l'avviso di cessione presenti un contenuto
“minimo” idoneo senza che se ne possa desumere un principio di diritto astratto idoneo alla soluzione del problema in maniera universale (ovvero la sufficienza ovvero insufficienza dell'avviso di cessione pubblicato in G.U.) ma sposta la soluzione del problema sul piano della prova concreta e da fornirsi a cura del cessionario.
Ciò premesso dalla disamina della G.U emerge che oggetto della cessione in blocco da IC ad , per effetto del contratto di cessione in blocco del 14.09.2018 avente efficacia giuridica CP_2 dal 17 settembre 2018 e con effetti economici dal 30 aprile 2018, sono tutti “ i crediti originati da prestiti personali, carte di credito, prestiti finalizzati autoveicoli, prestiti finalizzati non autoveicoli erogati da IC ai sensi di contratti di credito ai consumatori (ivi inclusi i crediti per capitale residuo, interessi, costi sostenuti dal Cedente in relazione ai contratti di finanziamento) e sorti nel periodo compreso tra il 1994 e il 2018 e qualificati come attivita' finanziarie deteriorate (i "Crediti") ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla
Cartolarizzazione” caratteristiche che ricomprendono il credito degli opponenti sia per tipologia – finanziamento- che per arco temporale, che la qualifica di deteriorato ai sensi degli articoli 1,4,e 7.1 della legge sulla Cartolarizzazione”.
Diversamente da quanto prospettato dall'opponente la G.U. non fa riferimento “ai crediti per i quali la decadenza dal beneficio del termine sia stata comunicata entro il 30/11/2017” circostanza tra l'altro avverata come verificabile dalla disamina dell'estratto conto integrale del finanziamento.
A ciò si aggiunga che l'opposta ha altresì depositato il contratto di cessione in blocco del 14.07.2018, sebbene privo dell'allegato A e la lista de debitori ceduti, sebbene omissata ed elenco dei crediti ceduti estratto dal link indicato nella G.U. contenete gli estremi del rapporto di finanzimento.
A ciò si aggiungano, quali ulteriori elementi che corroborano il convincimento della inclusione dei crediti azionati dalla cessionaria nel novero di quelli indicati in GU ed oggetto di cessione, in primo luogo la disponibilità in capo alla opposta del contratto di finanziamento nonché la mancata deduzione da parte dei debitori opponenti di essere stati raggiunti in siffatto arco temporale non breve da richieste di pagamento da parte della cedente
Deve pertanto ritenersi provata la titolarità del credito in capo alla opposta.
Quanto, poi, al profilo inerente alla omessa comunicazione da parte della della avvenuta CP_1 cessione, nelle cessioni in blocco la pubblicazione in G.U. della cessione tiene luogo e sostituisce la notifica individuale della cessione al singolo debitore ceduto, ai fini dell'efficacia.
4 Invero, in ipotesi di cessione in blocco di crediti, quale quello di specie, l'art. 58 del d. lgs 385/1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti.
A ciò si aggiunga che con la notifica del decreto ingiuntivo contenete nel corpo del ricorso la vicenda circolatoria del credito deve ritenersi soddisfatta altresì la comunicazione individuale al debitore della intervenuta cessione del credito.
Invero costituisce principio di diritto consolidato che a notifica della cessione del credito, necessaria per renderla efficace verso il debitore, può essere effettuata anche tramite la notifica del decreto ingiuntivo, purché il debitore sia posto nella consapevolezza del cambiamento del titolare del credito, non essendo richiesta una forma specifica per la notifica, purché sia chiara la cessione del credito.
Ne discende l'infondatezza della doglianza anche in parte qua.
Venendo al merito, parte opponente eccepisce che gli atti prodotti dalla società ingiungente non esplichino l'adeguato effetto probatorio, determinando insussistenza della pretesa creditoria.
Tutte le contestazioni, tuttavia, si traducono in mere affermazioni di principio.
Ebbene, se da un lato, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza,
l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda – che resta quella prospettata dal creditore – ma configurano altrettante eccezioni (Cass. n. 6421/2003; Cass. n. 11368/2006; Cass. n. 8423/2006; Cass. n. 5415/2019; Cass.
n. 6091/2020); dall'altro lato, tale principio non altera la normale ripartizione dell'onere probatorio in punto di adempimento contrattuale: provata ad opera del creditore che agisca per la risoluzione, il risarcimento o l'adempimento di una obbligazione la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza ed allegato l'inadempimento di controparte, è onere del debitore convenuto dare prova dell'esistenza di fatto estintivo o modificativo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. Un. 13533/2001; nonché, più di recente, Cass. n. 826/2015).
Prova (di fatti estintivi o modificativi) che nel caso di specie non viene fornita dagli opponenti.
In più, ancora in ordine ai principi generali suesposti, ha assolto l'onere probatorio su di CP_1 essa gravante avendo provveduto al deposito del contratto di finanziamento del 28.09.2009, già per
5 sé bastevole secondo la giurisprudenza maggioritaria, nonché l'estratto conto analitico (cfr. doc. nn 3
e 5 fascicolo monitorio).
La evidente genericità delle eccezioni formulate in ordine alla esistenza del credito, nonché della sua correlata prova, vengono smentite per tabulas (si vedano, particolarmente, le produzioni versate in osservanza dei termini istruttori), e ciò ne comporta il loro rigetto.
È, invece, inammissibile l'eccezione in ordine all'applicazione di interessi usurai genericamente formulata in difetto di qualsivoglia allegazione in ordine al tasso applicato, al periodo di sforamento, al tasso soglia. Sul punto “al fine dell'allegazione dell'usura, va specificato espressamente il tipo contrattuale di riferimento per il tasso soglia, l'interesse contrattuale applicato ed il tasso soglia per lo specifico periodo contrattuale, pena la genericità dell'eccezione, da qualificare mera difesa” cfr.
Cassazione Civile, sez. unite, sent. n. 19597 del 18/9/2020.
A ciò si aggiunga che come dimostrato dall'opposta nel caso di specie non si manifesta, invero, il superamento del tasso soglia stabilito dal MEF con il D.M. del 24.06.2009 da parte del TAN, del
TAEG e del tasso moratorio.
Particolarmente, il TEGM per la categoria di operazione “Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese” (categoria di riferimento afferente al caso di specie per il periodo di sottoscrizione del contratto (III trimestre 2009) è pari al 9,53%; il tasso soglia è pari, invece, al 14,295%, a fronte di un tasso annuo effettivo globale pattuito pari a 10,61%. Il contratto in oggetto veniva concluso successivamente all'entrata in vigore del D.M. 24.06.2009 contenente l'indicazione della maggiorazione media dei tassi moratori (nella misura di 2,1 punti percentuali) e pertanto, secondo le indicazioni della più autorevole e recente giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. n. 19597/2020) il confronto ai fini dell'usurarietà del tasso di mora pattuito, va effettuato rispetto al tasso soglia calcolato, tenendo conto di tale maggiorazione (TAEG +2,1% aumentato della metà).
Non essendo risultato superato il tasso soglia da parte di nessun tasso pattuito deve escludersi che il contratto di specie sia connotato da usurarietà.
In conclusione, considerata la prova del credito fornita dall'opposta, a cui si aggiunge la mancata contestazione relativa alle erogazione delle somme e, tantomeno, dell'inadempimento di parte opponente, la presente opposizione deve essere rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto in quanto, in base ai principi generali in materia di onere della prova, a fronte della prova da parte del creditore del titolo negoziale del suo diritto e della allegazione dell'inadempimento del debitore, il debitore, su cui incombeva il relativo onere, nulla ha provato.
L'opposizione formulata da parte opponente, per quanto su esposto, non è pregevole di accoglimento;
da ciò discende la conferma del decreto ingiuntivo opposto nel presente giudizio, già dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
6 In ultimo, quanto alla richiesta di condanna per lite temeraria spiegata da parte opponente difettando il requisito della integrale soccombenza deve essere rigettata.
Le spese del presente giudizio si liquidano in ossequio al valore della causa, con applicazione dei valori medi, di cui al DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022 e pertanto si pongono per intero a carico di parte opponente.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1163/2021, emesso in data 16.02.2021, dal Tribunale di Napoli nei confronti di e Parte_1 Parte_2
2. condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida nella misura di € 5.077,00 per compensi, il tutto oltre IVA e CPA se dovuti e spese generali.
Napoli, 4.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Guardasole
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Guardasole
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 11760\2021 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Giancarlo Madonna (C.F. C.F._2
), in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione, C.F._3 domiciliati in Napoli, alla Via Posillipo n. 69/20;
OPPONENTI
contro
(P. Iva ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Raffaele Zurlo (C.F. ) e C.F._4 dall' Avv. Andrea Ornati (C.F. giusta procura alle liti allegata alla comparsa C.F._5 di costituzione e risposta, domiciliata in la Spezia, alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 18.04.2025 e memorie conclusionali e di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato in data 26.04.2021,
e convenivano in giudizio al fine di sentir revocare Parte_1 Parte_2 Controparte_1 il decreto ingiuntivo n. 1163/2021, emesso dal Tribunale di Napoli in data 16.02.2021, con il quale
1 veniva ingiunto il pagamento di € 26.414,45, oltre interessi nella misura legale, nonché delle spese della procedura come liquidate nel decreto agli odierni opponenti.
In particolare, formulava istanza monitoria rappresentando che e Controparte_1 Parte_1 erano debitori della somma discendente dal rapporto contrattuale n. , Parte_2 PartitaIVA_2 intrattenuto originariamente con IC Banca S.p.a.
Aggiungeva, poi, che il contratto de quo diveniva oggetto di cessione, la quale attribuiva la titolarità del credito alla Controparte_1
Nonostante le ripetute diffide finalizzate a soddisfare la pretesa creditoria, l'istituto di credito si vedeva costretto ad agire in giudizio per l'emissione del decreto ingiuntivo contenente la somma di €
26.414,45 oltre interessi legali. otteneva, così, decreto ingiuntivo nei confronti del e della i quali Controparte_1 Pt_1 Pt_2 opponendosi istauravano il presente giudizio.
In particolare, gli opponenti eccepivano, preliminarmente, la carenza della legittimazione attiva dell'odierna opposta, non avendo la stessa fornito idonea prova della sussistenza in capo a sé della titolarità del diritto al pagamento delle somme portate ad ingiunzione, lamentando, tra le altre doglianze, la mancata comunicazione dell'avvenuta cessione del credito.
Contestavano, particolarmente, la mancata comunicazione della decadenza dal beneficio del termine, quale criterio individuato dalla G.U. del credito ceduto ai fini includenti.
Lamentavano, infine, l'indeterminatezza e l'inesattezza dell'importo portato ad ingiunzione atteso il superamento dei tassi di usura.
Concludevano, quindi, chiedendo di accogliere l'opposizione e, per l'effetto, di revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo nullo e/o illegittimo, con vittoria di spese del presente giudizio da attribuirsi al procuratore anticipatario, e di condannarsi, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., terzo comma, parte opposta.
Si costituiva (nel prosieguo, solo “ ) contestando le eccezioni sollevate da Controparte_1 CP_1 parte opponente e rilevandone l'infondatezza.
In particolare, parte opposta sosteneva la (propria) titolarità del credito oggetto di ingiunzione, attesa la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla G.U. e del contratto di cessione, nonché la produzione delle procure speciali necessarie a destinare i poteri di rappresentanza sostanziale e processuale.
Rappresentava, altresì, l'avvenuta comunicazione della decadenza del beneficio del termine e la conformità dei tassi applicati in sede contrattuale alla normativa in materia.
Concludeva, dunque, chiedendo preliminarmente la concessione della provvisoria esecutività, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; nel merito, di rigettare l'opposizione spiegata e, per l'effetto, confermare il decreto
2 n. 1163/2021; in subordine, dichiarare che parte opponente sia debitrice della diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta. Il tutto con vittoria di spese del presente giudizio.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, successivamente all'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ai sensi del d. lgs. 28/2010, in data 18.04.2025 la causa veniva riservata in decisione con i termini di legge ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va dato atto della procedibilità della domanda avendo l'opposta depositato verbale negativo di mediazione.
Sempre in via preliminarmente, va rilevato che gli opponenti impropriamente contestano la legittimazione attiva della la quale a ben vedere attenendo alla prospettazione della CP_1 domanda si basa sulla mera allegazione di essere titolare del credito, ciò che egli in realtà eccepiscono
è la carenza di titolarità del credito in capo alla cessionaria, da un lato perché non esista o non sia provata la cessione in blocco dei crediti, dall'altro per l'omessa comunicazione della cessione stessa.
Tale eccezione non ha pregio di essere accolta.
Invero, quanto alla prima doglianza, deve ritenersi che il deposito dell'estratto della Gazzetta
Ufficiale, parte seconda, n. 117 del 6.10.2018 (doc. n. 04 fascicolo monitorio), unitamente al deposito del contratto di cessione intervenuto tra il cedente (IC Banca S.p.a.) ed il cessionario, odiernamente opposto, (vd. doc. n. 07 fascicolo monitorio), in uno alla produzione della CP_1 lista dei debitori ceduti – sebbene omissata- ed al possesso del contratto di finanziamento sia sufficiente a dare prova non solo della legittimazione attiva di parte opposta ma altresì della titolarità del credito in capo alla stessa.
“ In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. sent. n. 15884/2019).
Sotto questo profilo la Corte ha poi chiarito come l'eventualità che l'avviso rechi una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non autorizzi di per sé a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nell'atto di cessione “per la cui validità non
è affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano
d'individuarli senza incertezze” (cfr. la sopra citata Cass. sent. n. 15884/2019).
Tale interpretazione non è in contrasto né con la pronuncia di Cass. sent. n. 22268/2018, né con la pronuncia di Cass. sent. n. 22151/2019, in quanto la prima si è limitata ad affermare la tesi per cui
3 l'avviso oggetto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale “se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima”, la seconda si è limitata a confermare che il problema investe la valutazione del materiale probatorio rilevante ai fini della cessione.
Dunque, ciò che discende da tali pronunce è la necessità che l'avviso di cessione presenti un contenuto
“minimo” idoneo senza che se ne possa desumere un principio di diritto astratto idoneo alla soluzione del problema in maniera universale (ovvero la sufficienza ovvero insufficienza dell'avviso di cessione pubblicato in G.U.) ma sposta la soluzione del problema sul piano della prova concreta e da fornirsi a cura del cessionario.
Ciò premesso dalla disamina della G.U emerge che oggetto della cessione in blocco da IC ad , per effetto del contratto di cessione in blocco del 14.09.2018 avente efficacia giuridica CP_2 dal 17 settembre 2018 e con effetti economici dal 30 aprile 2018, sono tutti “ i crediti originati da prestiti personali, carte di credito, prestiti finalizzati autoveicoli, prestiti finalizzati non autoveicoli erogati da IC ai sensi di contratti di credito ai consumatori (ivi inclusi i crediti per capitale residuo, interessi, costi sostenuti dal Cedente in relazione ai contratti di finanziamento) e sorti nel periodo compreso tra il 1994 e il 2018 e qualificati come attivita' finanziarie deteriorate (i "Crediti") ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla
Cartolarizzazione” caratteristiche che ricomprendono il credito degli opponenti sia per tipologia – finanziamento- che per arco temporale, che la qualifica di deteriorato ai sensi degli articoli 1,4,e 7.1 della legge sulla Cartolarizzazione”.
Diversamente da quanto prospettato dall'opponente la G.U. non fa riferimento “ai crediti per i quali la decadenza dal beneficio del termine sia stata comunicata entro il 30/11/2017” circostanza tra l'altro avverata come verificabile dalla disamina dell'estratto conto integrale del finanziamento.
A ciò si aggiunga che l'opposta ha altresì depositato il contratto di cessione in blocco del 14.07.2018, sebbene privo dell'allegato A e la lista de debitori ceduti, sebbene omissata ed elenco dei crediti ceduti estratto dal link indicato nella G.U. contenete gli estremi del rapporto di finanzimento.
A ciò si aggiungano, quali ulteriori elementi che corroborano il convincimento della inclusione dei crediti azionati dalla cessionaria nel novero di quelli indicati in GU ed oggetto di cessione, in primo luogo la disponibilità in capo alla opposta del contratto di finanziamento nonché la mancata deduzione da parte dei debitori opponenti di essere stati raggiunti in siffatto arco temporale non breve da richieste di pagamento da parte della cedente
Deve pertanto ritenersi provata la titolarità del credito in capo alla opposta.
Quanto, poi, al profilo inerente alla omessa comunicazione da parte della della avvenuta CP_1 cessione, nelle cessioni in blocco la pubblicazione in G.U. della cessione tiene luogo e sostituisce la notifica individuale della cessione al singolo debitore ceduto, ai fini dell'efficacia.
4 Invero, in ipotesi di cessione in blocco di crediti, quale quello di specie, l'art. 58 del d. lgs 385/1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti.
A ciò si aggiunga che con la notifica del decreto ingiuntivo contenete nel corpo del ricorso la vicenda circolatoria del credito deve ritenersi soddisfatta altresì la comunicazione individuale al debitore della intervenuta cessione del credito.
Invero costituisce principio di diritto consolidato che a notifica della cessione del credito, necessaria per renderla efficace verso il debitore, può essere effettuata anche tramite la notifica del decreto ingiuntivo, purché il debitore sia posto nella consapevolezza del cambiamento del titolare del credito, non essendo richiesta una forma specifica per la notifica, purché sia chiara la cessione del credito.
Ne discende l'infondatezza della doglianza anche in parte qua.
Venendo al merito, parte opponente eccepisce che gli atti prodotti dalla società ingiungente non esplichino l'adeguato effetto probatorio, determinando insussistenza della pretesa creditoria.
Tutte le contestazioni, tuttavia, si traducono in mere affermazioni di principio.
Ebbene, se da un lato, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza,
l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda – che resta quella prospettata dal creditore – ma configurano altrettante eccezioni (Cass. n. 6421/2003; Cass. n. 11368/2006; Cass. n. 8423/2006; Cass. n. 5415/2019; Cass.
n. 6091/2020); dall'altro lato, tale principio non altera la normale ripartizione dell'onere probatorio in punto di adempimento contrattuale: provata ad opera del creditore che agisca per la risoluzione, il risarcimento o l'adempimento di una obbligazione la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza ed allegato l'inadempimento di controparte, è onere del debitore convenuto dare prova dell'esistenza di fatto estintivo o modificativo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. Un. 13533/2001; nonché, più di recente, Cass. n. 826/2015).
Prova (di fatti estintivi o modificativi) che nel caso di specie non viene fornita dagli opponenti.
In più, ancora in ordine ai principi generali suesposti, ha assolto l'onere probatorio su di CP_1 essa gravante avendo provveduto al deposito del contratto di finanziamento del 28.09.2009, già per
5 sé bastevole secondo la giurisprudenza maggioritaria, nonché l'estratto conto analitico (cfr. doc. nn 3
e 5 fascicolo monitorio).
La evidente genericità delle eccezioni formulate in ordine alla esistenza del credito, nonché della sua correlata prova, vengono smentite per tabulas (si vedano, particolarmente, le produzioni versate in osservanza dei termini istruttori), e ciò ne comporta il loro rigetto.
È, invece, inammissibile l'eccezione in ordine all'applicazione di interessi usurai genericamente formulata in difetto di qualsivoglia allegazione in ordine al tasso applicato, al periodo di sforamento, al tasso soglia. Sul punto “al fine dell'allegazione dell'usura, va specificato espressamente il tipo contrattuale di riferimento per il tasso soglia, l'interesse contrattuale applicato ed il tasso soglia per lo specifico periodo contrattuale, pena la genericità dell'eccezione, da qualificare mera difesa” cfr.
Cassazione Civile, sez. unite, sent. n. 19597 del 18/9/2020.
A ciò si aggiunga che come dimostrato dall'opposta nel caso di specie non si manifesta, invero, il superamento del tasso soglia stabilito dal MEF con il D.M. del 24.06.2009 da parte del TAN, del
TAEG e del tasso moratorio.
Particolarmente, il TEGM per la categoria di operazione “Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese” (categoria di riferimento afferente al caso di specie per il periodo di sottoscrizione del contratto (III trimestre 2009) è pari al 9,53%; il tasso soglia è pari, invece, al 14,295%, a fronte di un tasso annuo effettivo globale pattuito pari a 10,61%. Il contratto in oggetto veniva concluso successivamente all'entrata in vigore del D.M. 24.06.2009 contenente l'indicazione della maggiorazione media dei tassi moratori (nella misura di 2,1 punti percentuali) e pertanto, secondo le indicazioni della più autorevole e recente giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. n. 19597/2020) il confronto ai fini dell'usurarietà del tasso di mora pattuito, va effettuato rispetto al tasso soglia calcolato, tenendo conto di tale maggiorazione (TAEG +2,1% aumentato della metà).
Non essendo risultato superato il tasso soglia da parte di nessun tasso pattuito deve escludersi che il contratto di specie sia connotato da usurarietà.
In conclusione, considerata la prova del credito fornita dall'opposta, a cui si aggiunge la mancata contestazione relativa alle erogazione delle somme e, tantomeno, dell'inadempimento di parte opponente, la presente opposizione deve essere rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto in quanto, in base ai principi generali in materia di onere della prova, a fronte della prova da parte del creditore del titolo negoziale del suo diritto e della allegazione dell'inadempimento del debitore, il debitore, su cui incombeva il relativo onere, nulla ha provato.
L'opposizione formulata da parte opponente, per quanto su esposto, non è pregevole di accoglimento;
da ciò discende la conferma del decreto ingiuntivo opposto nel presente giudizio, già dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
6 In ultimo, quanto alla richiesta di condanna per lite temeraria spiegata da parte opponente difettando il requisito della integrale soccombenza deve essere rigettata.
Le spese del presente giudizio si liquidano in ossequio al valore della causa, con applicazione dei valori medi, di cui al DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022 e pertanto si pongono per intero a carico di parte opponente.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1163/2021, emesso in data 16.02.2021, dal Tribunale di Napoli nei confronti di e Parte_1 Parte_2
2. condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida nella misura di € 5.077,00 per compensi, il tutto oltre IVA e CPA se dovuti e spese generali.
Napoli, 4.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Guardasole
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