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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/07/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2968/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore Elisabetta Carta Giudice Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2968/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti ANTONIA MARIA Parte_1 C.F._1
ROSARIA BORRELLO e LUCA ACCARDO RICORRENTE contro
(, C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE - contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: divorzio
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE: “1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e Parte_1
contratto a Sassari il 22 novembre 2014, trascritto nei registri dello Stato Civile del Controparte_1
Comune di Sassari, Anno 2014, Atto 160, Parte 1 2) Comandare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sassari di trascrivere la emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge. 3) Confermare ogni ulteriore statuizione prevista in sede di separazione dei coniugi 4) Con vittoria di spese e competenze professionali in caso di opposizione della resistente”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16 dicembre 2024 chiedeva dichiararsi lo scioglimento del Parte_1 matrimonio contratto in Sassari il 22 novembre 2014 con unione dalla quale non Controparte_1 erano nati figli.
pagina 1 di 2 Esponeva che dalla data della separazione, omologata da questo tribunale con decreto del 21 novembre 2016, la loro convivenza non era più ripresa e ricorrevano quindi le condizioni per la pronuncia di divorzio, non essendovi alcun altro provvedimento da adottare.
La resistente, regolarmente evocata in causa, è rimasta contumace e la causa, istruita solo con produzioni documentali, era rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 10 luglio 2025 sulle riferite conclusioni del solo ricorrente.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 898/1970 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente decorso il termine semestrale di ininterrotta separazione e considerato che è manifesta l'impossibilità di ricostituire tra i coniugi l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, anche considerato che la resistente da tempo non dà più notizie di sé (l'atto introduttivo le è stato notificato nelle forme degli irreperibili). Non essendovi provvedimenti accessori da adottare, in difetto di alcuna domanda al riguardo, il collegio pronuncia solamente sullo stato. Spese compensate, avendo il ricorrente condizionato la domanda di rimborso all'opposizione della controparte e non essendovi stata resistenza della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così dispone Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 22 novembre 2014 in Sassari fra Parte_1 nato il [...] a [...] e nata il [...] a [...] Controparte_1
Compensa interamente le spese.
Manda all'ufficiale dello stato civile del comune di Sassari per l'annotazione della sentenza.
Sassari 12 luglio 2025
Il Presidente est.
Stefania Deiana
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore Elisabetta Carta Giudice Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2968/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti ANTONIA MARIA Parte_1 C.F._1
ROSARIA BORRELLO e LUCA ACCARDO RICORRENTE contro
(, C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE - contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: divorzio
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE: “1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e Parte_1
contratto a Sassari il 22 novembre 2014, trascritto nei registri dello Stato Civile del Controparte_1
Comune di Sassari, Anno 2014, Atto 160, Parte 1 2) Comandare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sassari di trascrivere la emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge. 3) Confermare ogni ulteriore statuizione prevista in sede di separazione dei coniugi 4) Con vittoria di spese e competenze professionali in caso di opposizione della resistente”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16 dicembre 2024 chiedeva dichiararsi lo scioglimento del Parte_1 matrimonio contratto in Sassari il 22 novembre 2014 con unione dalla quale non Controparte_1 erano nati figli.
pagina 1 di 2 Esponeva che dalla data della separazione, omologata da questo tribunale con decreto del 21 novembre 2016, la loro convivenza non era più ripresa e ricorrevano quindi le condizioni per la pronuncia di divorzio, non essendovi alcun altro provvedimento da adottare.
La resistente, regolarmente evocata in causa, è rimasta contumace e la causa, istruita solo con produzioni documentali, era rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 10 luglio 2025 sulle riferite conclusioni del solo ricorrente.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 898/1970 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente decorso il termine semestrale di ininterrotta separazione e considerato che è manifesta l'impossibilità di ricostituire tra i coniugi l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, anche considerato che la resistente da tempo non dà più notizie di sé (l'atto introduttivo le è stato notificato nelle forme degli irreperibili). Non essendovi provvedimenti accessori da adottare, in difetto di alcuna domanda al riguardo, il collegio pronuncia solamente sullo stato. Spese compensate, avendo il ricorrente condizionato la domanda di rimborso all'opposizione della controparte e non essendovi stata resistenza della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così dispone Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 22 novembre 2014 in Sassari fra Parte_1 nato il [...] a [...] e nata il [...] a [...] Controparte_1
Compensa interamente le spese.
Manda all'ufficiale dello stato civile del comune di Sassari per l'annotazione della sentenza.
Sassari 12 luglio 2025
Il Presidente est.
Stefania Deiana
pagina 2 di 2