Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 03/03/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
RGVG n. 2206/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ISERNIA
Il Tribunale di Isernia - sezione unica civile - composto dai magistrati:
Dott.ssa Martina Guenzi Presidente
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Giudice
Dott. Marco Ponsiglione Giudice rel. / est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata iscritta al n. R.G.V.G. 2206/2024 avente ad oggetto: regolamentazione del regime di affidamento di minore e relativo mantenimento
TRA nato a [...] il [...], CF: Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Anna Di C.F._1
Meo, con il quale elettivamente domicilia presso il suo studio in Venafro (IS) alla via
Nicandro Iosso n.6
E
nata a [...] il [...], CF: Parte_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Domenico C.F._2
Buccio, con il quale elettivamente domicilia presso il suo studio in Venafro (IS) alla Via M.T.
Cicerone n. 27
E
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Isernia
- interventore ex lege
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 18.2.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
18.10.2024, e adivano l'intestato Tribunale affinché Parte_1 Parte_3
“1- Dichiarare l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della minore , Per_1 sussistendone tutti i requisiti, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre;
Per
l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, inclinazioni naturali e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. La madre, ove lo riterrà opportuno, potrà, previa comunicazione scritta e nei limiti del diritto di visita del padre, trasferire altrove la propria residenza e quella della figlia;
Per_1
2 - Il SI. compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di tenere Pt_1 con sé la figlia:
✓ Compatibilmente con gli orari ed i turni di lavoro che spesso lo vedono fuori
Regione, 3 giorni a settimana ossia il lunedì, il mercoledì ed il venerdì, dalle ore
08.00 alle ore 21.00 durante il periodo estivo e dall'uscita di scuola e fino alle ore
20.00 durante il periodo scolastico ed invernale;
Nei giorni stabiliti per la visita in cui il SI. dovesse essere fuori per esigenze lavorative, ma con preavviso Pt_1 almeno 2 giorni prima, la figlia starà con la madre ed il padre potrà recuperare il giorno di visita saltato con altro da concordarsi previamente con la madre;
✓ Un intero fine settimana, con pernotto, a settimane alternate con la madre, dalle ore
8.00 del sabato alle 20.00 della domenica, il tutto compatibilmente con ogni esigenza lavorativa di entrambi i genitori;
Qualora, sempre per impegni lavorativi, i giorni di visita non potranno essere rispettati, ciascuno dei genitori potrà recuperarli previo accordo con l'altro;
✓ Durante le vacanze natalizie il padre potrà tenere con sé la figlia, ad anni alterni, il
24 ed il 25 dicembre;
✓ Analogamente, il SI. terrà con sé la figlia il 31 dicembre ed il 6 gennaio o Pt_1 il 1° gennaio, alternativamente;
✓ Per le festività Pasquali, invece, il SI. potrà tenere con sé la figlia, ad anni Pt_1 alterni, il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta;
✓ Nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori
2 (due) settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
Le settimane sono da intendersi da sabato a sabato e qualora la settimana spettante al padre dovesse concludersi con il week end spettante alla madre, questa vi rinuncerà per recuperarla il week end successivo. Così come nel caso in cui la settimana spettante alla madre dovesse terminare con il week end spettante al padre;
Qualora la madre vorrà trascorrere dei periodi di vacanza con la figlia, dovrà darne notizia al SI. con congruo preavviso, indicando la Pt_1 località di destinazione nonché la data di partenza e rientro;
✓ Qualora, nell'arco dell'anno, la madre decidesse di recarsi in Polonia con la minore, ove risiedono e vivono i parenti materni, dovrà necessariamente comunicarlo in anticipo al padre, indicando la località di destinazione, la data di partenza e rientro ed i necessari recapiti telefonici;
Analogamente, qualora la minore, durante il periodo estivo, decidesse di rimanere in Polonia oltre i 20 giorni dovrà essere preventivamente comunicato al SI. con congruo anticipo, con indicazione Pt_1 dei recapiti, la destinazione nonché la data del rientro;
in tal caso sarà comunque garantito il paritetico diritto del padre di tenere con se la figlia per lo stesso numero di giorni.
✓ La minore trascorrerà l'intera giornata del 18 settembre ossia il proprio compleanno ad anni alternati una volta con la madre ed una volta con il padre.
✓ La minore trascorrerà con il padre l'intera giornata del 19 marzo e 27 novembre di ogni anno, con relativo pernotto, e con la madre l'intera giornata della festa della mamma e del 25 marzo di ogni anno, a prescindere dal giorno in cui ricadano tali festività e da chi spetti il giorno di visita. Nel caso in cui tali giornate ricadano in un giorno in cui la figlia sarebbe dovuta stare con la madre, questa potrà recuperare le giornate perdute così come accadrà qualora la festa della mamma ed il 25 marzo ricadano nel giorno in cui il diritto di visita sarebbe spettato al padre.
✓ Per tutte le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
3 - Il SI. si obbliga a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso per il Pt_1 mantenimento ordinario della figlia , la somma di euro 300,00 (trecentoeuro/00), Per_1 da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni ISTAT. Il succitato importo verrà corrisposto in una unica soluzione attraverso il versamento sul conto corrente intestato alla SI.ra , avente codice Iban [...] , (oppure, Parte_2 in caso di avvenuta chiusura/sostituzione sul altro diverso C/C che dovesse essere dalla medesima acceso e preventivamente comunicato al . Il SI. rimborserà Pt_1 Pt_1 alla SI.ra il 50% (cinquantapercento) delle spese straordinarie da sostenere Pt_2 nell'interesse della figlia, preventivamente concordate da entrambi i genitori e giustificate con fatture e/o ricevute;
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese:
• Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
• Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
• Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi- vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
• Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
4 - Il SI. acconsente che l'assegno unico elargito dall' venga percepito, per Pt_1 CP_1
l'intera somma e da gennaio 2025, dalla SI.ra e ne presta, già in questa sede, ogni Pt_2 consenso ed autorizzazione per la modifica degli eventuali accrediti presso l' di CP_1
Isernia; la sig.ra si obbliga a versare, mensilmente, la somma percepita a titolo di Pt_2 assegno unico per intero, in favore della figlia , su un conto corrente e/o libretto Per_1 postale a quest'ultima esclusivamente intestato ovvero mediante buoni fruttiferi sempre esclusivamente intestati alla minore.
5 - Relativamente agli importi sino ad oggi riscossi a titolo di assegno unico dal periodo agosto 2023 a febbraio 2024, il sig. ha già provveduto a versare la somma di euro Pt_1
1.323,00, relativamente alla quale la SI.ra null'altro ha a pretendere;
Invece, la Pt_2 somma di Euro 4.363,00 (di cui Euro 945,00 quale 50% dell'assegno unico riscosso dal dal mese di marzo 2024 al mese di dicembre 2024 ed euro 3.409,00 per assegno Pt_1 unico da gennaio 2022 a luglio 2023 sempre riscosso dal verrà versato dal SI. Pt_1
Pt_1
✓ quanto ad Euro 2.000,00 entro il mese di dicembre 2024 ed in particolare Euro
945,00 sul conto corrente intestato alla sig.ra a titolo di rimborso di quanto Pt_2 pagato dal giorno della separazione ad oggi e l'importo di Euro 1.055,00 mediante versamento su un conto corrente dedicato alla minore ovvero mediante Per_1 sottoscrizione di buoni fruttiferi sempre ad ella intestati;
✓ Euro 2.363,00 entro il mese di dicembre 2025, secondo le possibilità dello stesso e sempre su un conto corrente dedicato alla minore ovvero mediante Per_1 sottoscrizione di buoni fruttiferi sempre ad ella intestati;
Adempiuto ai predetti pagamenti, i ricorrenti non avranno altro a pretendere, economicamente, l'uno dall'altro anche per quanto riguarda la minore . Per_1
6 - I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia;
7 - Le parti danno il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento personale valido per l'espatrio consentendo che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno, implicitamente, reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
DIRITTO
Ritiene il Collegio che gli accordi liberamente espressi dalle parti non siano contrari a norme imperative, non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento, rispettino i limiti di cui all'art. 160 cod.civ. ed appaiano conformi all'interesse della prole. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Ne deriva che i rapporti tra i genitori e la minore saranno regolati dalle predette pattuizioni che il Tribunale fa proprie.
Tenuto conto dell'accordo intercorso tra le parti può disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, Sezione Unica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
• dispone che la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti della minore
[...]
(nata in [...] il [...]) avvenga secondo le condizioni Persona_1 concordate tra le parti ed integralmente riportate in motivazione;
• Compensa le spese di lite.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 19.2.2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente
Dott. Marco Ponsiglione Dott.ssa Martina Guenzi