Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 3701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3701 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
n. 28168/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Federica
D'Auria ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 28168 del Ruolo Generale dell'anno 2021 promossa da:
, C.F. e P.IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente, legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Garofalo
(C.F. ) e dall'avv. Leonardo Prencipe C.F._1
( ) CodiceFiscale_2
- Opponente -
Contro
c.f.: , in qualità di unico genitore esercente la Controparte_1 C.F._3
responsabilità genitoriale sul minore c.f , Persona_1 C.F._4
elettivamente domiciliato in Napoli alla via Vecchia Poggioreale n° 14 presso lo studio degli avvocati Nicola Ricciuto ( ) e Garyfallia Soula C.F._5
( ), dai quali è rappresentato e difeso;
C.F._6
- Opposto -
pagina 1 di 8
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 28.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La a seguito dell'intimazione contenuta nell'atto di Parte_1
precetto notificato in data 5.11.2021 da nella spiegata qualità, Controparte_1
proponeva opposizione preventiva ex art. 615, comma 1 c.p.c. L'opponente assumeva la parziale inesistenza del credito vantato dal convenuto per aver provveduto, in esecuzione dell'ordinanza decisoria del Tribunale di Napoli (emessa in data 22.10.2020 e pubblicata in data 27.10.2020), al pagamento integrale mediante n. 2 assegni circolari, uno dell'importo di € 250.000,00 e l'altro di euro 57.186,00, emessi in data 20.07.2021 dell'importo complessivo di € 307.186,00. La stessa rilevava inoltre che per mero errore non era stato conteggiato l'importo di € 4.137,22, quali ulteriori interessi dovuti sull'importo di euro 300.000,00 devalutato alla data del fatto e rivalutato fino alla pubblicazione dell'ordinanza e si dichiarava disponibile a corrispondere il relativo importo. L'opponente nel contempo censurava l'atto di precetto nella parte in cui il precettante richiedeva il pagamento degli interessi legali ex art. 1284, 4 comma c.c. e chiedeva : “1)In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, anche in virtù della resa disponibilità della opponente , sin da Parte_1
subito, e, ove necessario, finanche a mezzo di offerta reale, al pagamento della somma di € 4.137,22, dovuta per la differenza;
2)Nel merito, dichiarare il precetto nullo ed inefficace e che, l'opponente, nulla deve al sig. , n.q. sopra spiegata, ad Controparte_1
eccezione della somma di € 4.137,22, , in quanto il restante credito è stato estinto in data 20.7.2021 / 17.9.2021. 3)Condannare in ogni caso l'opposto sig. , Controparte_1
al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio, oltre accessori di legge, nonché per lite temeraria ex art. 96 comma 3° cpc, in quella somma che l'On.le
Tribunale adito riterrà equa e di giustizia, con attribuzione al sottoscritto difensore, che
pagina 2 di 8 si dichiara antistatario. 4)In via del tutto subordinata, procedere alla totale compensazione di tutte le spese e compensi di lite tra le parti.”
In data 15.11.21 si costituiva l'opposto con comparsa di costituzione, che contestava le argomentazioni di controparte, deducendo la debenza della somma di Euro 21.627,63, al netto dei pagamenti già effettuati, come da precetto notificato. Chiedeva pertanto all'adito Tribunale di rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e nel merito rigettare la proposta opposizione e dichiarare efficace il precetto notificato il 4.11.2021 dal sig. alla , con vittoria di Controparte_1 Parte_1
spese e compensi di causa.
****
In via preliminare, giova dare atto che l'odierna opponente in data 11.03.2022 ha provveduto al pagamento dell'importo pari ad Euro 4.137,22 mediante assegno circolare. Ciò determina la sopravvenuta cessazione della materia del contendere in ordine a tale specifico importo.
Ciò posto, mette conto osservare che, per le residue somme, la proposta opposizione è fondata e deve essere accolta, nei limiti che di seguito si diranno.
Al fine di qualificare la natura giuridica delle somme dovute all'odierno opposto, giova ribadire, in via preliminare, che l'art. 1194 c.c. impedisce al debitore di imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi e alla spese, senza il consenso del creditore. Dagli atti di causa non risulta alcuna imputazione al riguardo all'atto del pagamento. Ne deriva che le somme pagate dall'opponente in data 20.07.2021 devono ritenersi imputate prima a spese ed interessi e solo successivamente al capitale. Di tanto l'opposto ne ha dato ragione nel momento in cui con l'atto di precetto ha ricostruito le fasi del pagamento intervenuto da parte dell'opponente, ritenendo di imputare l'importo ricevuto prima agli interessi e poi al capitale. Del resto, l'opponente non ha contestato siffatta imputazione. Deve ritenersi, dunque, che ai sensi dell'art. 115 c.p.c., non risulta pagina 3 di 8 contestata la circostanza che della somma di € 307.186,00, una parte sia stata imputata a totale soddisfo degli interessi, altra a parziale soddisfo della sorta capitale.
Tuttavia, il nucleo centrale della presente opposizione verte sulla natura degli interessi da corrispondere per il periodo decorrente dal 27.10.2020, data di deposito dell'ordinanza decisoria del Tribunale di Napoli sino al 20.07.2021, data che l'opposto ha preso a riferimento per la preannunciata esecuzione, se da calcolarsi al saggio del comma 1 dell'art 1284 c.c. ovvero al saggio aggravato del comma 4 della norma in parola.
Mette conto osservare che la richiamata ordinanza decisoria condanna l'odierna opponente al pagamento, in favore dell'opposto Controparte_2
quale esercente la potestà genitoriale sul minore della Controparte_1 Persona_1
somma di € 300.000,00 alla data del 27.10.2020 oltre interessi al tasso legale dalla data del decesso (27.08.2013) alla data di deposito della sentenza, sulla somma devalutata alla data del fatto, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi, oltre ulteriori interessi legali sulla somma di euro 300.000,00 dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo.
Orbene, la quaestio iuris sottesa al presente procedimento, e sulla quale le parti sono tuttora in conflitto, riguarda la corretta interpretazione dell'inciso finale dell'ordinanza, che sancisce il decorso di interessi legali sulla somma rivalutata di € 300.000,00 dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo.
Giova osservare come il precetto opposto ascriva alla dicitura interessi legali la natura giuridica di interessi ex art 1284 comma 4 c.c e non già di interessi legali tout court ex art 1284 comma 1 c.c.; siffatta interpretazione è osteggiata dalla difesa di parte opponente che osserva come una simile interpretazione debba costituire oggetto di specifica pronuncia del giudice, non ritenendo sufficiente all'uopo la dizione utilizzata dall'ordinanza decisoria.
pagina 4 di 8 La materia invero è stata oggetto di dibattiti giurisprudenziali, composti dalla recente pronuncia delle Ssuu della Corte di Cassazione n. 12448 del 2024.
Le Sezioni Unite in particolare, si sono pronunciate sulla dibattuta questione del se la mera previsione degli «interessi legali» nella pronuncia di condanna da parte del giudice della cognizione, possa essere interpretata, per la parte di interessi decorrenti dopo il momento della proposizione della domanda giudiziale, nei termini del saggio di interessi previsto dal comma quarto dell'art. 1284 cod. civ., oppure se, per l'assenza di specificazioni nella decisione, il saggio degli interessi debba restare limitato a quello previsto dal primo comma della medesima disposizione.
I giudici di legittimità hanno dapprima ricordato che il giudice dell'esecuzione, davanti ad un titolo esecutivo giudiziale, non è titolare di poteri di cognizione e, pertanto, deve limitarsi a dare attuazione al comando contenuto nel titolo, realizzando così un'attività meramente esecutiva. Al giudice dell'esecuzione è, infatti, preclusa qualsiasi attività di integrazione. Segnatamente la Corte afferma che “l'evidenza della questione di diritto risiede nel fatto che il giudice dell'esecuzione, al cospetto del titolo esecutivo giudiziale, non ha poteri di cognizione, ma deve limitarsi a dare attuazione al comando contenuto nel titolo esecutivo medesimo, mediante un'attività che ha, sul punto, natura rigorosamente esecutiva. Si tratta pertanto di attività di interpretazione (latu sensu, perché svolta in sede esecutiva), e non di integrazione, in quanto volta ad estrarre il contenuto precettivo già incluso nel titolo esecutivo ed in funzione non di risoluzione di controversia, e cioè cognitiva in senso stretto, ma di esecuzione del comando disposto dal titolo” (Cass. Civ., Sez. Unite del 07.05.2024 n. 12448).
La corte osserva che “il quarto comma dell'art. 1284 non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi (cui la legge collega la relativa misura), ma rinvia ad una fattispecie, i cui elementi sono per una parte certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l'effetto della spettanza degli interessi legali, ma per l'altra è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione
pagina 5 di 8 rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale. […]
L'esigenza di cognizione dei presupposti applicativi della misura degli interessi previsti dal quarto comma dell'art. 1284 comporta che il titolo esecutivo giudiziale contenga
l'accertamento di spettanza degli interessi legali nella misura indicata. Dal punto di vista del giudice dell'esecuzione, la mera previsione, nel dispositivo e/o nella motivazione del titolo esecutivo, degli “interessi legali” è inidonea ad integrare il detto accertamento, in ragione della evidenziata autonomia relativa della fattispecie produttiva degli interessi maggiorati rispetto alla ordinaria produzione degli interessi legali. Si tratta, come si è ormai più volte detto, di una fattispecie (relativamente) autonoma, che cade nella controversia da risolvere e rispetto alla quale l'accertamento, suscettibile di diventare cosa giudicata, deve essere specificatamente svolto.” (Cass.
Civ., Sez. Unite del 07.05.2024 n. 12448)
Su queste basi la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
(Cass. Civ., Sez. Unite del 07.05.2024 n. 12448).
Si osserva, dunque, che ai fini della liquidazione degli interessi ex art 1284 comma 4 c.c. la giurisprudenza richiede che il Giudice compia uno specifico accertamento della sussistenza dei presupposti di legge, nonché della data di decorrenza degli interessi in discorso, verificando che non vi sia una diversa e valida determinazione contrattuale della misura degli interessi. Ne deriva che la mera indicazione nel titolo degli “interessi legali” è inidonea ad integrare il citato accertamento giurisdizionale. A fronte di un titolo pagina 6 di 8 silente, pertanto, il creditore non può attivare in sede esecutiva il pagamento di interessi maggiorati, ex quarto comma dell'art. 1284 c.c., in considerazione della impossibilità del giudice dell'esecuzione di integrare il titolo, ma deve ricorrere al rimedio dell'impugnazione.
Nel dare seguito all'orientamento citato, deve essere accolta l'opposizione proposta, disconoscendo la debenza di interessi al tasso maggiorato ex art 1284 comma 4 c.c.
Considerato poi che in data 11.03.2022 l'opponente ha pagato l'importo di € 4.137,22, e tenuto conto del criterio di imputazione dei pagamenti sancito dall'art 1194 c.c., deve affermarsi che il debitore ha corrisposto l'intero debito, comprensivo di capitale interessi e spese portato nel titolo (residuerebbe, a rigore, un risibile importo di circa € 40,00 che può tuttavia esser arrotondato, considerata la marginalità della somma rispetto all'intero credito).
L'opposizione pertanto deve essere accolta nella parte riferibile all'errato computo di interessi ex art. 1284 comma 4 c.c., mentre ne è cessata la materia del contendere in riferimento al residuo importo di € 4.137,22 per sopravvenuto pagamento spontaneo;
va dunque dichiarato che null'altro è dovuto dal debitore in Parte_1
favore di nella qualità, in virtù del titolo portato in precetto. Controparte_1
Quanto alle spese di lite queste devono essere compensate sussistendo soccombenza reciproca (solo virtuale per la parte di credito oggetto di cessazione della materia del contendere), data dalla duplice circostanza che una parte del credito dovuto è stata corrisposta solo dopo la notifica del precetto, mentre per la parte residuale l'opposizione
è risultata fondata.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti di n.q. respinta ogni altra Parte_1 Controparte_1
eccezione così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere in riferimento all'importo di € 4.137,22;
- accoglie l'opposizione nella restante parte e per l'effetto dichiara che null'altro è dovuto dalla in favore di nella qualità, Parte_1 Controparte_1
per il credito di cui al precetto oggetto di opposizione;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Napoli, 14.04.2025
Il Giudice
Dott. Federica D'Auria
pagina 8 di 8