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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/12/2025, n. 2054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2054 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 17/12/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 16604/2024, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. BELLINI FRANCESCO e EA IG, c.f. C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. BELLINI FRANCESCO RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 09/09/2024, con cui e EA Parte_1
IG, unitisi in matrimonio a Brescia in data 30.4.2005 in regime di comunione dei beni (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Brescia al numero 52 parte II serie A dell'anno 2005), hanno chiesto “Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 11.9.24;
Considerato che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con sentenza emessa in questo stesso procedimento il 12.5.25;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
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«
1. i ricorrenti rinunciano espressamente a qualsivoglia contributo per il proprio mantenimento e/o alimentare percependo un autonomo reddito tale da renderli autosufficienti dal p.v. economico.
2. I ricorrenti rinunciano a qualsivoglia reciproca pretesa economica anche in merito alla quota di TFR corrispondente agli anni di matrimonio.
3. I ricorrenti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza ove conforme alle richieste, riconoscendo di non avervi interesse»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: pronuncia il divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) tra i coniugi:
EA IG Parte_1 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 17/12/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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