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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 23/12/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3065 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
dott.ssa Roberta Bonaudi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3065 /2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CICCONE MARIANNA, elettivamente Parte_1
domiciliato in VIA SAN QUINTINO, 28 10121 TORINO presso il difensore
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. AMBROSINO CHIARA, elettivamente Controparte_1
domiciliata in VIA BAGNI 1/A 12037 SALUZZO, presso il difensore
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 18/11/2025 le parti hanno depositato ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 128/2024 del 30/01/2024, pubblicata il 12/02/2024, emessa dall'intestato Tribunale a definizione della procedura r.g. 2688/2023, procedura relativa alla regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocazione, diritto di visita e mantenimento della prole nata dalla relazione non coniugale tra le parti.
pagina 1 di 2 Il Presidente nominava il Giudice relatore che, acquisito il parere del PM, riferiva in camera di consiglio in conformità alla previsione dell'art. 473 bis.51 comma quinto c.p.c.
Il Collegio ritiene che nulla osti all'emissione della pronuncia richiesta, posto che vi è accordo economico patrimoniale tra le parti e che le nuove condizioni concordate per il mantenimento della figlia minore rispondano all'interesse della medesima, sicché l'ascolto risulta Persona_1
superfluo.
Le spese possono essere integralmente compensate stante la natura della causa e l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c. e 473 bis.51 c.p.c.; visto il conforme parere del P.M.;
a parziale modifica della sentenza n. 128/2024 del 30/01/2024, pubblicata il 12/02/2024, emessa dall'intestato Tribunale a definizione della procedura r.g. 2688/2023
DISPONE sul mantenimento della figlia minore e su ogni altra questione connessa Persona_1
in conformità alle condizioni di cui al ricorso, che qui si intendono trascritte;
il resto;
Pt_2
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Cuneo, camera di consiglio del 27/11/2025
Il Giudice Relatore
Dr.ssa Daniela Bosio
Il Presidente dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
dott.ssa Roberta Bonaudi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3065 /2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CICCONE MARIANNA, elettivamente Parte_1
domiciliato in VIA SAN QUINTINO, 28 10121 TORINO presso il difensore
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. AMBROSINO CHIARA, elettivamente Controparte_1
domiciliata in VIA BAGNI 1/A 12037 SALUZZO, presso il difensore
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 18/11/2025 le parti hanno depositato ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 128/2024 del 30/01/2024, pubblicata il 12/02/2024, emessa dall'intestato Tribunale a definizione della procedura r.g. 2688/2023, procedura relativa alla regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocazione, diritto di visita e mantenimento della prole nata dalla relazione non coniugale tra le parti.
pagina 1 di 2 Il Presidente nominava il Giudice relatore che, acquisito il parere del PM, riferiva in camera di consiglio in conformità alla previsione dell'art. 473 bis.51 comma quinto c.p.c.
Il Collegio ritiene che nulla osti all'emissione della pronuncia richiesta, posto che vi è accordo economico patrimoniale tra le parti e che le nuove condizioni concordate per il mantenimento della figlia minore rispondano all'interesse della medesima, sicché l'ascolto risulta Persona_1
superfluo.
Le spese possono essere integralmente compensate stante la natura della causa e l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c. e 473 bis.51 c.p.c.; visto il conforme parere del P.M.;
a parziale modifica della sentenza n. 128/2024 del 30/01/2024, pubblicata il 12/02/2024, emessa dall'intestato Tribunale a definizione della procedura r.g. 2688/2023
DISPONE sul mantenimento della figlia minore e su ogni altra questione connessa Persona_1
in conformità alle condizioni di cui al ricorso, che qui si intendono trascritte;
il resto;
Pt_2
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Cuneo, camera di consiglio del 27/11/2025
Il Giudice Relatore
Dr.ssa Daniela Bosio
Il Presidente dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 2 di 2