CASS
Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/02/2025, n. 6811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6811 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile VI SA nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di: CA CO nato a [...] il [...] OC NT nato a [...] il [...] inoltre: AUTOMOBILE CLUB LE avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di LE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; udito il Pubblico INstero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale si riporta alla memoria scritta e conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato MANNUCCIA GIOVANNI del foro di MESSINA in difesa della parte civile VI SA il quale chiede l'accoglimento del ricorso. E' presente l'avvocato MICELI FRANCESCO del foro di LE in sostituzione ex art. 102 c.p.p., come da nomina che deposita, dell'avvocato TRICOLI ROBERTO FABIO del Penale Sent. Sez. 4 Num. 6811 Anno 2025 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 11/02/2025 foro di LE in difesa del responsabile civile AUTOMOBILE CLUB LE il quale si associa alla richiesta del procuratore generale chiedendo il rigetto del ricorso. E' presente l'avvocato DE CRISTOFARO FRANCESCO del foro di ROMA in sostituzione ex art. 102 c.p.p., come da nomina che deposita, dell'avvocato BARONCINI CO EP del foro di MILANO in difesa di CA CO, OC NT il quale chiede la conferma della sentenza impugnata e si riporta alla memoria difensiva depositata dall'avvocato BARONCINI CO EP del foro di MILANO. 2 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Palemo, con sentenza emessa il 25 giugno 2024, ha confermato la sentenza del Tribunale di Termini Imerese che aveva assolto dal reato di cui all'art. 589 bis cod. pen., contestato in cooperazione colposa, CA AR e NI NI.Ai predetti imputati era stato contestato che, durante la competizione denominata " Targa Florio", in qualità rispettivamente di Direttore di gara della manifestazione sportiva automobilistica e di Delegato all'allestimento del percorso, per colpa costituita in negligenza, imprudenza e imperizia, nonché per colpa specifica consistita nella violazione dell'art. 21.2 delle Norme Rally 2017 emanate dalla Federazione sportiva ACI sport in materia di sicurezza e controllo della corretta adozione dei dispositivi di sicurezza da parte degli equipaggi, cagionavano la morte del pilota Mauro Amendolia. 2. I fatti si erano così verificati: il giorno dell'incidente, avvenuto il 21 aprile 2017, il predetto Amendolia, a bordo della vettura BMW IN Cooper n.29, nel corso della prova speciale denominata" NO TT rera partito senza agganciare le cinture di sicurezza in violazione dell'art. 21.1.2 delle Norme Rally 2017 nonché dell'art. 172 del CdS. Procedendo su fondo stradale bagnato su un tratto rettilineo alla velocità di circa 130 Km/H, il pilota transitava su un avallamento nella parte prossima al margine destro della carreggiata, proseguiva per moto di reazione verso il centro della carreggiata stessa e, inserendosi con la ruota posteriore sinistra in un solco longitudinale profondo circa 8 centimetri, perdeva il controllo del mezzo a causa del bloccaggio dei pneumatici. La IN urtava violentemente prima contro un albero e poi, dopo una rotazione, contro uno sperone roccioso. In seguito all'impatto e al mancato allaccio delle cinture spallali, il pilota riportava una imponente lesività cranica che ne determinava il decesso. 3. Il rimprovero colposo rivolto agli imputati riguardava il mancato controllo della corretta adozione dei dispositivi di sicurezza da parte degli equipaggi delle autovetture partecipanti alla gara, l' aver omesso di prevedere e segnalare l'assenza della figura dell'addetto alla sicurezza avente la funzione di controllo e comunque la mancata adozione di misure idonee a garantire l'effettuazione di un sommario controllo visivo dell'adozione delle misure di sicurezza da parte di componenti degli equipaggi. Nel corso del giudizio era stato altresì rilevato l'ulteriore profilo colposo consistente nella omessa segnalazione delle irregolarità del manto stradale lungo il percorso di gara. 3. La Corte territoriale, nel respingere l'appello proposto dal Procuratore generale e dalla parte civile, ha confermato il giudizio assolutorio del primo giudice, fondato sulla esclusione del nesso causale tra le omissioni contestate agli imputati, considerate comunque sussistenti, e l'infausto evento occorso all'Amendolia. La Corte rilevava infatti l'assenza di elementi tali da poter scardinare, con maggior forza persuasiva, l'analisi del compendio probatorio da parte del primo giudice. In particolare il Tribunale di Termini Imerese, sulla base delle risultanze dell'accertamento peritale dispOsto in giudizio, era giunto alla conclusione che, per scelta del pilota, le cinture di sicurezza spallari fossero state agganciate ma non correttamente " tensionate", ossia adeguatamente strette, e che pertanto il controllo visivo, di tipo " sommario", da eseguirsi secondo le Norme Rally non avrebbe consentito di rilevare tale difettoso posizionamento. Quanto alla individuata regola cautelare non osservata da parte degli imputati, consistente nel dovere , quali organizzatori, di segnalare ai partecipanti i tratti del percorso ammalorati, raccomandando una condotta di guida adeguata, la sentenza di primo grado, confermata sul punto dalla Corte d'appello, ne ha escluso l'incidenza causale sussistendo la prova che il pilota conoscesse già lo stato dissestato del punto del percorso in cui era avvenuto il sinistro mortale. 4. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso la parte civile AR RO, a mezzo del difensore di fiducia, per due motivi. 4.1. Con un primo motivo lamenta vizio di violazione di legge in reazione alla esclusione del nesso causale. La Corte territoriale non aveva considerato, in violazione di principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che sussiste il nesso causale anche in caso di condotte concorrenti, allorquando l'omissione di determinate precauzioni avrebbe ragionevolmente aumentato la probabilità di verificazione dell'evento. Erroneamente, dunque, i giudici di merito avevano escluso che le omissioni poste in essere ( omesso controllo del corretto uso dei dispositivi di sicurezza e omessa segnalazione delle irregolarità nel percorso di gara) non avevano avuto un ruolo decisivo. Ancora, era stato dimostrato come il NO di Sicurezza approvato non era conforme alle Norme generali Rally 2017, non essendo stati segnalati punti sconnessi né dato alcun avvertimento ai piloti. La motivazione era illogica anche in ordine alla affermata esclusione della colpa specifica. La Corte territoriale non aveva considerato la rilevanza dell'omesso controllo sulla corretta regolazione degli spallari prima della partenza, che certamente avrebbe ridotto il rischio dell'evento mortale. Inoltre, la Corte non aveva valutato l'incidenza causale della omessa segnalazione circa il dissesto del manto stradale. Sul punto, era insufficiente e illogica la motivazione resa dai giudici di merito, secondo cui l'incidenza di tale omissione era sanata dalla previa ricognizione ufficiale del percorso da parte dei piloti. La previa ricognizione del percorso non poteva certo sostituirsi ad una adeguata segnalazione e informazione circa il dissesto del manto stradale in alcuni precisi punti. 4.3. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dei danni in favore della parte civile. 2 5. Il procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. 6. Gli imputati hanno depositato memoria, a mezzo del difensore di fiducia, insistendo per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va rilevato che le sentenze di primo e secondo grado, corrispondenti alla nozione ed aventi i requisiti della c.d. "doppia conforme", devono essere lette ed esaminate come un unicum motivazionale. Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda infatti con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 25759-01; Sez.
2 - n. 37295 del 12/06/2019, imputato E., Rv. 277218 - 01). 3. Tanto premesso, il primo motivo di ricorso mostra di non confrontarsi con il compendio motivazionale delle sentenze di merito, che, pur rilevando la sussistenza delle omissioni contestate, ne hanno escluso la incidenza causale sulla base delle seguenti considerazioni, in ragione del compendio probatorio acquisito: 1) l'indagine compiuta dai periti nominati nel giudizio di primo grado aveva consentito di accertare che lo sfortunato pilota avesse allacciato la cintura spallare, senza adeguatamente stringere i nastri per limitare la compressione sul torace;
2) tanto si evinceva dalle riprese della telecamera on board, esaminata dai periti, in cui si vedeva il pilota che esercitava una pressione / spinta delle cinghie degli spallari verso il basso e dalla analizzata sequenza degli interventi dei soccorritori (pag. 4 della sentenza di appello); 2) la norma violata, ossia il punto 21.2 delle Norme Rally 2017, stabilisce che l'addetto alla sicurezza svolge " un sommario controllo visivo della adozione dei dispositivi di sicurezza da parte degli equipaggi"; pertanto, un controllo visivo " sommario" , anche se effettuato, avrebbe certamente consentito la rilevazione del mancato allaccio della cintura, ma non il suo adeguato " tensionamento"; (pag 16 della sentenza di primo grado e pag. 5 della sentenza impugnata); 3) l'ascolto dei file audio registrati a bordo dell'auto, effettuato dai periti, aveva consentito di accertare che - anche in ragione della ricognizione preliminare sul tracciato di gara - l'equipaggio era perfettamente a conoscenza del dissesto della strada nel punto in cui era verificato il sinistro, risultando dalla registrazione che il copilota aveva segnalato all'Amendolia, prima che questi affrontasse la curva alla velocità eccessiva 3 di 120 k/h, lo stato del percorso, annotato in sede di ricognizione, pronunciando le parole" destra sei e cento sconnessi" . 4. Le doglianze della parte civile ricorrente non muovono alcuna osservazione alla tenuta logica delle predette argomentazioni, né, come sopra esposto, le pongono in discussione. Si deduce, infatti, che i giudici di merito non avrebbero considerato come l'omissione delle rilevate precauzioni avrebbe ragionevolmente aumentato la probabilità di verificazione dell'evento, assumendo un ruolo causale quanto meno concorrente . Il rilievo nulla oppone alle argomentazioni sviluppate nelle sentenze di merito, fondate sulla considerazione che un controllo visivo di tipo" sommario", così come prescritto dalla regola cautelare violata, non avrebbe certamente consentito di rilevare che la cintura di sicurezza, pur agganciata, non era stata " tensíonata" adeguatamente. Stesse considerazioni possono ripetersi quanto alla doglianza secondo cui sarebbe carente l'affermazione per cui la mera ricognizione del percorso di gara sarebbe stata inidonea a sanare le omesse segnalazioni: anche su questo punto il ricorso non si confronta, e non attacca, la successiva argomentazione dei giudici di merito, basata sulle inequivoche e indiscusse risultanze dei file audio di bordo. 5. Si tratta, all'evidenza, di censure generiche e aspecifiche, che non tengono conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano;
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). 6. Il secondo motivo è manifestamente infondato, non potendosi dar corso ad alcun risarcimento del danno in favore della parte civile all'esito di una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste. Ai sensi dell' art. 538 cod. proc. pen. il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno soltanto nel caso in cui sia pronunciata sentenza di condanna. 7. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa della ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesima al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende. 4 Il Co lier tensore Il Presidente
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma l'il febbraio 2025
udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; udito il Pubblico INstero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale si riporta alla memoria scritta e conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato MANNUCCIA GIOVANNI del foro di MESSINA in difesa della parte civile VI SA il quale chiede l'accoglimento del ricorso. E' presente l'avvocato MICELI FRANCESCO del foro di LE in sostituzione ex art. 102 c.p.p., come da nomina che deposita, dell'avvocato TRICOLI ROBERTO FABIO del Penale Sent. Sez. 4 Num. 6811 Anno 2025 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 11/02/2025 foro di LE in difesa del responsabile civile AUTOMOBILE CLUB LE il quale si associa alla richiesta del procuratore generale chiedendo il rigetto del ricorso. E' presente l'avvocato DE CRISTOFARO FRANCESCO del foro di ROMA in sostituzione ex art. 102 c.p.p., come da nomina che deposita, dell'avvocato BARONCINI CO EP del foro di MILANO in difesa di CA CO, OC NT il quale chiede la conferma della sentenza impugnata e si riporta alla memoria difensiva depositata dall'avvocato BARONCINI CO EP del foro di MILANO. 2 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Palemo, con sentenza emessa il 25 giugno 2024, ha confermato la sentenza del Tribunale di Termini Imerese che aveva assolto dal reato di cui all'art. 589 bis cod. pen., contestato in cooperazione colposa, CA AR e NI NI.Ai predetti imputati era stato contestato che, durante la competizione denominata " Targa Florio", in qualità rispettivamente di Direttore di gara della manifestazione sportiva automobilistica e di Delegato all'allestimento del percorso, per colpa costituita in negligenza, imprudenza e imperizia, nonché per colpa specifica consistita nella violazione dell'art. 21.2 delle Norme Rally 2017 emanate dalla Federazione sportiva ACI sport in materia di sicurezza e controllo della corretta adozione dei dispositivi di sicurezza da parte degli equipaggi, cagionavano la morte del pilota Mauro Amendolia. 2. I fatti si erano così verificati: il giorno dell'incidente, avvenuto il 21 aprile 2017, il predetto Amendolia, a bordo della vettura BMW IN Cooper n.29, nel corso della prova speciale denominata" NO TT rera partito senza agganciare le cinture di sicurezza in violazione dell'art. 21.1.2 delle Norme Rally 2017 nonché dell'art. 172 del CdS. Procedendo su fondo stradale bagnato su un tratto rettilineo alla velocità di circa 130 Km/H, il pilota transitava su un avallamento nella parte prossima al margine destro della carreggiata, proseguiva per moto di reazione verso il centro della carreggiata stessa e, inserendosi con la ruota posteriore sinistra in un solco longitudinale profondo circa 8 centimetri, perdeva il controllo del mezzo a causa del bloccaggio dei pneumatici. La IN urtava violentemente prima contro un albero e poi, dopo una rotazione, contro uno sperone roccioso. In seguito all'impatto e al mancato allaccio delle cinture spallali, il pilota riportava una imponente lesività cranica che ne determinava il decesso. 3. Il rimprovero colposo rivolto agli imputati riguardava il mancato controllo della corretta adozione dei dispositivi di sicurezza da parte degli equipaggi delle autovetture partecipanti alla gara, l' aver omesso di prevedere e segnalare l'assenza della figura dell'addetto alla sicurezza avente la funzione di controllo e comunque la mancata adozione di misure idonee a garantire l'effettuazione di un sommario controllo visivo dell'adozione delle misure di sicurezza da parte di componenti degli equipaggi. Nel corso del giudizio era stato altresì rilevato l'ulteriore profilo colposo consistente nella omessa segnalazione delle irregolarità del manto stradale lungo il percorso di gara. 3. La Corte territoriale, nel respingere l'appello proposto dal Procuratore generale e dalla parte civile, ha confermato il giudizio assolutorio del primo giudice, fondato sulla esclusione del nesso causale tra le omissioni contestate agli imputati, considerate comunque sussistenti, e l'infausto evento occorso all'Amendolia. La Corte rilevava infatti l'assenza di elementi tali da poter scardinare, con maggior forza persuasiva, l'analisi del compendio probatorio da parte del primo giudice. In particolare il Tribunale di Termini Imerese, sulla base delle risultanze dell'accertamento peritale dispOsto in giudizio, era giunto alla conclusione che, per scelta del pilota, le cinture di sicurezza spallari fossero state agganciate ma non correttamente " tensionate", ossia adeguatamente strette, e che pertanto il controllo visivo, di tipo " sommario", da eseguirsi secondo le Norme Rally non avrebbe consentito di rilevare tale difettoso posizionamento. Quanto alla individuata regola cautelare non osservata da parte degli imputati, consistente nel dovere , quali organizzatori, di segnalare ai partecipanti i tratti del percorso ammalorati, raccomandando una condotta di guida adeguata, la sentenza di primo grado, confermata sul punto dalla Corte d'appello, ne ha escluso l'incidenza causale sussistendo la prova che il pilota conoscesse già lo stato dissestato del punto del percorso in cui era avvenuto il sinistro mortale. 4. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso la parte civile AR RO, a mezzo del difensore di fiducia, per due motivi. 4.1. Con un primo motivo lamenta vizio di violazione di legge in reazione alla esclusione del nesso causale. La Corte territoriale non aveva considerato, in violazione di principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che sussiste il nesso causale anche in caso di condotte concorrenti, allorquando l'omissione di determinate precauzioni avrebbe ragionevolmente aumentato la probabilità di verificazione dell'evento. Erroneamente, dunque, i giudici di merito avevano escluso che le omissioni poste in essere ( omesso controllo del corretto uso dei dispositivi di sicurezza e omessa segnalazione delle irregolarità nel percorso di gara) non avevano avuto un ruolo decisivo. Ancora, era stato dimostrato come il NO di Sicurezza approvato non era conforme alle Norme generali Rally 2017, non essendo stati segnalati punti sconnessi né dato alcun avvertimento ai piloti. La motivazione era illogica anche in ordine alla affermata esclusione della colpa specifica. La Corte territoriale non aveva considerato la rilevanza dell'omesso controllo sulla corretta regolazione degli spallari prima della partenza, che certamente avrebbe ridotto il rischio dell'evento mortale. Inoltre, la Corte non aveva valutato l'incidenza causale della omessa segnalazione circa il dissesto del manto stradale. Sul punto, era insufficiente e illogica la motivazione resa dai giudici di merito, secondo cui l'incidenza di tale omissione era sanata dalla previa ricognizione ufficiale del percorso da parte dei piloti. La previa ricognizione del percorso non poteva certo sostituirsi ad una adeguata segnalazione e informazione circa il dissesto del manto stradale in alcuni precisi punti. 4.3. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dei danni in favore della parte civile. 2 5. Il procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. 6. Gli imputati hanno depositato memoria, a mezzo del difensore di fiducia, insistendo per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va rilevato che le sentenze di primo e secondo grado, corrispondenti alla nozione ed aventi i requisiti della c.d. "doppia conforme", devono essere lette ed esaminate come un unicum motivazionale. Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda infatti con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 25759-01; Sez.
2 - n. 37295 del 12/06/2019, imputato E., Rv. 277218 - 01). 3. Tanto premesso, il primo motivo di ricorso mostra di non confrontarsi con il compendio motivazionale delle sentenze di merito, che, pur rilevando la sussistenza delle omissioni contestate, ne hanno escluso la incidenza causale sulla base delle seguenti considerazioni, in ragione del compendio probatorio acquisito: 1) l'indagine compiuta dai periti nominati nel giudizio di primo grado aveva consentito di accertare che lo sfortunato pilota avesse allacciato la cintura spallare, senza adeguatamente stringere i nastri per limitare la compressione sul torace;
2) tanto si evinceva dalle riprese della telecamera on board, esaminata dai periti, in cui si vedeva il pilota che esercitava una pressione / spinta delle cinghie degli spallari verso il basso e dalla analizzata sequenza degli interventi dei soccorritori (pag. 4 della sentenza di appello); 2) la norma violata, ossia il punto 21.2 delle Norme Rally 2017, stabilisce che l'addetto alla sicurezza svolge " un sommario controllo visivo della adozione dei dispositivi di sicurezza da parte degli equipaggi"; pertanto, un controllo visivo " sommario" , anche se effettuato, avrebbe certamente consentito la rilevazione del mancato allaccio della cintura, ma non il suo adeguato " tensionamento"; (pag 16 della sentenza di primo grado e pag. 5 della sentenza impugnata); 3) l'ascolto dei file audio registrati a bordo dell'auto, effettuato dai periti, aveva consentito di accertare che - anche in ragione della ricognizione preliminare sul tracciato di gara - l'equipaggio era perfettamente a conoscenza del dissesto della strada nel punto in cui era verificato il sinistro, risultando dalla registrazione che il copilota aveva segnalato all'Amendolia, prima che questi affrontasse la curva alla velocità eccessiva 3 di 120 k/h, lo stato del percorso, annotato in sede di ricognizione, pronunciando le parole" destra sei e cento sconnessi" . 4. Le doglianze della parte civile ricorrente non muovono alcuna osservazione alla tenuta logica delle predette argomentazioni, né, come sopra esposto, le pongono in discussione. Si deduce, infatti, che i giudici di merito non avrebbero considerato come l'omissione delle rilevate precauzioni avrebbe ragionevolmente aumentato la probabilità di verificazione dell'evento, assumendo un ruolo causale quanto meno concorrente . Il rilievo nulla oppone alle argomentazioni sviluppate nelle sentenze di merito, fondate sulla considerazione che un controllo visivo di tipo" sommario", così come prescritto dalla regola cautelare violata, non avrebbe certamente consentito di rilevare che la cintura di sicurezza, pur agganciata, non era stata " tensíonata" adeguatamente. Stesse considerazioni possono ripetersi quanto alla doglianza secondo cui sarebbe carente l'affermazione per cui la mera ricognizione del percorso di gara sarebbe stata inidonea a sanare le omesse segnalazioni: anche su questo punto il ricorso non si confronta, e non attacca, la successiva argomentazione dei giudici di merito, basata sulle inequivoche e indiscusse risultanze dei file audio di bordo. 5. Si tratta, all'evidenza, di censure generiche e aspecifiche, che non tengono conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano;
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). 6. Il secondo motivo è manifestamente infondato, non potendosi dar corso ad alcun risarcimento del danno in favore della parte civile all'esito di una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste. Ai sensi dell' art. 538 cod. proc. pen. il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno soltanto nel caso in cui sia pronunciata sentenza di condanna. 7. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa della ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesima al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende. 4 Il Co lier tensore Il Presidente
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma l'il febbraio 2025