CASS
Sentenza 13 febbraio 2024
Sentenza 13 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/02/2024, n. 6408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6408 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AV CA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza dei 07/06/2023 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
lette/sentite le conclusioni del PG PERLA LORI, che conclude per l'annullamento con rinvio. L'avv. FRANCESCO VERRI insiste nell'accoglimento del ricorso;
L'avv. VITTORIO MANES chiede l'accoglimento del ricorso. In particolare conclude insistendo per l'annullamento senza rinvio. Penale Sent. Sez. 5 Num. 6408 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 13/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Catanzaro - quale giudice del rinvio a seguito di annullamento con sentenza n. 22312 del 02/05/2023 - ha rigettato l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di quella stessa città, adottata in data 26/09/2022, con cui era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere ( poi sostituita con gli arresti domiciliari) nei confronti di MI AV, siccome gravemente indiziato, con ruolo di organizzatore, del reato rubricato al capo 6 (delitto di cui agli artt. 416, comma 1 e 2, 416-bis.1 cod. pen., per essersi associato con altri, al fine di commettere più delitti relativi alla organizzazione di traffici illeciti di rifiuti e alla commissione di reiterate truffe in danno del gestore del servizio energetico nazionale;
fatto aggravato dall'esser stato posto in essere per agevolare il sodalizio di 'ndrangheta denominato "Locale di Mesoraca 'ndrangheta" e le articolazioni 'ndranghetistiche crotonesi, le quali monopolizzavano e organizzavano il trasporto del cd "cippato" in violazione della normativa sui rifiuti, conferendo materiale non conforme, in accordo con i responsabili della struttura cd. a biomasse), al capo 7 (delitto di cui agli artt. 81 cpv, 110, 112, comma 1 nn. 1 e 2, 452-quaterdecies, 416-bis.1 cod. pen., per aver gestito, ricevuto, trasportato e smaltito materiale legnoso misto a scarti di segheria e altro materiale di risulta, mischiandolo illecitamente con materiale di risulta e conferendo il predetto materiale presso centrali a biomassa ubicate in territorio calabrese, anche avvalendosi della redazione e predisposizione di falsa documentazione e false consulenze di agronomi, che attestavano la diversa origine del materiale poi conferito in centrale a biomassa) e al capo 8 (reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 640-bis, 316-ter cod. pen., per aver presentato negli anni dal 2015 al 2018 - nella veste di presidente e proprietario della AV GY - istanze al MIPAAF per la certificazione delle biomasse e l'accesso all'incentivazione, recanti attestazione di dati non veritieri, tali da indurre in errore i rappresentanti del GSE in ordine ai reali dati di produzione di energia elettrica, così procurando alle società gestori delle centrali a biomasse un ingiusto profitto, pari alla acquisizione della tariffa incentivata, correlata alla conformità del ciclo produttivo del chips di legni vergine). 1.1. Il procedimento scaturisce dalle indagini condotte dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, che aveva indagato sulle attività illecite poste in essere dalla compagine di 'ndrangheta nota come "Locale di Mesoraca", al cui apice era collocato MA DO RA, e che risultava operante nel territorio crotonese. In tale contesto, la consorteria di Mesoraca era risultata particolarmente inserita nel settore dello sfruttamento delle risorse boschive e dei conferimenti di cd. cippato alle centrali a biomassa. Relativamente a tale settore di attività, il compendio indiziario versato nell'incarto processuale era rappresentato dall'esito degli accertamenti contenuti in diverse informative, concernenti questo e anche altri procedimenti, e dalle dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia, i quali avevano contribuito a rivelare l'esistenza e l'imponenza degli interessi di quella articolazione della criminalità organizzata nel suddetto settore di attività. 2 1.1.1. Con riferimento allo specifico settore dell'attività di smaltimento del cippato, ritenuto illecito e finalizzato ad agevolare la cosca di Mesoraca - in cui MI AV (classe 1963) è inserito quale presidente e proprietario della AV ENERGY s.r.l. - il Tribunale, con la prima ordinanza, aveva richiamato i contributi dei collaboratori NC RI, DO GE , AV LA, e IU OT, evidenziando come quest'ultimo avesse fatto scoprire l'attività svolta dall'impresa facente capo a MI AV, evidenziando il legame con MA DO RA, nel senso che anche le aziende dei AV garantivano l'ingerenza della criminalità organizzata nel settore boschivo, mettendo la loro attività a disposizione dei locali esponenti di 'ndrangheta. Inoltre, erano stati richiamati i contributi di AL TO, MI NT e OM PA. 1.1.2. Annotava la sentenza rescindente che, nel provvedimento impugnato, vi era il riferimento al rinvenimento - all'interno della vettura adoperata da EN MA, al tempo dell'omicidio di questi, verificatosi in Petilia Policastro il 23/03/2012 - di alcuni fogli manoscritti, concernenti la compravendita di legname, uno dei quali firmato da proprietari di imprese boschive, tra cui MI, OM e AN AV, quest'ultimo genero di RA. 1.1.3. Altre fonti di prova valorizzate dai Giudici distrettuali erano costituite: a) dalle dichiarazioni rese dall'imprenditore nel settore boschivo AT Fratto, rese all'interno del procedimento noto come "Stige", ritenute evocative della sussistenza di un "cartello di imprese", capace di controllare gli appalti boschivi indetti da enti pubblici, garantendosi il massimo profitto, alimentato dagli AD, con l'assenso della criminalità organizzata;
b) dagli elementi ricavabili dagli atti del procedimento "Kyterion" e dall'operazione cd. "Imponimento", da cui era possibile ricavare il ruolo delle consorterie crotonesi, nel controllo della filiera del legno, secondo quanto delineato dai collaboratori di giustizia;
c) dalle indicazioni desumibili dal procedimento n. 5676/17, con particolare riferimento alle attività di intercettazione, dimostrative del ruolo della ditta AD;
d) dalle dichiarazioni rese da AL RI, soggetto pluripregiudicato e ritenuto vicino alla associazione malavitosa nota come "MA" di Petilia Policastro;
questi ha affermato che gli AD, dopo aver corrotto il funzionario incaricato, avevano sottoscritto un contratto con la centrale, in esecuzione del quale gli stessi AD, i RA e i AV, ramo Pallino, conferivano illegalmente materiale legnoso, previa falsificazione di bolle e documenti, nonché trasportando veri e propri rifiuti. Queste dichiarazioni hanno ricevuto il suffragio rappresentato dalle indagini svolte dai Carabinieri Forestali;
in tal caso, i militari hanno appurato l'intervento di ditte boschive, che, in occasione di tagli e potature, "cippavano" il materiale, per poi condurlo fino alle centrali a biomassa calabresi. Vi sono, inoltre, le numerose intercettazioni effettuate nel corso del presente procedimento, fra cui quella nel corso della quale PI AN affermava come il RA, in pochi anni, avesse costruito un impero servendosi della filiera del legno. 1.2. Osservava, quindi, la sentenza rescindente che, alla luce delle conclusioni raggiunte dal Tribunale, l'attività investigativa consentiva, in primo luogo, "di confermare la preminenza della figura del RA;
permetteva, altresì, di far luce sulle relazioni esistenti fra il capocosca e i 3 RRva/le, imprenditori suddivisi nei due rami rispettivamente denominati "Montezemolo" (al quale è riconducibile l'odierno ricorrente) e "Pallino". Giova anche precisare che la centrale a biomasse di TR è di proprietà della SERRA VALLE ENERGY a far data dal 26/03/2015 e tale proprietà è divisa in parti uguali, fra MI e OM RR AL.Per ciò che riguarda, in particolare, l'impresa dei RRva/le, le indagini consentivano di accertare che questa - una volta divenuta proprietaria della centrale a biomasse di TR - aveva stipulato una serie di contratti con diverse società boschive, tutte gravitanti nell'orbita dell'organizzazione. Venivano richiamate le conversazioni captate, dalle quali emergeva - secondo l'impostazione di accusa - il ruolo funzionale svolto dai RR AL (che venivano descritti dallo stesso capocosca quali suoi collaboratori), i quali, servendosi della suddetta centrale, smaltivano "cippato" di scarsa qualità e mischiato con materiali non conformi. Anche le ulteriori indagini espletate dai Carabinieri di Trebisacce (p.p. 2171/20 mod. 21 DDA Catanzaro), consentivano di accertare come alcune ditte conferissero alle centrali una quantità di "cippato" di gran lunga superiore, rispetto a quello realmente ricavabile mediante i tagli autorizzati. L'eccedenza in tal modo ottenuta determinava ingenti guadagni, sia per le ditte, sia per i proprietari delle centrali, che avevano così la possibilità di ottenere dallo Stato l'incentivazione prevista, nonostante producessero energia elettrica grazie alla lavorazione di materiale non conforme alla vigente normativa in materia." 1.3. La Corte di cassazione ha annullato la prima ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro censurandone la motivazione che - con riguardo ad alcuni punti devoluti dal ricorso - "risultava soltanto apparente ....in assenza di un dialogo concreto di natura veramente sostanziale con il contenuto delle deduzioni difensive", cosicchè la motivazione "non si palesa atta a sorreggere il provvedimento di riesame di una ordinanza cautelare". Tre i vulnera ravvisati dalla sentenza rescindente: a) una prima censura attiene al vuoto motivazionale riscontrato nella ordinanza in quella sede gravata, per non avere il Tribunale affrontato il tema della preesistenza temporale del rapporto illecito con la consorteria locale, rispetto all'epoca dell'acquisizione della società, da parte dei fratelli AV, e al mantenimento, in seguito, di rapporti di tipo solo finanziario e non più commerciale, fra le società SeraAL e ditte facenti capo a OL AN CR (considerato il capo della consorteria egemone nella zona di TR) con progressiva cessazione dei rapporti di natura commerciale. b) Con un secondo rilievo, la sentenza rescindente ha riscontrato il mancato esame del motivo con il quale la difesa ricorrente aveva dedotto in merito ai rapporti tra i AV, la FKE MI s.r.l. e MA DO RA. In tesi difensiva, una corretta lettura delle captazioni avrebbe dimostrato i tentativi manipolatori o ingannatori attuati dalla FKE MI e dal RA di conferire biomasse di qualità inferiore rispetto a quella contrattualmente prevista, condotta che farebbe emerge in modo manifesto l'inesistenza di un accordo illecito con la AV GY, finalizzato all'illecito conferimento di materiale di scarsa qualità: l'esistenza dell'accordo per il conferimento, l'immissione e lo smaltimento di materiale da definirsi rifiuto e di scarti di 4 segheria avrebbe, infatti, scongiurato la necessità, da parte di RA, di mettere in atto siffatte condotte elusive. c) Una terza censura afferisce al contenuto delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia IU OT, che, secondo la difesa, sono circoscritte ad epoca antecedente all'anno 2015, in cui era stata acquisita la gestione operativa, da parte del ricorrente, della centrale a biomassa di TR. Sul punto, l'ordinanza gravata in quella sede non aveva offerto alcuna motivazione, limitandosi a riportare le dichiarazioni del propalante. 1.4. Rispetto a tali punti, che hanno determinato la cassazione della prima ordinanza, quella oggi impugnata ha osservato che: a) risulterebbe acclarata, dal compendio dichiarativo e intercettivo, l'ingerenza del RA nella gestione finanziaria della AV GY, sottolineandosi la preminenza, nell'attuale economia di mercato, della finanza sull' economia reale. b) L'organizzazione criminale a cui avrebbe partecipato MI AV aveva come scopo illecito quello di agevolare il conferimento in biomassa di materiale non tracciabile, cioè proveniente da tagli non autorizzati, laddove i controlli della AV erano diretti a evitare il conferimento di materiale sporco, non anche di legno non tracciabile, classificabile come rifiuto, circostanza supportata dalla documentazione predisposta ad hoc dagli indagati. c) L'avvio formale delle trattative per l'acquisizione della centrale a biomassa da parte dei SeraAL risale all'aprile 2014 e, dalle dichiarazioni di AV LA, emergono le interferenze della 'ndrangheta cosentina e crotonese negli affari delle aste boschive fin dal 2011. Da qui la valorizzazione delle dichiarazioni del collaboratore OT circa il ruolo di prestanome del capocosca attribuito ai AV. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero dei difensori di fiducia, avvocati prof. Vittorio Manes e NC ER, che svolgono cinque motivi che denunciano erronea applicazione dell'art. 627 co. 3 cod. proc. pen. e correlati vizi della motivazione;
i primi quattro riguardano il profilo della gravità indiziaria;
il quinto attinge alle esigenze cautelari. 2.1. Con il primo, il ricorrente lamenta il mancato confronto con i rilievi difensivi relativi alle dichiarazioni collaborative di OT e di AN e alle intercettazioni del RA, come richiesto dalla sentenza rescindente, fornendo una motivazione manifestamente illogica e travisante e, alla fine, solo apparente, che ripropone una motivazione analoga a quella della ordinanza censurata dal Giudice di legittimità. 2.1. Il motivo afferisce alla prima censura della Corte di cassazione, con la quale la Difesa tendeva a dimostrare che gli unici rapporti commerciali tra la centrale a biomassa e le ditte riconducibili al capocosca di TR, OL AN CR, risalivano a epoca precedente all'acquisto da parte dei AV, con la conseguente assenza di contiguità mafiosa. In primo luogo, si osserva che le dichiarazioni dei collaboranti richiamate dal Tribunale sono le medesime della precedente ordinanza;
inoltre, esse sono prive di rilevanza e idoneità dimostrativa della esistenza dei rapporti dei AV con la criminalità locale nell'esercizio della centrale a biomassa, sia perché le affermazioni di OT, laddove ha riferito di sapere che i AV 5 gestiscono la centrale di TR in nome e per conto di Topolino, è del tutto priva di riscontro;
sia perché LA riferisce di interferenze mafiose sulle aste boschive, senza alcun riferimento al diverso settore, qui rilevante, dell'energia prodotta dalla centrale a biomasse;
sia perché, senza alcun approfondimento della attendibilità del dichiarante, il Tribunale afferma, assertivamente, replicando argomenti già oggetto di censura, che i AV gestiscono la centrale di TR in nome e per conto di RA ( detto "Topolino"), essendo passati dall'influenza diretta di OL AN CR a quella di RA MA DO. Analogamente ha proceduto l'ordinanza gravata nella valutazione delle intercettazioni tra AF e RA, in merito alle quali la difesa ricorrente ribadisce che il MI di cui RA parlava non si identifica nel ricorrente, in quanto, nella conversazione, il AF viene indicato come un cliente di MI, laddove questi era un fornitore della AV GY. Del tutto illogica risulta, poi, la considerazione del Tribunale circa la insussistenza di una reale distinzione, nell'attività di biomassa, tra cliente e fornitore, sul rilievo che anche il fornitore del materiale da trasformare è cliente in quanto acquista la prestazione della trasformazione del prodotto. D'altro canto, contrariamente a quanto afferma l'ordinanza, la Difesa aveva fornito una versione alternativa, nel senso che gli interlocutori della predetta conversazione si riferissero a MI AV "ramo Pallino", come si desume da uno specifico punto della conversazione, in cui si allude alla titolarità di una segheria, circostanza che è riferibile al MI AV cl. 1969. In sintesi, l'ordinanza impugnata pretenderebbe di superare i rilievi del Giudice di legittimità, attraverso il richiamo alle dichiarazioni di LA, che si riferiscono ad aste boschive, a quelle del OT, la cui inattendibilità ha portato all'annullamento della prima ordinanza, e a intercettazioni già vagliate dalla ordinanza censurata, senza offrire alcuna argomentazione a confutazione degli argomenti difensivi. 2.2. Il secondo motivo denuncia vizi della motivazione anche per travisamento delle intercettazioni riportate nel testo dell'ordinanza, che assume, come dimostrate, circostanze non evincibili da quelle conversazioni. L'assunto, di cui si legge nell'ordinanza impugnata, che RA parli della AV come anche sua, è frutto di un creativo salto logico e trova smentita nella lettura delle intercettazioni riportate nell'ordinanza. 2.3. Con il terzo motivo, si denuncia ancora travisamento della prova nella parte in cui si afferma che la AV GY non avrebbe dimostrato come abbia provveduto a estinguere i debiti accollati al momento dell'acquisto della Centrale. Invece, si sostiene, tali debiti sono stati pagati con modalità tracciabile, immettendo liquidità per importi superiori alla somma corrispondente ai debiti verso fornitori della società, come documentato nella consulenza di parte del tutto ignorata dal Tribunale. Altrettanto travisato sarebbe stato l'accertamento fiscale condotto dall'Agenzia delle entrate. 2.4. Con il quarto motivo sono denunciati vizi della motivazione e violazione dell'art. 627 co. 3 cod. proc. pen., a proposito della distinzione, operata dal Giudice a quo, tra legno "sporco", ovvero integrante un rifiuto, e legno 'non tracciabile', per giustificare i tentativi del RA di aggirare i controlli attuati presso la AV GY anche nei confronti dei conferimenti di 6 cippato sporco proveniente dalla famiglia RA. Sostiene la Difesa che, quand'anche fosse dimostrato l'assunto che la AV accettasse dai RA legno non tracciabile, questo non spiegherebbe il ruolo di prestanome del capocosca asseritamente svolto dalla AV, e comunque, lamenta il mancato vaglio delle deduzioni difensive con le quali si era trattato il tema dell'esistenza di procedure per il controllo riguardanti, non solo la qualità dei materiali, ma anche la tracciabilità del cippato, richiamando le s.i.t. del dipendente della società MI Lodari. Da qui, l'assurdità di una tesi secondo cui il prestanome svolgerebbe controlli sul gestore occulto capocosca e della necessità del capocosca RA di ricorrere a sotterfugi per farsi accettare il materiale del proprio affiliato, 'testa di legno'. 2.5. Il quinto motivo attiene al profilo delle esigenze cautelari. Con esso è denunciata violazione ed erronea applicazione degli artt. 274 lett. c) e 275 co. 3 cod. proc. pen. e correlati vizi della motivazione laddove ai fini della sussistenza del pericolo di reiterazione del reato e dell'adeguatezza della misura non si considerano gli elementi e le motivazioni dedotte dalla difesa in sede di riesame richiamando la presunzione legale e negando rilevanza alla circostanza dell'avvenuto sequestro della società SeraAL GY s.r.l. proprietaria dello stabilimento per la produzione di energia da biomasse, attualmente gestito da amministratori giudiziari. Ci si duole che il Tribunale si sia limitato a riconoscere apoditticamente il requisito della attualità delle esigenze cautelari, in ragione della protrazione delle condotte fino al 2020, mentre non si è considerato che il vincolo reale sulla società impedisce di bruciare materiale qualificabile come rifiuto, di agevolare imprese boschive controllate dalle cosche locali, di realizzare frodi finalizzate a ottenere la tariffa incentivata per la produzione di energia elettrica. Né è stato considerato il lasso temporale dal momento di consumazione dei reati, fino al 2017, per i delitti di cui ai capi 6) e 7), e fino al gennaio 2019 per il delitto sub 8), e quindi risulta obliterato l'esame dei requisiti di adeguatezza e proporzionalità della misura. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato per quanto si dirà, e l'ordinanza impugnata deve essere nuovamente annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio. 1. E' preliminare ricordare che, a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo, completo, esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, fermo restando che egli non può ripetere il percorso logico censurato dal giudice rescindente e deve fornire adeguata motivazione sui punti della decisione sottoposti al suo esame. (Sez. 5, n. 42814 del 19/06/2014, Rv. 261760). Il principio vale anche nel procedimento "de libertate", in cui il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice il cui provvedimento è stato annullato (Sez. 6, n. 41376 del 25/10/2011, Rv. 251064 ). Pertanto, nel rispetto del principio di diritto statuito ( e, quindi, con il limite di non ripetere i vizi già censurati e di non fondare la decisione su argomentazioni già ritenute illogiche o incomplete), egli mantiene piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella individuazione e valutazione dei dati emersi e può trarre il suo convincimento anche da elementi prima trascurati o successivamente acquisiti, 7 ponendo, anche per tale via, rimedio alle incongruenze indicate nella fase rescindente e colmando i vuoti di motivazione censurati. (Sez. 5, n. 1530 del 31/03/1999, Rv. 214467). Ne consegue che, qualora nel giudizio di rinvio, l'imputato abbia formalmente segnalato la rilevanza, ai fini difensivi, di acquisizioni probatorie ritenute decisive e trascurate nel precedente giudizio, la conferma della decisione annullata, in assenza di qualsiasi valutazione comparativa delle prove acquisite e oggetto della prospettazione difensiva, non si sottrae all'ulteriore annullamento della Corte suprema ( Sez. 5, n. 5678 del 17/01/2005, Nuzzo ed altro, Rv. 230744). Va altresì sottolineato che, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione mediante l'indicazione dei punti specifici di carenza o contraddittorietà, il potere del giudice del rinvio - che è tenuto ad uniformarsi non solo al principio di diritto, ma anche alle premesse logico-giuridiche poste a base dell'annullamento, non potendo nuovamente valutare questioni che, anche se non esaminate nel giudizio rescindente, costituiscono i presupposti della pronuncia sui quali si è formato il giudicato implicito interno. (Sez. 6, n. 11641 del 20/02/2018, Rv. 272641) - non è limitato all'esame dei singoli punti specificati, come se essi fossero isolati dal restante materiale probatorio, avendo, invece, l'onere di fornire adeguata motivazione in ordine all'iter logico-giuridico seguito per giungere alla propria decisione, rispetto ai singoli punti specificati con la sentenza di rinvio (Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Rv. 273628; Sez.
2 - n. 37407 del 06/11/2020, Rv. 280660), pur nella libertà di pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità ovvero integrando e completando quelle già svolte, allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata, in ragione della conservazione di quegli stessi poteri che gli competevano originariamente quale giudice di merito relativamente all'individuazione ed alla valutazione dei dati processuali, nell'ambito del capo della sentenza colpito da annullamento (Sez. 2, n. 47060 del 25/09/2013 Rv. 257490 ), con l'unico divieto - lo si ripete - di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di Cassazione e con l'obbligo di conformarsi all'interpretazione offerta dalla Corte di legittimità alle questione di diritto. (Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014 Rv. 259811 ). D'altro canto, è pacifico che eventuali elementi di fatto e valutazioni contenuti nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice del rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento al fine della individuazione del vizio o dei vizi segnalati e non, quindi, come dati che si impongono per la decisione a lui demandata, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, Rv. 264861). 1.1.La premessa si rende necessaria nello scrutinio del ricorso in esame dal momento che, come si argomenterà, l'ordinanza impugnata è strutturata attraverso un ampio rimando, espresso o per relationem, alla ricostruzione e alle valutazioni operate nella ordinanza cassata dal Giudice di legittimità, su cui si innestano - con sintetiche valutazioni- repliche che risultano 8 per lo più assertive, o comunque solo enunciative di una valutazione che rinvia a pregresse argomentazioni ( quelle contenute nella ordinanza annullata), carenti di adeguato confronto con le doglianze difensive. Occorre, invece, che il Giudice del rinvio - a fronte di censure della Corte di cassazione che, peraltro, attingono sostanzialmente il complessivo ragionamento probatorio posto alla base della prima ordinanza del Tribunale del riesame, quella annullata - riesamini il materiale probatorio e dia conto del proprio percorso argomentativo;
ciò che non può fare, invece, è rendere una motivazione per relationem rispetto al provvedimento annullato, limitandosi a qualche annotazione di contorno, giacchè il provvedimento annullato, giuridicamente, non esiste più. L'ordinanza di rinvio, laddove segua alla cassazione del complessivo ragionamento probatorio condotto dal primo giudice, come nel caso in esame, deve, cioe, essere strutturata secondo un iter argomentativo che contenga una chiara illustrazione dei fatti e una specifica ricostruzione delle fonti di prova, da condurre nel confronto con i punti censurata e con le doglianze non esaminate o travisate nel precedente giudizio, anche alla luce di nuove sollecitazioni. E' onere del giudice del rinvio fornire una adeguata motivazione che dia conto dell'iter logico-giuridico seguito per giungere alla propria decisione, rispetto ai singoli punti specificati con la sentenza di rinvio, tale che ne risulti un provvedimento dotato della necessaria chiarezza e coerenza logico - argomentativa. 3. Tanto premesso, giudica il Collegio che la ordinanza non risponde alle indicazioni del giudice rescindente, giacchè essa non contiene una soddisfacente replica - come si dirà- all'istanza di fornire alcuni segnalati chiarimenti ( id est, i parametri di individuazione del MI quale titolare della centrale, per come evocato nella conversazione;
il passaggio tra legno sporco ( quindi, contenente elementi non considerabili biomassa) e legno non tracciabile, il cui inserimento nella biomassa potrebbe corrispondere a una serie di interessi della cosca;
l'epoca di insorgenza dei rapporti tra la AV GY s.r.l. e la cosca locale). 3.1. Nell'ordinanza si registra, in realtà, una certa confusione tra il piano dell'ipotesi investigativa - che è logica e coerente sia con l'attività delle cosche che con la caratteristiche del legno rientrante nell'una e nell'altra collocazione, circostanza che potrebbe spiegare gli interessi a confronto - e quello delle risultanze probatorie, rispetto alle quali, solo, va operato il confronto critico, tenendo conto delle indicazioni difensive, che sono molto precise e assistite da elaborati e documentazione, con le quali l'ordinanza non si confronta effettivamente e non fornisce adeguata risposta. 4. Procedendo in conformità ai motivi di ricorso, è fondato il primo, poiché l'ordinanza impugnata non scioglie le aporie argomentative individuate dal Giudice di legittimità con una prima censura. La Corte di cassazione aveva considerato, in particolare, la specifica doglianza difensiva mirante alla prospettazione di elementi in grado di sconfessare l'interpretazione data ad alcune intercettazioni ritenute dimostrative dei rapporti tra la gestione della centrale a biomasse di TR e la consorteria mafiosa egemone in zona ( facente capo a OL AN CR):secondo la Difesa, sussistevano, invece, elementi in grado di dimostrare come tale rapporto rimontasse a epoca preesistente, rispetto all'acquisizione, da ETA S.p.A. - da parte di 9 MI e OM AV - della centrale;
anzi, secondo tale prospettazione, una volta acquisita dall'indagato, la AV ENERGY S.r.l. avrebbe gradualmente interrotto ogni rapporto di tipo commerciale con qualsiasi ditta riconducibile al AN CR. L'ordinanza impugnata sostiene che il compendio dichiarativo e intercettivo dimostrerebbe l'ingerenza del RA nella gestione finanziaria della AV GY, e ha sottolineato la preminenza, che, nell'attuale economia di mercato, riveste la finanza rispetto all' economia reale. 4.1. Nondimeno, quanto alle fonti dichiarative, non v'è traccia nel provvedimento impugnato, di una valutazione realmente critica della deduzione difensiva che mette in luce la circostanza che le dichiarazioni di LA, per come riportate nella ordinanza impugnata, si riferiscano a infiltrazioni criminali nel settore delle aste boschive, mentre non compare alcun cenno a quello della energia prodotta attraverso la centrale a biomasse, di cui qui ci si occupa. Si vuole dire che la ordinanza impugnata individua, quale elemento idoneo a smentire l'assunto difensivo della contraddittorietà delle dichiarazioni del collaboratore, attività, che sarebbero assoggettate all'ingerenza mafiosa nel propalato del collaboratore, le quali, però, non attengono al tema di indagine, rispetto a cui esse si rivelano, quindi, ininfluenti. 4.2. Quanto alle intercettazioni e alla loro interpretazione, il Tribunale distrettuale si è limitato a ribadire che il 'MI' di cui si parla nell'intercettazione tra ZZ e AF, fosse appunto il ricorrente, sul rilievo che nell'attività di biomassa non vi sarebbe distinzione tra cliente e fornitore, trascurando del tutto la circostanza, evidenziata nel ricorso, che, nella conversazione, fossero emersi riferimenti a una segheria, in merito alla quale la Difesa ha obiettato che proprio l'omonimo MI AV, ramo 'Pallino', sarebbe titolare di una tale attività, posta alla specifica distanza dalla centrale a biomassa di cui si parla nella conversazione. 4.3. La motivazione risulta, dunque, solo apparente, per omesso confronto con le deduzioni difensive individuate dal giudice rescindente. 5. In conseguenza di quanto ora osservato, necessita di un più specifico sforzo argomentativo anche l'obiezione condotta con il secondo motivo: se la fonte dalla quale è tratta la affermazione che ZZ consideri la AV GY come anche cosa sua è la intercettazione del 05 luglio 2016 della conversazione tra ZZ e AF, non si può prescindere dalla verifica che il riferimento in essa emergente sia effettivamente al ricorrente e non, invece, all'omonimo componente del ramo 'Pallino'. Nella conversazione, infatti, accanto al riferimento a una persona a nome MI che "che manda i camion", con il quale sia RA che AF affermano di collaborare, si coglie una indicazione logistica precisa, costituita dalla distanza "dal piazzale davanti alla segheria di MI", indicata in duecento chilometri. Su tale aspetto, la Difesa ha evidenziato come tale distanza sia quella intercorrente tra la segheria di MI AV, ramo Pallino, e la centrale a Bionnassa, per argomentare in merito alla non riferibilità, degli argomenti trattati nella conversazione, all'odierno ricorrente. 6. Anche il terzo motivo è fondato, per omesso confronto con la relazione dei consulenti di parte recante la data del 25/10/2022, laddove si documenterebbe la trasparente estinzione dei debiti 10 accollati al momento dell'acquisto della Centrale, tra i quali quello nei confronti di RA RN pari a 391.909,36. In merito a tale tema, l'ordinanza impugnata opera un richiamo alle allegazioni dell'Accusa, riferite ad un accertamento tributario, senza neppure accennare alla relazione di consulenza, che avrebbe trattato l'argomento, e alla tesi difensiva secondo cui i debiti sarebbero stati fronteggiati immettendo liquidità per importi superiori alla somma corrispondente ai debiti verso fornitori della società, ed effettuando pagamenti con mezzi tracciabili. E merita attenzione da parte del Giudice del rinvio anche l'obiezione difensiva che denuncia travisamento del verbale di accertamento, sostenendo che non conterrebbe affatto le conclusioni che invece sono richiamate nell'ordinanza impugnata. 6.1. In tale contesto, va fatta un'ulteriore considerazione. Giova ricordare che la sentenza rescindente aveva stigmatizzato il 'vuoto motivazionale' in merito alla deduzione difensiva mirante a sostenere come il rapporto tra la gestione della centrale a biomasse di TR e la consorteria mafiosa egemone fosse da retrodatare, rispetto alla acquisizione da parte dei AV, e che in seguito, sarebbe stato, invece, interrotto ogni rapporto commerciale con ditte riconducibili alla cosca. 6.1.1. Nell'ordinanza impugnata, il Tribunale distrettuale sviluppa un'argomentazione che appare decontestualizzata, -oltre che oscura nei suoi intendimenti argomentativi - incentrandosi le considerazioni del giudice a quo sulla preminente importanza nell'attuale economia di mercato della finanza sull'economia reale: con tali sintetiche osservazioni, l'ordinanza non solo non assolve al compito demandato dalla sentenza rescindente, di chiarire se vi siano mai stati rapporti commerciali tra AV GY s.r.l. e la criminalità locale, e come si sarebbero concretizzati;
ma neppure fornisce indicazioni sulla natura della affermata sussistenza di rapporti finanziari. Anche tale aspetto va, dunque, chiarito nel giudizio di rinvio. 7. Anche il quarto motivo è fondato. Occorre ricordare che la difesa aveva svolto obiezioni miranti a far emergere la intrinseca illogicità di una tesi, incentrata sulla esistenza di un accordo criminoso tra SeraAL GY s.r.l. e gli esponenti della criminalità organizzata locale, - rispetto ai quali il ricorrente viene indicato come un prestanome operante nell'interesse della cosca di Mesoraca - che omette di confrontarsi con il pacifico dato investigativo che dà conto dei tentativi di aggiramento dei controlli esercitati dal personale di SeraAL GY anche nei confronti dei conferimenti provenienti dall'azienda dello stesso RA. L'ordinanza impugnata supera tali deduzioni, operando un distinguo tra 'legno sporco' e 'legno non tracciabile', e sostenendo che i controlli fossero riferibili solo al primo, non anche al secondo, quello proveniente da tagli non autorizzati. Il Tribunale sostiene, cioè, che se, come emerge pacificamente dagli atti, AV GY s.r.l. opponeva un rifiuto al conferimento del legno sporco, ciò non esclude che, invece, accettasse conferimenti non tracciabili. Ora, tali osservazioni - oltre a rivelarsi del tutto congetturali, mancando un riferimento specifico a elementi concreti in grado di far emergere il tipo di conferimenti sui quali i controllori 'chiudevano gli occhi' e 'lasciavano passare' - trascurano di confrontarsi con una specifica deduzione difensiva incentrata sulla esistenza, nell'azienda, di controlli miranti anche alla 11 verifica della tracciabilità ( non solo della qualità) dei materiali, evocando le dichiarazioni di un collaboratore dell'azienda. 8. Infine - pur potendo ritenersi assorbito dai precedenti motivi quello afferente alle esigenze cautelari - deve darsi atto della scarsa attenzione prestata al requisito della attualità delle stesse, essendosi limitato il Tribunale a osservare che "il sopravvenuto accertamento della prosecuzione delle condotte quanto meno fino al 2020 rende attuali le esigenze caute/ari", con un riferimento - quello alla prosecuzione delle condotte oltre il periodo cristallizzato nell'imputazione - di cui non è dato conoscere alcun elemento concreto che sorregga una tale affermazione, in tal modo, esponendosi la motivazione sul punto, in quanto apparente, alle censure di legittimità segnalate dalla Difesa ricorrente. Anche sotto tale profilo, comunque, occorre che il Tribunale distrettuale si misuri con la specifica allegazione difensiva, incentrata sull'avvenuto sequestro dell'intera centrale, a oggi, affidata a un amministratore giudiziario. 9. L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro, il quale, nel rinnovato giudizio di merito, dovrà procedere a una rivalutazione del quadro indiziario confrontandosi con le specifiche deduzioni difensive sui punti sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro. Così deciso in Roma, addì 13 novembre 2023 Il Consigliere estensore
lette/sentite le conclusioni del PG PERLA LORI, che conclude per l'annullamento con rinvio. L'avv. FRANCESCO VERRI insiste nell'accoglimento del ricorso;
L'avv. VITTORIO MANES chiede l'accoglimento del ricorso. In particolare conclude insistendo per l'annullamento senza rinvio. Penale Sent. Sez. 5 Num. 6408 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 13/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Catanzaro - quale giudice del rinvio a seguito di annullamento con sentenza n. 22312 del 02/05/2023 - ha rigettato l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di quella stessa città, adottata in data 26/09/2022, con cui era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere ( poi sostituita con gli arresti domiciliari) nei confronti di MI AV, siccome gravemente indiziato, con ruolo di organizzatore, del reato rubricato al capo 6 (delitto di cui agli artt. 416, comma 1 e 2, 416-bis.1 cod. pen., per essersi associato con altri, al fine di commettere più delitti relativi alla organizzazione di traffici illeciti di rifiuti e alla commissione di reiterate truffe in danno del gestore del servizio energetico nazionale;
fatto aggravato dall'esser stato posto in essere per agevolare il sodalizio di 'ndrangheta denominato "Locale di Mesoraca 'ndrangheta" e le articolazioni 'ndranghetistiche crotonesi, le quali monopolizzavano e organizzavano il trasporto del cd "cippato" in violazione della normativa sui rifiuti, conferendo materiale non conforme, in accordo con i responsabili della struttura cd. a biomasse), al capo 7 (delitto di cui agli artt. 81 cpv, 110, 112, comma 1 nn. 1 e 2, 452-quaterdecies, 416-bis.1 cod. pen., per aver gestito, ricevuto, trasportato e smaltito materiale legnoso misto a scarti di segheria e altro materiale di risulta, mischiandolo illecitamente con materiale di risulta e conferendo il predetto materiale presso centrali a biomassa ubicate in territorio calabrese, anche avvalendosi della redazione e predisposizione di falsa documentazione e false consulenze di agronomi, che attestavano la diversa origine del materiale poi conferito in centrale a biomassa) e al capo 8 (reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 640-bis, 316-ter cod. pen., per aver presentato negli anni dal 2015 al 2018 - nella veste di presidente e proprietario della AV GY - istanze al MIPAAF per la certificazione delle biomasse e l'accesso all'incentivazione, recanti attestazione di dati non veritieri, tali da indurre in errore i rappresentanti del GSE in ordine ai reali dati di produzione di energia elettrica, così procurando alle società gestori delle centrali a biomasse un ingiusto profitto, pari alla acquisizione della tariffa incentivata, correlata alla conformità del ciclo produttivo del chips di legni vergine). 1.1. Il procedimento scaturisce dalle indagini condotte dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, che aveva indagato sulle attività illecite poste in essere dalla compagine di 'ndrangheta nota come "Locale di Mesoraca", al cui apice era collocato MA DO RA, e che risultava operante nel territorio crotonese. In tale contesto, la consorteria di Mesoraca era risultata particolarmente inserita nel settore dello sfruttamento delle risorse boschive e dei conferimenti di cd. cippato alle centrali a biomassa. Relativamente a tale settore di attività, il compendio indiziario versato nell'incarto processuale era rappresentato dall'esito degli accertamenti contenuti in diverse informative, concernenti questo e anche altri procedimenti, e dalle dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia, i quali avevano contribuito a rivelare l'esistenza e l'imponenza degli interessi di quella articolazione della criminalità organizzata nel suddetto settore di attività. 2 1.1.1. Con riferimento allo specifico settore dell'attività di smaltimento del cippato, ritenuto illecito e finalizzato ad agevolare la cosca di Mesoraca - in cui MI AV (classe 1963) è inserito quale presidente e proprietario della AV ENERGY s.r.l. - il Tribunale, con la prima ordinanza, aveva richiamato i contributi dei collaboratori NC RI, DO GE , AV LA, e IU OT, evidenziando come quest'ultimo avesse fatto scoprire l'attività svolta dall'impresa facente capo a MI AV, evidenziando il legame con MA DO RA, nel senso che anche le aziende dei AV garantivano l'ingerenza della criminalità organizzata nel settore boschivo, mettendo la loro attività a disposizione dei locali esponenti di 'ndrangheta. Inoltre, erano stati richiamati i contributi di AL TO, MI NT e OM PA. 1.1.2. Annotava la sentenza rescindente che, nel provvedimento impugnato, vi era il riferimento al rinvenimento - all'interno della vettura adoperata da EN MA, al tempo dell'omicidio di questi, verificatosi in Petilia Policastro il 23/03/2012 - di alcuni fogli manoscritti, concernenti la compravendita di legname, uno dei quali firmato da proprietari di imprese boschive, tra cui MI, OM e AN AV, quest'ultimo genero di RA. 1.1.3. Altre fonti di prova valorizzate dai Giudici distrettuali erano costituite: a) dalle dichiarazioni rese dall'imprenditore nel settore boschivo AT Fratto, rese all'interno del procedimento noto come "Stige", ritenute evocative della sussistenza di un "cartello di imprese", capace di controllare gli appalti boschivi indetti da enti pubblici, garantendosi il massimo profitto, alimentato dagli AD, con l'assenso della criminalità organizzata;
b) dagli elementi ricavabili dagli atti del procedimento "Kyterion" e dall'operazione cd. "Imponimento", da cui era possibile ricavare il ruolo delle consorterie crotonesi, nel controllo della filiera del legno, secondo quanto delineato dai collaboratori di giustizia;
c) dalle indicazioni desumibili dal procedimento n. 5676/17, con particolare riferimento alle attività di intercettazione, dimostrative del ruolo della ditta AD;
d) dalle dichiarazioni rese da AL RI, soggetto pluripregiudicato e ritenuto vicino alla associazione malavitosa nota come "MA" di Petilia Policastro;
questi ha affermato che gli AD, dopo aver corrotto il funzionario incaricato, avevano sottoscritto un contratto con la centrale, in esecuzione del quale gli stessi AD, i RA e i AV, ramo Pallino, conferivano illegalmente materiale legnoso, previa falsificazione di bolle e documenti, nonché trasportando veri e propri rifiuti. Queste dichiarazioni hanno ricevuto il suffragio rappresentato dalle indagini svolte dai Carabinieri Forestali;
in tal caso, i militari hanno appurato l'intervento di ditte boschive, che, in occasione di tagli e potature, "cippavano" il materiale, per poi condurlo fino alle centrali a biomassa calabresi. Vi sono, inoltre, le numerose intercettazioni effettuate nel corso del presente procedimento, fra cui quella nel corso della quale PI AN affermava come il RA, in pochi anni, avesse costruito un impero servendosi della filiera del legno. 1.2. Osservava, quindi, la sentenza rescindente che, alla luce delle conclusioni raggiunte dal Tribunale, l'attività investigativa consentiva, in primo luogo, "di confermare la preminenza della figura del RA;
permetteva, altresì, di far luce sulle relazioni esistenti fra il capocosca e i 3 RRva/le, imprenditori suddivisi nei due rami rispettivamente denominati "Montezemolo" (al quale è riconducibile l'odierno ricorrente) e "Pallino". Giova anche precisare che la centrale a biomasse di TR è di proprietà della SERRA VALLE ENERGY a far data dal 26/03/2015 e tale proprietà è divisa in parti uguali, fra MI e OM RR AL.Per ciò che riguarda, in particolare, l'impresa dei RRva/le, le indagini consentivano di accertare che questa - una volta divenuta proprietaria della centrale a biomasse di TR - aveva stipulato una serie di contratti con diverse società boschive, tutte gravitanti nell'orbita dell'organizzazione. Venivano richiamate le conversazioni captate, dalle quali emergeva - secondo l'impostazione di accusa - il ruolo funzionale svolto dai RR AL (che venivano descritti dallo stesso capocosca quali suoi collaboratori), i quali, servendosi della suddetta centrale, smaltivano "cippato" di scarsa qualità e mischiato con materiali non conformi. Anche le ulteriori indagini espletate dai Carabinieri di Trebisacce (p.p. 2171/20 mod. 21 DDA Catanzaro), consentivano di accertare come alcune ditte conferissero alle centrali una quantità di "cippato" di gran lunga superiore, rispetto a quello realmente ricavabile mediante i tagli autorizzati. L'eccedenza in tal modo ottenuta determinava ingenti guadagni, sia per le ditte, sia per i proprietari delle centrali, che avevano così la possibilità di ottenere dallo Stato l'incentivazione prevista, nonostante producessero energia elettrica grazie alla lavorazione di materiale non conforme alla vigente normativa in materia." 1.3. La Corte di cassazione ha annullato la prima ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro censurandone la motivazione che - con riguardo ad alcuni punti devoluti dal ricorso - "risultava soltanto apparente ....in assenza di un dialogo concreto di natura veramente sostanziale con il contenuto delle deduzioni difensive", cosicchè la motivazione "non si palesa atta a sorreggere il provvedimento di riesame di una ordinanza cautelare". Tre i vulnera ravvisati dalla sentenza rescindente: a) una prima censura attiene al vuoto motivazionale riscontrato nella ordinanza in quella sede gravata, per non avere il Tribunale affrontato il tema della preesistenza temporale del rapporto illecito con la consorteria locale, rispetto all'epoca dell'acquisizione della società, da parte dei fratelli AV, e al mantenimento, in seguito, di rapporti di tipo solo finanziario e non più commerciale, fra le società SeraAL e ditte facenti capo a OL AN CR (considerato il capo della consorteria egemone nella zona di TR) con progressiva cessazione dei rapporti di natura commerciale. b) Con un secondo rilievo, la sentenza rescindente ha riscontrato il mancato esame del motivo con il quale la difesa ricorrente aveva dedotto in merito ai rapporti tra i AV, la FKE MI s.r.l. e MA DO RA. In tesi difensiva, una corretta lettura delle captazioni avrebbe dimostrato i tentativi manipolatori o ingannatori attuati dalla FKE MI e dal RA di conferire biomasse di qualità inferiore rispetto a quella contrattualmente prevista, condotta che farebbe emerge in modo manifesto l'inesistenza di un accordo illecito con la AV GY, finalizzato all'illecito conferimento di materiale di scarsa qualità: l'esistenza dell'accordo per il conferimento, l'immissione e lo smaltimento di materiale da definirsi rifiuto e di scarti di 4 segheria avrebbe, infatti, scongiurato la necessità, da parte di RA, di mettere in atto siffatte condotte elusive. c) Una terza censura afferisce al contenuto delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia IU OT, che, secondo la difesa, sono circoscritte ad epoca antecedente all'anno 2015, in cui era stata acquisita la gestione operativa, da parte del ricorrente, della centrale a biomassa di TR. Sul punto, l'ordinanza gravata in quella sede non aveva offerto alcuna motivazione, limitandosi a riportare le dichiarazioni del propalante. 1.4. Rispetto a tali punti, che hanno determinato la cassazione della prima ordinanza, quella oggi impugnata ha osservato che: a) risulterebbe acclarata, dal compendio dichiarativo e intercettivo, l'ingerenza del RA nella gestione finanziaria della AV GY, sottolineandosi la preminenza, nell'attuale economia di mercato, della finanza sull' economia reale. b) L'organizzazione criminale a cui avrebbe partecipato MI AV aveva come scopo illecito quello di agevolare il conferimento in biomassa di materiale non tracciabile, cioè proveniente da tagli non autorizzati, laddove i controlli della AV erano diretti a evitare il conferimento di materiale sporco, non anche di legno non tracciabile, classificabile come rifiuto, circostanza supportata dalla documentazione predisposta ad hoc dagli indagati. c) L'avvio formale delle trattative per l'acquisizione della centrale a biomassa da parte dei SeraAL risale all'aprile 2014 e, dalle dichiarazioni di AV LA, emergono le interferenze della 'ndrangheta cosentina e crotonese negli affari delle aste boschive fin dal 2011. Da qui la valorizzazione delle dichiarazioni del collaboratore OT circa il ruolo di prestanome del capocosca attribuito ai AV. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero dei difensori di fiducia, avvocati prof. Vittorio Manes e NC ER, che svolgono cinque motivi che denunciano erronea applicazione dell'art. 627 co. 3 cod. proc. pen. e correlati vizi della motivazione;
i primi quattro riguardano il profilo della gravità indiziaria;
il quinto attinge alle esigenze cautelari. 2.1. Con il primo, il ricorrente lamenta il mancato confronto con i rilievi difensivi relativi alle dichiarazioni collaborative di OT e di AN e alle intercettazioni del RA, come richiesto dalla sentenza rescindente, fornendo una motivazione manifestamente illogica e travisante e, alla fine, solo apparente, che ripropone una motivazione analoga a quella della ordinanza censurata dal Giudice di legittimità. 2.1. Il motivo afferisce alla prima censura della Corte di cassazione, con la quale la Difesa tendeva a dimostrare che gli unici rapporti commerciali tra la centrale a biomassa e le ditte riconducibili al capocosca di TR, OL AN CR, risalivano a epoca precedente all'acquisto da parte dei AV, con la conseguente assenza di contiguità mafiosa. In primo luogo, si osserva che le dichiarazioni dei collaboranti richiamate dal Tribunale sono le medesime della precedente ordinanza;
inoltre, esse sono prive di rilevanza e idoneità dimostrativa della esistenza dei rapporti dei AV con la criminalità locale nell'esercizio della centrale a biomassa, sia perché le affermazioni di OT, laddove ha riferito di sapere che i AV 5 gestiscono la centrale di TR in nome e per conto di Topolino, è del tutto priva di riscontro;
sia perché LA riferisce di interferenze mafiose sulle aste boschive, senza alcun riferimento al diverso settore, qui rilevante, dell'energia prodotta dalla centrale a biomasse;
sia perché, senza alcun approfondimento della attendibilità del dichiarante, il Tribunale afferma, assertivamente, replicando argomenti già oggetto di censura, che i AV gestiscono la centrale di TR in nome e per conto di RA ( detto "Topolino"), essendo passati dall'influenza diretta di OL AN CR a quella di RA MA DO. Analogamente ha proceduto l'ordinanza gravata nella valutazione delle intercettazioni tra AF e RA, in merito alle quali la difesa ricorrente ribadisce che il MI di cui RA parlava non si identifica nel ricorrente, in quanto, nella conversazione, il AF viene indicato come un cliente di MI, laddove questi era un fornitore della AV GY. Del tutto illogica risulta, poi, la considerazione del Tribunale circa la insussistenza di una reale distinzione, nell'attività di biomassa, tra cliente e fornitore, sul rilievo che anche il fornitore del materiale da trasformare è cliente in quanto acquista la prestazione della trasformazione del prodotto. D'altro canto, contrariamente a quanto afferma l'ordinanza, la Difesa aveva fornito una versione alternativa, nel senso che gli interlocutori della predetta conversazione si riferissero a MI AV "ramo Pallino", come si desume da uno specifico punto della conversazione, in cui si allude alla titolarità di una segheria, circostanza che è riferibile al MI AV cl. 1969. In sintesi, l'ordinanza impugnata pretenderebbe di superare i rilievi del Giudice di legittimità, attraverso il richiamo alle dichiarazioni di LA, che si riferiscono ad aste boschive, a quelle del OT, la cui inattendibilità ha portato all'annullamento della prima ordinanza, e a intercettazioni già vagliate dalla ordinanza censurata, senza offrire alcuna argomentazione a confutazione degli argomenti difensivi. 2.2. Il secondo motivo denuncia vizi della motivazione anche per travisamento delle intercettazioni riportate nel testo dell'ordinanza, che assume, come dimostrate, circostanze non evincibili da quelle conversazioni. L'assunto, di cui si legge nell'ordinanza impugnata, che RA parli della AV come anche sua, è frutto di un creativo salto logico e trova smentita nella lettura delle intercettazioni riportate nell'ordinanza. 2.3. Con il terzo motivo, si denuncia ancora travisamento della prova nella parte in cui si afferma che la AV GY non avrebbe dimostrato come abbia provveduto a estinguere i debiti accollati al momento dell'acquisto della Centrale. Invece, si sostiene, tali debiti sono stati pagati con modalità tracciabile, immettendo liquidità per importi superiori alla somma corrispondente ai debiti verso fornitori della società, come documentato nella consulenza di parte del tutto ignorata dal Tribunale. Altrettanto travisato sarebbe stato l'accertamento fiscale condotto dall'Agenzia delle entrate. 2.4. Con il quarto motivo sono denunciati vizi della motivazione e violazione dell'art. 627 co. 3 cod. proc. pen., a proposito della distinzione, operata dal Giudice a quo, tra legno "sporco", ovvero integrante un rifiuto, e legno 'non tracciabile', per giustificare i tentativi del RA di aggirare i controlli attuati presso la AV GY anche nei confronti dei conferimenti di 6 cippato sporco proveniente dalla famiglia RA. Sostiene la Difesa che, quand'anche fosse dimostrato l'assunto che la AV accettasse dai RA legno non tracciabile, questo non spiegherebbe il ruolo di prestanome del capocosca asseritamente svolto dalla AV, e comunque, lamenta il mancato vaglio delle deduzioni difensive con le quali si era trattato il tema dell'esistenza di procedure per il controllo riguardanti, non solo la qualità dei materiali, ma anche la tracciabilità del cippato, richiamando le s.i.t. del dipendente della società MI Lodari. Da qui, l'assurdità di una tesi secondo cui il prestanome svolgerebbe controlli sul gestore occulto capocosca e della necessità del capocosca RA di ricorrere a sotterfugi per farsi accettare il materiale del proprio affiliato, 'testa di legno'. 2.5. Il quinto motivo attiene al profilo delle esigenze cautelari. Con esso è denunciata violazione ed erronea applicazione degli artt. 274 lett. c) e 275 co. 3 cod. proc. pen. e correlati vizi della motivazione laddove ai fini della sussistenza del pericolo di reiterazione del reato e dell'adeguatezza della misura non si considerano gli elementi e le motivazioni dedotte dalla difesa in sede di riesame richiamando la presunzione legale e negando rilevanza alla circostanza dell'avvenuto sequestro della società SeraAL GY s.r.l. proprietaria dello stabilimento per la produzione di energia da biomasse, attualmente gestito da amministratori giudiziari. Ci si duole che il Tribunale si sia limitato a riconoscere apoditticamente il requisito della attualità delle esigenze cautelari, in ragione della protrazione delle condotte fino al 2020, mentre non si è considerato che il vincolo reale sulla società impedisce di bruciare materiale qualificabile come rifiuto, di agevolare imprese boschive controllate dalle cosche locali, di realizzare frodi finalizzate a ottenere la tariffa incentivata per la produzione di energia elettrica. Né è stato considerato il lasso temporale dal momento di consumazione dei reati, fino al 2017, per i delitti di cui ai capi 6) e 7), e fino al gennaio 2019 per il delitto sub 8), e quindi risulta obliterato l'esame dei requisiti di adeguatezza e proporzionalità della misura. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato per quanto si dirà, e l'ordinanza impugnata deve essere nuovamente annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio. 1. E' preliminare ricordare che, a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo, completo, esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, fermo restando che egli non può ripetere il percorso logico censurato dal giudice rescindente e deve fornire adeguata motivazione sui punti della decisione sottoposti al suo esame. (Sez. 5, n. 42814 del 19/06/2014, Rv. 261760). Il principio vale anche nel procedimento "de libertate", in cui il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice il cui provvedimento è stato annullato (Sez. 6, n. 41376 del 25/10/2011, Rv. 251064 ). Pertanto, nel rispetto del principio di diritto statuito ( e, quindi, con il limite di non ripetere i vizi già censurati e di non fondare la decisione su argomentazioni già ritenute illogiche o incomplete), egli mantiene piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella individuazione e valutazione dei dati emersi e può trarre il suo convincimento anche da elementi prima trascurati o successivamente acquisiti, 7 ponendo, anche per tale via, rimedio alle incongruenze indicate nella fase rescindente e colmando i vuoti di motivazione censurati. (Sez. 5, n. 1530 del 31/03/1999, Rv. 214467). Ne consegue che, qualora nel giudizio di rinvio, l'imputato abbia formalmente segnalato la rilevanza, ai fini difensivi, di acquisizioni probatorie ritenute decisive e trascurate nel precedente giudizio, la conferma della decisione annullata, in assenza di qualsiasi valutazione comparativa delle prove acquisite e oggetto della prospettazione difensiva, non si sottrae all'ulteriore annullamento della Corte suprema ( Sez. 5, n. 5678 del 17/01/2005, Nuzzo ed altro, Rv. 230744). Va altresì sottolineato che, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione mediante l'indicazione dei punti specifici di carenza o contraddittorietà, il potere del giudice del rinvio - che è tenuto ad uniformarsi non solo al principio di diritto, ma anche alle premesse logico-giuridiche poste a base dell'annullamento, non potendo nuovamente valutare questioni che, anche se non esaminate nel giudizio rescindente, costituiscono i presupposti della pronuncia sui quali si è formato il giudicato implicito interno. (Sez. 6, n. 11641 del 20/02/2018, Rv. 272641) - non è limitato all'esame dei singoli punti specificati, come se essi fossero isolati dal restante materiale probatorio, avendo, invece, l'onere di fornire adeguata motivazione in ordine all'iter logico-giuridico seguito per giungere alla propria decisione, rispetto ai singoli punti specificati con la sentenza di rinvio (Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Rv. 273628; Sez.
2 - n. 37407 del 06/11/2020, Rv. 280660), pur nella libertà di pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità ovvero integrando e completando quelle già svolte, allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata, in ragione della conservazione di quegli stessi poteri che gli competevano originariamente quale giudice di merito relativamente all'individuazione ed alla valutazione dei dati processuali, nell'ambito del capo della sentenza colpito da annullamento (Sez. 2, n. 47060 del 25/09/2013 Rv. 257490 ), con l'unico divieto - lo si ripete - di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di Cassazione e con l'obbligo di conformarsi all'interpretazione offerta dalla Corte di legittimità alle questione di diritto. (Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014 Rv. 259811 ). D'altro canto, è pacifico che eventuali elementi di fatto e valutazioni contenuti nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice del rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento al fine della individuazione del vizio o dei vizi segnalati e non, quindi, come dati che si impongono per la decisione a lui demandata, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, Rv. 264861). 1.1.La premessa si rende necessaria nello scrutinio del ricorso in esame dal momento che, come si argomenterà, l'ordinanza impugnata è strutturata attraverso un ampio rimando, espresso o per relationem, alla ricostruzione e alle valutazioni operate nella ordinanza cassata dal Giudice di legittimità, su cui si innestano - con sintetiche valutazioni- repliche che risultano 8 per lo più assertive, o comunque solo enunciative di una valutazione che rinvia a pregresse argomentazioni ( quelle contenute nella ordinanza annullata), carenti di adeguato confronto con le doglianze difensive. Occorre, invece, che il Giudice del rinvio - a fronte di censure della Corte di cassazione che, peraltro, attingono sostanzialmente il complessivo ragionamento probatorio posto alla base della prima ordinanza del Tribunale del riesame, quella annullata - riesamini il materiale probatorio e dia conto del proprio percorso argomentativo;
ciò che non può fare, invece, è rendere una motivazione per relationem rispetto al provvedimento annullato, limitandosi a qualche annotazione di contorno, giacchè il provvedimento annullato, giuridicamente, non esiste più. L'ordinanza di rinvio, laddove segua alla cassazione del complessivo ragionamento probatorio condotto dal primo giudice, come nel caso in esame, deve, cioe, essere strutturata secondo un iter argomentativo che contenga una chiara illustrazione dei fatti e una specifica ricostruzione delle fonti di prova, da condurre nel confronto con i punti censurata e con le doglianze non esaminate o travisate nel precedente giudizio, anche alla luce di nuove sollecitazioni. E' onere del giudice del rinvio fornire una adeguata motivazione che dia conto dell'iter logico-giuridico seguito per giungere alla propria decisione, rispetto ai singoli punti specificati con la sentenza di rinvio, tale che ne risulti un provvedimento dotato della necessaria chiarezza e coerenza logico - argomentativa. 3. Tanto premesso, giudica il Collegio che la ordinanza non risponde alle indicazioni del giudice rescindente, giacchè essa non contiene una soddisfacente replica - come si dirà- all'istanza di fornire alcuni segnalati chiarimenti ( id est, i parametri di individuazione del MI quale titolare della centrale, per come evocato nella conversazione;
il passaggio tra legno sporco ( quindi, contenente elementi non considerabili biomassa) e legno non tracciabile, il cui inserimento nella biomassa potrebbe corrispondere a una serie di interessi della cosca;
l'epoca di insorgenza dei rapporti tra la AV GY s.r.l. e la cosca locale). 3.1. Nell'ordinanza si registra, in realtà, una certa confusione tra il piano dell'ipotesi investigativa - che è logica e coerente sia con l'attività delle cosche che con la caratteristiche del legno rientrante nell'una e nell'altra collocazione, circostanza che potrebbe spiegare gli interessi a confronto - e quello delle risultanze probatorie, rispetto alle quali, solo, va operato il confronto critico, tenendo conto delle indicazioni difensive, che sono molto precise e assistite da elaborati e documentazione, con le quali l'ordinanza non si confronta effettivamente e non fornisce adeguata risposta. 4. Procedendo in conformità ai motivi di ricorso, è fondato il primo, poiché l'ordinanza impugnata non scioglie le aporie argomentative individuate dal Giudice di legittimità con una prima censura. La Corte di cassazione aveva considerato, in particolare, la specifica doglianza difensiva mirante alla prospettazione di elementi in grado di sconfessare l'interpretazione data ad alcune intercettazioni ritenute dimostrative dei rapporti tra la gestione della centrale a biomasse di TR e la consorteria mafiosa egemone in zona ( facente capo a OL AN CR):secondo la Difesa, sussistevano, invece, elementi in grado di dimostrare come tale rapporto rimontasse a epoca preesistente, rispetto all'acquisizione, da ETA S.p.A. - da parte di 9 MI e OM AV - della centrale;
anzi, secondo tale prospettazione, una volta acquisita dall'indagato, la AV ENERGY S.r.l. avrebbe gradualmente interrotto ogni rapporto di tipo commerciale con qualsiasi ditta riconducibile al AN CR. L'ordinanza impugnata sostiene che il compendio dichiarativo e intercettivo dimostrerebbe l'ingerenza del RA nella gestione finanziaria della AV GY, e ha sottolineato la preminenza, che, nell'attuale economia di mercato, riveste la finanza rispetto all' economia reale. 4.1. Nondimeno, quanto alle fonti dichiarative, non v'è traccia nel provvedimento impugnato, di una valutazione realmente critica della deduzione difensiva che mette in luce la circostanza che le dichiarazioni di LA, per come riportate nella ordinanza impugnata, si riferiscano a infiltrazioni criminali nel settore delle aste boschive, mentre non compare alcun cenno a quello della energia prodotta attraverso la centrale a biomasse, di cui qui ci si occupa. Si vuole dire che la ordinanza impugnata individua, quale elemento idoneo a smentire l'assunto difensivo della contraddittorietà delle dichiarazioni del collaboratore, attività, che sarebbero assoggettate all'ingerenza mafiosa nel propalato del collaboratore, le quali, però, non attengono al tema di indagine, rispetto a cui esse si rivelano, quindi, ininfluenti. 4.2. Quanto alle intercettazioni e alla loro interpretazione, il Tribunale distrettuale si è limitato a ribadire che il 'MI' di cui si parla nell'intercettazione tra ZZ e AF, fosse appunto il ricorrente, sul rilievo che nell'attività di biomassa non vi sarebbe distinzione tra cliente e fornitore, trascurando del tutto la circostanza, evidenziata nel ricorso, che, nella conversazione, fossero emersi riferimenti a una segheria, in merito alla quale la Difesa ha obiettato che proprio l'omonimo MI AV, ramo 'Pallino', sarebbe titolare di una tale attività, posta alla specifica distanza dalla centrale a biomassa di cui si parla nella conversazione. 4.3. La motivazione risulta, dunque, solo apparente, per omesso confronto con le deduzioni difensive individuate dal giudice rescindente. 5. In conseguenza di quanto ora osservato, necessita di un più specifico sforzo argomentativo anche l'obiezione condotta con il secondo motivo: se la fonte dalla quale è tratta la affermazione che ZZ consideri la AV GY come anche cosa sua è la intercettazione del 05 luglio 2016 della conversazione tra ZZ e AF, non si può prescindere dalla verifica che il riferimento in essa emergente sia effettivamente al ricorrente e non, invece, all'omonimo componente del ramo 'Pallino'. Nella conversazione, infatti, accanto al riferimento a una persona a nome MI che "che manda i camion", con il quale sia RA che AF affermano di collaborare, si coglie una indicazione logistica precisa, costituita dalla distanza "dal piazzale davanti alla segheria di MI", indicata in duecento chilometri. Su tale aspetto, la Difesa ha evidenziato come tale distanza sia quella intercorrente tra la segheria di MI AV, ramo Pallino, e la centrale a Bionnassa, per argomentare in merito alla non riferibilità, degli argomenti trattati nella conversazione, all'odierno ricorrente. 6. Anche il terzo motivo è fondato, per omesso confronto con la relazione dei consulenti di parte recante la data del 25/10/2022, laddove si documenterebbe la trasparente estinzione dei debiti 10 accollati al momento dell'acquisto della Centrale, tra i quali quello nei confronti di RA RN pari a 391.909,36. In merito a tale tema, l'ordinanza impugnata opera un richiamo alle allegazioni dell'Accusa, riferite ad un accertamento tributario, senza neppure accennare alla relazione di consulenza, che avrebbe trattato l'argomento, e alla tesi difensiva secondo cui i debiti sarebbero stati fronteggiati immettendo liquidità per importi superiori alla somma corrispondente ai debiti verso fornitori della società, ed effettuando pagamenti con mezzi tracciabili. E merita attenzione da parte del Giudice del rinvio anche l'obiezione difensiva che denuncia travisamento del verbale di accertamento, sostenendo che non conterrebbe affatto le conclusioni che invece sono richiamate nell'ordinanza impugnata. 6.1. In tale contesto, va fatta un'ulteriore considerazione. Giova ricordare che la sentenza rescindente aveva stigmatizzato il 'vuoto motivazionale' in merito alla deduzione difensiva mirante a sostenere come il rapporto tra la gestione della centrale a biomasse di TR e la consorteria mafiosa egemone fosse da retrodatare, rispetto alla acquisizione da parte dei AV, e che in seguito, sarebbe stato, invece, interrotto ogni rapporto commerciale con ditte riconducibili alla cosca. 6.1.1. Nell'ordinanza impugnata, il Tribunale distrettuale sviluppa un'argomentazione che appare decontestualizzata, -oltre che oscura nei suoi intendimenti argomentativi - incentrandosi le considerazioni del giudice a quo sulla preminente importanza nell'attuale economia di mercato della finanza sull'economia reale: con tali sintetiche osservazioni, l'ordinanza non solo non assolve al compito demandato dalla sentenza rescindente, di chiarire se vi siano mai stati rapporti commerciali tra AV GY s.r.l. e la criminalità locale, e come si sarebbero concretizzati;
ma neppure fornisce indicazioni sulla natura della affermata sussistenza di rapporti finanziari. Anche tale aspetto va, dunque, chiarito nel giudizio di rinvio. 7. Anche il quarto motivo è fondato. Occorre ricordare che la difesa aveva svolto obiezioni miranti a far emergere la intrinseca illogicità di una tesi, incentrata sulla esistenza di un accordo criminoso tra SeraAL GY s.r.l. e gli esponenti della criminalità organizzata locale, - rispetto ai quali il ricorrente viene indicato come un prestanome operante nell'interesse della cosca di Mesoraca - che omette di confrontarsi con il pacifico dato investigativo che dà conto dei tentativi di aggiramento dei controlli esercitati dal personale di SeraAL GY anche nei confronti dei conferimenti provenienti dall'azienda dello stesso RA. L'ordinanza impugnata supera tali deduzioni, operando un distinguo tra 'legno sporco' e 'legno non tracciabile', e sostenendo che i controlli fossero riferibili solo al primo, non anche al secondo, quello proveniente da tagli non autorizzati. Il Tribunale sostiene, cioè, che se, come emerge pacificamente dagli atti, AV GY s.r.l. opponeva un rifiuto al conferimento del legno sporco, ciò non esclude che, invece, accettasse conferimenti non tracciabili. Ora, tali osservazioni - oltre a rivelarsi del tutto congetturali, mancando un riferimento specifico a elementi concreti in grado di far emergere il tipo di conferimenti sui quali i controllori 'chiudevano gli occhi' e 'lasciavano passare' - trascurano di confrontarsi con una specifica deduzione difensiva incentrata sulla esistenza, nell'azienda, di controlli miranti anche alla 11 verifica della tracciabilità ( non solo della qualità) dei materiali, evocando le dichiarazioni di un collaboratore dell'azienda. 8. Infine - pur potendo ritenersi assorbito dai precedenti motivi quello afferente alle esigenze cautelari - deve darsi atto della scarsa attenzione prestata al requisito della attualità delle stesse, essendosi limitato il Tribunale a osservare che "il sopravvenuto accertamento della prosecuzione delle condotte quanto meno fino al 2020 rende attuali le esigenze caute/ari", con un riferimento - quello alla prosecuzione delle condotte oltre il periodo cristallizzato nell'imputazione - di cui non è dato conoscere alcun elemento concreto che sorregga una tale affermazione, in tal modo, esponendosi la motivazione sul punto, in quanto apparente, alle censure di legittimità segnalate dalla Difesa ricorrente. Anche sotto tale profilo, comunque, occorre che il Tribunale distrettuale si misuri con la specifica allegazione difensiva, incentrata sull'avvenuto sequestro dell'intera centrale, a oggi, affidata a un amministratore giudiziario. 9. L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro, il quale, nel rinnovato giudizio di merito, dovrà procedere a una rivalutazione del quadro indiziario confrontandosi con le specifiche deduzioni difensive sui punti sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro. Così deciso in Roma, addì 13 novembre 2023 Il Consigliere estensore