Art. 3.
E' autorizzata per l'esercizio 1949-50 a spesa di L. 950.000.000 per il funzionamento degli uffici del lavoro e della massima occupazione.
E' autorizzata per l'esercizio 1949-50 a spesa di L. 950.000.000 per il funzionamento degli uffici del lavoro e della massima occupazione.