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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/07/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 7328/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. v.g. 7328/2024 promossa con ricorso congiunto depositato il 13.06.2024 da
nata a [...] il [...] con gli avv.ti Marielena Verde e Anna Parte_1
Carraro
e
nato a [...] il [...] con l'avv. Roberta Dalla Parte_2
Montà con l'intervento del Pubblico Ministero oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio conclusioni delle parti: “pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e in Due Carrare (PD), in data 25 Parte_2 Parte_1 aprile 2002, atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Due Carrare (PD) al n. 6 parte II serie A anno 2002, ordinandone l'annotazione al competente ufficiale di stato civile, alle seguenti condizioni:
1) Il signor verserà alla ricorrente entro il giorno quindici di ogni mese, tramite Parte_2 bonifico bancario, un contributo al mantenimento per i due figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, pari ad € 500,00 (cinquecento/00), ovvero € 250,00 per ciascun figlio. Importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
2) I genitori dovranno inoltre contribuire per il 50% alle spese straordinarie mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, ludico-ricreative, come da protocollo 17/1/2017 del
Tribunale di Padova, con scambio di rendiconto mensile;
3) Il signor continuerà a versare il 50% sia delle spese del percorso Parte_2
Per_ psicologico della figlia sia delle spese di assicurazione e mantenimento ordinario e straordinario della moto del figlio Per_2
4) Il signor autorizza la percezione del 100% dell'Assegno Unico Parte_2 corrisposto da a favore dei due figli, e comunque degli assegni familiari – comunque CP_1 denominati e da chiunque erogati – da parte della madre, signora Pt_1
5) Il signor e la signora dichiarano di avere già definito tra loro, ogni Parte_2 Pt_1 reciproca posizione di credito e debito, sussistente sino alla data del 30 aprile 2024;
6) Il signor e la signora concordano di porre in vendita l'immobile Parte_2 Pt_1 attualmente adibito a residenza familiare, di proprietà comune dei coniugi per la quota parte della metà ciascuno, sito in Due Carrare (PD) in Via Brassalene n. 12. L'immobile sarà posto in vendita secondo le modalità ritenute più opportune dai comproprietari
[prevedendo di comune accordo l'agenzia immobiliare da incaricare e il prezzo di vendita] e sarà concesso in vendita al miglior offerente. I coniugi concordano che il prezzo, ricavato dalla vendita del bene, sarà diviso alla metà tra i comproprietari, detratti dal medesimo ogni onere, imposta o costo, relativi sia all'immobile comune che alla suddetta alienazione;
7) Il signor e la signora concordano che, sino alla data in cui l'immobile Parte_2 Pt_1 di loro comune proprietà sarà alienato a terzi, il medesimo viene assegnato alla signora che continuerà a viverci con i due figli, entrambi maggiorenni economicamente Pt_1 non autosufficienti. La signora ha provveduto ad intestare a proprio nome tutte le Pt_1 utenze della casa familiare, che saranno a suo integrale carico, unitamente alla ordinaria manutenzione dell'immobile. I coniugi sosterranno nella misura del 50% ciascuno, le eventuali spese straordinarie previamente concordate che si rendessero necessarie per l'immobile comune.
8) I coniugi si riservano di provvedere alla divisione dei beni mobili ed arredi di loro comune proprietà, entro la data in cui sarà formalizzata la vendita dell'immobile comune;
9) I coniugi concordano che l'autovettura FORD SMAX targata ES603EW, venga attribuita in esclusiva proprietà al signor;
Parte_2
10) Nulla per i coniugi a titolo di mantenimento, in quanto economicamente autosufficienti;
11) Spese legali compensate”.
FATTO E DIRITTO I signori e hanno contratto matrimonio in Parte_2 Parte_1
Due Carrare in data 25.04.2002, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Due Carrare al n. 6, Parte II, Serie A dell'anno 2002.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Giudice del. del Tribunale di Padova mediante note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza del 08.10.2024
e la separazione è stata omologata con sentenza n. 738/24 pubblicata il 28.10.2024 e passata in cosa giudicata in pari data.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l.
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Giudice del. del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poichè la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli dei figli (nato il Per_2
Per_ 25.02.2006) e (nata il [...]), entrambi maggiorenni non economicamente indipendenti, e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto. le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Quanto ai punti 4., 5., 6., 8. e 9. delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che pur essedo volte alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Alla luce della natura, della concorde volontà delle parti e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_2
, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune Parte_1 di Due Carrare al n. 6, Parte II, Serie A dell'anno 2002;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 17.07.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. v.g. 7328/2024 promossa con ricorso congiunto depositato il 13.06.2024 da
nata a [...] il [...] con gli avv.ti Marielena Verde e Anna Parte_1
Carraro
e
nato a [...] il [...] con l'avv. Roberta Dalla Parte_2
Montà con l'intervento del Pubblico Ministero oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio conclusioni delle parti: “pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e in Due Carrare (PD), in data 25 Parte_2 Parte_1 aprile 2002, atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Due Carrare (PD) al n. 6 parte II serie A anno 2002, ordinandone l'annotazione al competente ufficiale di stato civile, alle seguenti condizioni:
1) Il signor verserà alla ricorrente entro il giorno quindici di ogni mese, tramite Parte_2 bonifico bancario, un contributo al mantenimento per i due figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, pari ad € 500,00 (cinquecento/00), ovvero € 250,00 per ciascun figlio. Importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
2) I genitori dovranno inoltre contribuire per il 50% alle spese straordinarie mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, ludico-ricreative, come da protocollo 17/1/2017 del
Tribunale di Padova, con scambio di rendiconto mensile;
3) Il signor continuerà a versare il 50% sia delle spese del percorso Parte_2
Per_ psicologico della figlia sia delle spese di assicurazione e mantenimento ordinario e straordinario della moto del figlio Per_2
4) Il signor autorizza la percezione del 100% dell'Assegno Unico Parte_2 corrisposto da a favore dei due figli, e comunque degli assegni familiari – comunque CP_1 denominati e da chiunque erogati – da parte della madre, signora Pt_1
5) Il signor e la signora dichiarano di avere già definito tra loro, ogni Parte_2 Pt_1 reciproca posizione di credito e debito, sussistente sino alla data del 30 aprile 2024;
6) Il signor e la signora concordano di porre in vendita l'immobile Parte_2 Pt_1 attualmente adibito a residenza familiare, di proprietà comune dei coniugi per la quota parte della metà ciascuno, sito in Due Carrare (PD) in Via Brassalene n. 12. L'immobile sarà posto in vendita secondo le modalità ritenute più opportune dai comproprietari
[prevedendo di comune accordo l'agenzia immobiliare da incaricare e il prezzo di vendita] e sarà concesso in vendita al miglior offerente. I coniugi concordano che il prezzo, ricavato dalla vendita del bene, sarà diviso alla metà tra i comproprietari, detratti dal medesimo ogni onere, imposta o costo, relativi sia all'immobile comune che alla suddetta alienazione;
7) Il signor e la signora concordano che, sino alla data in cui l'immobile Parte_2 Pt_1 di loro comune proprietà sarà alienato a terzi, il medesimo viene assegnato alla signora che continuerà a viverci con i due figli, entrambi maggiorenni economicamente Pt_1 non autosufficienti. La signora ha provveduto ad intestare a proprio nome tutte le Pt_1 utenze della casa familiare, che saranno a suo integrale carico, unitamente alla ordinaria manutenzione dell'immobile. I coniugi sosterranno nella misura del 50% ciascuno, le eventuali spese straordinarie previamente concordate che si rendessero necessarie per l'immobile comune.
8) I coniugi si riservano di provvedere alla divisione dei beni mobili ed arredi di loro comune proprietà, entro la data in cui sarà formalizzata la vendita dell'immobile comune;
9) I coniugi concordano che l'autovettura FORD SMAX targata ES603EW, venga attribuita in esclusiva proprietà al signor;
Parte_2
10) Nulla per i coniugi a titolo di mantenimento, in quanto economicamente autosufficienti;
11) Spese legali compensate”.
FATTO E DIRITTO I signori e hanno contratto matrimonio in Parte_2 Parte_1
Due Carrare in data 25.04.2002, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Due Carrare al n. 6, Parte II, Serie A dell'anno 2002.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Giudice del. del Tribunale di Padova mediante note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza del 08.10.2024
e la separazione è stata omologata con sentenza n. 738/24 pubblicata il 28.10.2024 e passata in cosa giudicata in pari data.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l.
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Giudice del. del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poichè la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli dei figli (nato il Per_2
Per_ 25.02.2006) e (nata il [...]), entrambi maggiorenni non economicamente indipendenti, e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto. le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Quanto ai punti 4., 5., 6., 8. e 9. delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che pur essedo volte alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Alla luce della natura, della concorde volontà delle parti e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_2
, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune Parte_1 di Due Carrare al n. 6, Parte II, Serie A dell'anno 2002;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 17.07.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari