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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 11/12/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr. Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 38/2022 R. G. vertente tra nato a [...] il [...], c.f.: Parte_1 C.F._1
, in proprio, e in persona del legale
[...] Parte_2 rappresentante p.t. rappresentati e difesi, per procura in calce all'atto di Parte_1 appello, dall'avv. Paolo Starvaggi (con PEC indicata), elettivamente domiciliati, ai fini del presente atto, in Sant'Agata Militello, via Michele Amari n. 3/E, presso lo studio del predetto difensore,
APPELLANTI contro in persona del legale rappresentante p. t., Controparte_1
APPELLATA contumace e nei confronti di e, per essa, la mandataria Controparte_2 CP_3
(denominazione assunta da , numero di iscrizione al Registro delle Imprese di CP_4
Verona e codice fiscale: , P. IVA in persona della dr.ssa P.IVA_1 P.IVA_2 CP_5 quale procuratore con poteri di firma, rappresentata e difesa, per procura speciale rilasciata su foglio separato e congiunto con l'atto di intervento, dall'avv. Roberto Staiti (con PEC indicata),
INTERVENIENTE
______________
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Patti n. 496/2021 del 10 giugno 2021 in materia di opposizione a decreto ingiuntivo – contratti bancari. **************
SVOGLIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 10 gennaio 2022 in proprio e nella Parte_1 qualità di legale rappresentante p.t. della ha Parte_2 impugnato davanti a questa Corte, nei confronti della in persona del legale Controparte_6 rappresentante p.t., la sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di Patti ha rigettato l'opposizione proposta da lui (in proprio e nella suddetta qualità) avverso il decreto ingiuntivo n.
231/2010 emesso dallo stesso Tribunale il 16 agosto 2010 – che ha ingiunto alla nzidetta Pt_2 ed al , in proprio, in solido tra loro e fino alla concorrenza di € 200.000, il pagamento della Pt_1 complessiva somma di € 109.190,34, oltre interessi al tasso convenzionale [pari all'Euribor a tre mesi aumentato di due punti percentuali (e comunque entro il tasso soglia)] dal 22 luglio 2008 fino al pagamento, oltre spese e compensi del procedimento monitorio (liquidati come in decreto) –, condannando gli opponenti, in solido tra loro, a rimborsare alla opposta le spese di lite CP_7
(liquidate come in dispositivo).
Gli appellanti hanno contestato la sentenza impugnata sotto vari profili ed hanno chiesto che, in accoglimento dell'appello, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, fossero accolte tutte le censure mosse avverso il decreto ingiuntivo anzidetto con l'atto di opposizione di primo grado, ribadite nell'atto di appello.
Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 22 aprile 2022 è intervenuta in giudizio la e, per essa, la mandataria (nuova Controparte_2 CP_3 denominazione di , quale cessionaria del credito vantato da CP_4 CP_6
eccependo preliminarmente l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello avversario o,
[...] comunque, la sua infondatezza, e chiedendone il rigetto, con accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione medesima.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
Benché ritualmente citata, non si è costituita l' di cui è stata dichiarata la Controparte_6 contumacia con ordinanza della Corte del 13 giugno 2025.
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e rigettata la richiesta di “inibitoria” – come da provvedimento reso all'udienza del 20 maggio 2022 -, è stata fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 13 novembre 2023, differita poi al 18 novembre
2024 (a seguito di nomina di nuovo Consigliere relatore) e, infine, a seguito di variazione tabellare, al 27 maggio 2025. In tale udienza, svoltasi in modalità “sostitutiva” ex art. 127 ter c.p.c., nessuna delle parti costituite – cui è stato regolarmente comunicato il relativo provvedimento – ha depositato note di trattazione scritta, essendo perciò stato assegnato loro un nuovo termine perentorio (25 novembre 2025) per il deposito di note scritte ai sensi del citato art. 127 ter, comma 4, c.p.c., con provvedimento del 4 luglio
2025.
Entro detta data nessuna delle parti costituite ha depositato note, nonostante la regolare comunicazione a ciascuna di esse del relativo provvedimento della Corte.
MOTIVI della DECISIONE
In via preliminare e preclusiva di ogni altra questione va rilevato che, in base al chiaro disposto dell'art. 127 ter, comma 4, ultima parte, c.p.c. – secondo il quale “se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo
e dichiara l'estinzione del processo” -, non essendo state depositate dalle parti note scritte, come detto sopra, né per la data del 27 maggio 2025, né per quella del 25 novembre 2025, fissate ai sensi del quarto comma dell'art. 127 ter c.p.c. con provvedimenti regolarmente comunicati ai difensori delle parti, non può che ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 127 ter, 4 comma, ultima parte, c.p.c., che trova applicazione nel caso di specie in quanto il presente giudizio era pendente alla data dell'entrata in vigore dell'anzidetta disposizione (a decorrere, cioè, dall'1 gennaio 2023).
La pronuncia di estinzione (in uno con l'ordine di cancellazione della causa dal ruolo), in quanto collegiale, va effettuata con sentenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c..
Le spese del presente grado, a mente dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in proprio e nella qualità di Parte_1 legale rappresentante p.t. della con citazione Parte_2 notificata il 10 gennaio 2022, contro l' in persona del legale Controparte_6 rappresentante p.t., con l'intervento di e, per essa, della Controparte_8 mandataria nuova denominazione assunta da , in persona della CP_3 CP_4 procuratrice dr.ssa avverso la sentenza del Tribunale di Patti n. 496/2021 del 10 giugno CP_5
2021, così provvede: visti gli artt. 127 ter, comma 4, ultima parte, e 310, ultimo comma, c.p.c.,
• ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
• dichiara che le spese del presente grado rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in camera di consiglio (da remoto) il 5 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr. Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 38/2022 R. G. vertente tra nato a [...] il [...], c.f.: Parte_1 C.F._1
, in proprio, e in persona del legale
[...] Parte_2 rappresentante p.t. rappresentati e difesi, per procura in calce all'atto di Parte_1 appello, dall'avv. Paolo Starvaggi (con PEC indicata), elettivamente domiciliati, ai fini del presente atto, in Sant'Agata Militello, via Michele Amari n. 3/E, presso lo studio del predetto difensore,
APPELLANTI contro in persona del legale rappresentante p. t., Controparte_1
APPELLATA contumace e nei confronti di e, per essa, la mandataria Controparte_2 CP_3
(denominazione assunta da , numero di iscrizione al Registro delle Imprese di CP_4
Verona e codice fiscale: , P. IVA in persona della dr.ssa P.IVA_1 P.IVA_2 CP_5 quale procuratore con poteri di firma, rappresentata e difesa, per procura speciale rilasciata su foglio separato e congiunto con l'atto di intervento, dall'avv. Roberto Staiti (con PEC indicata),
INTERVENIENTE
______________
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Patti n. 496/2021 del 10 giugno 2021 in materia di opposizione a decreto ingiuntivo – contratti bancari. **************
SVOGLIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 10 gennaio 2022 in proprio e nella Parte_1 qualità di legale rappresentante p.t. della ha Parte_2 impugnato davanti a questa Corte, nei confronti della in persona del legale Controparte_6 rappresentante p.t., la sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di Patti ha rigettato l'opposizione proposta da lui (in proprio e nella suddetta qualità) avverso il decreto ingiuntivo n.
231/2010 emesso dallo stesso Tribunale il 16 agosto 2010 – che ha ingiunto alla nzidetta Pt_2 ed al , in proprio, in solido tra loro e fino alla concorrenza di € 200.000, il pagamento della Pt_1 complessiva somma di € 109.190,34, oltre interessi al tasso convenzionale [pari all'Euribor a tre mesi aumentato di due punti percentuali (e comunque entro il tasso soglia)] dal 22 luglio 2008 fino al pagamento, oltre spese e compensi del procedimento monitorio (liquidati come in decreto) –, condannando gli opponenti, in solido tra loro, a rimborsare alla opposta le spese di lite CP_7
(liquidate come in dispositivo).
Gli appellanti hanno contestato la sentenza impugnata sotto vari profili ed hanno chiesto che, in accoglimento dell'appello, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, fossero accolte tutte le censure mosse avverso il decreto ingiuntivo anzidetto con l'atto di opposizione di primo grado, ribadite nell'atto di appello.
Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 22 aprile 2022 è intervenuta in giudizio la e, per essa, la mandataria (nuova Controparte_2 CP_3 denominazione di , quale cessionaria del credito vantato da CP_4 CP_6
eccependo preliminarmente l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello avversario o,
[...] comunque, la sua infondatezza, e chiedendone il rigetto, con accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione medesima.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
Benché ritualmente citata, non si è costituita l' di cui è stata dichiarata la Controparte_6 contumacia con ordinanza della Corte del 13 giugno 2025.
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e rigettata la richiesta di “inibitoria” – come da provvedimento reso all'udienza del 20 maggio 2022 -, è stata fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 13 novembre 2023, differita poi al 18 novembre
2024 (a seguito di nomina di nuovo Consigliere relatore) e, infine, a seguito di variazione tabellare, al 27 maggio 2025. In tale udienza, svoltasi in modalità “sostitutiva” ex art. 127 ter c.p.c., nessuna delle parti costituite – cui è stato regolarmente comunicato il relativo provvedimento – ha depositato note di trattazione scritta, essendo perciò stato assegnato loro un nuovo termine perentorio (25 novembre 2025) per il deposito di note scritte ai sensi del citato art. 127 ter, comma 4, c.p.c., con provvedimento del 4 luglio
2025.
Entro detta data nessuna delle parti costituite ha depositato note, nonostante la regolare comunicazione a ciascuna di esse del relativo provvedimento della Corte.
MOTIVI della DECISIONE
In via preliminare e preclusiva di ogni altra questione va rilevato che, in base al chiaro disposto dell'art. 127 ter, comma 4, ultima parte, c.p.c. – secondo il quale “se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo
e dichiara l'estinzione del processo” -, non essendo state depositate dalle parti note scritte, come detto sopra, né per la data del 27 maggio 2025, né per quella del 25 novembre 2025, fissate ai sensi del quarto comma dell'art. 127 ter c.p.c. con provvedimenti regolarmente comunicati ai difensori delle parti, non può che ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 127 ter, 4 comma, ultima parte, c.p.c., che trova applicazione nel caso di specie in quanto il presente giudizio era pendente alla data dell'entrata in vigore dell'anzidetta disposizione (a decorrere, cioè, dall'1 gennaio 2023).
La pronuncia di estinzione (in uno con l'ordine di cancellazione della causa dal ruolo), in quanto collegiale, va effettuata con sentenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c..
Le spese del presente grado, a mente dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in proprio e nella qualità di Parte_1 legale rappresentante p.t. della con citazione Parte_2 notificata il 10 gennaio 2022, contro l' in persona del legale Controparte_6 rappresentante p.t., con l'intervento di e, per essa, della Controparte_8 mandataria nuova denominazione assunta da , in persona della CP_3 CP_4 procuratrice dr.ssa avverso la sentenza del Tribunale di Patti n. 496/2021 del 10 giugno CP_5
2021, così provvede: visti gli artt. 127 ter, comma 4, ultima parte, e 310, ultimo comma, c.p.c.,
• ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
• dichiara che le spese del presente grado rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in camera di consiglio (da remoto) il 5 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)