TRIB
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 12/03/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Agrigento
Sezione Unica Civile
N. R.G. 1355/2024
composta dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente
dr. Vincenza Bennici Giudice
dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa iscritta al n. 1355 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...], l'[...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Militello Salvatore, giusta procura in atti attrice
CONTRO
, nato ad [...], il [...] rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. Pellitteri Antonio, giusta procura in atti convenuto
E CON L'INTERVENTO
del PUBBLICO MINISTERO
interveniente necessario
OGGETTO: Separazione e divorzio giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 31 gennaio 2025;
CONCLUSIONI DEL P.M.: cfr. visto del 10 luglio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 14 giugno 2024, , premettendo Parte_1
di avere – in data 5 giugno 2007 – contratto matrimonio con
[...]
, dalla cui unione sono nati due figli, e , CP_1 Per_1 Persona_2
minorenni, ha chiesto che il Tribunale pronunciasse la separazione giudiziale dal marito, con addebito a quest'ultimo, nonché lo scioglimento del matrimonio.
A sostegno della domanda, l'attrice ha rappresentato che la convivenza coniugale sarebbe divenuta intollerabile a causa dalla condotta vessatoria e aggressiva del , il quale con la sua condotta l'avrebbe indotta a CP_1
cercare rifugio presso una struttura protetta.
Ha chiesto, inoltre, l'affidamento esclusivo dei figli con collocazione presso il proprio domicilio, la previsione in capo al di provvedere CP_1
al mantenimento dei figli e della medesima, mediante il versamento di un assegno mensile di importo pari ad euro 700,00, oltre alle spese
Pag. 2 di 8 straordinarie, domandando, infine, in via d'urgenza l'assegnazione dell'uso della casa coniugale.
Disattesa la richiesta di provvedimenti indifferibili dal Presidente di sezione, instaurato il contraddittorio, si è costituito, con memoria depositata il 7 ottobre 2024, , il quale non si è opposto alla domanda Controparte_1
di separazione, ma ha contestato i fatti dedotti dalla ricorrente.
Ha chiesto, inoltre, l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione prevalente presso il domicilio della madre e la previsione dell'obbligo a suo carico di corrispondere alla moglie un contributo a titolo di mantenimento dei figli pari ad euro 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, opponendosi alla richiesta di mantenimento avanzata dalla moglie in suo favore, stante la sua giovane età e capacità lavorativa.
Esperito con esito infruttuoso il prescritto tentativo di conciliazione all'udienza dell'8 ottobre 2024, il giudice delegato ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.50 c.p.c. e ha rinviato la causa per la rimessione in decisione, all'esito del deposito degli scritti conclusivi.
Con comparsa conclusionale depositata il 9 gennaio 2025 il ha CP_1
chiesto che la separazione venisse addebitata alla moglie.
La causa, istruita mediante produzione documentale, all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 31 gennaio 2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, è stata posta in decisione limitatamente alla domanda di separazione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere e venendo al merito, deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata
Pag. 3 di 8 da parte ricorrente, considerato il dichiarato proposito di entrambe le parti di non riconciliarsi e l'ostilità che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese reciproche oltre che la mancata opposizione del resistente.
Entrambe le parti hanno proposto domanda di addebito.
Giova premettere che, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (cfr. tra le tante Cass. n. 12130/01).
Ebbene, nel caso di specie, la richiesta di addebito di parte attrice è rimasta sfornita di adeguato supporto probatorio, stante l'inammissibilità dell'interrogatorio formale, in quanto volto a provare l'addebito della separazione e quindi materia indisponibile non suscettibile di confessione.
Ne consegue, pertanto, il rigetto della domanda di addebito formulata dalla
. Parte_1
Va, invece, dichiarata inammissibile la domanda di addebito formulata dal in quanto chiesta tardivamente negli scritti conclusivi. CP_1
Per il resto, in assenza di elementi di novità, va confermato quanto stabilito con i provvedimenti temporanei e urgenti del 10 ottobre 2024.
Nessuna statuizione sull'affidamento del figlio , divenuto Persona_3
Pag. 4 di 8 maggiorenne nelle more del giudizio, mentre va confermato l'affidamento condiviso a entrambi i genitori della figlia minore , con Persona_2
collocazione prevalente presso il domicilio della madre. Il padre potrà incontrare la figlia liberamente, concordando con l'altro genitore tempi e modalità delle frequentazioni o, in caso di disaccordo, secondo le modalità stabilite nella predetta ordinanza, invitando il genitore collocatario a favorire il rapporto tra la figlia e il padre soprattutto nell'ottica di evitare effetti pregiudizievoli alla minore.
Venendo, adesso, alle statuizioni di ordine patrimoniale, tenuto conto della comparazione reddituale dei coniugi, va confermato l'obbligo in capo al di contribuire al mantenimento dei figli e CP_1 Per_1 Persona_2
versando a un assegno mensile di euro 140,00 per Parte_1
ciascuno, rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, prevedendo che l'assegno unico per il nucleo erogato dall'INPS, venga percepito integralmente dalla . Parte_1
Quanto alla richiesta di mantenimento avanzata dalla in suo Parte_1
favore, non pare superfluo ricordare che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, comporta la permanenza del vincolo coniugale, sicché i
"redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura
Pag. 5 di 8 personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. 12196/2017).
Pertanto, tenuto conto della sperequazione reddituale esistente tra i coniugi e considerata la lunga durata del matrimonio, va confermato l'obbligo in capo al di corrispondere alla a titolo di mantenimento CP_1 Parte_1
della stessa, un assegno mensile pari ad euro 100,00, da corrispondersi entro il giorno dieci di ogni mese.
L'uso della casa coniugale va assegnato alla e ai figli, con lei Parte_1
conviventi.
Venendo alla domanda di divorzio, proposta dalla ricorrente nel ricorso introduttivo cumulativamente alla domanda di separazione ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., la stessa non è allo stato procedibile, non essendo ancora decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni.
Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi -trascorso un anno dalla data della comparizione dei coniugi
(dall'udienza dell'8 ottobre 2024) provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70;
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Pag. 6 di 8 Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti e il
P.M., non definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa,
pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata l'8 Parte_1
febbraio 1982 a Palermo, e , nato il [...] ad Controparte_1
Agrigento, i quali hanno contratto matrimonio il 5 giugno 2007 a
Cammarata, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
Cammarata, al n. 4, parte I, anno 2007;
rigetta le domanda di addebito proposta da;
Parte_1
dispone l'affidamento condiviso della figlia a Persona_4
entrambi i genitori, con collocamento stabile presso il domicilio materno, con facoltà per il padre di incontrarla liberamente o, in caso di disaccordo, secondo le modalità di cui alla parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1
dei figli e , corrispondendo a Per_1 Persona_4 Parte_1
entro il giorno dieci di ogni mese, un assegno mensile di euro
[...]
140,00 per ciascuno, rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli;
dispone che l'assegno unico per i figli erogato dall'INPS venga percepito integralmente dalla;
CP_2
pone a carico del di corrispondere a , a titolo di CP_1 Parte_1
mantenimento della stessa, un assegno mensile pari ad euro 100,00, da corrispondersi entro il giorno dieci di ogni mese;
Pag. 7 di 8 assegna l'uso della casa coniugale a e ai figli con lei Parte_1
conviventi;
provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore;
spese di lite al definitivo.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo dalla sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 6 marzo 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Agrigento
Sezione Unica Civile
N. R.G. 1355/2024
composta dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente
dr. Vincenza Bennici Giudice
dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa iscritta al n. 1355 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...], l'[...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Militello Salvatore, giusta procura in atti attrice
CONTRO
, nato ad [...], il [...] rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. Pellitteri Antonio, giusta procura in atti convenuto
E CON L'INTERVENTO
del PUBBLICO MINISTERO
interveniente necessario
OGGETTO: Separazione e divorzio giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 31 gennaio 2025;
CONCLUSIONI DEL P.M.: cfr. visto del 10 luglio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 14 giugno 2024, , premettendo Parte_1
di avere – in data 5 giugno 2007 – contratto matrimonio con
[...]
, dalla cui unione sono nati due figli, e , CP_1 Per_1 Persona_2
minorenni, ha chiesto che il Tribunale pronunciasse la separazione giudiziale dal marito, con addebito a quest'ultimo, nonché lo scioglimento del matrimonio.
A sostegno della domanda, l'attrice ha rappresentato che la convivenza coniugale sarebbe divenuta intollerabile a causa dalla condotta vessatoria e aggressiva del , il quale con la sua condotta l'avrebbe indotta a CP_1
cercare rifugio presso una struttura protetta.
Ha chiesto, inoltre, l'affidamento esclusivo dei figli con collocazione presso il proprio domicilio, la previsione in capo al di provvedere CP_1
al mantenimento dei figli e della medesima, mediante il versamento di un assegno mensile di importo pari ad euro 700,00, oltre alle spese
Pag. 2 di 8 straordinarie, domandando, infine, in via d'urgenza l'assegnazione dell'uso della casa coniugale.
Disattesa la richiesta di provvedimenti indifferibili dal Presidente di sezione, instaurato il contraddittorio, si è costituito, con memoria depositata il 7 ottobre 2024, , il quale non si è opposto alla domanda Controparte_1
di separazione, ma ha contestato i fatti dedotti dalla ricorrente.
Ha chiesto, inoltre, l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione prevalente presso il domicilio della madre e la previsione dell'obbligo a suo carico di corrispondere alla moglie un contributo a titolo di mantenimento dei figli pari ad euro 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, opponendosi alla richiesta di mantenimento avanzata dalla moglie in suo favore, stante la sua giovane età e capacità lavorativa.
Esperito con esito infruttuoso il prescritto tentativo di conciliazione all'udienza dell'8 ottobre 2024, il giudice delegato ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.50 c.p.c. e ha rinviato la causa per la rimessione in decisione, all'esito del deposito degli scritti conclusivi.
Con comparsa conclusionale depositata il 9 gennaio 2025 il ha CP_1
chiesto che la separazione venisse addebitata alla moglie.
La causa, istruita mediante produzione documentale, all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 31 gennaio 2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, è stata posta in decisione limitatamente alla domanda di separazione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere e venendo al merito, deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata
Pag. 3 di 8 da parte ricorrente, considerato il dichiarato proposito di entrambe le parti di non riconciliarsi e l'ostilità che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese reciproche oltre che la mancata opposizione del resistente.
Entrambe le parti hanno proposto domanda di addebito.
Giova premettere che, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (cfr. tra le tante Cass. n. 12130/01).
Ebbene, nel caso di specie, la richiesta di addebito di parte attrice è rimasta sfornita di adeguato supporto probatorio, stante l'inammissibilità dell'interrogatorio formale, in quanto volto a provare l'addebito della separazione e quindi materia indisponibile non suscettibile di confessione.
Ne consegue, pertanto, il rigetto della domanda di addebito formulata dalla
. Parte_1
Va, invece, dichiarata inammissibile la domanda di addebito formulata dal in quanto chiesta tardivamente negli scritti conclusivi. CP_1
Per il resto, in assenza di elementi di novità, va confermato quanto stabilito con i provvedimenti temporanei e urgenti del 10 ottobre 2024.
Nessuna statuizione sull'affidamento del figlio , divenuto Persona_3
Pag. 4 di 8 maggiorenne nelle more del giudizio, mentre va confermato l'affidamento condiviso a entrambi i genitori della figlia minore , con Persona_2
collocazione prevalente presso il domicilio della madre. Il padre potrà incontrare la figlia liberamente, concordando con l'altro genitore tempi e modalità delle frequentazioni o, in caso di disaccordo, secondo le modalità stabilite nella predetta ordinanza, invitando il genitore collocatario a favorire il rapporto tra la figlia e il padre soprattutto nell'ottica di evitare effetti pregiudizievoli alla minore.
Venendo, adesso, alle statuizioni di ordine patrimoniale, tenuto conto della comparazione reddituale dei coniugi, va confermato l'obbligo in capo al di contribuire al mantenimento dei figli e CP_1 Per_1 Persona_2
versando a un assegno mensile di euro 140,00 per Parte_1
ciascuno, rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, prevedendo che l'assegno unico per il nucleo erogato dall'INPS, venga percepito integralmente dalla . Parte_1
Quanto alla richiesta di mantenimento avanzata dalla in suo Parte_1
favore, non pare superfluo ricordare che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, comporta la permanenza del vincolo coniugale, sicché i
"redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura
Pag. 5 di 8 personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. 12196/2017).
Pertanto, tenuto conto della sperequazione reddituale esistente tra i coniugi e considerata la lunga durata del matrimonio, va confermato l'obbligo in capo al di corrispondere alla a titolo di mantenimento CP_1 Parte_1
della stessa, un assegno mensile pari ad euro 100,00, da corrispondersi entro il giorno dieci di ogni mese.
L'uso della casa coniugale va assegnato alla e ai figli, con lei Parte_1
conviventi.
Venendo alla domanda di divorzio, proposta dalla ricorrente nel ricorso introduttivo cumulativamente alla domanda di separazione ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., la stessa non è allo stato procedibile, non essendo ancora decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni.
Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi -trascorso un anno dalla data della comparizione dei coniugi
(dall'udienza dell'8 ottobre 2024) provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70;
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Pag. 6 di 8 Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti e il
P.M., non definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa,
pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata l'8 Parte_1
febbraio 1982 a Palermo, e , nato il [...] ad Controparte_1
Agrigento, i quali hanno contratto matrimonio il 5 giugno 2007 a
Cammarata, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
Cammarata, al n. 4, parte I, anno 2007;
rigetta le domanda di addebito proposta da;
Parte_1
dispone l'affidamento condiviso della figlia a Persona_4
entrambi i genitori, con collocamento stabile presso il domicilio materno, con facoltà per il padre di incontrarla liberamente o, in caso di disaccordo, secondo le modalità di cui alla parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1
dei figli e , corrispondendo a Per_1 Persona_4 Parte_1
entro il giorno dieci di ogni mese, un assegno mensile di euro
[...]
140,00 per ciascuno, rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli;
dispone che l'assegno unico per i figli erogato dall'INPS venga percepito integralmente dalla;
CP_2
pone a carico del di corrispondere a , a titolo di CP_1 Parte_1
mantenimento della stessa, un assegno mensile pari ad euro 100,00, da corrispondersi entro il giorno dieci di ogni mese;
Pag. 7 di 8 assegna l'uso della casa coniugale a e ai figli con lei Parte_1
conviventi;
provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore;
spese di lite al definitivo.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo dalla sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 6 marzo 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
Pag. 8 di 8