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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/11/2025, n. 1448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1448 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2386/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Laura Gaggiotti Presidente rel. dott. Michela Bordieri Giudice dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA Sulla domanda di adozione ex artt. 291 e 311 c.c. promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...] rappresentato Parte_1 C.F._1 e difeso dall'Avv. Simonetta Maria Giuseppina Piana, dall'Avv. Maria Rosaria Fascia e dall'Avv. Elena Ernestina Pagliaretta ed elettivamente domiciliato presso il loro studio;
per l'adozione di
(C.F. ) nata a Milano in [...] Parte_2 C.F._2 07.08.2001; e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Domanda di adozione ex artt. 291 e 311 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE In data 04.04.2025 con domanda ex artt. 291 e 311 c.c. chiedeva di far luogo all'adozione di Parte_1 [...]
e, a tal fine, chiedeva che venisse fissata udienza di comparizione dell'adottante e dell'adottanda Parte_2 affinché manifestassero il consenso all'adozione. All'udienza del 30 ottobre 2025, confermava la propria volontà di adottare Parte_1 Parte_2
la quale, a sua volta, manifestava il proprio assenso.
[...]
L'adottanda ha chiesto di mantenere il proprio cognome originario non anteponendo o posponendo il cognome dell'adottante al proprio.
pagina 1 di 2 All'esito dell'udienza, il Giudice si riservava di riferire in Camera di Consiglio. La domanda di adozione è fondata. Ricorrono nel caso di specie le condizioni previste dagli artt. 291 c.c. e seguenti per far luogo all'adozione di persona maggiorenne. L'adottante è legato all'adottanda da un profondo affetto e da un duraturo rapporto di familiarità e convivenza.
infatti, è la figlia biologica di , moglie dell'adottante dal 2013. Parte_2 Persona_1 L'adottante ha conosciuto l'adottanda in tenera età e l'ha sempre considerata una vera e propria figlia. Sussiste l'interesse di all'adozione da parte di , in quanto lo stesso Parte_2 Parte_1 rappresenta per lei, sin da piccola, una figura di riferimento. L'adottante e l'adottanda desiderano che il rapporto genitoriale, di fatto esistente, diventi tale anche dal punto di vista giuridico. Il desiderio di procedere all'adozione è accompagnato anche dall'assenso di padre biologico Persona_2 dell'adottanda, presente e dall'assenso di , madre dell'adottanda, entrambi presenti Persona_1 personalmente in udienza. Quanto alla volontà dell'adottanda di mantenere il proprio cognome e non aggiungere quello dell'adottante, la richiesta va accolta in deroga a quanto previsto dall'art. 299 c.c. La ratio sottesa alla norma citata è invero quella di soddisfare l'interesse della parte adottata, costituendo l'attribuzione del cognome elemento identificativo del soggetto nelle formazioni sociali in cui esplica la propria personalità. Costituisce principio generale del nostro ordinamento quello di consentire ad un soggetto di mantenere il cognome precedentemente attribuito ove tale cognome sia divenuto segno distintivo della sua identità personale all'interno della società. Data la natura non contenziosa della procedura le spese devono essere dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale così provvede: I. Fa luogo all'adozione di (C.F. ) nata a [...] in Parte_2 C.F._2 data 07.08.2001 da parte di (C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
04.04.1970; II. dispone che mantenga il proprio cognome senza aggiungere quello Parte_2 dell'adottante; III. Dispone che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trascritta a cura della Cancelleria, nell'apposito registro e comunicata al per le prescritte annotazioni a margine Parte_3 dell'atto di nascita (atto n. 116, parte I, serie A, anno 2001, Comune di ). Pt_3 IV. Dichiara le spese del giudizio irripetibili
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 06.11.2025 Il Presidente est. Laura Gaggiotti
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Laura Gaggiotti Presidente rel. dott. Michela Bordieri Giudice dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA Sulla domanda di adozione ex artt. 291 e 311 c.c. promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...] rappresentato Parte_1 C.F._1 e difeso dall'Avv. Simonetta Maria Giuseppina Piana, dall'Avv. Maria Rosaria Fascia e dall'Avv. Elena Ernestina Pagliaretta ed elettivamente domiciliato presso il loro studio;
per l'adozione di
(C.F. ) nata a Milano in [...] Parte_2 C.F._2 07.08.2001; e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Domanda di adozione ex artt. 291 e 311 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE In data 04.04.2025 con domanda ex artt. 291 e 311 c.c. chiedeva di far luogo all'adozione di Parte_1 [...]
e, a tal fine, chiedeva che venisse fissata udienza di comparizione dell'adottante e dell'adottanda Parte_2 affinché manifestassero il consenso all'adozione. All'udienza del 30 ottobre 2025, confermava la propria volontà di adottare Parte_1 Parte_2
la quale, a sua volta, manifestava il proprio assenso.
[...]
L'adottanda ha chiesto di mantenere il proprio cognome originario non anteponendo o posponendo il cognome dell'adottante al proprio.
pagina 1 di 2 All'esito dell'udienza, il Giudice si riservava di riferire in Camera di Consiglio. La domanda di adozione è fondata. Ricorrono nel caso di specie le condizioni previste dagli artt. 291 c.c. e seguenti per far luogo all'adozione di persona maggiorenne. L'adottante è legato all'adottanda da un profondo affetto e da un duraturo rapporto di familiarità e convivenza.
infatti, è la figlia biologica di , moglie dell'adottante dal 2013. Parte_2 Persona_1 L'adottante ha conosciuto l'adottanda in tenera età e l'ha sempre considerata una vera e propria figlia. Sussiste l'interesse di all'adozione da parte di , in quanto lo stesso Parte_2 Parte_1 rappresenta per lei, sin da piccola, una figura di riferimento. L'adottante e l'adottanda desiderano che il rapporto genitoriale, di fatto esistente, diventi tale anche dal punto di vista giuridico. Il desiderio di procedere all'adozione è accompagnato anche dall'assenso di padre biologico Persona_2 dell'adottanda, presente e dall'assenso di , madre dell'adottanda, entrambi presenti Persona_1 personalmente in udienza. Quanto alla volontà dell'adottanda di mantenere il proprio cognome e non aggiungere quello dell'adottante, la richiesta va accolta in deroga a quanto previsto dall'art. 299 c.c. La ratio sottesa alla norma citata è invero quella di soddisfare l'interesse della parte adottata, costituendo l'attribuzione del cognome elemento identificativo del soggetto nelle formazioni sociali in cui esplica la propria personalità. Costituisce principio generale del nostro ordinamento quello di consentire ad un soggetto di mantenere il cognome precedentemente attribuito ove tale cognome sia divenuto segno distintivo della sua identità personale all'interno della società. Data la natura non contenziosa della procedura le spese devono essere dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale così provvede: I. Fa luogo all'adozione di (C.F. ) nata a [...] in Parte_2 C.F._2 data 07.08.2001 da parte di (C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
04.04.1970; II. dispone che mantenga il proprio cognome senza aggiungere quello Parte_2 dell'adottante; III. Dispone che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trascritta a cura della Cancelleria, nell'apposito registro e comunicata al per le prescritte annotazioni a margine Parte_3 dell'atto di nascita (atto n. 116, parte I, serie A, anno 2001, Comune di ). Pt_3 IV. Dichiara le spese del giudizio irripetibili
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 06.11.2025 Il Presidente est. Laura Gaggiotti
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