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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/01/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello, iscritta al n. 804 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 24.09.2024, vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Saverio Ferraiuolo ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Casal di Principe (CE), alla Via
Treviso, n. 9;
-Appellante-
e
, quale Impresa designata per la liquidazione Controparte_1 dei sinistri a carico del F.G.V.S., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maddalena De Rosa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Aversa, alla Via Leonardo Da Vinci n. 66;
-Appellata-
1
OGGETTO: Appello sentenza n. 1015/2017 depositata il 18.10.2017 del GdP di
Sessa Aurunca.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta udienza cartolare del
24.09.2024.
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza n. 1015/2017, con la quale il giudice di pace di Sessa Aurunca aveva respinto la sua richiesta di risarcimento danni nei confronti di quale impresa designata Controparte_2
dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, per le lesioni che avrebbe subito in conseguenza del sinistro verificatosi in Villa Literno, al Corso
Vittorio Emanuele III, alle ore 02,10 circa del 02.08.2015, con compensazione delle spese di lite. In particolare, l'appellante contestava l'errata valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di prime cure, che lo aveva portato a rigettare la domanda, sull'assunto del difetto di prova in riferimento alla diligenza tenuta dall'istante nell'identificazione del veicolo pirata.
Si costituiva in giudizio la la quale, Controparte_1 nell'impugnare estensivamente l'avverso gravame, perché ritenuto infondato in fatto e in diritto, chiedeva la conferma della sentenza gravata, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
La causa, istruita documentalmente, dopo diversi rinvii per cambio giudice e carico di ruolo, all'esito dell'udienza del 24.09.2024, celebrata in modalità cartolare, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
2 ****
Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, si osserva quanto segue.
In primo luogo, si ritiene utile riassumere i termini della vicenda: l'appellante, in primo grado, conveniva in giudizio il Fondo, al fine di vedersi risarcito per le lesioni che avrebbe subito in seguito all'investimento, da parte di veicolo pirata, verificatosi in data 02.08.2015 in Villa Literno, al Corso Vittorio Emanuele III.
A sostegno della propria domanda, parte appellante sosteneva che in tale data, alle ore 02,10 circa, nel tenimento del comune di Villa Literno, mentre passeggiava a piedi sul marciapiedi della predetta strada, in compagnia di altri amici, sarebbe stato investito da tergo da un veicolo Opel Astra di colore grigio, rimasto sconosciuto, che procedeva in direzione Piazza Garibaldi, dopodiché si sarebbe allontanato senza prestare soccorso.
A causa dell'investimento, il sig. avrebbe riportato delle lesioni Parte_1 personali per cui veniva trasportato al pronto soccorso della Clinica Pineta
Grande di Castel Volturno, ove gli veniva diagnosticato un “trauma contusivo piede destro e ginocchio sinistro con escoriazioni multiple in pa in stato di ebbrezza” con prognosi di 5 gg. s.c.
Nel giudizio di primo grado veniva escusso un teste di parte attrice e disposta
Ctu medico-legale sulla persona dell'attore.
In data 18.10.2017 veniva depositata la sentenza n. 1015/2017 con la quale il GdP rigettava la domanda, così motivando: << Orbene, si osserva che il sinistro per cui è causa ebbe a verificarsi in quanto un veicolo investiva dei pedoni mentre procedevano a piedi sul marciapiedi, veicolo comunque rimasto sconosciuto. Orbene, si rileva nella denuncia querela di parte presso i cc di Villa Literno, l'attore riferiva che si trovava in compagnia di alcuni amici in via Vittorio Emanuele III e faceva rientro presso la sua abitazione, quindi percorreva a piedi il marciapiedi in direzione Piazza Garibaldi, improvvisamente un veicolo Opel Astra, che percorreva detta via sbandava ed usciva di strada travolgendo lui ed i suoi amici e solo grazie alla loro prontezza di riflessi non venivano colpiti in pieno. Nel referto di P.S. n. 2015002895 del presidio ospedaliero della
Clinica Pineta Grande emerge che l'attore era in stato di ebrezza. Orbene il teste escusso
3 riferiva che dopo l'investimento fuoriuscivano dal veicolo cittadini di colore che scappavano a piedi, l'investitore si allontanava invece con il veicolo. Il teste inoltre riferiva che solo grazie alla sua prontezza di riflessi riusciva a spostarsi ed evitare quindi di essere investito. Quindi ne deriva che il veicolo si fermava sul luogo del sinistro per poter fare scendere i cittadini di colore che andavano via, per poi andare via anche il conducente con il veicolo investitore, pertanto il numero di targa poteva essere rilevato.
Inoltre, vi sono palesi contraddittorietà in quanto dichiarato dall'attore nella denuncia querela e quanto dichiarato dal teste escusso. Allo stato la domanda attorea va rigettata.
Si compensano le spese”.
Così sintetizzati i fatti, codesto giudicante ritiene fondato il motivo di appello censurato, relativo all'errata valutazione delle risultanze istruttorie, tale che ha determinato il rigetto della domanda e la compensazione delle spese di lite.
Secondo il giudice di pace, il sig. avrebbe potuto identificare il veicolo Pt_1 pirata, in quanto, secondo quanto riferito dal teste, il conducente si sarebbe fermato per far scendere delle persone di colore, pertanto il numero di targa poteva essere rilevato;
inoltre, il giudicante riteneva che vi fossero delle incongruenze tra quanto dichiarato dall'attore nella denuncia querela e quanto riferito dal teste escusso.
In realtà, codesto giudicante non condivide il ragionamento del giudice di prime cure, in quanto dall'istruttoria è emerso che il veicolo pirata, anche dopo la breve sosta, si sarebbe dileguato velocemente;
tra l'altro non si ritiene pertinente valutare la capacità del danneggiato all'identificazione del veicolo investitore solamente su tale circostanza, in quanto fattore da non trascurare è anche l'aspetto soggettivo, ossia lo shock che si subisce in caso di sinistri, in tal caso, maggiormente accentuato perché dal certificato di pronto soccorso risulta che il sig. era in stato di ebrezza. Pt_1
In merito, invece, alle incongruenze tra quanto avrebbe dichiarato l'attore nella querela e quanto riferito dal teste, non si capisce in cosa consisterebbero tali incongruenze, non avendo il giudice di prime cure motivato sul punto. Si precisa, al riguardo, che il fatto che il teste abbia riferito che dal veicolo investitore scendevano persone di colore che si davano alla fuga, mentre il conducente si allontanava repentinamente, non può di certo ritenersi
4 un'incongruenza, solo perché non riportata nella rappresentazione che parte attrice ha fornito della dinamica;
nulla esclude che tale omissione sia dipesa dal fatto che parte attrice non ricordasse tale circostanza, tenuto conto dello stato di ebrezza in cui si trovava e dello shock per investimento.
Ciò premesso, si ritiene che non vi siano elementi da cui poter evincere che la mancata identificazione del veicolo sia ascrivibile alla violazione, ad opera del danneggiato, di regole di ordinaria diligenza e comune prudenza né si ravvedono incongruenze nella dichiarazione del teste che possano minarne l'efficacia probatoria.
Pertanto, non essendovi prova che la mancata identificazione del veicolo sia imputabile alla negligenza di parte attrice e dovendo ritenere la testimonianza idonea a provare la dinamica del sinistro, deve ritenersi provato che il sig.
è stato investito, mentre era sul marciapiede, da un veicolo non Parte_1 identificato e, per l'effetto, deve ritenersi provata la legittimazione passiva del
Fondo.
La diversa valutazione che viene fatta alla prova testimoniale comporta l'accoglimento del motivo principale di appello, oltre alla riforma della sentenza appellata sia in punto di an, con conseguente accertamento della responsabilità esclusiva del sinistro in capo al conducente del veicolo rimasto sconosciuto, sia in punto di quantum, con riconoscimento della somma quantificata dal ctu e non oggetto di appello.
Si precisa che in primo grado è stata effettuata una Ctu medico-legale sulla persona dell'appellante, in cui il Ctu nominato, Dott. , alla Persona_1 pag. 6 del proprio elaborato affermava: “Le lesioni riportate dall'attore risultano compatibili con le dinamiche riferite nell'incidente stradale del 02.08.2015. Gli esiti risultano stabilizzati e consistono in una lieve limitazione funzionale articolare del piede destro da frattura traumatica della testa del I metatarso. Tali esiti incidono in maniera lieve sullo svolgimento di attività lavorative generiche”.
Per quanto riguarda la quantificazione del danno, si ritiene di poter far riferimento alle risultanze dell'elaborato peritale, non ravvedendo motivi che possano giustificare una diversa valutazione. In particolare, il Ctu ha ritenuto che il trauma subito dall'attore abbia cagionato uno stato di invalidità biologica
5 permanente valutabile nella misura del 2,5%, oltre a 5 gg. di I.T.T., 25 giorni di
ITP valutabili al 75%, 10 giorni di I.T.P. valutabili al 50% ed ulteriori 25 giorni di
I.T.P. valutabili al 25%.
Pertanto, sulla base delle considerazioni e valutazioni esposte, si ritiene di liquidare complessivamente la somma di € 4.076,19 di cui € 2.142,79 per danno biologico permanente ed € 1.933,40 per danno biologico temporaneo, con la precisazione che nulla è stato disposto a titolo di danno morale, per omessa allegazione dell'attore; nulla è stato disposto anche a titolo di personalizzazione, in quanto non sono state né provate né ancor prima dedotte circostanze particolari. La Suprema Corte, infatti, ha chiarito che <La personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede
l'individuazione – da parte del giudice – di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose “comuni” – ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe – non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento>> (Cass. Sent. del 27 maggio 2019 n. 14364).
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al dm
55/2014, tenendo conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta
(nel giudizio di appello, data la natura documentale, si sono applicati i valori minimi per la fase sia istruttoria che decisionale).
Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico della parte appellata.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Terza Civile, nella persona del giudice unico dott.ssa Arlen Picano, così provvede:
- Accoglie l'appello ed in riforma della sentenza n. 1015/2017 del
GdP di Sessa Aurunca, dichiara il conducente del veicolo sconosciuto unico responsabile del sinistro di cui è causa e per
6 l'effetto condanna in persona del Controparte_3
suo legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del sig. Parte_1 della somma di € 4.076,19 da devalutare al momento del sinistro e rivalutare di anno in anno sino alla presente pronuncia, oltre interessi dalla pronuncia al soddisfo;
- Condanna altresì in persona del suo Controparte_1
legale rapp.te p.t., al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite del doppio grado di giudizio che liquida in € 319,41 per spese (di cui € 135,28 per il primo grado ed € 184,13 per l'appello) ed € 3790,00 per compensi (di cui € 2089,00 per il primo grado ed € 1701,00 per l'appello), oltre al 15% di rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, da distrarsi al procuratore antistatario.
- Pone le spese di ctu, come già liquidate in primo grado, a carico della parte appellata, con eventuali oneri restitutori.
Così deciso il 16/01/2025
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
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