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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/09/2025, n. 9598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9598 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott.ssa Paola Crisanti, quale giudice del lavoro, all'udienza del 30/9/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale nella causa iscritta al n. 32632/24 R.G. vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Guido Frezza, elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio sito in Roma, Viale Gioacchino Rossini, n. 18, in forza di procura in atti;
ricorrente
E
l in persona Controparte_1
del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore;
convenuto contumace oggetto: pagamento dell'indennità di posizione variabile;
conclusioni delle parti: come in atti;
FATTO
Con ricorso depositato in data 12/09/2024 la ricorrente ha premesso di essere professore associato presso la Facoltà di Medicina e Dirigente Medico dell' Controparte_2
ed ha esposto di svolgere attività assistenziale presso l'Azienda
[...] Controparte_3
Parte
Ha dedotto che le era stato attribuito formale incarico di “C1
[...] Responsabile dell'ambulatorio di ecocolordoppler ed altre indagini non invasive”, presso il DAI di
“Cardio Toraco – Vascolare, Chirurgia e Trapianti d'organo” con decorrenza dal mese di giugno
2017 e che mai ha ricevuto l'emolumento retributivo accessorio relativo alla retribuzione di posizione variabile aziendale in totale violazione delle disposizioni di legge e della contrattazione collettiva nazionale ed aziendale.
Ha esposto quindi che, in data 2.8.2000, era stato sottoscritto in sede di contrattazione decentrata un accordo sindacale tra l' , l' e le OO.SS per Controparte_2 Parte_3
l'applicazione del CCNL della dirigenza medica al personale universitario che svolgeva anche attività assistenziale presso il predetto , in forza del quale al personale dirigente medico e CP_1
non medico, universitario e contrattista, a decorrere dal settembre 2000, sarebbero state corrisposte le competenze relative alla retribuzione di posizione variabile aziendale (nella misura ivi specificatamente indicate).
Ha quindi rappresentato che dunque il in forza di tale accordo, aveva Controparte_3
corrisposto l'indennità di posizione variabile a tutti i dirigenti medici e che tuttavia, con
Deliberazione n. 29 dell'11.10.2006 (e con la successiva Deliberazione di rettifica n. 31 del
30.11.2006), il direttore generale pro tempore, dott. non avendo il ancora Per_1 CP_1
proceduto alla doverosa graduazione delle funzioni e considerando tale adempimento quale presupposto indispensabile per l'erogazione di tale emolumento, aveva disposto la sospensione della relativa attribuzione ai dirigenti medici assunti o trasferiti presso il a partire CP_1
dall'1.1.2007 (e, tra questi, al ricorrente), mentre aveva continuato a corrispondere la predetta indennità ai dirigenti medici strutturati prima dell'1.1.2007. Ha dunque dedotto che la detta deliberazione non sarebbe legittima in quanto: a) non era destinata al personale medico del comparto universitario, di cui la ricorrente faceva parte;
b) era un atto unilaterale del datore di lavoro e, come tale, non sarebbe mai potuto intervenire sul trattamento accessorio del personale con previsioni meno favorevoli di quelle di un accordo sindacale, trattandosi di materia riservata alla contrattazione collettiva;
c) determinava una evidente violazione del principio di parità di trattamento retributivo nel pubblico impiego di cui agli artt. 45 d.lgs. n. 165/2001 e 51 CCNL
dirigenza medica. In subordine, ha dedotto che l' non aveva provveduto nel senso richiesto CP_1
dalla legge e dalla contrattazione collettiva, di fatto procrastinando colposamente sine die la graduazione delle funzioni alla base della retribuzione di posizione, rendendosi così responsabile di un inadempimento contrattuale che avrebbe prodotto un danno da perdita di chances, del quale il ricorrente avrebbe diritto di essere risarcito. Ha esposto che, peraltro, se l' avesse CP_1
adempiuto, senz'altro essa ricorrente avrebbe percepito la retribuzione di posizione variabile,
essendo titolare di un diritto soggettivo al conferimento dell'incarico professionale di base sin dalla data di strutturazione e che l'inadempimento aziendale aveva continuato a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore del CCNL Dirigenza medica 2016-2018, atteso che se il non CP_1
fosse stato inadempiente agli obblighi di cui sopra, avrebbe continuato a percepire la retribuzione di posizione parte variabile nella medesima misura dei suoi colleghi assunti prima del 2007, anziché
nella misura più bassa prevista dall'articolo 92 CCNL citato.
Ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, l'
[...]
di Roma, chiedendo di: “1) accertare e dichiarare il diritto della prof.ssa Controparte_4
a vedersi corrispondere, a titolo di risarcimento del danno parametrato Parte_1
all'indennità di posizione (parte fissa e variabile aziendale), ovvero, a titolo retributivo, l'indennità
di posizione (parte fissa e variabile aziendale) secondo tutto quanto dedotto e rappresentato nel presente atto in relazione agli inadempimenti posti in essere dall'
[...]
2) per l'effetto dell'accoglimento della domanda di cui al Controparte_5
capo 1), condannare l' , in Controparte_6
persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere alla prof.ssa l'importo di € 54.735,13, a titolo di risarcimento del danno, ovvero, a titolo Parte_1
retributivo, per il periodo da aprile 2012 ad aprile 2024, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole scadenze al saldo, ovvero, di quella diversa somma,
maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
3) quale conseguenza dell'accoglimento delle domande di cui sopra, condannare altresì l' , Controparte_6
in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, all'accantonamento delle relative quote del TFR dovute alla prof.ssa in relazione alle maggiori somme Parte_1
comunque liquidate in suo favore;
4) con vittoria di onorari, diritti e competenze, da liquidarsi come da D.M. 55/2014 e s.m.i., anche in relazione alla particolare complessità della controversia,
oltre al rimborso del contributo unificato corrisposto per l'introduzione del presente giudizio.”
Instaurato il contraddittorio tra le parti, non si costituiva in giudizio l'azienda convenuta.
All'udienza odierna la causa era decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DI DIRITTO
Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto.
Questo Giudice richiama, anche ai sensi dell'art.118 disp. Att. c.p.c. la precedente pronuncia della Corte di Appello di Roma (Sentenza n. 3900/2021) che sulla medesima questione ha affermato: “In argomento, i giudici di legittimità - v., tra le altre, Cass., sez. lav., nn.
1385/2019, 2459/2011, 11084/2007 - hanno già avuto modo di affermare, in termini generali,
che il trattamento retributivo del dirigente, ex d.lgs. n. 165/2001 (artt. 19 e 24), si compone di una retribuzione fissa, o di base, collegata alla qualifica rivestita dal medesimo dirigente e determinata dai contratti collettivi, nonché di una retribuzione accessoria consistente: a)
nell'indennità di posizione che varia, secondo le funzioni ricoperte e le responsabilità
connesse, in base ad una graduazione operata da ciascuna Amministrazione, e b)
nell'indennità di risultato finalizzata a remunerare la qualità delle prestazioni e gli obiettivi conseguiti.
La delineata struttura del trattamento accessorio rivela che la retribuzione di posizione riflette
“il livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione”, e la retribuzione di risultato corrisponde all'apporto del dirigente in termini di produttività o redditività della sua prestazione;
la retribuzione di posizione denota, quindi, attraverso il collegamento al livello di responsabilità, lo specifico valore economico di una determinata posizione dirigenziale. Pertanto, indennità di posizione e indennità di risultato rappresentano strumenti di differenziazione e di flessibilità del trattamento economico con funzione incentivante,
conseguendone che la retribuzione di posizione variabile va attribuita solo in ragione della graduazione delle funzioni.
Si è, inoltre, statuito - v. Cass., sez. lav., n. 11084/2007 - che la retribuzione di posizione, che riflette il livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed esprime lo specifico valore economico di una determinata posizione dirigenziale al di fuori di ogni automatismo,
non può essere attribuita nella misura massima dell'emolumento per il solo rilievo apicale del ruolo dirigenziale ricoperto, e tantomeno, in modo indifferenziato, sulla base di una diretta proporzionalità esclusivamente di tipo aritmetico rispetto alle eventuali disponibilità del fondo
(con un'operazione matematica di suddivisione dell'importo ancora fruibile), ma solo a seguito della giusta e corretta graduazione delle funzioni, in conformità degli incarichi, ossia sulla base di determinazioni aziendali riferite ad ogni singolo dirigente e, dunque, adattate,
parametrate - si parla, appunto, di “pesatura” - alle specificità individuali.
In particolare, non appare condivisibile quanto sostenuto dal Tribunale capitolino, secondo il quale l'Accordo sindacale del 2/8/2000 costituisse valida fonte per riconoscere l'indennità a titolo retributivo alla sul rilievo che l'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 502/1992 aveva Pt_4
conferito proprio alla contrattazione collettiva la capacità di fissare i criteri generali per l'erogazione ai dirigenti medici del trattamento economico accessorio della dirigenza medica,
atteso che - come sopra rilevato - le voci retributive accessorie possono essere riconosciute al dirigente medico e sanitario solo in base alle funzioni ricoperte ed alle connesse responsabilità, da individuarsi sulla base di una graduazione operata da ciascuna
Amministrazione.
Invero, l'art. 24 del d.lgs. n. 29/1993 prevede che “la retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità”, e, a sua volta, l'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 502/1992 demanda alla contrattazione collettiva, peraltro in osservanza dei principi e delle disposizioni del suddetto decreto, la determinazione dei criteri generali per la graduazione delle funzioni dirigenziali per l'assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi dirigenziali e per l'attribuzione del relativo trattamento;
tuttavia, l'atto di graduazione e conferimento dell'incarico è atto proprio dell'Amministrazione, che deve essere da questa adottato, in conformità a quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, sicché l'Accordo de quo non potrà mai tener luogo della determinazione aziendale, costituendone semmai il presupposto per l'individuazione dei criteri generali di attribuzione.
D'altronde, tale Accordo - di cui è bene rimarcare la funzione solo transitoria - non contiene una vera e propria determinazione delle indennità di posizione variabile, ma una mera “ipotesi di ripartizione fondi per la dirigenza”, sulla quale non può certo fondarsi il diritto ad un corrispettivo, atteso che, perché possa riconoscersi un emolumento retributivo, è necessario che la fonte (contrattuale o legale), che disciplina il rapporto di lavoro, la riconosca espressamente in favore del lavoratore, sicchè l'eventuale inadempimento del datore di lavoro si risolve nell'inadempimento di un'obbligazione di pagamento di una somma determinata in favore di un soggetto altrettanto determinato, sulla base di una fonte certa.
Nella specie, invece, l' si è, piuttosto, resa inadempiente rispetto all'obbligo, su di essa CP_1
gravante in base alla contrattazione collettiva, di procedere alla graduazione delle funzioni,
laddove la mancata percezione della retribuzione di posizione variabile è il frutto solo mediato della violazione di obblighi di buona fede e correttezza, e non il risultato diretto di un obbligo di pagamento.
In quest'ordine di concetti, si rivela fondata, dunque, la domanda risarcitoria, avanzata dalla in via subordinata nel ricorso introduttivo e riproposta in questa sede ai sensi Pt_4
dell'art. 346 c.p.c. (non necessitando di apposito appello incidentale ad opera della parte totalmente vittoriosa nel giudizio di primo grado, v., da ultimo, Cass., sez. I, n. 25840/2021). Il diritto all'invocato risarcimento trova, infatti, la sua fonte nelle norme di cui al d.lgs. n.
502/1992, recepite nella contrattazione collettiva del 1996 - sopra richiamate - e nell'inerzia dell' protrattasi per un periodo di tempo intollerabile (v., altresì, Cass., sez. lav., n. CP_1
22934/2016, secondo la quale la ritardata graduazione delle funzioni da parte dell'
[...]
è fonte di un obbligo risarcitorio in favore del dirigente pubblico). Parte_5
Segnatamente, viene in considerazione, innanzitutto, la disposizione dettata dall'art. 15,
comma 4, del citato d.lgs. n. 502/1992, laddove prevede che: “All'atto della prima assunzione,
al dirigente sanitario sono affidati compiti professionali con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono attribuite funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. A tali fini il dirigente responsabile della struttura predispone e assegna al dirigente un programma di attività finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed al perfezionamento delle competenze tecnico professionali e gestionali riferite alla struttura di appartenenza. In
relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca,
ispettive, di verifica e di controllo, nonché possono essere attribuiti incarichi di direzione di strutture semplici”.
Inoltre, l'obbligo di provvedere alla graduazione delle funzioni risulta in modo inequivocabile dall'art. 51 del CCNL di settore del 1996, dove si prevede che: “1. Le aziende od enti, in relazione alle articolazioni aziendali individuate dal d.lgs. n. 502 del 1992, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli eventuali atti di indirizzo e coordinamento del Ministero
della Sanità, determinano la graduazione delle funzioni dirigenziali cui è correlato il trattamento economico di posizione, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 29 del 1993 (…) 3. Le
aziende ed enti, in base alle risultanze della graduazione di cui al comma precedente, attribuiscono ad ogni posizione dirigenziale prevista nel proprio assetto organizzativo un valore economico secondo i parametri di riferimento di cui agli artt. 56 e 57 previa informazione alle rappresentanze sindacali di cui agli artt. 10 e 11, seguita, su richiesta da un incontro”.
In effetti, la determinazione n. 29/2006 - nel sospendere il pagamento dell'indennità di posizione variabile - rinviava espressamente ad un successivo atto: “la completa regolamentazione di tutta la materia connessa all'individuazione, graduazione, ed affidamento degli incarichi dirigenziali ed all'eventuale rivisitazione delle retribuzioni ad esso collegate”.
Pacifico, dunque, che l' non aveva ancora provveduto a dettare le preannunciate nuove CP_1
disposizioni in materia di affidamento degli incarichi dirigenziali e di graduazione delle funzioni, va sottolineato che il suo inadempimento all'obbligo di conferire l'incarico ai dirigenti e di provvedere alla graduazione delle funzioni si è protratto per un lasso di tempo apprezzabile, pari ad oltre 11 anni;
laddove si consideri, poi, che tali disposizioni erano state preannunciate anche nell'Accordo sindacale del 2/8/2000 (avente per questo la natura di accordo interinale), tale inadempimento è durato per quasi 17 anni.
Tenuta conto la natura contrattuale del rapporto tra le parti, deve ritenersi provato, pertanto,
l'inadempimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1218 c.c. dell' , visto il ritardo CP_1
intollerabile sopra evidenziato, mentre quest'ultima non ha fornito la prova liberatoria prevista dallo stesso art. 1218 c.c., non avendo, in particolare, allegato, né tantomeno chiesto di provare che la mancata attivazione della procedura per la graduazione delle funzioni ed il mancato conferimento degli incarichi dirigenziali sia stato determinato da causa a lei non imputabile. Né può sostenersi - come dedotto l'appellante - che l' dal 2006 si fosse CP_1
attivata e che l'atto necessitasse della partecipazione di più soggetti: trattasi di circostanze del tutto generiche, poiché l' non spiega in cosa sia consistita la sua attivazione fin CP_1
dall'anno 2006, e la responsabilità non può certo essere esclusa per il fatto solo che l'atto doveva essere concertato con altri Enti, non avendo la stessa dimostrato di essersi CP_1 fatta parte diligente presso le altre Amministrazioni coinvolte e che l'atto di graduazione non sia stato adottato per colpa esclusiva di queste.
Si ribadisce, al riguardo, che l'Accordo del 2000 aveva violato le norme che imponevano la graduazione delle funzioni quale presupposto della determinazione della relativa indennità,
secondo le richiamate norme, e non solo l'ordine di tempo in cui le attività dovevano essere svolte;
in ogni caso, la ricognizione delle funzioni, attuata in sede di Accordo, è atto evidentemente diverso dalla graduazione, poiché non individua gli incarichi, i criteri ed i punteggi idonei a consentire un'effettiva “pesatura” delle funzioni dirigenziali svolte in
Azienda, limitandosi a prevedere una retribuzione modulata in base al solo inquadramento del personale per fasce e livelli di dirigenza. Ne consegue che deve dichiararsi il diritto della al risarcimento del danno ex art. 1223 c.c. - d'altronde, la stessa Azienda, nel Pt_4
presente appello, riconosce che, “al più, avrebbero potuto esserci … profili risarcitori per una omissione … laddove imputabile e colposa” - danno che va liquidato con riferimento all'unico parametro certo e costantemente applicato (e, quindi, riconosciuto come valido) dalla stessa parte datoriale, ossia l'indennità di posizione variabile così come prevista dall'Accordo
sindacale del 2/8/2000.
Nel caso di specie, il danno va correlato alla somma che la ha perduto rispetto ad un Pt_4
dirigente medico che, all'interno della stessa Azienda, aveva rivestito la medesima posizione,
beneficiando, invece, dell'indennità di posizione variabile aziendale, e segnatamente pari ad €
1.097,42 per n. 13 mensilità, nel periodo gennaio 2011 (inizio della strutturazione come dirigente medico I livello presso la UOC) - dicembre 2012, e pari a € 548,76 nel periodo gennaio 2013 (inizio del rapporto a tempo definito) - novembre 2017 (deposito del ricorso introduttivo), per complessivi € 65.028,63, come da conteggi allegati non contestati specificamente ex adverso.”.
Applicando tali principi al caso di specie, condivisi dal giudicante, deve riconoscersi il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno determinato dall'inadempimento contrattuale della parte convenuta per le ragioni innanzi indicate, che deve pertanto essere liquidato con riferimento all'unico parametro certo e costantemente applicato (e quindi riconosciuto come valido) dalla stessa parte convenuta: indennità di posizione variabile così
come prevista dall'accordo sindacale del 2 agosto del 2000.
Avuto riguardo all'inquadramento della ricorrente, la parte convenuta deve pertanto essere condannata al risarcimento del danno liquidato nella misura di euro 54.735,13, oltre accessori come calcolato nei conteggi allegati al ricorso e non contestati.
Va infine rigettata della richiesta di condanna all'accantonamento delle relative quote del TFR
stante il riconoscimento della somma anzidetta a titolo di risarcimento del danno.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
- condanna la parte convenuta al risarcimento del danno cagionato alla ricorrente,
liquidato in euro di euro 54.735,13, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
- condanna la parte convenuta al rimborso delle spese di lite che vengono liquidate in euro 6.600,00 oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%;
Roma, 30.09.2025
Il GIUDICE
Paola Crisanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott.ssa Paola Crisanti, quale giudice del lavoro, all'udienza del 30/9/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale nella causa iscritta al n. 32632/24 R.G. vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Guido Frezza, elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio sito in Roma, Viale Gioacchino Rossini, n. 18, in forza di procura in atti;
ricorrente
E
l in persona Controparte_1
del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore;
convenuto contumace oggetto: pagamento dell'indennità di posizione variabile;
conclusioni delle parti: come in atti;
FATTO
Con ricorso depositato in data 12/09/2024 la ricorrente ha premesso di essere professore associato presso la Facoltà di Medicina e Dirigente Medico dell' Controparte_2
ed ha esposto di svolgere attività assistenziale presso l'Azienda
[...] Controparte_3
Parte
Ha dedotto che le era stato attribuito formale incarico di “C1
[...] Responsabile dell'ambulatorio di ecocolordoppler ed altre indagini non invasive”, presso il DAI di
“Cardio Toraco – Vascolare, Chirurgia e Trapianti d'organo” con decorrenza dal mese di giugno
2017 e che mai ha ricevuto l'emolumento retributivo accessorio relativo alla retribuzione di posizione variabile aziendale in totale violazione delle disposizioni di legge e della contrattazione collettiva nazionale ed aziendale.
Ha esposto quindi che, in data 2.8.2000, era stato sottoscritto in sede di contrattazione decentrata un accordo sindacale tra l' , l' e le OO.SS per Controparte_2 Parte_3
l'applicazione del CCNL della dirigenza medica al personale universitario che svolgeva anche attività assistenziale presso il predetto , in forza del quale al personale dirigente medico e CP_1
non medico, universitario e contrattista, a decorrere dal settembre 2000, sarebbero state corrisposte le competenze relative alla retribuzione di posizione variabile aziendale (nella misura ivi specificatamente indicate).
Ha quindi rappresentato che dunque il in forza di tale accordo, aveva Controparte_3
corrisposto l'indennità di posizione variabile a tutti i dirigenti medici e che tuttavia, con
Deliberazione n. 29 dell'11.10.2006 (e con la successiva Deliberazione di rettifica n. 31 del
30.11.2006), il direttore generale pro tempore, dott. non avendo il ancora Per_1 CP_1
proceduto alla doverosa graduazione delle funzioni e considerando tale adempimento quale presupposto indispensabile per l'erogazione di tale emolumento, aveva disposto la sospensione della relativa attribuzione ai dirigenti medici assunti o trasferiti presso il a partire CP_1
dall'1.1.2007 (e, tra questi, al ricorrente), mentre aveva continuato a corrispondere la predetta indennità ai dirigenti medici strutturati prima dell'1.1.2007. Ha dunque dedotto che la detta deliberazione non sarebbe legittima in quanto: a) non era destinata al personale medico del comparto universitario, di cui la ricorrente faceva parte;
b) era un atto unilaterale del datore di lavoro e, come tale, non sarebbe mai potuto intervenire sul trattamento accessorio del personale con previsioni meno favorevoli di quelle di un accordo sindacale, trattandosi di materia riservata alla contrattazione collettiva;
c) determinava una evidente violazione del principio di parità di trattamento retributivo nel pubblico impiego di cui agli artt. 45 d.lgs. n. 165/2001 e 51 CCNL
dirigenza medica. In subordine, ha dedotto che l' non aveva provveduto nel senso richiesto CP_1
dalla legge e dalla contrattazione collettiva, di fatto procrastinando colposamente sine die la graduazione delle funzioni alla base della retribuzione di posizione, rendendosi così responsabile di un inadempimento contrattuale che avrebbe prodotto un danno da perdita di chances, del quale il ricorrente avrebbe diritto di essere risarcito. Ha esposto che, peraltro, se l' avesse CP_1
adempiuto, senz'altro essa ricorrente avrebbe percepito la retribuzione di posizione variabile,
essendo titolare di un diritto soggettivo al conferimento dell'incarico professionale di base sin dalla data di strutturazione e che l'inadempimento aziendale aveva continuato a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore del CCNL Dirigenza medica 2016-2018, atteso che se il non CP_1
fosse stato inadempiente agli obblighi di cui sopra, avrebbe continuato a percepire la retribuzione di posizione parte variabile nella medesima misura dei suoi colleghi assunti prima del 2007, anziché
nella misura più bassa prevista dall'articolo 92 CCNL citato.
Ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, l'
[...]
di Roma, chiedendo di: “1) accertare e dichiarare il diritto della prof.ssa Controparte_4
a vedersi corrispondere, a titolo di risarcimento del danno parametrato Parte_1
all'indennità di posizione (parte fissa e variabile aziendale), ovvero, a titolo retributivo, l'indennità
di posizione (parte fissa e variabile aziendale) secondo tutto quanto dedotto e rappresentato nel presente atto in relazione agli inadempimenti posti in essere dall'
[...]
2) per l'effetto dell'accoglimento della domanda di cui al Controparte_5
capo 1), condannare l' , in Controparte_6
persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere alla prof.ssa l'importo di € 54.735,13, a titolo di risarcimento del danno, ovvero, a titolo Parte_1
retributivo, per il periodo da aprile 2012 ad aprile 2024, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole scadenze al saldo, ovvero, di quella diversa somma,
maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
3) quale conseguenza dell'accoglimento delle domande di cui sopra, condannare altresì l' , Controparte_6
in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, all'accantonamento delle relative quote del TFR dovute alla prof.ssa in relazione alle maggiori somme Parte_1
comunque liquidate in suo favore;
4) con vittoria di onorari, diritti e competenze, da liquidarsi come da D.M. 55/2014 e s.m.i., anche in relazione alla particolare complessità della controversia,
oltre al rimborso del contributo unificato corrisposto per l'introduzione del presente giudizio.”
Instaurato il contraddittorio tra le parti, non si costituiva in giudizio l'azienda convenuta.
All'udienza odierna la causa era decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DI DIRITTO
Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto.
Questo Giudice richiama, anche ai sensi dell'art.118 disp. Att. c.p.c. la precedente pronuncia della Corte di Appello di Roma (Sentenza n. 3900/2021) che sulla medesima questione ha affermato: “In argomento, i giudici di legittimità - v., tra le altre, Cass., sez. lav., nn.
1385/2019, 2459/2011, 11084/2007 - hanno già avuto modo di affermare, in termini generali,
che il trattamento retributivo del dirigente, ex d.lgs. n. 165/2001 (artt. 19 e 24), si compone di una retribuzione fissa, o di base, collegata alla qualifica rivestita dal medesimo dirigente e determinata dai contratti collettivi, nonché di una retribuzione accessoria consistente: a)
nell'indennità di posizione che varia, secondo le funzioni ricoperte e le responsabilità
connesse, in base ad una graduazione operata da ciascuna Amministrazione, e b)
nell'indennità di risultato finalizzata a remunerare la qualità delle prestazioni e gli obiettivi conseguiti.
La delineata struttura del trattamento accessorio rivela che la retribuzione di posizione riflette
“il livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione”, e la retribuzione di risultato corrisponde all'apporto del dirigente in termini di produttività o redditività della sua prestazione;
la retribuzione di posizione denota, quindi, attraverso il collegamento al livello di responsabilità, lo specifico valore economico di una determinata posizione dirigenziale. Pertanto, indennità di posizione e indennità di risultato rappresentano strumenti di differenziazione e di flessibilità del trattamento economico con funzione incentivante,
conseguendone che la retribuzione di posizione variabile va attribuita solo in ragione della graduazione delle funzioni.
Si è, inoltre, statuito - v. Cass., sez. lav., n. 11084/2007 - che la retribuzione di posizione, che riflette il livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed esprime lo specifico valore economico di una determinata posizione dirigenziale al di fuori di ogni automatismo,
non può essere attribuita nella misura massima dell'emolumento per il solo rilievo apicale del ruolo dirigenziale ricoperto, e tantomeno, in modo indifferenziato, sulla base di una diretta proporzionalità esclusivamente di tipo aritmetico rispetto alle eventuali disponibilità del fondo
(con un'operazione matematica di suddivisione dell'importo ancora fruibile), ma solo a seguito della giusta e corretta graduazione delle funzioni, in conformità degli incarichi, ossia sulla base di determinazioni aziendali riferite ad ogni singolo dirigente e, dunque, adattate,
parametrate - si parla, appunto, di “pesatura” - alle specificità individuali.
In particolare, non appare condivisibile quanto sostenuto dal Tribunale capitolino, secondo il quale l'Accordo sindacale del 2/8/2000 costituisse valida fonte per riconoscere l'indennità a titolo retributivo alla sul rilievo che l'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 502/1992 aveva Pt_4
conferito proprio alla contrattazione collettiva la capacità di fissare i criteri generali per l'erogazione ai dirigenti medici del trattamento economico accessorio della dirigenza medica,
atteso che - come sopra rilevato - le voci retributive accessorie possono essere riconosciute al dirigente medico e sanitario solo in base alle funzioni ricoperte ed alle connesse responsabilità, da individuarsi sulla base di una graduazione operata da ciascuna
Amministrazione.
Invero, l'art. 24 del d.lgs. n. 29/1993 prevede che “la retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità”, e, a sua volta, l'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 502/1992 demanda alla contrattazione collettiva, peraltro in osservanza dei principi e delle disposizioni del suddetto decreto, la determinazione dei criteri generali per la graduazione delle funzioni dirigenziali per l'assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi dirigenziali e per l'attribuzione del relativo trattamento;
tuttavia, l'atto di graduazione e conferimento dell'incarico è atto proprio dell'Amministrazione, che deve essere da questa adottato, in conformità a quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, sicché l'Accordo de quo non potrà mai tener luogo della determinazione aziendale, costituendone semmai il presupposto per l'individuazione dei criteri generali di attribuzione.
D'altronde, tale Accordo - di cui è bene rimarcare la funzione solo transitoria - non contiene una vera e propria determinazione delle indennità di posizione variabile, ma una mera “ipotesi di ripartizione fondi per la dirigenza”, sulla quale non può certo fondarsi il diritto ad un corrispettivo, atteso che, perché possa riconoscersi un emolumento retributivo, è necessario che la fonte (contrattuale o legale), che disciplina il rapporto di lavoro, la riconosca espressamente in favore del lavoratore, sicchè l'eventuale inadempimento del datore di lavoro si risolve nell'inadempimento di un'obbligazione di pagamento di una somma determinata in favore di un soggetto altrettanto determinato, sulla base di una fonte certa.
Nella specie, invece, l' si è, piuttosto, resa inadempiente rispetto all'obbligo, su di essa CP_1
gravante in base alla contrattazione collettiva, di procedere alla graduazione delle funzioni,
laddove la mancata percezione della retribuzione di posizione variabile è il frutto solo mediato della violazione di obblighi di buona fede e correttezza, e non il risultato diretto di un obbligo di pagamento.
In quest'ordine di concetti, si rivela fondata, dunque, la domanda risarcitoria, avanzata dalla in via subordinata nel ricorso introduttivo e riproposta in questa sede ai sensi Pt_4
dell'art. 346 c.p.c. (non necessitando di apposito appello incidentale ad opera della parte totalmente vittoriosa nel giudizio di primo grado, v., da ultimo, Cass., sez. I, n. 25840/2021). Il diritto all'invocato risarcimento trova, infatti, la sua fonte nelle norme di cui al d.lgs. n.
502/1992, recepite nella contrattazione collettiva del 1996 - sopra richiamate - e nell'inerzia dell' protrattasi per un periodo di tempo intollerabile (v., altresì, Cass., sez. lav., n. CP_1
22934/2016, secondo la quale la ritardata graduazione delle funzioni da parte dell'
[...]
è fonte di un obbligo risarcitorio in favore del dirigente pubblico). Parte_5
Segnatamente, viene in considerazione, innanzitutto, la disposizione dettata dall'art. 15,
comma 4, del citato d.lgs. n. 502/1992, laddove prevede che: “All'atto della prima assunzione,
al dirigente sanitario sono affidati compiti professionali con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono attribuite funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. A tali fini il dirigente responsabile della struttura predispone e assegna al dirigente un programma di attività finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed al perfezionamento delle competenze tecnico professionali e gestionali riferite alla struttura di appartenenza. In
relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca,
ispettive, di verifica e di controllo, nonché possono essere attribuiti incarichi di direzione di strutture semplici”.
Inoltre, l'obbligo di provvedere alla graduazione delle funzioni risulta in modo inequivocabile dall'art. 51 del CCNL di settore del 1996, dove si prevede che: “1. Le aziende od enti, in relazione alle articolazioni aziendali individuate dal d.lgs. n. 502 del 1992, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli eventuali atti di indirizzo e coordinamento del Ministero
della Sanità, determinano la graduazione delle funzioni dirigenziali cui è correlato il trattamento economico di posizione, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 29 del 1993 (…) 3. Le
aziende ed enti, in base alle risultanze della graduazione di cui al comma precedente, attribuiscono ad ogni posizione dirigenziale prevista nel proprio assetto organizzativo un valore economico secondo i parametri di riferimento di cui agli artt. 56 e 57 previa informazione alle rappresentanze sindacali di cui agli artt. 10 e 11, seguita, su richiesta da un incontro”.
In effetti, la determinazione n. 29/2006 - nel sospendere il pagamento dell'indennità di posizione variabile - rinviava espressamente ad un successivo atto: “la completa regolamentazione di tutta la materia connessa all'individuazione, graduazione, ed affidamento degli incarichi dirigenziali ed all'eventuale rivisitazione delle retribuzioni ad esso collegate”.
Pacifico, dunque, che l' non aveva ancora provveduto a dettare le preannunciate nuove CP_1
disposizioni in materia di affidamento degli incarichi dirigenziali e di graduazione delle funzioni, va sottolineato che il suo inadempimento all'obbligo di conferire l'incarico ai dirigenti e di provvedere alla graduazione delle funzioni si è protratto per un lasso di tempo apprezzabile, pari ad oltre 11 anni;
laddove si consideri, poi, che tali disposizioni erano state preannunciate anche nell'Accordo sindacale del 2/8/2000 (avente per questo la natura di accordo interinale), tale inadempimento è durato per quasi 17 anni.
Tenuta conto la natura contrattuale del rapporto tra le parti, deve ritenersi provato, pertanto,
l'inadempimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1218 c.c. dell' , visto il ritardo CP_1
intollerabile sopra evidenziato, mentre quest'ultima non ha fornito la prova liberatoria prevista dallo stesso art. 1218 c.c., non avendo, in particolare, allegato, né tantomeno chiesto di provare che la mancata attivazione della procedura per la graduazione delle funzioni ed il mancato conferimento degli incarichi dirigenziali sia stato determinato da causa a lei non imputabile. Né può sostenersi - come dedotto l'appellante - che l' dal 2006 si fosse CP_1
attivata e che l'atto necessitasse della partecipazione di più soggetti: trattasi di circostanze del tutto generiche, poiché l' non spiega in cosa sia consistita la sua attivazione fin CP_1
dall'anno 2006, e la responsabilità non può certo essere esclusa per il fatto solo che l'atto doveva essere concertato con altri Enti, non avendo la stessa dimostrato di essersi CP_1 fatta parte diligente presso le altre Amministrazioni coinvolte e che l'atto di graduazione non sia stato adottato per colpa esclusiva di queste.
Si ribadisce, al riguardo, che l'Accordo del 2000 aveva violato le norme che imponevano la graduazione delle funzioni quale presupposto della determinazione della relativa indennità,
secondo le richiamate norme, e non solo l'ordine di tempo in cui le attività dovevano essere svolte;
in ogni caso, la ricognizione delle funzioni, attuata in sede di Accordo, è atto evidentemente diverso dalla graduazione, poiché non individua gli incarichi, i criteri ed i punteggi idonei a consentire un'effettiva “pesatura” delle funzioni dirigenziali svolte in
Azienda, limitandosi a prevedere una retribuzione modulata in base al solo inquadramento del personale per fasce e livelli di dirigenza. Ne consegue che deve dichiararsi il diritto della al risarcimento del danno ex art. 1223 c.c. - d'altronde, la stessa Azienda, nel Pt_4
presente appello, riconosce che, “al più, avrebbero potuto esserci … profili risarcitori per una omissione … laddove imputabile e colposa” - danno che va liquidato con riferimento all'unico parametro certo e costantemente applicato (e, quindi, riconosciuto come valido) dalla stessa parte datoriale, ossia l'indennità di posizione variabile così come prevista dall'Accordo
sindacale del 2/8/2000.
Nel caso di specie, il danno va correlato alla somma che la ha perduto rispetto ad un Pt_4
dirigente medico che, all'interno della stessa Azienda, aveva rivestito la medesima posizione,
beneficiando, invece, dell'indennità di posizione variabile aziendale, e segnatamente pari ad €
1.097,42 per n. 13 mensilità, nel periodo gennaio 2011 (inizio della strutturazione come dirigente medico I livello presso la UOC) - dicembre 2012, e pari a € 548,76 nel periodo gennaio 2013 (inizio del rapporto a tempo definito) - novembre 2017 (deposito del ricorso introduttivo), per complessivi € 65.028,63, come da conteggi allegati non contestati specificamente ex adverso.”.
Applicando tali principi al caso di specie, condivisi dal giudicante, deve riconoscersi il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno determinato dall'inadempimento contrattuale della parte convenuta per le ragioni innanzi indicate, che deve pertanto essere liquidato con riferimento all'unico parametro certo e costantemente applicato (e quindi riconosciuto come valido) dalla stessa parte convenuta: indennità di posizione variabile così
come prevista dall'accordo sindacale del 2 agosto del 2000.
Avuto riguardo all'inquadramento della ricorrente, la parte convenuta deve pertanto essere condannata al risarcimento del danno liquidato nella misura di euro 54.735,13, oltre accessori come calcolato nei conteggi allegati al ricorso e non contestati.
Va infine rigettata della richiesta di condanna all'accantonamento delle relative quote del TFR
stante il riconoscimento della somma anzidetta a titolo di risarcimento del danno.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
- condanna la parte convenuta al risarcimento del danno cagionato alla ricorrente,
liquidato in euro di euro 54.735,13, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
- condanna la parte convenuta al rimborso delle spese di lite che vengono liquidate in euro 6.600,00 oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%;
Roma, 30.09.2025
Il GIUDICE
Paola Crisanti