Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 08/04/2026, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00387/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00623/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 623 del 2017, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Sandro De Gasperis, con domicilio eletto presso il suddetto avvocato, con studio in -OMISSIS- via Santa Maria Salome;
contro
Comune di -OMISSIS- non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento, prot. n. 4428 del 5 luglio 2017, con il quale il Comune di -OMISSIS- ha respinto la richiesta di sanatoria presentata dai ricorrenti nonché di ogni altro atto collegato o connesso, antecedente o successivo, presupposto o conseguente a quello impugnato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 27 marzo 2026 il dott. CA IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso, notificato il 30 agosto 2017 e depositato il successivo 19 settembre, i ricorrenti hanno impugnalo il provvedimento con cui il Comune ha respinto la loro istanza volta all’ottenimento di un permesso di costruire in sanatoria relativo alla soprelevazione di un edificio esistente, perché realizzato in un’area vincolata.
2. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 27 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
3. Con il proprio ricorso, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente, stante la loro stretta interconnessione, i ricorrenti censurano, in primo luogo, la violazione dell'art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs. 42/2004 nonché l’eccesso di potere dell’amministrazione procedente perché, a loro dire, non solo l’area su cui sorgerebbe l’immobile era già completamente urbanizzata ma anche perché il vincolo indicato non si applicherebbe al caso di specie.
La questione è stata approfondita nel secondo motivo di ricorso, in cui i ricorrenti (censurando la violazione dell'art. 35, commi 7 e 14, delle norme di attuazione del piano territoriale paesistico regionale (PTPR) nonché l’eccesso di potere dell’amministrazione procedente) evidenziano che, al contrario di quanto sostenuto dell’amministrazione resistente, l'art. 35, comma 14, delle N.T.A. del P.T.P.R. consentirebbe degli aumenti di volumetria anche nelle aree non urbanizzate soggette a fascia di rispetto fluviale.
Il ricorso è complessivamente infondato.
Come noto, l’art. 36 del d.P.R. 380/01 prevede che « In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o in totale difformità nelle ipotesi di cui all'articolo 31 ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in totale difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articolo 31, comma 3, 33, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda ».
Tanto premesso, nel provvedimento impugnato l’amministrazione comunale ha dato atto che l’istanza dei ricorrenti non poteva essere accolta perché l’area su cui si trovava l’immobile si trovava nella fascia di rispetto fluviale e, come tale, era vincolata ex art. 142 comma 1 lett. c) del d.lgs. 42/04 (« i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna ») e, proprio in virtù di tale vincolo, la Regione Lazio ha espresso il proprio parere negativo sulla compatibilità paesaggistica dell’intervento, che si caratterizzava per un considerevole aumento di volumetria (244,97 mc).
Come precedentemente accennato, le conclusioni dell’amministrazione procedente sono state contestate dai ricorrenti secondo cui il vincolo previsto dall’art. 142, comma 2, lett. c), del d.lgs. 42/04 non si applicherebbe alle aree, come quella in esame, che, alla data del 6 settembre 1985, si trovavano in comuni sprovvisti da strumenti urbanistici e che « ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ».
Invero, la deroga indicata non si applica al caso di specie.
Le tesi difensiva dei ricorrenti si basa infatti su un ragionamento induttivo e indimostrato, secondo cui poiché l’atto gravato dà atto che l’area su cui si trova l’immobile ricade in zona « interna alla ex perimetrazione urbanistica dei centri abitati ai sensi della Legge n. 765/1967 » allora essa avrebbe tutti i requisiti per essere qualificata centro abitato ai sensi dell'art. 18 della legge 865/1971.
Inoltre, anche se l’induzione fosse corretta solo l’edificio originario non sarebbe sottoposto a vincolo mentre le sue modifiche, come la sua soprelevazione, sarebbero comunque soggette al parere dell’autorità preposta al vincolo.
Tanto premesso, il Collegio ritiene corretta la valutazione dell’amministrazione procedente, anche perché l’art. 167, comma 4, del d.lgs. 42/04 ritiene assentibili solo gli interventi che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero un aumento di quelli legittimamente realizzati.
Né è possibile sostenere che l’autorità procedente avrebbe dovuto applicare l’art. 35, comma 14 delle N.T.A. del P.T.P.R., che consentirebbe un incremento di volumetria non superiore a 50 mq ovvero a 20 mq, a seconda che il lotto abbia una superficie minima superiore o inferiore a 10.000 mq.
Invero, non solo, per stessa ammissione dei ricorrenti l’aumento di volumetria è pari a 244,97 mc ma l’incremento è possibile solo per ragioni igienico-sanitarie ovvero per consentire l’adeguamento igienico del bene, ipotesi che non sono state dimostrate dai ricorrenti che si sono limitati ad asserire la mancata applicazione della norma, senza indicare le ragioni per cui è stata effettuata la sopraelevazione.
4. Per quanto sopra esposto il ricorso è infondato e deve essere respinto.
5. Il Collegio ritiene, infine, di non dover disporre nulla per le spese stante la mancata costituzione dell’amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4- bis cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:
AC RA, Presidente
CA IA, Primo Referendario, Estensore
Massimiliano Scalise, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA IA | AC RA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.