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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/06/2025, n. 2994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2994 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice, dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.N. 18397/2022 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Esposito giusta delega in Parte_1
atti
ATTORE OPPONENTE contro già , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Giuffrè giusta delega in atti
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: contratto di finanziamento
CONCLUSIONI
Parte attrice
“1) In via preliminare, sospendere la provvisoria esecutorietà del monitorio opposto.
2) Nel merito ed in via principale, dichiarare in limine litis inammissibile o improcedibile il ricorso per ingiunzione di pagamento per inesistenza dei presupposti di legge e per l'effetto, revocare il d.i. opposto.
3) Nel merito ed in via principale, in accoglimento della domanda proposta, dichiarata la nullità del contratto di finanziamento n° 5160013 e dichiarata l'effettiva violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1283 c.c., 1284 c.c., 1815, secondo comma c.c., 644, terzo comma c.p, 2 e 3 della Legge 108/1996, procedere al ricalcolo del saldo del rapporto oggetto di contenzioso.
pagina 1 di 5 4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori, come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario”.
Parte convenuta
“1) Rigettare nel merito l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta, in quanto totalmente infondata in fatto e diritto, e confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 6430/2022 del
06.09.2022, per tutte le ragioni esposte.
2) Dichiarare, ex art. 653 cpc, l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
3) Condannare parte opponente a spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA”.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. La presente controversia ha per oggetto l'opposizione proposta dal sig. Parte_1
avverso al decreto ingiuntivo n. 6430/2022, emesso dal Tribunale di Torino in data 6.9.2022, con cui gli è stato ingiunto di pagare la somma di € 15.107,22, oltre interessi e CP_2
spese, in qualità di garante per le obbligazioni assunte dalla , Controparte_3
relative al contratto di finanziamento n. 5160013 stipulato in data 28.2.2017.
Nel lamentare come l'istituto bancario avesse applicato, nel rapporto intercorso con la società in liquidazione, interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, commissioni di massimo scoperto e spese mai pattuite chiedeva la revoca del decreto e la ripetizione delle somme illegittimamente percepite da a titolo di interessi e CP_2
commissioni.
1.2. In data 09.03.2023 si costituiva in giudizio contestando le argomentazioni CP_4
avversarie e chiedendo la conferma integrale del decreto ingiuntivo.
2.1. L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
In primo luogo, l'attore ha domandato la revoca del decreto opposto per inammissibilità del ricorso data l'insufficienza di prova del credito azionato.
La doglianza è del tutto infondata.
Come correttamente evidenziato dalla convenuta opposta, infatti, già in sede monitoria la stessa aveva provveduto al deposito non solo dell'estratto conto, ma anche del contratto sottoscritto e del relativo piano di ammortamento (docc. 1, 3 e 4 fasc. monitorio), con ciò assolvendo all'onere probatorio sulla stessa gravante.
.
pagina 2 di 5 2.2. Il sig. ha poi allegato la nullità del contratto di finanziamento per la violazione, da Pt_1 parte dell'istituto bancario, delle disposizioni normative vigenti in materia di anatocismo, usura e tassi ultralegali e chiedendo altresì un ricalcolo del saldo effettivamente dovuto.
Nello specifico, ha rilevato come l'ISC indicato nel contratto, da calcolarsi conformemente alla disciplina del TAEG ai sensi dell'art. 9 delibera CICR 04.03.2003, fosse stato indicato in maniera errata;
da ciò deriverebbe la nullità delle “clausole del contratto relative a costi a carico del finanziato che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma
1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto all'articolo 124”
(pag. 7 atto di citazione); per tali ragioni l'opponente ha domandato l'applicazione del tasso di cui all'art. 117 TUB.
La doglianza attorea non può essere condivisa.
Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; […]” (Cass. n. 4597/2023;
Cass. n.14000/2023).
A ciò si aggiunga come il sig. non abbia fornito alcun criterio di calcolo alternativo per Pt_1 la determinazione dell'ISC/TAEG, né allegato nello specifico i costi del finanziamento che sarebbero stati erroneamente compresi o esclusi nel calcolo degli stessi indicatori.
2.3. Anche relativamente all'asserita applicazione di interessi usurari e ultralegali l'opponente si è limitato ad allegazioni del tutto generiche e prive di qualsiasi sostegno probatorio e non ha indicato i parametri necessari per la determinazione della natura usuraria e ultralegale degli interessi, vale a dire il Tasso Effettivo Globale (TEG) del contratto e il tasso soglia di cui al decreto ministeriale del MEF del trimestre di riferimento del contratto.
Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che “nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intende dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte deve pagina 3 di 5 allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. n. 26525/2024); inoltre
“l'ammontare del c.d. tasso soglia, rilevante ai fini della disciplina antiusura, non rappresenta un fatto notorio (che è circostanza di conoscenza pubblica e non già risultante da fonti amministrative o regolamentari specifiche), né può considerarsi soggetto al principio iura novit curia, dal momento che i decreti ministeriali richiamati dall'art. 2 della l. n. 108 del 1996 (sulla base dei quali il suddetto tasso viene concretamente determinato) non costituiscono atti normativi che il giudice è tenuto a conoscere” (Cass. n. 26525/2024 cit.).
2.4. In merito alle illegittime applicazioni di commissioni di massimo scoperto e di pratiche anatocistiche, è integralmente condivisibile quanto rilevato da parte opposta, per cui “come risulta dal Documento di Sintesi, non vi è applicazione di commissioni di massimo scoperto” e
“Sempre dal documento di sintesi, può evincersi che il piano di ammortamento applicato al contratto della società garantita dall'odierno opponente, è quello comunemente definito “alla francese”, pertanto, non è possibile evidenziare la criticità tipica dell'anatocismo. Come comunemente riconosciuto, il piano di ammortamento alla francese prevede che la quota di interessi stabilita nel contratto di finanziamento sia “diluita” con quota decrescente, a mano a mano si va avanti nel finanziamento. Infatti, la quota di interessi compresa nelle rate di finanziamento decresce con i pagamenti, mentre cresce la quota di capitale restituito, così facendo resta invariato l'importo mensile dei pagamenti” (pagg. 10 e 11 comparsa di cost.).
Tale ricostruzione trova riscontro anche nell'orientamento della Suprema Corte, secondo cui
“in tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti” (cfr. Cass. n. 7382/2025; nello stesso senso anche Cass. n.13144/2023).
2.5. Da ultimo, l'opponente ha lamentato come l'istituto bancario avesse omesso di assolvere agli oneri informativi, con le conseguenze di cui all'art. 1956 c.c.
Anche tale doglianza è destituita di fondamento.
Sul punto, la Suprema Corte ha, ancora di recente, ribadito che “il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche in pagina 4 di 5 misura tale da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito” (Cass. n.
2720/2025; Cass. n. 17073/2024; Cass. n. 5224/2024).
Nella fattispecie, non solo l'attore non ha allegato l'esistenza dei presupposti richiesti, limitandosi ad un mero richiamo della ratio dell'art. 1956 c.c., ma vanno pienamente condivise le repliche della convenuta, che ha evidenziato come lo stesso sig. fosse informato Pt_1 delle condizioni economiche della società, sia per esserne stato l'amministratore unico dal
10.10.2014 all'11.10.2028 (cfr. doc.7 monitorio) sia per avere egli stesso formulato una proposta transattiva per ripianare il debito della società (doc. 6 monitorio).
In conclusione, l'opposizione deve essere respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della parte opponente;
esse, in assenza di nota spese, si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore ricompreso tra €
5.200,01 ed € 26.000,00, ridotte ai minimi le fasi di trattazione e decisionale in considerazione della limitata attività svolta;
si liquida altresì in € 441,00 il compenso per la fase di mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 6430/2022, emesso dal Tribunale di Torino in data 6.9.2022; visto l'art. 653 c.p.c., dichiara esecutivo il predetto decreto ingiuntivo;
condanna a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che si liquidano, Parte_1 compresa la mediazione, in € 3.828,00 per compenso, oltre anticipazioni di mediazione, 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA ai sensi di legge.
Così deciso in Torino, in data 18.6.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
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