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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 13/02/2026, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 860/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
STASSANO MAURA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6719/2024 depositato il 18/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali De - 83000370789
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 22317742 TRIB.CONSORTILI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 102/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato in data 18 ottobre 2024 Ricorrente_1, proponeva opposizione avverso la richiesta formale di pagamento nr. 22317742 notificatagli in data 7 agosto 2024 ad iniziativa dell'agente per la riscossione – s.r.l. AREA - ed avente ad oggetto il mancato pagamento del contributo consortile imposto dal Consorzio di bonifica integrale dei bacini settentrionali del cosentino per l'anno di imposta 2023; e deduceva :
la nullità dell'atto per inesistenza dell'atto presupposto su cui si fonda;
la nullità dell'atto per difetto dei requisiti di forma contenuto , difetto di motivazione, violazione del R.D. 13 febbraio 1933 n215;
la illegitimità delal pretesa tributaria per mancata realizzazione delle opere;
e concludeva
per l'annullamento, previa inibitoria, dell'atto, con rivalsa di spese
Ritualmente notificato l'atto, si costituiva l'Agente per resistere all'avverso dedotto,
concludendo per il rigetto del ricorso con ogni conseguenza.
Non si costituiva l' Ente impositore.
La controversia veniva discussa alla pubblica udienza del 20 gennaio 2026, ove all'esito della discussione il collegio formulava riserva di decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di censura la parte lamenta l'omessa notifica dell'atto presupposto;
la cenura è infondata anzi inammissibile nella misura in cui non viene indicato in ricorso l'atto presupposto, la cui notifica sarebbe stata omessa. Il presupposto dell'imposizone è la titolarità di diritto reale su fondo inserito nel piano di classifica approvato. Parte ricorrente neppure evidenzia il concreto profilo di lesione del suo diritto di difesa patito.
Con il secondo motivo di censura lamenta vizi strutturali dell'atto che avrebbero reso poco perspicua la pretesa;
la censura è infondata per l'oggettiva indicazione del titolo reale, del fondo censito e della somma pretesa. vale inoltre richiamare l'orintemaneto già espresso da questo giudice in fattispecie analoga: "
Con il primo motivo di censura parte ricorrente lamenta l'omessa notifica degli atti presupposti, la deduzione è inammissibile per genericità non avendo parte ricorrente individuato – rispetto agli atti opposti che sono due atti di accertamento e non già due intimazioni di pagamento – quale fosse l'atto presupposto non doverosamente previamente notificato.
Con il secondo motivo di censura deduce l'illegittimità dell'atto emesso per non essere il credito ammissibile alla procedura di riscossione coatta ex lege nr.46/1999, in ragione della natura di ente pubblico economico del Consorzio. La censura è infondata ex art. 17 III co, D. L.vo nr.46/1999 medesimo. “ I contributi di bonifica sono riscossi mediante ruolo secondo le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette in forza dell'art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, che continua ad essere applicabile ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, dovendosi, per contro, escludere l'applicazione dell'art. 1, comma 161 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (relativa ai tributi degli enti locali), che presuppone la preventiva notifica degli atti impositivi, mentre la riscossione di contributi di bonifica avviene con la sola notificazione della cartella.” (Sez. 5, Sentenza n. 13165 del
11/06/2014 ed anche Sez. 5 - , Sentenza n. 8080 del 23/04/2020 .
Terzo motivo di censura lamento, parte ricorrente la carenza di motivazione dell'atto. La censura è infondata nella misura in cui l'atto opposto contiene il completo riferimento catastale ai fondi del ricorrente, l'indicazione del tributo dovuto per annum e del calcolo degli accessori, nonché l'invito a presentarsi in amministrazione per eventuali chiarimenti e delucidazioni – comportamento cui un debitore leale e corretto deve improntare la sua condotta prima di agire in giudizio ex art. 111 Cost.- . Peraltro parte ricorrente non deduce alcun concreto profilo di lesione del suo diritto di difesa richiamando la giurisprudenza in tema di obbligazione solidale senza neppur indicare gli eventuali coobbligati.
Con il quarto motivo di censura il contribuente deduce l'infondatezza della pretesa per mancato conseguito beneficio. La censura è infondata dal momento che, approvato il piano di classifica, è onere di parte ricorrente documentare il fatto impeditivo, estintivo, modificativo, del credito azionato nei suoi confronti.
E' indubbio che il Consorzio resistente abbia adottato il piano di classifica, quindi validamente si avvale della presunzione di conseguito beneficio, che il ricorrente non ha in alcun modo superato. Né vale invocare la pronuncia con la quale il Giudice della legge ha dichiarato illegittima la norma regionale – art. 23 co.I lett.a)
L.r.Calabria nr.11/2003 nella parte in cui prevedeva che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, era dovuto “ indipendentemente dal beneficio fondiario “ - nella misura in cui espunta la norma a seguito della citata sentenza C. Cost. nr.188/2018, opera il principio generale ex art. 860 cod. civ. donde sorge l'obbligo di pagamento per i fondi inseriti nel perimetro con l'ulteriore conseguenza che è onere del contribuente provare in giudizio ove contesti la fondatezza del credito azionato nei suoi confronti, in caso di avvenuta approvazione del piano di classifica il mancato conseguimento di beneficio. Afferma la Corte Costituzionale nella indicata pronuncia : “ Il legislatore regionale non può disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva dall'attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l'immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica ( il quale – come già rilevato – potrebbe anche essere esteso a tutto il territorio della regione sì da comprendere, indistintamente, tutti gli immobili ), perché ove ciò facesse
, si avrebbe non più un contributo di scopo di fonte statale, disciplinato dalla legge regionale come tributo derivato, ma un'imposta fondiaria regionale di nuovo conio che, come tributo regionale proprio, eccederebbe la competenza del legislatore regionale “. In altre parole la norma era illegittima perché disancorava la debenza “ dalla rilevazione fatta dal Consorzio con il piano di classifica e con il relativo perimetro di contribuenza “. Espunta la norma regionale, la fattispecie creditoria resta regolata dalla norma codicistica e dall'art. 10 del R.D. nr.215/1933, una volta reso concreto ed attuale il singolo credito con l'adozione degli specifici strumenti. La prova dell'avvenuta adozione – nel caso di specie con delibera regionale in data 22 luglio 2014 - è prontamente acquisibile tramite una ricerca telematica, strumento di conoscenza di comune uso (Sez. 3 - , Ordinanza n. 02 del 26/08/2020, conf. Sez. L, Sentenza n. 19 del 28/08/2014).
Parte ricorrente si limita ad una generica negatoria del conseguito beneficio, e perciò tale doglianza è priva di fondatezza “ In tema di opposizione a cartella di pagamento avente per oggetto contributi di bonifica, il presupposto impositivo che consiste, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica;
in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite. “ (Sez. 5 - , Sentenza n. 11431 del 08/04/2022 e da ultimo
Sez. 5 - , Ordinanza n. 24733 del 17/08/2023). L'affermazione della mancata esecuzione di opere in loco non è rilevante laddove non rilevano le singole opere ma il complessivo beneficio dell'inserimento nel perimetro, poiché il proprietario del fondo non è esonerato dall'esecuzione della manutenzione ordinaria dei canali di scolo naturali ex art.916 cod. civ., laddove ricade sul Consorzio la realizzazione delle opere strutturali
(quali ad es. canali di scolo delle acque, reti di protezione per caduta massi impianti di irrigazione ecc.) la loro manutenzione ed il loro esercizio
Neppure contesta parte ricorrente la sua qualità di titolare debitore : “ In tema di contributi di bonifica, in assenza di perimetro di contribuenza o di un piano di classifica o, ancora, della valutazione in quest'ultimo dell'immobile del contribuente, grava sul Consorzio l'onere di provare sia la qualità di proprietario del bene sito nel comprensorio, sia il conseguimento per effetto di ciò di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite;
diversamente, l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell'ambito di un piano di classifica, comporta l'onere per il contribuente, che impugni la cartella esattoriale affermando l'insussistenza del dovere contributivo, di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, poichè il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi dell'art. 860 c.c. e art. 10 r.d. n. 215 del 1933, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile anche nel vigore dell'abrogata l.r. Toscana n. 34 del 1994.” (Sez. 5 - ,
Ordinanza n. 20359 del 16/07/2021 )"
Il ricorso va quindi respinto;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ex D.M. nr.147/22.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Ricorrente_1 nei confronti del Consorzio ut supra e delal s.r.l. Area , ciascuno in persona del rispettivo l.r. p.t. , così provvede : Respinge il ricorso,
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della costitutita parte resistente delle spese di lite del grado, liquidate in complessivi € 552,00 oltre IVA CP RF e spese vive come per legge;
attribuisce dette spese per dichiarato anticipo.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
STASSANO MAURA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6719/2024 depositato il 18/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali De - 83000370789
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 22317742 TRIB.CONSORTILI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 102/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato in data 18 ottobre 2024 Ricorrente_1, proponeva opposizione avverso la richiesta formale di pagamento nr. 22317742 notificatagli in data 7 agosto 2024 ad iniziativa dell'agente per la riscossione – s.r.l. AREA - ed avente ad oggetto il mancato pagamento del contributo consortile imposto dal Consorzio di bonifica integrale dei bacini settentrionali del cosentino per l'anno di imposta 2023; e deduceva :
la nullità dell'atto per inesistenza dell'atto presupposto su cui si fonda;
la nullità dell'atto per difetto dei requisiti di forma contenuto , difetto di motivazione, violazione del R.D. 13 febbraio 1933 n215;
la illegitimità delal pretesa tributaria per mancata realizzazione delle opere;
e concludeva
per l'annullamento, previa inibitoria, dell'atto, con rivalsa di spese
Ritualmente notificato l'atto, si costituiva l'Agente per resistere all'avverso dedotto,
concludendo per il rigetto del ricorso con ogni conseguenza.
Non si costituiva l' Ente impositore.
La controversia veniva discussa alla pubblica udienza del 20 gennaio 2026, ove all'esito della discussione il collegio formulava riserva di decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di censura la parte lamenta l'omessa notifica dell'atto presupposto;
la cenura è infondata anzi inammissibile nella misura in cui non viene indicato in ricorso l'atto presupposto, la cui notifica sarebbe stata omessa. Il presupposto dell'imposizone è la titolarità di diritto reale su fondo inserito nel piano di classifica approvato. Parte ricorrente neppure evidenzia il concreto profilo di lesione del suo diritto di difesa patito.
Con il secondo motivo di censura lamenta vizi strutturali dell'atto che avrebbero reso poco perspicua la pretesa;
la censura è infondata per l'oggettiva indicazione del titolo reale, del fondo censito e della somma pretesa. vale inoltre richiamare l'orintemaneto già espresso da questo giudice in fattispecie analoga: "
Con il primo motivo di censura parte ricorrente lamenta l'omessa notifica degli atti presupposti, la deduzione è inammissibile per genericità non avendo parte ricorrente individuato – rispetto agli atti opposti che sono due atti di accertamento e non già due intimazioni di pagamento – quale fosse l'atto presupposto non doverosamente previamente notificato.
Con il secondo motivo di censura deduce l'illegittimità dell'atto emesso per non essere il credito ammissibile alla procedura di riscossione coatta ex lege nr.46/1999, in ragione della natura di ente pubblico economico del Consorzio. La censura è infondata ex art. 17 III co, D. L.vo nr.46/1999 medesimo. “ I contributi di bonifica sono riscossi mediante ruolo secondo le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette in forza dell'art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, che continua ad essere applicabile ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, dovendosi, per contro, escludere l'applicazione dell'art. 1, comma 161 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (relativa ai tributi degli enti locali), che presuppone la preventiva notifica degli atti impositivi, mentre la riscossione di contributi di bonifica avviene con la sola notificazione della cartella.” (Sez. 5, Sentenza n. 13165 del
11/06/2014 ed anche Sez. 5 - , Sentenza n. 8080 del 23/04/2020 .
Terzo motivo di censura lamento, parte ricorrente la carenza di motivazione dell'atto. La censura è infondata nella misura in cui l'atto opposto contiene il completo riferimento catastale ai fondi del ricorrente, l'indicazione del tributo dovuto per annum e del calcolo degli accessori, nonché l'invito a presentarsi in amministrazione per eventuali chiarimenti e delucidazioni – comportamento cui un debitore leale e corretto deve improntare la sua condotta prima di agire in giudizio ex art. 111 Cost.- . Peraltro parte ricorrente non deduce alcun concreto profilo di lesione del suo diritto di difesa richiamando la giurisprudenza in tema di obbligazione solidale senza neppur indicare gli eventuali coobbligati.
Con il quarto motivo di censura il contribuente deduce l'infondatezza della pretesa per mancato conseguito beneficio. La censura è infondata dal momento che, approvato il piano di classifica, è onere di parte ricorrente documentare il fatto impeditivo, estintivo, modificativo, del credito azionato nei suoi confronti.
E' indubbio che il Consorzio resistente abbia adottato il piano di classifica, quindi validamente si avvale della presunzione di conseguito beneficio, che il ricorrente non ha in alcun modo superato. Né vale invocare la pronuncia con la quale il Giudice della legge ha dichiarato illegittima la norma regionale – art. 23 co.I lett.a)
L.r.Calabria nr.11/2003 nella parte in cui prevedeva che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, era dovuto “ indipendentemente dal beneficio fondiario “ - nella misura in cui espunta la norma a seguito della citata sentenza C. Cost. nr.188/2018, opera il principio generale ex art. 860 cod. civ. donde sorge l'obbligo di pagamento per i fondi inseriti nel perimetro con l'ulteriore conseguenza che è onere del contribuente provare in giudizio ove contesti la fondatezza del credito azionato nei suoi confronti, in caso di avvenuta approvazione del piano di classifica il mancato conseguimento di beneficio. Afferma la Corte Costituzionale nella indicata pronuncia : “ Il legislatore regionale non può disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva dall'attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l'immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica ( il quale – come già rilevato – potrebbe anche essere esteso a tutto il territorio della regione sì da comprendere, indistintamente, tutti gli immobili ), perché ove ciò facesse
, si avrebbe non più un contributo di scopo di fonte statale, disciplinato dalla legge regionale come tributo derivato, ma un'imposta fondiaria regionale di nuovo conio che, come tributo regionale proprio, eccederebbe la competenza del legislatore regionale “. In altre parole la norma era illegittima perché disancorava la debenza “ dalla rilevazione fatta dal Consorzio con il piano di classifica e con il relativo perimetro di contribuenza “. Espunta la norma regionale, la fattispecie creditoria resta regolata dalla norma codicistica e dall'art. 10 del R.D. nr.215/1933, una volta reso concreto ed attuale il singolo credito con l'adozione degli specifici strumenti. La prova dell'avvenuta adozione – nel caso di specie con delibera regionale in data 22 luglio 2014 - è prontamente acquisibile tramite una ricerca telematica, strumento di conoscenza di comune uso (Sez. 3 - , Ordinanza n. 02 del 26/08/2020, conf. Sez. L, Sentenza n. 19 del 28/08/2014).
Parte ricorrente si limita ad una generica negatoria del conseguito beneficio, e perciò tale doglianza è priva di fondatezza “ In tema di opposizione a cartella di pagamento avente per oggetto contributi di bonifica, il presupposto impositivo che consiste, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica;
in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite. “ (Sez. 5 - , Sentenza n. 11431 del 08/04/2022 e da ultimo
Sez. 5 - , Ordinanza n. 24733 del 17/08/2023). L'affermazione della mancata esecuzione di opere in loco non è rilevante laddove non rilevano le singole opere ma il complessivo beneficio dell'inserimento nel perimetro, poiché il proprietario del fondo non è esonerato dall'esecuzione della manutenzione ordinaria dei canali di scolo naturali ex art.916 cod. civ., laddove ricade sul Consorzio la realizzazione delle opere strutturali
(quali ad es. canali di scolo delle acque, reti di protezione per caduta massi impianti di irrigazione ecc.) la loro manutenzione ed il loro esercizio
Neppure contesta parte ricorrente la sua qualità di titolare debitore : “ In tema di contributi di bonifica, in assenza di perimetro di contribuenza o di un piano di classifica o, ancora, della valutazione in quest'ultimo dell'immobile del contribuente, grava sul Consorzio l'onere di provare sia la qualità di proprietario del bene sito nel comprensorio, sia il conseguimento per effetto di ciò di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite;
diversamente, l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell'ambito di un piano di classifica, comporta l'onere per il contribuente, che impugni la cartella esattoriale affermando l'insussistenza del dovere contributivo, di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, poichè il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi dell'art. 860 c.c. e art. 10 r.d. n. 215 del 1933, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile anche nel vigore dell'abrogata l.r. Toscana n. 34 del 1994.” (Sez. 5 - ,
Ordinanza n. 20359 del 16/07/2021 )"
Il ricorso va quindi respinto;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ex D.M. nr.147/22.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Ricorrente_1 nei confronti del Consorzio ut supra e delal s.r.l. Area , ciascuno in persona del rispettivo l.r. p.t. , così provvede : Respinge il ricorso,
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della costitutita parte resistente delle spese di lite del grado, liquidate in complessivi € 552,00 oltre IVA CP RF e spese vive come per legge;
attribuisce dette spese per dichiarato anticipo.