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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 07/11/2024, n. 1222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 1222 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. ssa EL NT - Presidente-
2) dott. Carmine Esposito - Giudice -
3) dott.ssa Marianna Frangiosa - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1509 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
( ) rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'avv. Mario Pastorino presso il cui studio in Battipaglia (SA) alla via XX Settembre 14 elettivamente domicilia;
ricorrente
E
( residente in [...] C.F._2
Alighieri nr. 20;
Resistente contumace NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vallo della Lucania,
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Il procuratore del ricorrente ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Il Pubblico Ministero ha chiesto accogliersi il ricorso.
FATTO E DIRITTO
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della resistente, la signora CP_1
, che non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente citata, ai sensi
[...] dell'art. 143 c.p.c., sia per l'udienza davanti al Presidente del Tribunale che per quella davanti all'istruttore.
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi omologata dal Tribunale di Vallo della Lucania del 18.12.1990, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in data 12.12.1990.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e e della L. 11.5.2015 n. 55 d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Non vi sono statuizioni accessorie alla pronuncia de qua, non essendo stata formulata dalle parti alcuna domanda di attribuzione di assegno divorzile ed essendo l'unica figlia della coppia ampiamente maggiorenne, Per_1
di cui se ne deve presumere, in assenza di allegazioni di contenuto
[...] diverso, la autosufficienza economica (n. in Agropoli 26.6.1978).
Stante la natura necessaria del giudizio e la contumacia si dichiarano non ripetibili le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
CP_1
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio in Agropoli
(SA) il 31.5.1969 tra i signori e;
Parte_1 CP_1
b) dichiara non ripetibili le spese processuali;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g)
e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L. 6.3.1987
n.74.
Così deciso, in Vallo della Lucania, nella Camera di Consiglio del
6.11.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Marianna Frangiosa Dr.ssa EL NT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. ssa EL NT - Presidente-
2) dott. Carmine Esposito - Giudice -
3) dott.ssa Marianna Frangiosa - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1509 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
( ) rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'avv. Mario Pastorino presso il cui studio in Battipaglia (SA) alla via XX Settembre 14 elettivamente domicilia;
ricorrente
E
( residente in [...] C.F._2
Alighieri nr. 20;
Resistente contumace NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vallo della Lucania,
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Il procuratore del ricorrente ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Il Pubblico Ministero ha chiesto accogliersi il ricorso.
FATTO E DIRITTO
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della resistente, la signora CP_1
, che non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente citata, ai sensi
[...] dell'art. 143 c.p.c., sia per l'udienza davanti al Presidente del Tribunale che per quella davanti all'istruttore.
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi omologata dal Tribunale di Vallo della Lucania del 18.12.1990, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in data 12.12.1990.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e e della L. 11.5.2015 n. 55 d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Non vi sono statuizioni accessorie alla pronuncia de qua, non essendo stata formulata dalle parti alcuna domanda di attribuzione di assegno divorzile ed essendo l'unica figlia della coppia ampiamente maggiorenne, Per_1
di cui se ne deve presumere, in assenza di allegazioni di contenuto
[...] diverso, la autosufficienza economica (n. in Agropoli 26.6.1978).
Stante la natura necessaria del giudizio e la contumacia si dichiarano non ripetibili le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
CP_1
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio in Agropoli
(SA) il 31.5.1969 tra i signori e;
Parte_1 CP_1
b) dichiara non ripetibili le spese processuali;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g)
e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L. 6.3.1987
n.74.
Così deciso, in Vallo della Lucania, nella Camera di Consiglio del
6.11.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Marianna Frangiosa Dr.ssa EL NT