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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/10/2025, n. 4853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4853 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 7651/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
_____________________
R.G.A.C. 7651/2024 _____________________
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
con il patrocinio dell'avv. VINCENZO DRAGO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA MARTINO CILESTRI 25, CATANIA
contro
) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. SALVATORE CORMACI, elettivamente domiciliato in VIALE VITTORIO VENETO 90, CATANIA
1 Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 7651/2024
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L'opposizione a precetto proposta da è inammissibile per le ragioni di seguito Parte_1 esposte.
1.1. Preliminarmente, in rito, deve disattendersi l'eccezione del convenuto condominio di
[...]
in di difetto di competenza per valore del Tribunale adito, sul CP_1 Controparte_1 presupposto che tra i motivi di opposizione all'atto di precetto come formulati da vi Parte_1 rientrano anche quelli previsti dall'art. 617, co. I c.p.c. (quale è, a ben vedere, il primo dei motivi di doglianza di cui in citazione), rispetto ai quali sussiste sempre la competenza funzionale del Giudice davanti al quale si svolge l'esecuzione e, quindi, del Tribunale: il Tribunale, infatti, è sempre competente per materia sull'opposizione agli atti esecutivi, sia se proposta prima, sia se proposta dopo l'esecuzione (Cass. 19051/2016).
1.2. Si esaminano ora i motivi di opposizione formulati da . Parte_1
Part
1.2.1. L'ente condominiale ha intimato alla a mezzo di atto di precetto notificato in data 4 giugno 2024 unitamente al titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 3419/2024 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Catania, il pagamento della complessiva somma di € 3.773,63. Part Con il primo motivo di opposizione la ha proposto un'opposizione qualificabile come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617, co. I c.p.c., chiedendo dichiararsi la nullità dell'atto di precetto per notifica incompleta del ricorso per decreto ingiuntivo prodromico all'emissione del titolo esecutivo succitato.
Ebbene, il termine perentorio per la proposizione della suddetta opposizione, previsto dall'art. 617, co. I c.p.c., è quello di venti giorni dalla notifica del precetto: nel caso di specie, l'atto di precetto venne notificato, come detto, in data 4 giugno 2024 mentre la citazione introduttiva del presente giudizio di opposizione venne successivamente notificata in data 12 luglio 2024 e, dunque, oltre il termine perentorio anzidetto – con quanto ne discende in ordine all'inammissibilità del motivo di opposizione in esame.
1.2.2. Il secondo ed il terzo motivo di opposizione (all'esecuzione) possono essere trattati congiuntamente per ragioni di ordine logico: essi, in particolare, sono inammissibili per le motivazioni di seguito illustrate.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità pienamente condivisa da questa corte, nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere
2 Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 7651/2024
unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione (Cass. 12911/2012). Part Ora, è del tutto evidente che, alla luce di tali principi di diritto, non possa la validamente contestare in questa sede il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto al credito portato dal decreto ingiuntivo e/o l'ammontare delle spese legali ivi liquidate dal giudice della fase monitoria – doglianze che la signora avrebbe dovuto sollevare (come, del resto, ha già pacificamente fatto: cfr. pag. 1 della comparsa di costituzione e risposta e doc. 2 di parte convenuta) innanzi al giudice dell'opposizione al suddetto decreto, unica autorità deputata a pronunciarsi sul merito di tali contestazioni.
2. In conclusione, l'opposizione a precetto proposta da è inammissibile. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri medi per fasi di studio ed introduttiva, e minimi per le restanti fasi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, stante la natura documentale della causa e la sua pronta spedizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa,
1. rigetta l'eccezione di incompetenza sollevata dal condominio di in Controparte_1
Controparte_1
2. dichiara inammissibile l'opposizione a precetto proposta da;
Parte_1
3. condanna a rimborsare al condominio di in Parte_1 Controparte_1 CP_1 le spese di lite, che si liquidano in € 1.702,00 per compenso, oltre rimborso forfetario,
[...] i.v.a. e c.p.a.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 6 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Rizzo
3
R.G.A.C. 7651/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
_____________________
R.G.A.C. 7651/2024 _____________________
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
con il patrocinio dell'avv. VINCENZO DRAGO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA MARTINO CILESTRI 25, CATANIA
contro
) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. SALVATORE CORMACI, elettivamente domiciliato in VIALE VITTORIO VENETO 90, CATANIA
1 Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 7651/2024
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L'opposizione a precetto proposta da è inammissibile per le ragioni di seguito Parte_1 esposte.
1.1. Preliminarmente, in rito, deve disattendersi l'eccezione del convenuto condominio di
[...]
in di difetto di competenza per valore del Tribunale adito, sul CP_1 Controparte_1 presupposto che tra i motivi di opposizione all'atto di precetto come formulati da vi Parte_1 rientrano anche quelli previsti dall'art. 617, co. I c.p.c. (quale è, a ben vedere, il primo dei motivi di doglianza di cui in citazione), rispetto ai quali sussiste sempre la competenza funzionale del Giudice davanti al quale si svolge l'esecuzione e, quindi, del Tribunale: il Tribunale, infatti, è sempre competente per materia sull'opposizione agli atti esecutivi, sia se proposta prima, sia se proposta dopo l'esecuzione (Cass. 19051/2016).
1.2. Si esaminano ora i motivi di opposizione formulati da . Parte_1
Part
1.2.1. L'ente condominiale ha intimato alla a mezzo di atto di precetto notificato in data 4 giugno 2024 unitamente al titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 3419/2024 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Catania, il pagamento della complessiva somma di € 3.773,63. Part Con il primo motivo di opposizione la ha proposto un'opposizione qualificabile come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617, co. I c.p.c., chiedendo dichiararsi la nullità dell'atto di precetto per notifica incompleta del ricorso per decreto ingiuntivo prodromico all'emissione del titolo esecutivo succitato.
Ebbene, il termine perentorio per la proposizione della suddetta opposizione, previsto dall'art. 617, co. I c.p.c., è quello di venti giorni dalla notifica del precetto: nel caso di specie, l'atto di precetto venne notificato, come detto, in data 4 giugno 2024 mentre la citazione introduttiva del presente giudizio di opposizione venne successivamente notificata in data 12 luglio 2024 e, dunque, oltre il termine perentorio anzidetto – con quanto ne discende in ordine all'inammissibilità del motivo di opposizione in esame.
1.2.2. Il secondo ed il terzo motivo di opposizione (all'esecuzione) possono essere trattati congiuntamente per ragioni di ordine logico: essi, in particolare, sono inammissibili per le motivazioni di seguito illustrate.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità pienamente condivisa da questa corte, nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere
2 Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 7651/2024
unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione (Cass. 12911/2012). Part Ora, è del tutto evidente che, alla luce di tali principi di diritto, non possa la validamente contestare in questa sede il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto al credito portato dal decreto ingiuntivo e/o l'ammontare delle spese legali ivi liquidate dal giudice della fase monitoria – doglianze che la signora avrebbe dovuto sollevare (come, del resto, ha già pacificamente fatto: cfr. pag. 1 della comparsa di costituzione e risposta e doc. 2 di parte convenuta) innanzi al giudice dell'opposizione al suddetto decreto, unica autorità deputata a pronunciarsi sul merito di tali contestazioni.
2. In conclusione, l'opposizione a precetto proposta da è inammissibile. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri medi per fasi di studio ed introduttiva, e minimi per le restanti fasi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, stante la natura documentale della causa e la sua pronta spedizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa,
1. rigetta l'eccezione di incompetenza sollevata dal condominio di in Controparte_1
Controparte_1
2. dichiara inammissibile l'opposizione a precetto proposta da;
Parte_1
3. condanna a rimborsare al condominio di in Parte_1 Controparte_1 CP_1 le spese di lite, che si liquidano in € 1.702,00 per compenso, oltre rimborso forfetario,
[...] i.v.a. e c.p.a.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 6 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Rizzo
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