TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 16/12/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. AL Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 545/2019 trattenuta in decisione con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Parte_1 C.F._1
TA RO
Attore/opponente
E
(C.F. ), , ed Controparte_1 C.F._2 Controparte_2 CP_3
, rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Diacovo.
[...]
Convenuti/opposti
CONCLUSIONI
Come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 58/2018 emesso in data 12.2.2019 dal Tribunale di Paola con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva pari ad € 106.262,80, oltre interessi come da domanda dal dovuto al soddisfo, nonché le spese della procedura pari ad €
1.474,50 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
A fondamento della proposta opposizione deduceva: che l'ingiunzione aveva ad oggetto il presunto mancato pagamento della somma citata quale corrispettivo residuo, presumibilmente dovuto dal a fronte di una compravendita di beni immobili intervenuta tra le parti;
che il al Pt_1 Pt_1 fine di vedere riconosciuti i propri diritti derivanti dall'atto di vendita, proponeva domanda giudiziale e il Tribunale di Paola emetteva sentenza n. 112/2007 con la quale accoglieva solo in parte la domanda del e, invero, dichiarava quest'ultimo debitore della somma oggetto di Pt_1 ingiunzione di pagamento;
che nell'anno 1999 le parti stipulavano contratto di compravendita immobiliare avente ad oggetto la cessione di più parti di un consistente fabbricato immobiliare civile e commerciale (meglio indicato in atti); che detta scrittura privata veniva integrata da una successiva del 10/01/2000 con cui le parti disponevano che vista l'insorgere della problematica – e riguardante la proprietà di una striscia di terreno limitrofa alla SS 18 e di proprietà dell'Anas - gli
Impieri si impegnavano a concedere la proprietà di una parte di terreno di maggiore consistenza e posta sul lato opposto di quella per cui era sorta detta contestazione di diritti con l'ANAS; che esso opponente adiva il Tribunale di Paola per richiedere una sentenza di trasferimento della proprietà di tutti i beni portati dalla scrittura privata, un'azione di inadempimento contrattuale, con contestuale domanda risarcitoria;
che il procedimento veniva definito con sentenza n. 112/2007 sopra detta;
che tuttavia esso opponente pur avendo adempiuto la propria prestazione per quanto emerso ne corso del giudizio di primo grado giusta consulenza tecnica d'ufficio appurava l'avvenuto esproprio da parte dell'Anas di una striscia di terreno tanto che gli opposti di fatti avevano venduto un appezzamento di terreno del quale non erano proprietari;
che vani risultavano i tentativi anche tramite i procuratori di veder riconosciuta in capo ad esso opponente una cifra per il mancato trasferimento della striscia di terreno di cui alle scritture private del 1999 e 2000; che pertanto alla data odierna in favore di esso opponente non risulta trasferita una superficie di mq. 160 facente parte dell'area di corte acquistata evidenziata sia nelle planimetrie allegate alle scritture private di compravendita e sia nella concessione edilizia n. 832/UTC del 11.10.2000 di autorizzazione alla recinzione che gli opposti si erano obbligati ad eseguire.
L'opponente, pertanto, domandava preliminarmente di sospendere l'efficacia esecutiva del decreto opposto, di accogliere l'opposizione proposta e, per l'effetto, di revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi addotti;
esplicava altresì domanda riconvenzionale con la quale chiedeva il riconoscimento di un credito di € 32.000,00 in danno dei germani Impieri e, derivante, dall'inadempimento contrattuale a cui gli opposti si erano resi colpevoli, il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano gli opposti che preliminarmente eccepivano l'intervenuto giudicato nei rapporti tra le parti anche in relazione all'esplicata domanda riconvenzionale, l'intervenuta prescrizione decennale e nel merito instavano per il rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto e diritto e conferma del decreto opposto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Quindi la causa espletata la trattazione ed all'esito della riassunzione del giudizio in seguito all'interruzione del medesimo per l'intervenuto decesso del procuratore degli opposti, precisate le conclusioni con note di trattazione veniva riservata per la decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c.. Tanto precisato, occorre chiarire che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come una seconda ed eventuale fase del giudizio già introdotto dal creditore con il ricorso monitorio
(cfr. Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 7020 del 12/03/2019, sez. 2, sentenza n. 15702 del 27/07/2004, sez. 2, sentenza n. 4121 del 22/03/2001).
Abbandonata ormai la risalente e desueta teoria del procedimento d'impugnazione, la giurisprudenza di legittimità assevera ormai da tempo la concezione unitaria del procedimento monitorio, per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa procedurale consegue un importante corollario, ossia che la qualità di attore in senso sostanziale spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente.
All'instaurazione di tale giudizio consegue, pertanto, che il creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito, deve dimostrare la sua esistenza, mentre sul debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi da lui eventualmente eccepiti al fine di contestare la fondatezza dell'avversa pretesa creditoria (cfr. in questi termini, ex plurimis,
Cass. civ. sez. I del 22.04.2003 n. 6421).
È, poi, noto che il creditore che agisce per ottenere l'adempimento della prestazione posta a carico della controparte deve provare la fonte (negoziale o legale) del diritto fatto valere e il relativo termine di scadenza (se previsto), limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'altrui inadempimento.
Invece, il debitore (nella specie opponente) è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (costituito dall'avvenuto adempimento) o, comunque, della sussistenza di circostanze, a lui non imputabili, che hanno impedito la corretta esecuzione della sua prestazione contrattuale (ovvero eventi oggettivi estranei alla sua volontà, imprevedibili ed inevitabili con l'uso dell'ordinaria diligenza, cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. III del 20.01.2015 n. 826).
Parimenti, nell'ipotesi in cui è dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento della propria prestazione (cfr. in questo senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 15.07.2011 n. 15659).
Il giudice dell'opposizione, dunque, deve accertare la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposto non più in base alla sussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma sulla scorta dell'intero materiale probatorio prodotto nella causa.
“Con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria” (Cass. n. 9927/04).
Sicché, qualora il giudice riconosca, anche solo parzialmente, la fondatezza delle contestazioni specificatamente formulate dall'opponente deve, comunque, revocare in toto il decreto opposto, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento degli importi ritenuti dovuti al credito riportato nell'originario decreto ingiuntivo.
Tanto premesso occorre considerare che i rapporti tra le parti venivano definiti in primo grado innanzi il Tribunale di Paola, con sentenza n. 112/2007 R.S. che ha deciso sul merito delle rispettive domande e sul merito delle scritture private di compravendita e, successivamente, la predetta decisione, veniva confermata dalla Corte di Appello di Catanzaro n. 1634/2015 R.S., per cui gli opposti hanno agito in sede monitoria;
che dette sentenze riconoscono la proprietà, in capo al degli immobili di cui alla scrittura privata del 23/05/1999 così come riconosce in virtù Pt_1 sempre di quella vendita il credito di €. 106.202,80 oltre accessori a soddisfo, nei confronti del
. Parte_1
Ciò posto, al di là della circostanza pure dedotta del rigetto in appello del ricorso ex art. 700 c.p.c. volto ad ottenere l'accollo da parte dell'opponente delle rate del mutuo, deve rilevarsi che l'odierno opponente in detti giudizi già avanzava domanda di inadempimento con l'introduzione del giudizio di primo grado e successivo gravame e definiti con le indicate sentenze, domanda riproposta nel presente giudizio come riconvenzionale nell'opposizione al Decreto ingiuntivo ex adverso azionato e fondato sempre sul medesimo titolo.
Come noto, detto principio, mutuato dall'art. 39 c.p.c., oltre ad evidenziare una sostanziale carenza di interesse alla decisione, risponde ad irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale e non consente che il medesimo giudice o diversi giudici statuiscano due volte su una domanda identica nel petitum e nella causa petendi.
Per giurisprudenza consolidata il giudicato esterno può essere rilevato anche d'ufficio; ciò in quanto l'esistenza del giudicato esterno è, a prescindere dalla posizione assunta in giudizio dalle parti, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, trattandosi di un elemento che può essere assimilato agli elementi normativi astratti, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto;
sicché, il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del “ne bis in idem”, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione (cfr. Cass. n. 8607/2017; id n. 16847/2018; id. n. 27161/2018).
Il principio del ne bis in idem si estrinseca nei concetti di giudicato processuale e sostanziale, per cui il giudicato processuale si ricollega all'esaurimento dei mezzi di impugnazione di cui all'art. 324 cpc ossia il divieto per un giudice di pronunciarsi ulteriormente sulla stessa materia, mentre il giudicato sostanziale è previsto dall'art. 2909 c.c. per cui l'accertamento, così passato in giudicato,
“fa stato” tra le parti.
Perché due azioni si possano dire identiche, occorre che siano identici tutti i loro elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi. Quand'anche uno solo di essi non coincida, non si potrà avere identità di azioni.
Quanto agli elementi soggettivi, questi sono costituiti dai soggetti, attivo e passivo dell'azione. Più precisamente sarà soggetto attivo dell'azione, ossia colui che propone la domanda, il soggetto attivo del diritto sostanziale affermato, mentre sarà soggetto passivo, ossia colui nei cui confronti la domanda è proposta, il soggetto passivo del rapporto sostanziale sottostante.
In ogni caso, alla luce del principio della ragione più liquida, in base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex multis cfr. Cass. n. 24027/2009; Cass. n. 22402/2008), nel giudizio di opposizione promosso in base ad un titolo esecutivo giudiziale, possono essere fatte valere solo censure afferenti l'esistenza o la regolarità formale del titolo ovvero l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto del creditore che siano sopravvenuti rispetto alla formazione del titolo medesimo.
Ciò, da un lato, in quanto al giudice dell'opposizione è precluso ogni riesame della legittimità del procedimento all'esito del quale il titolo esecutivo è stato emesso, essendo tale riesame riservato al giudice dell'impugnazione; dall'altro, nel caso di titolo esecutivo passato in cosa giudicata, per la inopponibilità di fatti in contrasto con l'accertamento coperto da giudicato.
Pertanto avendo riproposto l'inadempimento dei convenuti relativamente alla compravendita immobiliare giusta scrittura privata del 1999 e successivamente integrata nel 2000 in relazione al trasferimento di una porzione poi rivelatasi di altro soggetto, tale domanda pone a fondamento elementi modificativi e/o impeditivi della pretesa creditoria evidentemente non sopravvenuti rispetto alla formazione del titolo azionato in sede monitoria.
Alla luce di tali considerazioni l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. AL Caprioli, definitivamente pronunziando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) DICHIARA inammissibile l'opposizione proposta nell'interesse di e, per l'effetto, conferma il decreto n. 58/2018 emesso in data 12.2.2019 dal Tribunale di Paola dichiarandone l'esecutorietà;
2) ON l'opponente al pagamento nei confronti degli opposti delle spese del giudizio che si liquidano in € 7.052,00 per compenso, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Paola, lì 16.12.2025
Il Giudice
AL CAPRIOLI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. AL Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 545/2019 trattenuta in decisione con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Parte_1 C.F._1
TA RO
Attore/opponente
E
(C.F. ), , ed Controparte_1 C.F._2 Controparte_2 CP_3
, rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Diacovo.
[...]
Convenuti/opposti
CONCLUSIONI
Come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 58/2018 emesso in data 12.2.2019 dal Tribunale di Paola con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva pari ad € 106.262,80, oltre interessi come da domanda dal dovuto al soddisfo, nonché le spese della procedura pari ad €
1.474,50 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
A fondamento della proposta opposizione deduceva: che l'ingiunzione aveva ad oggetto il presunto mancato pagamento della somma citata quale corrispettivo residuo, presumibilmente dovuto dal a fronte di una compravendita di beni immobili intervenuta tra le parti;
che il al Pt_1 Pt_1 fine di vedere riconosciuti i propri diritti derivanti dall'atto di vendita, proponeva domanda giudiziale e il Tribunale di Paola emetteva sentenza n. 112/2007 con la quale accoglieva solo in parte la domanda del e, invero, dichiarava quest'ultimo debitore della somma oggetto di Pt_1 ingiunzione di pagamento;
che nell'anno 1999 le parti stipulavano contratto di compravendita immobiliare avente ad oggetto la cessione di più parti di un consistente fabbricato immobiliare civile e commerciale (meglio indicato in atti); che detta scrittura privata veniva integrata da una successiva del 10/01/2000 con cui le parti disponevano che vista l'insorgere della problematica – e riguardante la proprietà di una striscia di terreno limitrofa alla SS 18 e di proprietà dell'Anas - gli
Impieri si impegnavano a concedere la proprietà di una parte di terreno di maggiore consistenza e posta sul lato opposto di quella per cui era sorta detta contestazione di diritti con l'ANAS; che esso opponente adiva il Tribunale di Paola per richiedere una sentenza di trasferimento della proprietà di tutti i beni portati dalla scrittura privata, un'azione di inadempimento contrattuale, con contestuale domanda risarcitoria;
che il procedimento veniva definito con sentenza n. 112/2007 sopra detta;
che tuttavia esso opponente pur avendo adempiuto la propria prestazione per quanto emerso ne corso del giudizio di primo grado giusta consulenza tecnica d'ufficio appurava l'avvenuto esproprio da parte dell'Anas di una striscia di terreno tanto che gli opposti di fatti avevano venduto un appezzamento di terreno del quale non erano proprietari;
che vani risultavano i tentativi anche tramite i procuratori di veder riconosciuta in capo ad esso opponente una cifra per il mancato trasferimento della striscia di terreno di cui alle scritture private del 1999 e 2000; che pertanto alla data odierna in favore di esso opponente non risulta trasferita una superficie di mq. 160 facente parte dell'area di corte acquistata evidenziata sia nelle planimetrie allegate alle scritture private di compravendita e sia nella concessione edilizia n. 832/UTC del 11.10.2000 di autorizzazione alla recinzione che gli opposti si erano obbligati ad eseguire.
L'opponente, pertanto, domandava preliminarmente di sospendere l'efficacia esecutiva del decreto opposto, di accogliere l'opposizione proposta e, per l'effetto, di revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi addotti;
esplicava altresì domanda riconvenzionale con la quale chiedeva il riconoscimento di un credito di € 32.000,00 in danno dei germani Impieri e, derivante, dall'inadempimento contrattuale a cui gli opposti si erano resi colpevoli, il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano gli opposti che preliminarmente eccepivano l'intervenuto giudicato nei rapporti tra le parti anche in relazione all'esplicata domanda riconvenzionale, l'intervenuta prescrizione decennale e nel merito instavano per il rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto e diritto e conferma del decreto opposto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Quindi la causa espletata la trattazione ed all'esito della riassunzione del giudizio in seguito all'interruzione del medesimo per l'intervenuto decesso del procuratore degli opposti, precisate le conclusioni con note di trattazione veniva riservata per la decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c.. Tanto precisato, occorre chiarire che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come una seconda ed eventuale fase del giudizio già introdotto dal creditore con il ricorso monitorio
(cfr. Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 7020 del 12/03/2019, sez. 2, sentenza n. 15702 del 27/07/2004, sez. 2, sentenza n. 4121 del 22/03/2001).
Abbandonata ormai la risalente e desueta teoria del procedimento d'impugnazione, la giurisprudenza di legittimità assevera ormai da tempo la concezione unitaria del procedimento monitorio, per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa procedurale consegue un importante corollario, ossia che la qualità di attore in senso sostanziale spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente.
All'instaurazione di tale giudizio consegue, pertanto, che il creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito, deve dimostrare la sua esistenza, mentre sul debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi da lui eventualmente eccepiti al fine di contestare la fondatezza dell'avversa pretesa creditoria (cfr. in questi termini, ex plurimis,
Cass. civ. sez. I del 22.04.2003 n. 6421).
È, poi, noto che il creditore che agisce per ottenere l'adempimento della prestazione posta a carico della controparte deve provare la fonte (negoziale o legale) del diritto fatto valere e il relativo termine di scadenza (se previsto), limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'altrui inadempimento.
Invece, il debitore (nella specie opponente) è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (costituito dall'avvenuto adempimento) o, comunque, della sussistenza di circostanze, a lui non imputabili, che hanno impedito la corretta esecuzione della sua prestazione contrattuale (ovvero eventi oggettivi estranei alla sua volontà, imprevedibili ed inevitabili con l'uso dell'ordinaria diligenza, cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. III del 20.01.2015 n. 826).
Parimenti, nell'ipotesi in cui è dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento della propria prestazione (cfr. in questo senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 15.07.2011 n. 15659).
Il giudice dell'opposizione, dunque, deve accertare la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposto non più in base alla sussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma sulla scorta dell'intero materiale probatorio prodotto nella causa.
“Con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria” (Cass. n. 9927/04).
Sicché, qualora il giudice riconosca, anche solo parzialmente, la fondatezza delle contestazioni specificatamente formulate dall'opponente deve, comunque, revocare in toto il decreto opposto, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento degli importi ritenuti dovuti al credito riportato nell'originario decreto ingiuntivo.
Tanto premesso occorre considerare che i rapporti tra le parti venivano definiti in primo grado innanzi il Tribunale di Paola, con sentenza n. 112/2007 R.S. che ha deciso sul merito delle rispettive domande e sul merito delle scritture private di compravendita e, successivamente, la predetta decisione, veniva confermata dalla Corte di Appello di Catanzaro n. 1634/2015 R.S., per cui gli opposti hanno agito in sede monitoria;
che dette sentenze riconoscono la proprietà, in capo al degli immobili di cui alla scrittura privata del 23/05/1999 così come riconosce in virtù Pt_1 sempre di quella vendita il credito di €. 106.202,80 oltre accessori a soddisfo, nei confronti del
. Parte_1
Ciò posto, al di là della circostanza pure dedotta del rigetto in appello del ricorso ex art. 700 c.p.c. volto ad ottenere l'accollo da parte dell'opponente delle rate del mutuo, deve rilevarsi che l'odierno opponente in detti giudizi già avanzava domanda di inadempimento con l'introduzione del giudizio di primo grado e successivo gravame e definiti con le indicate sentenze, domanda riproposta nel presente giudizio come riconvenzionale nell'opposizione al Decreto ingiuntivo ex adverso azionato e fondato sempre sul medesimo titolo.
Come noto, detto principio, mutuato dall'art. 39 c.p.c., oltre ad evidenziare una sostanziale carenza di interesse alla decisione, risponde ad irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale e non consente che il medesimo giudice o diversi giudici statuiscano due volte su una domanda identica nel petitum e nella causa petendi.
Per giurisprudenza consolidata il giudicato esterno può essere rilevato anche d'ufficio; ciò in quanto l'esistenza del giudicato esterno è, a prescindere dalla posizione assunta in giudizio dalle parti, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, trattandosi di un elemento che può essere assimilato agli elementi normativi astratti, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto;
sicché, il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del “ne bis in idem”, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione (cfr. Cass. n. 8607/2017; id n. 16847/2018; id. n. 27161/2018).
Il principio del ne bis in idem si estrinseca nei concetti di giudicato processuale e sostanziale, per cui il giudicato processuale si ricollega all'esaurimento dei mezzi di impugnazione di cui all'art. 324 cpc ossia il divieto per un giudice di pronunciarsi ulteriormente sulla stessa materia, mentre il giudicato sostanziale è previsto dall'art. 2909 c.c. per cui l'accertamento, così passato in giudicato,
“fa stato” tra le parti.
Perché due azioni si possano dire identiche, occorre che siano identici tutti i loro elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi. Quand'anche uno solo di essi non coincida, non si potrà avere identità di azioni.
Quanto agli elementi soggettivi, questi sono costituiti dai soggetti, attivo e passivo dell'azione. Più precisamente sarà soggetto attivo dell'azione, ossia colui che propone la domanda, il soggetto attivo del diritto sostanziale affermato, mentre sarà soggetto passivo, ossia colui nei cui confronti la domanda è proposta, il soggetto passivo del rapporto sostanziale sottostante.
In ogni caso, alla luce del principio della ragione più liquida, in base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex multis cfr. Cass. n. 24027/2009; Cass. n. 22402/2008), nel giudizio di opposizione promosso in base ad un titolo esecutivo giudiziale, possono essere fatte valere solo censure afferenti l'esistenza o la regolarità formale del titolo ovvero l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto del creditore che siano sopravvenuti rispetto alla formazione del titolo medesimo.
Ciò, da un lato, in quanto al giudice dell'opposizione è precluso ogni riesame della legittimità del procedimento all'esito del quale il titolo esecutivo è stato emesso, essendo tale riesame riservato al giudice dell'impugnazione; dall'altro, nel caso di titolo esecutivo passato in cosa giudicata, per la inopponibilità di fatti in contrasto con l'accertamento coperto da giudicato.
Pertanto avendo riproposto l'inadempimento dei convenuti relativamente alla compravendita immobiliare giusta scrittura privata del 1999 e successivamente integrata nel 2000 in relazione al trasferimento di una porzione poi rivelatasi di altro soggetto, tale domanda pone a fondamento elementi modificativi e/o impeditivi della pretesa creditoria evidentemente non sopravvenuti rispetto alla formazione del titolo azionato in sede monitoria.
Alla luce di tali considerazioni l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. AL Caprioli, definitivamente pronunziando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) DICHIARA inammissibile l'opposizione proposta nell'interesse di e, per l'effetto, conferma il decreto n. 58/2018 emesso in data 12.2.2019 dal Tribunale di Paola dichiarandone l'esecutorietà;
2) ON l'opponente al pagamento nei confronti degli opposti delle spese del giudizio che si liquidano in € 7.052,00 per compenso, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Paola, lì 16.12.2025
Il Giudice
AL CAPRIOLI