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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 27/11/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 386/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato per la trattazione, Dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 386/2025 R.G., promossa da:
, (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti Simone Spennato e
AR FA del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale, sito in Parma, Strada XXII Luglio, n. 43;
RICORRENTE contro
, con sede legale in Parma, Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites, dagli Avv.ti Valeria Giroldi e
EN IN del Foro di Parma, con domicilio eletto in Parma, Viale Basetti n 10, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell' medesimo;
CP_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 11.04.2025 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio l nella sua CP_2
qualità di gestore del Fondo di Garanzia, chiedendo che l in questione venisse CP_1
condannato al pagamento, in proprio favore, della somma di Euro 7.760,13, corrispondente agli emolumenti retributivi spettanti nonché al TFR maturato (e non corrisposto) nei confronti del datore di lavoro, nel frattempo dichiarato fallito.
A fondamento della domanda rappresentava: a) di avere lavorato alle dipendenze della società in qualità di impiegato amministrativo livello C3, dal Controparte_3
03.04.2019 al 19.10.2023 (doc. 1 fasc. parte ricorrente); b) che la datrice di lavoro, in data 19.10.2023, veniva sottoposta alla procedura concorsuale della liquidazione giudiziale dinnanzi al Tribunale di Parma (R.G. 36/2023 – Sent. n. 57/2023) (doc. 2 fasc. parte ricorrente); c) che la società ometteva di corrispondere al ricorrente gli emolumenti relativi al cedolino paga di ottobre 2023, pari a complessivi Euro
18.576,91 (doc. 3 fasc. parte ricorrente); d) di essersi, quindi, insinuato nello stato passivo della procedura concorsuale per il predetto credito;
e) che lo stato passivo veniva dichiarato esecutivo in data 21.02.2024; f) che, in data 26.03.2024, veniva certificata la mancata opposizione allo stato passivo (doc. 4 fasc. parte ricorrente); g) che il Curatore fallimentare, in data 15.04.2024, si rifiutava di compilare il modello
SR52, di talché il ricorrente provvedeva autonomamente a compilare i moduli SR54 ed SR187, nonché il modulo MV70 per il conto corrente estero in area SEPA (doc. 5 fasc. parte ricorrente); h) di aver presentato, in data 22.04.2024, le domande di intervento al Fondo di Garanzia per la liquidazione dei crediti di lavoro e per il CP_2
trattamento di fine rapporto, corredate dalla necessaria documentazione a supporto;
i) che tale domanda acquisiva il seguente numero di protocollo:
.5600.22/04/2024.0137052 (doc. 6 fasc. parte ricorrente); l) che l' , in data CP_2 CP_2
13.05.2024, rigettava le predette domanda, così motivando: “CREDITO NON
AMMESSO TRA QUELLI ANTICIPABILI DALL' (doc. 7 fasc. parte ricorrente); CP_2
m) di avere, quindi, presentato ricorso in autotutela avverso il predetto provvedimento di rigetto, provvedendo, altresì, a richiedere al Curatore fallimentare, su richiesta del
Funzionario dell , uno scorporo, rispetto alle somme complessivamente ammesse CP_2
al passivo, degli importi liquidabili dal Fondo di Garanzia (ovvero l'ultima retribuzione relativa alla mensilità di ottobre 2023, gli ultimi 3 ratei della tredicesima mensilità,
l'indennità sostitutiva delle ferie non godute relativa agli ultimi 3 mesi di rapporto nonché il Trattamento di Fine Rapporto); n) che, in tale circostanza, il ricorrente compilava e provvedeva a trasmettere un nuovo modulo SR54 con gli importi rivisti ed aggiornati (doc. 8 fasc. parte ricorrente); o) che l , nelle more dell'esame del CP_2
ricorso, chiedeva al ricorrente di conoscere l'ammontare del sequestro preventivo disposto nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. n. 174/2021 (doc. 9 bis fasc. parte ricorrente); l) che il Curatore fallimentare, su richiesta del ricorrente, informava quest'ultimo che, anche per il sequestro preventivo, dovevano tenersi in considerazione i limiti di pignorabilità di 1/5 delle somme a prescindere dall'importo complessivo
(doc. 10 fasc. parte ricorrente); m) che l' rigettava il ricorso in autotutela con la CP_2
seguente motivazione: “Ciò posto, nonostante gli sforzi profusi ai fini dell'approfondimento istruttorio imposto dalla delicatezza del caso, nessuna cruciale informazione veniva ottenuta relativamente all'attualità del vincolo giuridico disposto dall'Autorità Giudiziaria o all'ammontare del debito residuo (…). Conseguentemente, ritrovandosi nell'impossibilità di ottenere le necessarie informazioni minime per poter garantire la corretta disposizione e destinazione delle somme di denaro liquidabili dall'Istituto a titolo di TFR e Crediti Diversi, la domanda di intervento del Fondo di
Garanzia non può che essere rigettata” (doc. 11 fasc. parte ricorrente); n) che l'Istituto
Previdenziale, sulla base delle dichiarazioni sottoscritte dal Curatore fallimentare in data 02.07.2024 e in data 08.07.2024, era, quindi, debitore della somma complessiva di Euro 9.602,70 e, pertanto, per effetto della decurtazione di 1/5, della somma di Euro
7.760, 13 (doc. 12 fasc. parte ricorrente).
Poste tali premesse fattuali, parte ricorrente, richiamata la disciplina relativa alle condizioni di ammissibilità al Fondo di Garanzia e alle modalità di liquidazione delle prestazioni riconosciute, deduceva che il ricorrente rientrava a pieno titolo tra i soggetti che potevano beneficiare della prestazione.
Evidenziava, poi, che i limiti di pignorabilità degli stipendi dei lavoratori dipendenti – pari a 1/5 della retribuzione netta – si applicavano anche ai sequestri penali, di talché il rigetto delle pretese attoree da parte dell si appalesava illegittimo. CP_1
Evidenziava, infine, che il provvedimento di rigetto adottato dall (tanto in prima CP_2
istanza, quanto in sede di autotutela) risultava affetto, sotto il profilo formale, da un ulteriore profilo di illegittimità, ossia dal difetto di motivazione.
Tanto premesso ed esposto, il ricorrente instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto in persona del Sig. Giudice del Lavoro, contrariis rejectis, premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di Legge, fermo ed impregiudicato ogni altro diritto o miglior pronunzia,
- In via principale e nel merito : accertare e dichiarare che il ricorrente, signor
[...]
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], nella sua qualità di dipendente in atti, ha diritto
a percepire dall' le somme relative al Fondo di Garanzia per TFR e crediti di CP_2
Lavoro, nella misura indicata nella domanda e così come meglio precisata in sede di modello SR54 ripresentato in data 08.07.2024 basato sullo scorporo, effettuato dal
Curatore, Dott. della somma complessiva recata all'interno dello Stato Per_1
passivo esecutivo della Liquidazione Giudiziale succitata ed inerente CP_3
alla sole somme indennizzabili dall' tramite il “Fondo di Garanzia”; CP_2
- accertare e dichiarare che l' è obbligato a trattenere, in forza dei titoli suddetti, CP_2
la somma di 1/5 sul netto delle somme dovute e ciò in ragione del dettato dell'art. 545
c.p.c. ma non a rigettare integralmente le domande
- e per l'effetto condannare - in Controparte_4
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande
n. 21 ovvero - Sede Provinciale di Controparte_4
PARMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, Viale Francesco Basetti, 10, 43121 Parma, in forza dei titoli suddetti al versamento delle seguenti somme lorde in favore dell'esponente: € 1.343,75, oltre € 527,90 a titolo di ratei di 13a per gli ultimi
3 mesi del rapporto ed € 324,28 per ferie non godute ultimi 3 mesi rapporto;
€ 7.016,88 per TFR oltre € 398,89 a titolo di rivalutazione su TFR;
come da dichiarazioni sottoscritte digitalmente da Curatore Dott. in data 02.07.2024 ed 08.07.2024, Per_1
ritualmente trasmesse, tutto decurtato di 1/5 sugli importi netti dovuti (ovvero 9602,70-
1842,56 = 7.760,13), maggiorati delle spese successive ed occorrende, interessi legali
e rivalutazione monetaria come da normativa provvedendo altresì, quale sostituto
d'imposta alle trattenute Erariali e contributive dovute ex Lege, da accreditarsi alle coordinate bancarie del Conto Corrente Area SEPA indicato dal signor Parte_1
in sede di domanda di accesso al Fondo.
[...]
- Con vittoria di spese, Competenze professionali, Spese Generali (15%) e C.P.A. (4%), come per Legge”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 07.05.2025 si costituiva in giudizio contestando la fondatezza delle pretese attoree e instando per la reiezione del CP_2
ricorso.
1.3. La causa veniva, dunque, istruita alla stregua della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del 27.11.2025, il Giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e – sulle conclusioni da queste rassegnate come in atti – decideva la causa dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. I motivi della decisione.
2.1. Va, anzitutto, disattesa la doglianza relativa all'illegittimità, sotto il profilo formale, del provvedimento di rigetto;
provvedimento in relazione al quale è stato lamentato il difetto di motivazione.
Le attività dell'Ente previdenziale, come noto, non sono soggette alla disciplina generale del procedimento amministrativo, se non in via di principio, in quanto inquadrabili, non come esercizio di poteri amministrativi, ma come attività di mera certazione e riconoscimento di diritti discendenti direttamente dalla legge.
L'azione dell' in tal ambito non può, dunque, dirsi amministrativa, in quanto, non CP_2
solo non v'è esercizio di discrezionalità, fissando la legge tutti i presupposti per l'erogazione delle prestazioni, ma non sussiste alcun esercizio di potere neanche in maniera vincolata, poiché è la stessa legge che attribuisce al lavoratore diritti soggettivi pieni, che da essa traggono la loro autonomia e che non risultano in alcun modo
“mediati” dai provvedimenti dell'ente previdenziale, se non con riferimento alla loro quantificazione e all'accertamento della sussistenza presupposti.
In virtù della descritta natura degli atti adottati dall , l'attività Controparte_5
procedimentale e provvedimentale dell' non dispiega direttamente effetti nei CP_2
confronti dei soggetti verso cui è rivolta, che risultano come detto titolari di diritti discendenti dalla legge e, in quanto tali, pienamente accertabili in giudizio.
Le posizioni giuridiche dei privati restano, dunque, indifferenti al rispetto, da parte dell'Ente previdenziale, delle norme che disciplinano il procedimento amministrativo,
e il giudizio proposto per contestare le determinazioni dell in merito alla spettanza CP_2
della prestazione invocata non può tradursi in un giudizio sulla legittimità dell'atto, ma
è naturalmente teso ad accertare l'esistenza del diritto.
Ragionando diversamente, la controversia non sarebbe neanche di competenza del giudice del lavoro, in quanto ricadrebbe sotto la generale giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo, poiché dovrebbe riconoscersi natura di interesse legittimo alla prestazione, qualificazione che, viceversa, non può ammettersi.
Dunque, la violazione di eventuali norme sul procedimento amministrativo non si ripercuote sulla posizione soggettiva del ricorrente, e, di conseguenza, il provvedimento adottato (tanto in prima istanza, quanto in sede di autotutela) non può essere annullato sulla base di mere violazioni procedimentali, qualora adottato sulla base del ricorrere dei presupposti di legge.
Ragionando sempre diversamente, dovrebbe ammettersi che, a causa di una violazione nel procedimento, l'Ente previdenziale verrebbe a trovarsi obbligato a corrispondere le prestazioni economiche per un diritto che, sulla base di quanto previsto dalla legge, non è mai sorto.
Non devono, quindi, considerarsi come incidenti sul diritto sostanziale i vizi denunciati dal ricorrente, relativi alla violazione dell'obbligo di motivazione imposto dall'art. 3
L. n. 241 del 1990 (peraltro nemmeno astrattamente configurabile).
Tale logica, dunque, impedisce che si possa far discendere l'illegittimità del provvedimento, e, per l'effetto, consentire l'erogazione di una prestazione previdenziale (o assistenziale) che sarebbe indebita, per mere violazioni di norme sul procedimento, siano esse generali così come quelle previste dal Regolamento dell' CP_2
n. 275 del 27.9.2006.
2.2. Tanto premesso, nel merito, va, anzitutto, ricostruito l'istituto della garanzia per il pagamento del T.F.R. da parte del Fondo appositamente istituito presso l' . CP_2
Con la Direttiva 80/987CEE, le istituzioni comunitarie si posero l'obiettivo di impegnare gli Stati membri ad introdurre disposizioni volte a tutelare i lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, in particolare per garantire loro il pagamento dei diritti non pagati (Considerando n. 1). In attuazione della suddetta
Direttiva, la L. 29 maggio 1982, n. 297, recante la disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica, ha previsto, all'art. 2, l'istituzione presso l' del “fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto” con lo scopo di CP_2
sostituirsi al datore di lavoro in caso d'insolvenza nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2120 cod. civ., spettante ai lavoratori o ai loro aventi diritto.
Erogata la prestazione, il Fondo ha azione di regresso nei confronti del datore di lavoro e subentra per le somme pagate nel privilegio riconosciuto al credito del lavoratore dagli artt. 2751-bis e 2776 cod. civ..
Successivamente, il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, attuativo, a sua volta, della delega di cui all'art. 48 L. 29 dicembre 1990, n. 428, ha previsto l'intervento del medesimo
Fondo, alimentato finanziariamente mediante aumento dei contributi già corrisposti al
Fondo per il trattamento di fine rapporto, per i (diversi) crediti di lavoro relativi agli ultimi tre mesi del rapporto, i quali, peraltro, sono garantiti entro un certo massimale, non sono compatibili con redditi alternativi ricevuti dal lavoratore nello stesso periodo, sono prescrittibili entro il breve termine di un anno e comprendono gli accessori, decorrenti dalla data di presentazione della relativa domanda.
Il Fondo di Garanzia si sostituisce al datore di lavoro, in forza di un accollo cumulativo ex lege, cosicché è tenuto ad erogare il T.F.R. che il datore di lavoro era obbligato a corrispondere, come autorevolmente ritenuto nell'ultimo arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, costituito dalla sentenza n. 14220/2002, emessa in sede di nomofilachia, a composizione di contrasto.
Nel medesimo senso, proprio in applicazione di detti principi, la Suprema Corte, con sentenza n. 20664/2007 della Sezione Lavoro, ha ritenuto che il Fondo di Garanzia sia tenuto a corrispondere al lavoratore il T.F.R. come accertato nello stato passivo della procedura concorsuale del datore di lavoro, nell'ambito della quale soltanto l' CP_2
poteva sollevare eccezioni relative all'insussistenza del debito del datore di lavoro. Il
Fondo, infatti, quale accollante ex lege, assume in via solidale e sussidiaria la medesima obbligazione (inadempiuta) del datore di lavoro. Pertanto, l'accertamento ed il conseguimento di quanto dovuto dal Fondo medesimo devono passare per il tramite della insinuazione del credito e dei relativi accessori nello stato passivo del fallimento
(o altra procedura concorsuale) cui è sottoposto il datore di lavoro (reso esecutivo o divenuto definitivo) nonché per la successiva presentazione al Fondo della domanda di pagamento (trascorso il termine dilatorio di 15 giorni previsto dalla L. n. 297 del 1980).
Solo con tale sequenza è, infatti, possibile assicurare le esigenze di tutela di creditori e debitori coinvolti e, di conseguenza, l' (in quanto gestore del Fondo ed CP_2
obbligato a sostituirsi al debitore principale) potrà proporre reclamo al Tribunale fallimentare contro i provvedimenti del Giudice Delegato. Per queste ragioni, conclude la Suprema Corte, “pur non sostituendosi al fallimento (o ad altra procedura concorsuale) del datore di lavoro insolvente, il Fondo di Garanzia - quale accollante ex lege - assume, tuttavia, la medesima obbligazione che risulti definitivamente accertata
- a carico del datore di lavoro insolvente, appunto - nel fallimento (o in altra procedura concorsuale) che lo riguardi” (Cass., sez. Lav. n. 20664/2007 cit., nello stesso senso anche Cass., sez. Lav., n. 10713/2008).
Secondo quanto, poi, stabilito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 9231/2010 della
Sez. Lav., il diritto del lavoratore alla prestazione del Fondo di garanzia dell' , in CP_2
caso di insolvenza del datore di lavoro, sorge, ove il credito sia stato accertato nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le specifiche regole di quest'ultima, dovendosi ritenere sufficiente a sorreggere la pretesa di pagamento del lavoratore nei confronti del Fondo - in coerenza con i principi comunitari in materia, volti a garantire al lavoratore l'adempimento dei crediti retributivi in caso di insolvenza datoriale -
l'avvenuta ammissione del credito al passivo, senza la necessità di una preventiva informazione all'Istituto previdenziale della sussistenza dei presupposti e della misura del credito. Ne consegue che il potere di organizzazione e regolamentazione attribuito dalla legge all' , in riferimento alla determinazione della documentazione da CP_2
allegare alla domanda del lavoratore, deve essere esercitato secondo criteri di ragionevolezza, così da non vanificare l'esercizio dei diritti riconosciuti al lavoratore.
(cfr. massima) (dello stesso avviso anche Cass., Sez. Lav., n. 24231/2014 nonché n.
24730/2015).
A partire, tuttavia, da Cass. n. 19277/2018 e sino alle più recenti Cass. n. 5376/2020 e
4897/21, si è affermato - senza che, tuttavia, sia mai stato sollecitato sul punto un nuovo intervento delle S.U. in sede nomofilattica - il contrario indirizzo secondo cui l'ammissione del credito per T.F.R. al passivo fallimentare non può vincolare l' che è estraneo alla procedura e deve poter contestare i presupposti per la CP_2
concreta operatività della regola di intervento del Fondo.
Nell'evoluzione del delineato percorso giurisprudenziale, si è così affermata, sulla base della sempre più nitida distinzione dei due ambiti retributivo e previdenziale, una progressiva emancipazione dell (Cass. 19 luglio 2018, n. 19277, p.to 18 in CP_2
motivazione; Cass. 26 settembre 2018, n. 23047, p.to 17 in motivazione;
Cass. 14 novembre 2018, n. 29363, p.to 11 in motivazione;
Cass. 28 novembre 2018, n. 30804,
p.to 9 in motivazione) dalle risultanze dello stato passivo del fallimento datoriale (Cass. 17 aprile 2015, n. 7877; Cass. 13 novembre 2015, n. 23258; Cass. 28 gennaio 2020, n.
1886).
Di talché, deve condividersi - in adesione alla prospettazione patrocinata dall' CP_1
convenuto – l'assunto relativo all'irrilevanza, nell'ipotesi de qua, dell'ammissione allo stato passivo dei crediti retributivi dei lavoratori istanti.
2.3. Così ricostruiti i principi applicabili alla fattispecie in controversia, occorre evidenziare che, nel caso di specie, l' non ha contestato, né la sussistenza dei CP_2
requisiti di fallibilità del datore di lavoro, né l'ammissione al passivo del credito, bensì, da un lato, la misura di tale pretesa creditoria e, dall'altro, la sussistenza di un vincolo sulle somme eventualmente debende al ricorrente a titolo di retribuzioni e/o TFR a carico del fondo di garanzia, nei limiti del quinto, quanto al pignoramento presso terzi autorizzato sulle predette somme, e per l'intero, quanto al sequestro per equivalente disposto dalla Procura della Repubblica di Parma.
Sotto il primo profilo, in particolare, l ha rilevato come la domanda di CP_1
intervento del fondo di garanzia presentata dal ricorrente in data 22.04.2024 (per un importo pari a complessivi ed indifferenziati € 18.703,85) sia stata originariamente reietta, inerendo, in parte, a crediti non anticipabili dall' , ovvero, in particolare, CP_2
oltreché a crediti per retribuzioni, anche a crediti risarcitori relativi all'omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi quelli conseguenti ad infortuni sul lavoro) o sorti per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
Quanto al secondo profilo, l' ha dedotto e documentato che l'istante risulta CP_1
destinatario: a) di un atto di pignoramento presso terzi del 30.01.2017 proveniente da
Equitalia sede di Foggia, per un ammontare totale pari ad €118.477,56 (doc. 6 fasc. parte resistente); b) di un provvedimento di sequestro per equivalente emesso dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parma in data 16.01.2021 nei confronti – tra gli altri – del Sig. , a seguito del provvedimento Parte_1
di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. disposto dal Tribunale di Parma in data 19.11.2020 per complessivi €16.867.338,66 – in capo a d a nome CP_6
del ricorrente 600.528,50 (doc. 7 fasc. parte resistente).
Sulla base di tali elementi, l' ha, dunque, evidenziato che il vincolo apposto, in CP_2
virtù del sequestro per equivalente disposto dalla Procura della Repubblica di Parma, sulle somme rivendicate dal lavoratore nella presente sede insiste sulle predette somme per l'intero ammontare fino a concorrenza dell'importo sequestrato, anche oltre il limite di 1/5 previsto per il pignoramento.
2.4. Tanto premesso – richiamati i principi che regolano il riparto degli onere probatori ed evidenziato che, dinnanzi alle allegazioni ed alle produzioni dell' convenuto CP_1
relative all'insistenza, sulle somme rivendicate dall'istante, di un sequestro per equivalente emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parma in data 16.01.2021 (circostanza, questa, che rappresenta fatto impeditivo rispetto alla pretesa in controversia), parte ricorrente, in sede di prima udienza di discussione del
22.05.2025 (ossia con la prima difesa utile), nulla ha, sul punto, dedotto ed eccepito
(come, per contro, era suo onere fare) – la richiesta attorea di pagamento avanzata nella presente sede non può essere accolta, dato che l' è, allo stato e sino alla CP_1
pronuncia di dissequestro parziale da parte del giudice penale (pronuncia che, alla stregua delle allegazioni delle parti e della documentazione versata in atti, non risulta essere stata emessa), giuridicamente impossibilitato a procedere al pagamento di tale somma.
2.5. Alla stregua delle predette considerazioni, il ricorso deve essere, dunque, rigettato.
3. Sulle spese di lite.
Quanto alle spese di lite, giova ribadire che, con la recente sentenza n. 77/2018, la
Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2
c.p.c. nella parte in cui non consente di compensare parzialmente o per intero le suddette spese ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore. Secondo la Corte, devono ritenersi riconducibili alla clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” tutte quelle ipotesi analoghe a quelle tipizzate espressamente nell'art. 92 comma 2 c.p.c., ovvero che siano di pari o maggiore gravità ed eccezionalità, con la conseguenza che “l'assoluta novità della questione trattata” e il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” assumono la sola funzione di parametro di riferimento per la determinazione dell'area di operatività della norma e non un ruolo tipizzante esclusivo.
Ebbene, nell'ipotesi de qua, la complessità delle questioni giuridiche in controversia, preclusiva della conoscibilità a priori delle ragioni delle parti - costituendo “analoga grave ed eccezionale ragione di compensazione delle spese di lite tra le parti” - autorizza la compensazione integrale delle predette spese tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nelle cause riunite in epigrafe indicate, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Parma, il 27 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato per la trattazione, Dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 386/2025 R.G., promossa da:
, (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti Simone Spennato e
AR FA del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale, sito in Parma, Strada XXII Luglio, n. 43;
RICORRENTE contro
, con sede legale in Parma, Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites, dagli Avv.ti Valeria Giroldi e
EN IN del Foro di Parma, con domicilio eletto in Parma, Viale Basetti n 10, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell' medesimo;
CP_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 11.04.2025 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio l nella sua CP_2
qualità di gestore del Fondo di Garanzia, chiedendo che l in questione venisse CP_1
condannato al pagamento, in proprio favore, della somma di Euro 7.760,13, corrispondente agli emolumenti retributivi spettanti nonché al TFR maturato (e non corrisposto) nei confronti del datore di lavoro, nel frattempo dichiarato fallito.
A fondamento della domanda rappresentava: a) di avere lavorato alle dipendenze della società in qualità di impiegato amministrativo livello C3, dal Controparte_3
03.04.2019 al 19.10.2023 (doc. 1 fasc. parte ricorrente); b) che la datrice di lavoro, in data 19.10.2023, veniva sottoposta alla procedura concorsuale della liquidazione giudiziale dinnanzi al Tribunale di Parma (R.G. 36/2023 – Sent. n. 57/2023) (doc. 2 fasc. parte ricorrente); c) che la società ometteva di corrispondere al ricorrente gli emolumenti relativi al cedolino paga di ottobre 2023, pari a complessivi Euro
18.576,91 (doc. 3 fasc. parte ricorrente); d) di essersi, quindi, insinuato nello stato passivo della procedura concorsuale per il predetto credito;
e) che lo stato passivo veniva dichiarato esecutivo in data 21.02.2024; f) che, in data 26.03.2024, veniva certificata la mancata opposizione allo stato passivo (doc. 4 fasc. parte ricorrente); g) che il Curatore fallimentare, in data 15.04.2024, si rifiutava di compilare il modello
SR52, di talché il ricorrente provvedeva autonomamente a compilare i moduli SR54 ed SR187, nonché il modulo MV70 per il conto corrente estero in area SEPA (doc. 5 fasc. parte ricorrente); h) di aver presentato, in data 22.04.2024, le domande di intervento al Fondo di Garanzia per la liquidazione dei crediti di lavoro e per il CP_2
trattamento di fine rapporto, corredate dalla necessaria documentazione a supporto;
i) che tale domanda acquisiva il seguente numero di protocollo:
.5600.22/04/2024.0137052 (doc. 6 fasc. parte ricorrente); l) che l' , in data CP_2 CP_2
13.05.2024, rigettava le predette domanda, così motivando: “CREDITO NON
AMMESSO TRA QUELLI ANTICIPABILI DALL' (doc. 7 fasc. parte ricorrente); CP_2
m) di avere, quindi, presentato ricorso in autotutela avverso il predetto provvedimento di rigetto, provvedendo, altresì, a richiedere al Curatore fallimentare, su richiesta del
Funzionario dell , uno scorporo, rispetto alle somme complessivamente ammesse CP_2
al passivo, degli importi liquidabili dal Fondo di Garanzia (ovvero l'ultima retribuzione relativa alla mensilità di ottobre 2023, gli ultimi 3 ratei della tredicesima mensilità,
l'indennità sostitutiva delle ferie non godute relativa agli ultimi 3 mesi di rapporto nonché il Trattamento di Fine Rapporto); n) che, in tale circostanza, il ricorrente compilava e provvedeva a trasmettere un nuovo modulo SR54 con gli importi rivisti ed aggiornati (doc. 8 fasc. parte ricorrente); o) che l , nelle more dell'esame del CP_2
ricorso, chiedeva al ricorrente di conoscere l'ammontare del sequestro preventivo disposto nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. n. 174/2021 (doc. 9 bis fasc. parte ricorrente); l) che il Curatore fallimentare, su richiesta del ricorrente, informava quest'ultimo che, anche per il sequestro preventivo, dovevano tenersi in considerazione i limiti di pignorabilità di 1/5 delle somme a prescindere dall'importo complessivo
(doc. 10 fasc. parte ricorrente); m) che l' rigettava il ricorso in autotutela con la CP_2
seguente motivazione: “Ciò posto, nonostante gli sforzi profusi ai fini dell'approfondimento istruttorio imposto dalla delicatezza del caso, nessuna cruciale informazione veniva ottenuta relativamente all'attualità del vincolo giuridico disposto dall'Autorità Giudiziaria o all'ammontare del debito residuo (…). Conseguentemente, ritrovandosi nell'impossibilità di ottenere le necessarie informazioni minime per poter garantire la corretta disposizione e destinazione delle somme di denaro liquidabili dall'Istituto a titolo di TFR e Crediti Diversi, la domanda di intervento del Fondo di
Garanzia non può che essere rigettata” (doc. 11 fasc. parte ricorrente); n) che l'Istituto
Previdenziale, sulla base delle dichiarazioni sottoscritte dal Curatore fallimentare in data 02.07.2024 e in data 08.07.2024, era, quindi, debitore della somma complessiva di Euro 9.602,70 e, pertanto, per effetto della decurtazione di 1/5, della somma di Euro
7.760, 13 (doc. 12 fasc. parte ricorrente).
Poste tali premesse fattuali, parte ricorrente, richiamata la disciplina relativa alle condizioni di ammissibilità al Fondo di Garanzia e alle modalità di liquidazione delle prestazioni riconosciute, deduceva che il ricorrente rientrava a pieno titolo tra i soggetti che potevano beneficiare della prestazione.
Evidenziava, poi, che i limiti di pignorabilità degli stipendi dei lavoratori dipendenti – pari a 1/5 della retribuzione netta – si applicavano anche ai sequestri penali, di talché il rigetto delle pretese attoree da parte dell si appalesava illegittimo. CP_1
Evidenziava, infine, che il provvedimento di rigetto adottato dall (tanto in prima CP_2
istanza, quanto in sede di autotutela) risultava affetto, sotto il profilo formale, da un ulteriore profilo di illegittimità, ossia dal difetto di motivazione.
Tanto premesso ed esposto, il ricorrente instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto in persona del Sig. Giudice del Lavoro, contrariis rejectis, premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di Legge, fermo ed impregiudicato ogni altro diritto o miglior pronunzia,
- In via principale e nel merito : accertare e dichiarare che il ricorrente, signor
[...]
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], nella sua qualità di dipendente in atti, ha diritto
a percepire dall' le somme relative al Fondo di Garanzia per TFR e crediti di CP_2
Lavoro, nella misura indicata nella domanda e così come meglio precisata in sede di modello SR54 ripresentato in data 08.07.2024 basato sullo scorporo, effettuato dal
Curatore, Dott. della somma complessiva recata all'interno dello Stato Per_1
passivo esecutivo della Liquidazione Giudiziale succitata ed inerente CP_3
alla sole somme indennizzabili dall' tramite il “Fondo di Garanzia”; CP_2
- accertare e dichiarare che l' è obbligato a trattenere, in forza dei titoli suddetti, CP_2
la somma di 1/5 sul netto delle somme dovute e ciò in ragione del dettato dell'art. 545
c.p.c. ma non a rigettare integralmente le domande
- e per l'effetto condannare - in Controparte_4
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande
n. 21 ovvero - Sede Provinciale di Controparte_4
PARMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, Viale Francesco Basetti, 10, 43121 Parma, in forza dei titoli suddetti al versamento delle seguenti somme lorde in favore dell'esponente: € 1.343,75, oltre € 527,90 a titolo di ratei di 13a per gli ultimi
3 mesi del rapporto ed € 324,28 per ferie non godute ultimi 3 mesi rapporto;
€ 7.016,88 per TFR oltre € 398,89 a titolo di rivalutazione su TFR;
come da dichiarazioni sottoscritte digitalmente da Curatore Dott. in data 02.07.2024 ed 08.07.2024, Per_1
ritualmente trasmesse, tutto decurtato di 1/5 sugli importi netti dovuti (ovvero 9602,70-
1842,56 = 7.760,13), maggiorati delle spese successive ed occorrende, interessi legali
e rivalutazione monetaria come da normativa provvedendo altresì, quale sostituto
d'imposta alle trattenute Erariali e contributive dovute ex Lege, da accreditarsi alle coordinate bancarie del Conto Corrente Area SEPA indicato dal signor Parte_1
in sede di domanda di accesso al Fondo.
[...]
- Con vittoria di spese, Competenze professionali, Spese Generali (15%) e C.P.A. (4%), come per Legge”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 07.05.2025 si costituiva in giudizio contestando la fondatezza delle pretese attoree e instando per la reiezione del CP_2
ricorso.
1.3. La causa veniva, dunque, istruita alla stregua della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del 27.11.2025, il Giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e – sulle conclusioni da queste rassegnate come in atti – decideva la causa dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. I motivi della decisione.
2.1. Va, anzitutto, disattesa la doglianza relativa all'illegittimità, sotto il profilo formale, del provvedimento di rigetto;
provvedimento in relazione al quale è stato lamentato il difetto di motivazione.
Le attività dell'Ente previdenziale, come noto, non sono soggette alla disciplina generale del procedimento amministrativo, se non in via di principio, in quanto inquadrabili, non come esercizio di poteri amministrativi, ma come attività di mera certazione e riconoscimento di diritti discendenti direttamente dalla legge.
L'azione dell' in tal ambito non può, dunque, dirsi amministrativa, in quanto, non CP_2
solo non v'è esercizio di discrezionalità, fissando la legge tutti i presupposti per l'erogazione delle prestazioni, ma non sussiste alcun esercizio di potere neanche in maniera vincolata, poiché è la stessa legge che attribuisce al lavoratore diritti soggettivi pieni, che da essa traggono la loro autonomia e che non risultano in alcun modo
“mediati” dai provvedimenti dell'ente previdenziale, se non con riferimento alla loro quantificazione e all'accertamento della sussistenza presupposti.
In virtù della descritta natura degli atti adottati dall , l'attività Controparte_5
procedimentale e provvedimentale dell' non dispiega direttamente effetti nei CP_2
confronti dei soggetti verso cui è rivolta, che risultano come detto titolari di diritti discendenti dalla legge e, in quanto tali, pienamente accertabili in giudizio.
Le posizioni giuridiche dei privati restano, dunque, indifferenti al rispetto, da parte dell'Ente previdenziale, delle norme che disciplinano il procedimento amministrativo,
e il giudizio proposto per contestare le determinazioni dell in merito alla spettanza CP_2
della prestazione invocata non può tradursi in un giudizio sulla legittimità dell'atto, ma
è naturalmente teso ad accertare l'esistenza del diritto.
Ragionando diversamente, la controversia non sarebbe neanche di competenza del giudice del lavoro, in quanto ricadrebbe sotto la generale giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo, poiché dovrebbe riconoscersi natura di interesse legittimo alla prestazione, qualificazione che, viceversa, non può ammettersi.
Dunque, la violazione di eventuali norme sul procedimento amministrativo non si ripercuote sulla posizione soggettiva del ricorrente, e, di conseguenza, il provvedimento adottato (tanto in prima istanza, quanto in sede di autotutela) non può essere annullato sulla base di mere violazioni procedimentali, qualora adottato sulla base del ricorrere dei presupposti di legge.
Ragionando sempre diversamente, dovrebbe ammettersi che, a causa di una violazione nel procedimento, l'Ente previdenziale verrebbe a trovarsi obbligato a corrispondere le prestazioni economiche per un diritto che, sulla base di quanto previsto dalla legge, non è mai sorto.
Non devono, quindi, considerarsi come incidenti sul diritto sostanziale i vizi denunciati dal ricorrente, relativi alla violazione dell'obbligo di motivazione imposto dall'art. 3
L. n. 241 del 1990 (peraltro nemmeno astrattamente configurabile).
Tale logica, dunque, impedisce che si possa far discendere l'illegittimità del provvedimento, e, per l'effetto, consentire l'erogazione di una prestazione previdenziale (o assistenziale) che sarebbe indebita, per mere violazioni di norme sul procedimento, siano esse generali così come quelle previste dal Regolamento dell' CP_2
n. 275 del 27.9.2006.
2.2. Tanto premesso, nel merito, va, anzitutto, ricostruito l'istituto della garanzia per il pagamento del T.F.R. da parte del Fondo appositamente istituito presso l' . CP_2
Con la Direttiva 80/987CEE, le istituzioni comunitarie si posero l'obiettivo di impegnare gli Stati membri ad introdurre disposizioni volte a tutelare i lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, in particolare per garantire loro il pagamento dei diritti non pagati (Considerando n. 1). In attuazione della suddetta
Direttiva, la L. 29 maggio 1982, n. 297, recante la disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica, ha previsto, all'art. 2, l'istituzione presso l' del “fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto” con lo scopo di CP_2
sostituirsi al datore di lavoro in caso d'insolvenza nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2120 cod. civ., spettante ai lavoratori o ai loro aventi diritto.
Erogata la prestazione, il Fondo ha azione di regresso nei confronti del datore di lavoro e subentra per le somme pagate nel privilegio riconosciuto al credito del lavoratore dagli artt. 2751-bis e 2776 cod. civ..
Successivamente, il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, attuativo, a sua volta, della delega di cui all'art. 48 L. 29 dicembre 1990, n. 428, ha previsto l'intervento del medesimo
Fondo, alimentato finanziariamente mediante aumento dei contributi già corrisposti al
Fondo per il trattamento di fine rapporto, per i (diversi) crediti di lavoro relativi agli ultimi tre mesi del rapporto, i quali, peraltro, sono garantiti entro un certo massimale, non sono compatibili con redditi alternativi ricevuti dal lavoratore nello stesso periodo, sono prescrittibili entro il breve termine di un anno e comprendono gli accessori, decorrenti dalla data di presentazione della relativa domanda.
Il Fondo di Garanzia si sostituisce al datore di lavoro, in forza di un accollo cumulativo ex lege, cosicché è tenuto ad erogare il T.F.R. che il datore di lavoro era obbligato a corrispondere, come autorevolmente ritenuto nell'ultimo arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, costituito dalla sentenza n. 14220/2002, emessa in sede di nomofilachia, a composizione di contrasto.
Nel medesimo senso, proprio in applicazione di detti principi, la Suprema Corte, con sentenza n. 20664/2007 della Sezione Lavoro, ha ritenuto che il Fondo di Garanzia sia tenuto a corrispondere al lavoratore il T.F.R. come accertato nello stato passivo della procedura concorsuale del datore di lavoro, nell'ambito della quale soltanto l' CP_2
poteva sollevare eccezioni relative all'insussistenza del debito del datore di lavoro. Il
Fondo, infatti, quale accollante ex lege, assume in via solidale e sussidiaria la medesima obbligazione (inadempiuta) del datore di lavoro. Pertanto, l'accertamento ed il conseguimento di quanto dovuto dal Fondo medesimo devono passare per il tramite della insinuazione del credito e dei relativi accessori nello stato passivo del fallimento
(o altra procedura concorsuale) cui è sottoposto il datore di lavoro (reso esecutivo o divenuto definitivo) nonché per la successiva presentazione al Fondo della domanda di pagamento (trascorso il termine dilatorio di 15 giorni previsto dalla L. n. 297 del 1980).
Solo con tale sequenza è, infatti, possibile assicurare le esigenze di tutela di creditori e debitori coinvolti e, di conseguenza, l' (in quanto gestore del Fondo ed CP_2
obbligato a sostituirsi al debitore principale) potrà proporre reclamo al Tribunale fallimentare contro i provvedimenti del Giudice Delegato. Per queste ragioni, conclude la Suprema Corte, “pur non sostituendosi al fallimento (o ad altra procedura concorsuale) del datore di lavoro insolvente, il Fondo di Garanzia - quale accollante ex lege - assume, tuttavia, la medesima obbligazione che risulti definitivamente accertata
- a carico del datore di lavoro insolvente, appunto - nel fallimento (o in altra procedura concorsuale) che lo riguardi” (Cass., sez. Lav. n. 20664/2007 cit., nello stesso senso anche Cass., sez. Lav., n. 10713/2008).
Secondo quanto, poi, stabilito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 9231/2010 della
Sez. Lav., il diritto del lavoratore alla prestazione del Fondo di garanzia dell' , in CP_2
caso di insolvenza del datore di lavoro, sorge, ove il credito sia stato accertato nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le specifiche regole di quest'ultima, dovendosi ritenere sufficiente a sorreggere la pretesa di pagamento del lavoratore nei confronti del Fondo - in coerenza con i principi comunitari in materia, volti a garantire al lavoratore l'adempimento dei crediti retributivi in caso di insolvenza datoriale -
l'avvenuta ammissione del credito al passivo, senza la necessità di una preventiva informazione all'Istituto previdenziale della sussistenza dei presupposti e della misura del credito. Ne consegue che il potere di organizzazione e regolamentazione attribuito dalla legge all' , in riferimento alla determinazione della documentazione da CP_2
allegare alla domanda del lavoratore, deve essere esercitato secondo criteri di ragionevolezza, così da non vanificare l'esercizio dei diritti riconosciuti al lavoratore.
(cfr. massima) (dello stesso avviso anche Cass., Sez. Lav., n. 24231/2014 nonché n.
24730/2015).
A partire, tuttavia, da Cass. n. 19277/2018 e sino alle più recenti Cass. n. 5376/2020 e
4897/21, si è affermato - senza che, tuttavia, sia mai stato sollecitato sul punto un nuovo intervento delle S.U. in sede nomofilattica - il contrario indirizzo secondo cui l'ammissione del credito per T.F.R. al passivo fallimentare non può vincolare l' che è estraneo alla procedura e deve poter contestare i presupposti per la CP_2
concreta operatività della regola di intervento del Fondo.
Nell'evoluzione del delineato percorso giurisprudenziale, si è così affermata, sulla base della sempre più nitida distinzione dei due ambiti retributivo e previdenziale, una progressiva emancipazione dell (Cass. 19 luglio 2018, n. 19277, p.to 18 in CP_2
motivazione; Cass. 26 settembre 2018, n. 23047, p.to 17 in motivazione;
Cass. 14 novembre 2018, n. 29363, p.to 11 in motivazione;
Cass. 28 novembre 2018, n. 30804,
p.to 9 in motivazione) dalle risultanze dello stato passivo del fallimento datoriale (Cass. 17 aprile 2015, n. 7877; Cass. 13 novembre 2015, n. 23258; Cass. 28 gennaio 2020, n.
1886).
Di talché, deve condividersi - in adesione alla prospettazione patrocinata dall' CP_1
convenuto – l'assunto relativo all'irrilevanza, nell'ipotesi de qua, dell'ammissione allo stato passivo dei crediti retributivi dei lavoratori istanti.
2.3. Così ricostruiti i principi applicabili alla fattispecie in controversia, occorre evidenziare che, nel caso di specie, l' non ha contestato, né la sussistenza dei CP_2
requisiti di fallibilità del datore di lavoro, né l'ammissione al passivo del credito, bensì, da un lato, la misura di tale pretesa creditoria e, dall'altro, la sussistenza di un vincolo sulle somme eventualmente debende al ricorrente a titolo di retribuzioni e/o TFR a carico del fondo di garanzia, nei limiti del quinto, quanto al pignoramento presso terzi autorizzato sulle predette somme, e per l'intero, quanto al sequestro per equivalente disposto dalla Procura della Repubblica di Parma.
Sotto il primo profilo, in particolare, l ha rilevato come la domanda di CP_1
intervento del fondo di garanzia presentata dal ricorrente in data 22.04.2024 (per un importo pari a complessivi ed indifferenziati € 18.703,85) sia stata originariamente reietta, inerendo, in parte, a crediti non anticipabili dall' , ovvero, in particolare, CP_2
oltreché a crediti per retribuzioni, anche a crediti risarcitori relativi all'omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi quelli conseguenti ad infortuni sul lavoro) o sorti per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
Quanto al secondo profilo, l' ha dedotto e documentato che l'istante risulta CP_1
destinatario: a) di un atto di pignoramento presso terzi del 30.01.2017 proveniente da
Equitalia sede di Foggia, per un ammontare totale pari ad €118.477,56 (doc. 6 fasc. parte resistente); b) di un provvedimento di sequestro per equivalente emesso dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parma in data 16.01.2021 nei confronti – tra gli altri – del Sig. , a seguito del provvedimento Parte_1
di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. disposto dal Tribunale di Parma in data 19.11.2020 per complessivi €16.867.338,66 – in capo a d a nome CP_6
del ricorrente 600.528,50 (doc. 7 fasc. parte resistente).
Sulla base di tali elementi, l' ha, dunque, evidenziato che il vincolo apposto, in CP_2
virtù del sequestro per equivalente disposto dalla Procura della Repubblica di Parma, sulle somme rivendicate dal lavoratore nella presente sede insiste sulle predette somme per l'intero ammontare fino a concorrenza dell'importo sequestrato, anche oltre il limite di 1/5 previsto per il pignoramento.
2.4. Tanto premesso – richiamati i principi che regolano il riparto degli onere probatori ed evidenziato che, dinnanzi alle allegazioni ed alle produzioni dell' convenuto CP_1
relative all'insistenza, sulle somme rivendicate dall'istante, di un sequestro per equivalente emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parma in data 16.01.2021 (circostanza, questa, che rappresenta fatto impeditivo rispetto alla pretesa in controversia), parte ricorrente, in sede di prima udienza di discussione del
22.05.2025 (ossia con la prima difesa utile), nulla ha, sul punto, dedotto ed eccepito
(come, per contro, era suo onere fare) – la richiesta attorea di pagamento avanzata nella presente sede non può essere accolta, dato che l' è, allo stato e sino alla CP_1
pronuncia di dissequestro parziale da parte del giudice penale (pronuncia che, alla stregua delle allegazioni delle parti e della documentazione versata in atti, non risulta essere stata emessa), giuridicamente impossibilitato a procedere al pagamento di tale somma.
2.5. Alla stregua delle predette considerazioni, il ricorso deve essere, dunque, rigettato.
3. Sulle spese di lite.
Quanto alle spese di lite, giova ribadire che, con la recente sentenza n. 77/2018, la
Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2
c.p.c. nella parte in cui non consente di compensare parzialmente o per intero le suddette spese ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore. Secondo la Corte, devono ritenersi riconducibili alla clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” tutte quelle ipotesi analoghe a quelle tipizzate espressamente nell'art. 92 comma 2 c.p.c., ovvero che siano di pari o maggiore gravità ed eccezionalità, con la conseguenza che “l'assoluta novità della questione trattata” e il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” assumono la sola funzione di parametro di riferimento per la determinazione dell'area di operatività della norma e non un ruolo tipizzante esclusivo.
Ebbene, nell'ipotesi de qua, la complessità delle questioni giuridiche in controversia, preclusiva della conoscibilità a priori delle ragioni delle parti - costituendo “analoga grave ed eccezionale ragione di compensazione delle spese di lite tra le parti” - autorizza la compensazione integrale delle predette spese tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nelle cause riunite in epigrafe indicate, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Parma, il 27 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri