Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/02/2025, n. 2057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2057 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente est. -
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 446 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
(c.f. rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. NOBILE ROBERTA presso il quale elettivamente domicilia
E
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_2 C.F._2 dall'avv. SASSO GIUSEPPE DIEGO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/01/2024 e , premettendo: Parte_1 Parte_2
di aver contratto matrimonio in Napoli il 22/05/2009; che dal matrimonio era nata una FI il 23.02.2010; Per_1
che rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e raccolte le conclusioni il Tribunale si riservava la decisione.
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Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
a) I coniugi, nel reciproco rispetto, vivranno separatamente;
b) Le parti si danno, a tal riguardo, reciprocamente atto che da prima della sottoscrizione del presente verbale, i coniugi non coabitano;
c) Conferma dell'affido condiviso per la FI minore con residenza privilegiata Per_1
della minore presso la madre in Napoli al vico Lungo Montecalvario n. 59/A, piano 2, int. 10;
d) disporre che le parti dovranno comunicarsi reciprocamente eventuali cambi di residenza a mezzo raccomandata A/R almeno 15 giorni prima e di comunicarsi tempestivamente ogni problema concernente la salute e l'educazione della FI , concordando la migliore Per_1
soluzione nel superiore interesse della minore;
e) Il Sig. si obbliga a versare, a titolo di concorso del mantenimento della Parte_1 propria FI minore , l'importo di € 350,00 (Euro trecento/00), entro il primo giorno di Per_1 ogni mese da corrispondersi nella quota di € 300,00 a mezzo bonifico bancario presso il conto corrente intestato alla Sig.ra ed € 50,00 da corrispondersi presso la carta prepagata “carta Pt_2 flash mastercard” n. 5305148008602359 intestata alla FI , oltre il 50% Persona_2
(cinquanta per cento) di tutte le spese straordinarie, preventivamente concordate e previa presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa, il tutto in totale conformità a quanto previsto dal Protocollo di intesa fra magistrati e avvocati in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c. del 2018 Napoli.
f) I coniugi rinunciano, reciprocamente, all'assegno alimentare e/o di mantenimento, riconoscono e si danno atto di essere economicamente autosufficienti e, conseguentemente, dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia pretesa e di non aver altro a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione;
g) I tempi e le modalità di visita del padre, in ragione delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore vengono concordati nelle seguenti modalità: il padre trascorrerà con la FI i giorni dal venerdì alla domenica fino a sera, a weekend alterni con la madre. Il padre avrà facoltà di trascorrere i pomeriggi infrasettimanali con la minore anche in occasione delle attività ludico-sportive, anche con facoltà di pernottamento;
Durante le vacanze natalizie entrambi i coniugi potranno tenere la FI nel seguente ordine: il giorno 24 dicembre con il padre, il 25 dicembre con la madre e seguendo il criterio della alternanza il 26 e 31 dicembre con l'uno e il primo gennaio con l'altro genitore;
Nelle vacanze pasquali, ad anni alterni la FI minore trascorrerà col il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo, iniziando nel predetto ordine dall'anno 2024; Nel periodo delle vacanze estive la minore
2 trascorrerà con ciascuno dei due genitori due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi di comune accordo entro il 30 maggio di ogni anno.
h) Le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio dei rispettivi titoli di viaggio nonché di quello della minore;
Con decreto del 15/11/2024 il giudice relatore rilevava d'ufficio che le parti avevano regolato in modo generico il regime di frequentazione infrasettimanale del padre con la minore.
All'udienza cartolare del 04/02/2025, con note di trattazione scritta, le parti integravano l'accordo, calendarizzando gli incontri padre-FI:
g) I tempi e le modalità di visita del padre, in ragione delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore vengono concordati nelle seguenti modalità: il padre trascorrerà con la FI i giorni dal venerdì alla domenica fino a sera, a weekend alterni con la madre. Il padre avrà facoltà di trascorrere i pomeriggi infrasettimanali con la minore anche in occasione delle attività ludicosportive, anche con facoltà di pernottamento previo accordo, stabilendo nel giorno del MERCOLEDI' all'uscita da scuola fino alle ore 19:30, quale giorno infrasettimanale che la minore dovrà trascorrere con il padre, salvo diverso accordo;
Per_1
Durante le vacanze natalizie entrambi i coniugi potranno tenere la FI nel seguente ordine: il giorno 24 dicembre con il padre, il 25 dicembre con la madre e seguendo il criterio della alternanza il 26 e 31 dicembre con l'uno e il primo gennaio con l'altro genitore;
Nelle vacanze pasquali, ad anni alterni la FI minore trascorrerà col il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo, iniziando nel predetto ordine dall'anno 2024; Nel periodo delle vacanze estive la minore trascorrerà con ciascuno dei due genitori due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi di comune accordo entro il 30 maggio di ogni anno;
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
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P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
(atto n.14, parte II, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2009);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 07/02/2025.
Il Presidente est.
Raffaele Sdino
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