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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VIII, sentenza 11/02/2026, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 711/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PEZZA SERGIO, Presidente
AR VI, Relatore
PANARIELLO CIRO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7291/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 649254-2024 IMU 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 397/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di iscrizione di fermo amministrativo n. 649254/2024 notificato il 19.11.2024 da SO.Get. s.p.a. per conto del Comune di Centola, nella sua qualità di erede del defunto padre Nominativo_1, debitore originario, in relazione all'omesso pagamento delle somme risultanti da n. 11 intimazioni di pagamento, riferite a IMU e TARI per i periodi 2006-2008 e 2012-2016, per un importo di euro
49.230,45.
In via preliminare ha chiesto la riunione del presente giudizio a quelli nn. 2107, 3902, 5622 e 6417/2024, presentati dinanzi a questa Corte contro le ingiunzioni di pagamento poste a fondamento dell'atto impugnato.
In via subordinata ha eccepito la nullità per omessa notifica degli atti presupposti, la decadenza, la prescrizione ed il vizio di motivazione in ordine alle modalità di calcolo degli interessi.
Anche la SO.GET. s.p.a., costituitasi in giudizio, ha chiesto la riunione ai predetti giudizi, per connessione oggettiva e soggettiva.
Ha poi depositato: a) documentazione riguardante la notifica degli atti presupposti e di quelli ad essi anteriori;
b) sentenze di questa Corte che hanno respinto i ricorsi proposti dalla Ricorrente_1 avverso le medesime intimazioni di pagamento presupposte al fermo amministrativo impugnato in questa sede, aventi nn. 2614/24 del 14.6.2024, 349/25 del 16.1.2025 e 720/25 del 3.2.2025: sulla scorta di tali produzioni ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Ha ribadito, nel resto, la legittimità del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione non è fondata.
Deve rilevarsi che: 1) con le sentenze tributarie prodotte dalla resistente, questa Corte si è pronunciata sui ricorsi proposti da Ricorrente_1, avverso la Comunicazione di avvenuta Coobbligazione in Solido n. 385306/2023 (sentenza n. 2614/24), il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 178860/2024 (sentenza n. 349/25)
e le intimazioni di pagamento n. 0085753/2024, 0085754/2024, 0085755/2024, 0085756/2024,
0085757/2024 (sentenza n. 720/25); 2) gli atti in oggetto erano fondati esattamente sugli stessi atti presupposti (intimazioni di pagamento) posti a base del fermo amministrativo qui impugnato e, anche in quelle sedi, la Ricorrente_1 aveva dedotto la loro omessa notifica;
3) tutte le sentenze indicate hanno rigettato i ricorsi, avendo accertato la regolarità delle notifiche degli atti presupposti che, come si è detto, coincidono con quelli oggetto di questo giudizio.
Non risulta (né ciò è stato dedotto dalla ricorrente) che tali sentenze siano soggette a gravame, sicché esse devono considerarsi definitive.
Da ciò deriva che la questione della omessa notifica delle intimazioni presupposte, sollevata con l'odierno ricorso, è coperta da ben due giudicati, sia pure resi a seguito della impugnazione di atti diversi
(Comunicazione di avvenuta Coobbligazione in Solido e preavviso di iscrizione ipotecaria), il che preclude il suo nuovo esame per la terza volta, determinando l'inammissibilità del ricorso medesimo.
Va disattesa anche la richiesta di riunione.
Dall'esame delle sentenze prodotte, infatti, risulta che quella avente n. 349/25 riguarda il ricorso n. 2107/24
e quella n. 720/24 riguarda il ricorso n. 3902/24: vale a dire che rispetto a tali ricorsi, espressamente indicati dalla ricorrente, i giudizi sono già definiti, il che preclude ogni forma di riunione.
Quanto agli altri due ricorsi (nn. 5622 e 6417/2024), essi sono stati proposti avverso una diversa intimazione di pagamento ed un preavviso di fermo amministrativo, alla base dei quali vi sono, ancora una volta, gli stessi atti presupposti oggetto della presente impugnazione, come rappresentato dalla stessa ricorrente e dall'agente della riscossione.
In sostanza, si è in presenza di una pluralità di giudizi proposti contro atti diversi (intimazioni, preavvisi di fermo, iscrizioni ipotecarie etc.), ma tutti adottati in relazione alla medesima pretesa tributaria;
allo stesso modo, i diversi ricorsi sono tutti fondati su di un unico motivo, costituito dall'omessa notifica degli stessi atti presupposti.
Va richiamato, in proposito, l'orientamento della Corte di Cassazione nel senso di ritenere che, quando due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto in merito ad una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause, o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono l'esame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo. Nel caso di specie, il giudicato formatosi sulla questione concernente l'omessa notifica delle cartelle strumentali alle intimazioni di pagamento preclude il riesame nel secondo giudizio del profilo accertato e risolto nel primo (Corte di
Cassazione, Sez. 5, sentenza del 31/01/2023 n. 2880).
Ne deriva che nei giudizi ancora pendenti potranno essere fatti valere, al più, i vizi propri degli atti impugnati, ma non anche la loro invalidità per omessa notifica degli atti presupposti, ormai coperta da giudicato.
Se così è, non resta nessuna ragione per disporre la riunione dei giudizi, venendo meno quelle ragioni di economia e coerenza processuale per evitare giudicati contrastanti, che giustificato l'istituto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controparte, che liquida in euro 4.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PEZZA SERGIO, Presidente
AR VI, Relatore
PANARIELLO CIRO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7291/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 649254-2024 IMU 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 397/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di iscrizione di fermo amministrativo n. 649254/2024 notificato il 19.11.2024 da SO.Get. s.p.a. per conto del Comune di Centola, nella sua qualità di erede del defunto padre Nominativo_1, debitore originario, in relazione all'omesso pagamento delle somme risultanti da n. 11 intimazioni di pagamento, riferite a IMU e TARI per i periodi 2006-2008 e 2012-2016, per un importo di euro
49.230,45.
In via preliminare ha chiesto la riunione del presente giudizio a quelli nn. 2107, 3902, 5622 e 6417/2024, presentati dinanzi a questa Corte contro le ingiunzioni di pagamento poste a fondamento dell'atto impugnato.
In via subordinata ha eccepito la nullità per omessa notifica degli atti presupposti, la decadenza, la prescrizione ed il vizio di motivazione in ordine alle modalità di calcolo degli interessi.
Anche la SO.GET. s.p.a., costituitasi in giudizio, ha chiesto la riunione ai predetti giudizi, per connessione oggettiva e soggettiva.
Ha poi depositato: a) documentazione riguardante la notifica degli atti presupposti e di quelli ad essi anteriori;
b) sentenze di questa Corte che hanno respinto i ricorsi proposti dalla Ricorrente_1 avverso le medesime intimazioni di pagamento presupposte al fermo amministrativo impugnato in questa sede, aventi nn. 2614/24 del 14.6.2024, 349/25 del 16.1.2025 e 720/25 del 3.2.2025: sulla scorta di tali produzioni ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Ha ribadito, nel resto, la legittimità del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione non è fondata.
Deve rilevarsi che: 1) con le sentenze tributarie prodotte dalla resistente, questa Corte si è pronunciata sui ricorsi proposti da Ricorrente_1, avverso la Comunicazione di avvenuta Coobbligazione in Solido n. 385306/2023 (sentenza n. 2614/24), il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 178860/2024 (sentenza n. 349/25)
e le intimazioni di pagamento n. 0085753/2024, 0085754/2024, 0085755/2024, 0085756/2024,
0085757/2024 (sentenza n. 720/25); 2) gli atti in oggetto erano fondati esattamente sugli stessi atti presupposti (intimazioni di pagamento) posti a base del fermo amministrativo qui impugnato e, anche in quelle sedi, la Ricorrente_1 aveva dedotto la loro omessa notifica;
3) tutte le sentenze indicate hanno rigettato i ricorsi, avendo accertato la regolarità delle notifiche degli atti presupposti che, come si è detto, coincidono con quelli oggetto di questo giudizio.
Non risulta (né ciò è stato dedotto dalla ricorrente) che tali sentenze siano soggette a gravame, sicché esse devono considerarsi definitive.
Da ciò deriva che la questione della omessa notifica delle intimazioni presupposte, sollevata con l'odierno ricorso, è coperta da ben due giudicati, sia pure resi a seguito della impugnazione di atti diversi
(Comunicazione di avvenuta Coobbligazione in Solido e preavviso di iscrizione ipotecaria), il che preclude il suo nuovo esame per la terza volta, determinando l'inammissibilità del ricorso medesimo.
Va disattesa anche la richiesta di riunione.
Dall'esame delle sentenze prodotte, infatti, risulta che quella avente n. 349/25 riguarda il ricorso n. 2107/24
e quella n. 720/24 riguarda il ricorso n. 3902/24: vale a dire che rispetto a tali ricorsi, espressamente indicati dalla ricorrente, i giudizi sono già definiti, il che preclude ogni forma di riunione.
Quanto agli altri due ricorsi (nn. 5622 e 6417/2024), essi sono stati proposti avverso una diversa intimazione di pagamento ed un preavviso di fermo amministrativo, alla base dei quali vi sono, ancora una volta, gli stessi atti presupposti oggetto della presente impugnazione, come rappresentato dalla stessa ricorrente e dall'agente della riscossione.
In sostanza, si è in presenza di una pluralità di giudizi proposti contro atti diversi (intimazioni, preavvisi di fermo, iscrizioni ipotecarie etc.), ma tutti adottati in relazione alla medesima pretesa tributaria;
allo stesso modo, i diversi ricorsi sono tutti fondati su di un unico motivo, costituito dall'omessa notifica degli stessi atti presupposti.
Va richiamato, in proposito, l'orientamento della Corte di Cassazione nel senso di ritenere che, quando due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto in merito ad una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause, o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono l'esame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo. Nel caso di specie, il giudicato formatosi sulla questione concernente l'omessa notifica delle cartelle strumentali alle intimazioni di pagamento preclude il riesame nel secondo giudizio del profilo accertato e risolto nel primo (Corte di
Cassazione, Sez. 5, sentenza del 31/01/2023 n. 2880).
Ne deriva che nei giudizi ancora pendenti potranno essere fatti valere, al più, i vizi propri degli atti impugnati, ma non anche la loro invalidità per omessa notifica degli atti presupposti, ormai coperta da giudicato.
Se così è, non resta nessuna ragione per disporre la riunione dei giudizi, venendo meno quelle ragioni di economia e coerenza processuale per evitare giudicati contrastanti, che giustificato l'istituto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controparte, che liquida in euro 4.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.