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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/10/2025, n. 4062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4062 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro nella persona del Giudice, dott. Giuseppe Tango, nella causa iscritta al n. 18767/2025 del Ruolo
Generale Lavoro,
T R A
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 rappresentati e difesi dall'avv. Filippo Vitrano.
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo.
- resistente –
E C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
Marco Di Gloria.
- resistente -
All'udienza del 2 ottobre 2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e diritto della decisione
DISPOSITIVO:
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti. ragioni di fatto e di diritto della decisione:
Con ricorso depositato in data 27 dicembre 2024 le parti ricorrenti in epigrafe – dipendenti dell'Amministrazione convenuta con la qualifica di docenti – convenivano in giudizio il
[...]
per sentire “Ritenere e dichiarare il diritto dei ricorrenti affinché anche Controparte_1
l'anno 2013 venga ritenuto utile ai fini del riconoscimento dell'integrale anzianità di servizio e della corretta progressione stipendiale. E per l'effetto, condannare il Controparte_1
ad operare la ricostruzione di carriera e a corrispondere tutte le differenze retributive
[...] maturate e maturande per effetto della predetta progressione, nonché ogni emolumento retributivo
1 ulteriormente dovuto e non corrisposto in dipendenza del mancato riconoscimento dell'integrale progressione di carriera, nonché la rideterminazione dei prospetti retributivi e di carriera ai fini della rideterminazione del trattamento pensionistico. Con vittoria di spese”; segnatamente, i ricorrenti deducevano l'illegittimità del D.P.R. n. 122 del 4.9.2013 in materia di proroga del blocco della contrattazione degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti e la conseguente erroneità del decreto di ricostruzione carriera.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il convenuto, CP_1 variamente contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto;
si costituiva in giudizio, altresì, l' chiedendo, in caso di accoglimento della domanda di parte ricorrente, di CP_2 condannare la parte convenuta al pagamento dei contributi non versati all'ente di previdenza, nei limiti della prescrizione quinquennale.
La causa, senza alcuna istruttoria, veniva discussa e decisa all'udienza del 2 ottobre 2025.
Il ricorso non può trovare accoglimento sulla scorta della recentissima pronuncia della Corte di
Cassazione - che si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. - la quale ha ritenuto “maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva,
l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014. A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla
«sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. 2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente
è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco».
La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e
2 verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti ( art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013. 2.5.
In tal senso si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.» ( Corte Cost. n. 310/2013).
Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio ( di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non
3 utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate.
Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata.
2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti,
l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva” (cfr. sentenza n. 13618/2025 del 21/05/2025).
Il ricorso, pertanto, va rigettato, ma l'esistenza di pronunce di segno contrario giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 2 ottobre 2025.
IL GIUDICE
EP AN
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro nella persona del Giudice, dott. Giuseppe Tango, nella causa iscritta al n. 18767/2025 del Ruolo
Generale Lavoro,
T R A
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 rappresentati e difesi dall'avv. Filippo Vitrano.
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo.
- resistente –
E C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
Marco Di Gloria.
- resistente -
All'udienza del 2 ottobre 2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e diritto della decisione
DISPOSITIVO:
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti. ragioni di fatto e di diritto della decisione:
Con ricorso depositato in data 27 dicembre 2024 le parti ricorrenti in epigrafe – dipendenti dell'Amministrazione convenuta con la qualifica di docenti – convenivano in giudizio il
[...]
per sentire “Ritenere e dichiarare il diritto dei ricorrenti affinché anche Controparte_1
l'anno 2013 venga ritenuto utile ai fini del riconoscimento dell'integrale anzianità di servizio e della corretta progressione stipendiale. E per l'effetto, condannare il Controparte_1
ad operare la ricostruzione di carriera e a corrispondere tutte le differenze retributive
[...] maturate e maturande per effetto della predetta progressione, nonché ogni emolumento retributivo
1 ulteriormente dovuto e non corrisposto in dipendenza del mancato riconoscimento dell'integrale progressione di carriera, nonché la rideterminazione dei prospetti retributivi e di carriera ai fini della rideterminazione del trattamento pensionistico. Con vittoria di spese”; segnatamente, i ricorrenti deducevano l'illegittimità del D.P.R. n. 122 del 4.9.2013 in materia di proroga del blocco della contrattazione degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti e la conseguente erroneità del decreto di ricostruzione carriera.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il convenuto, CP_1 variamente contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto;
si costituiva in giudizio, altresì, l' chiedendo, in caso di accoglimento della domanda di parte ricorrente, di CP_2 condannare la parte convenuta al pagamento dei contributi non versati all'ente di previdenza, nei limiti della prescrizione quinquennale.
La causa, senza alcuna istruttoria, veniva discussa e decisa all'udienza del 2 ottobre 2025.
Il ricorso non può trovare accoglimento sulla scorta della recentissima pronuncia della Corte di
Cassazione - che si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. - la quale ha ritenuto “maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva,
l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014. A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla
«sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. 2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente
è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco».
La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e
2 verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti ( art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013. 2.5.
In tal senso si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.» ( Corte Cost. n. 310/2013).
Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio ( di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non
3 utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate.
Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata.
2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti,
l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva” (cfr. sentenza n. 13618/2025 del 21/05/2025).
Il ricorso, pertanto, va rigettato, ma l'esistenza di pronunce di segno contrario giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 2 ottobre 2025.
IL GIUDICE
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