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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/12/2025, n. 4759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4759 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8210/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., nella persona del Giudice SA AT in esito all'udienza del 17.12.2025 disposta ai sensi degli artt. 281sexies e 281terdecies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana proposto da:
nato il [...] a [...] – SP (Brasile), rappresentato Parte_1
e difeso dall'Avv. Carmelo Ciancio (C.F. ), domiciliatario C.F._1
PARTE RICORRENTE contro
; Controparte_1
PARTE RESISTENTE con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente in linea diretta di , cittadino italiano, Persona_1 nato a [...] il [...].
FATTO
Il ricorso. Con atto depositato in data 27/07/2024, il ricorrente ha dedotto che era suo avo e, a dimostrazione del suo diritto di cittadinanza, Persona_1 ha rappresentato il seguente albero genealogico:
Il Giudice SA AT Pag. 1 di 5 In data 24.11.1926 contraeva matrimonio in Brasile, paese Persona_1 dove era emigrato, con e dalla detta unione in data Persona_2
02.02.1929, nasceva Costui in data 16.09.1954, sposava Persona_3
e da tale unione nasceva in data 2.10.1958 Persona_4 Persona_5
Dall'unione tra quest'ultimo e , nasceva
[...] Controparte_2 in data 24.05.1988, l'odierno ricorrente Parte_1
La parte ricorrente ha quindi sostenuto che, avendo l'avo mantenuto sempre la cittadinanza italiana, l'ha trasmessa iure sanguinis a suoi successori, sicché ne ha chiesto l'accertamento giudiziale a seguito del silenzio perpetrato dalla P.A.
Il processo. Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione non si è costituita in giudizio.
Fissata l'udienza di comparizione e omessa ogni attività istruttoria, la causa viene decisa ex artt. 281sexies e 281terdecies c.p.c. in esito all'udienza del 17 dicembre 2025, con deposito del dispositivo e dei motivi in quanto linearmente strutturata in fatto ed in diritto.
DIRITTO
La domanda è fondata.
La competenza territoriale. In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, poiché, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo cittadino italiano è nato a [...] il [...], come risulta dall'estratto dell'atto di nascita rilasciato dal Comune di Molfetta il 11.10.2023 ed allegato al ricorso.
L'inquadramento della domanda. Nel merito, secondo la normativa in vigore prima dell'adozione del D.L. 36/25, applicabile alla fattispecie ratione temporis, l'accertamento della cittadinanza italiana anche nel caso di ava coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, nato prima di tale data e nel vigore della L. 255 del 1912, deve essere
Il Giudice SA AT Pag. 2 di 5 effettuato in via giudiziale, secondo quanto stabilito con sentenza della Corte di Cassazione
a Sezioni Unite del 25/02/2009, n. 44661.
La sentenza sopra richiamata, facendo riferimento anche alle situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, ha riconosciuto che il diritto di cittadinanza è uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Invero la pronuncia citata è il risultato dell'evoluzione giurisprudenziale condotta attraverso due pronunce della Corte costituzionale: in primo luogo, la sentenza n. 30 del 1983 con cui era stata dichiarata l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n. 555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
ancora prima, la pronuncia n. 87 del 1975 della stessa Corte aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. In particolare, la Corte aveva ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
L'accertamento della cittadinanza italiana. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta infatti che l'avo non ha mai perso la cittadinanza italiana, trasmettendola alla parte ricorrente.
Peraltro, conformemente alla giurisprudenza innanzi citata, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre dal 1° gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo status di cittadino degli aventi diritto.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata, dichiarando parte ricorrente cittadina italiana dalla nascita e ordinando al di adottare i provvedimenti Controparte_1 conseguenti.
Le spese di lite. Le spese possono essere compensate alla luce del fatto che non v'è stato alcun reale contenzioso con l'Amministrazione, la quale non ha risposto alla parte ricorrente senza tuttavia mai negare la sussistenza del relativo diritto. La scelta legittima di agire davanti al Giudice Ordinario per l'accertamento del diritto alla cittadinanza, anche di fronte al ritardo conclamato della P.A., non giustifica però la sua condanna alle spese.
La presente sentenza, che costituisce parte integrante del verbale dell'udienza nella quale viene pronunciata, si ha per pubblicata con la sottoscrizione, seguita dall'immediato deposito in cancelleria.
Il Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. cpc.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, in esito all'udienza del 17.12.2025 definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente, come in epigrafe identificata, nei confronti del
, così provvede: Controparte_1
1. DICHIARA la parte ricorrente , ordinando al Parte_2 [...]
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle CP_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
2. COMPENSA le spese di lite.
Il Giudice SA AT Pag. 4 di 5 Bari, 26 dicembre 2025
Il Giudice SA AT
Il Giudice
SA AT
Pag. 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In detta pronuncia è stato affermato che “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Il Giudice SA AT Pag. 3 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., nella persona del Giudice SA AT in esito all'udienza del 17.12.2025 disposta ai sensi degli artt. 281sexies e 281terdecies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana proposto da:
nato il [...] a [...] – SP (Brasile), rappresentato Parte_1
e difeso dall'Avv. Carmelo Ciancio (C.F. ), domiciliatario C.F._1
PARTE RICORRENTE contro
; Controparte_1
PARTE RESISTENTE con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente in linea diretta di , cittadino italiano, Persona_1 nato a [...] il [...].
FATTO
Il ricorso. Con atto depositato in data 27/07/2024, il ricorrente ha dedotto che era suo avo e, a dimostrazione del suo diritto di cittadinanza, Persona_1 ha rappresentato il seguente albero genealogico:
Il Giudice SA AT Pag. 1 di 5 In data 24.11.1926 contraeva matrimonio in Brasile, paese Persona_1 dove era emigrato, con e dalla detta unione in data Persona_2
02.02.1929, nasceva Costui in data 16.09.1954, sposava Persona_3
e da tale unione nasceva in data 2.10.1958 Persona_4 Persona_5
Dall'unione tra quest'ultimo e , nasceva
[...] Controparte_2 in data 24.05.1988, l'odierno ricorrente Parte_1
La parte ricorrente ha quindi sostenuto che, avendo l'avo mantenuto sempre la cittadinanza italiana, l'ha trasmessa iure sanguinis a suoi successori, sicché ne ha chiesto l'accertamento giudiziale a seguito del silenzio perpetrato dalla P.A.
Il processo. Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione non si è costituita in giudizio.
Fissata l'udienza di comparizione e omessa ogni attività istruttoria, la causa viene decisa ex artt. 281sexies e 281terdecies c.p.c. in esito all'udienza del 17 dicembre 2025, con deposito del dispositivo e dei motivi in quanto linearmente strutturata in fatto ed in diritto.
DIRITTO
La domanda è fondata.
La competenza territoriale. In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, poiché, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo cittadino italiano è nato a [...] il [...], come risulta dall'estratto dell'atto di nascita rilasciato dal Comune di Molfetta il 11.10.2023 ed allegato al ricorso.
L'inquadramento della domanda. Nel merito, secondo la normativa in vigore prima dell'adozione del D.L. 36/25, applicabile alla fattispecie ratione temporis, l'accertamento della cittadinanza italiana anche nel caso di ava coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, nato prima di tale data e nel vigore della L. 255 del 1912, deve essere
Il Giudice SA AT Pag. 2 di 5 effettuato in via giudiziale, secondo quanto stabilito con sentenza della Corte di Cassazione
a Sezioni Unite del 25/02/2009, n. 44661.
La sentenza sopra richiamata, facendo riferimento anche alle situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, ha riconosciuto che il diritto di cittadinanza è uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Invero la pronuncia citata è il risultato dell'evoluzione giurisprudenziale condotta attraverso due pronunce della Corte costituzionale: in primo luogo, la sentenza n. 30 del 1983 con cui era stata dichiarata l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n. 555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
ancora prima, la pronuncia n. 87 del 1975 della stessa Corte aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. In particolare, la Corte aveva ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
L'accertamento della cittadinanza italiana. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta infatti che l'avo non ha mai perso la cittadinanza italiana, trasmettendola alla parte ricorrente.
Peraltro, conformemente alla giurisprudenza innanzi citata, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre dal 1° gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo status di cittadino degli aventi diritto.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata, dichiarando parte ricorrente cittadina italiana dalla nascita e ordinando al di adottare i provvedimenti Controparte_1 conseguenti.
Le spese di lite. Le spese possono essere compensate alla luce del fatto che non v'è stato alcun reale contenzioso con l'Amministrazione, la quale non ha risposto alla parte ricorrente senza tuttavia mai negare la sussistenza del relativo diritto. La scelta legittima di agire davanti al Giudice Ordinario per l'accertamento del diritto alla cittadinanza, anche di fronte al ritardo conclamato della P.A., non giustifica però la sua condanna alle spese.
La presente sentenza, che costituisce parte integrante del verbale dell'udienza nella quale viene pronunciata, si ha per pubblicata con la sottoscrizione, seguita dall'immediato deposito in cancelleria.
Il Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. cpc.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, in esito all'udienza del 17.12.2025 definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente, come in epigrafe identificata, nei confronti del
, così provvede: Controparte_1
1. DICHIARA la parte ricorrente , ordinando al Parte_2 [...]
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle CP_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
2. COMPENSA le spese di lite.
Il Giudice SA AT Pag. 4 di 5 Bari, 26 dicembre 2025
Il Giudice SA AT
Il Giudice
SA AT
Pag. 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In detta pronuncia è stato affermato che “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Il Giudice SA AT Pag. 3 di 5