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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 20/01/2026, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 782/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente
IADECOLA ARTURO, Relatore
DE FALCO GIUSEPPE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13622/2024 depositato il 05/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240122107091000 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13028/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: "l'annullamento dell'iscrizione a ruolo" Resistente: "il rigetto del ricorso"
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E' oggetto di impugnazione la “Iscrizione a Ruolo n. 2024/251705, notificata con cartella di pagamento n.
09720240122107091000 notificata in data 07/05/2024”, per le seguenti ragioni:
- la pretesa tributaria trova la propria genesi dal controllo del Modello Iva per l'anno 2020, con la quale viene irrogata una sanzione pecuniaria totale di euro 11.200,00 рer versamenti rateali periodici Iva tardivi calcolata su un importo di euro 7.332,00 per l'Iva del secondo trimestre 2020 e su un importo di euro 30.480,00 per l'Iva a debito a seguito della presentazione della dichiarazione annuale;
- secondo la ricorrente il versamento di euro 7.332,00 relativo al secondo trimestre 2020 sarebbe stato regolarmente effettuato;
- per il versamento di euro 30.480,00 per l'Iva a debito derivante dalla dichiarazione annuale, l'ufficio avrebbe indicato le seguenti scadenze: 16/03/2021, 16/04/2021, 17/05/2021 e 16/06/2021, dando però la possibilità di pagare il tributo insieme alle altre imposte;
- gli importi sarebbero stati versati alle seguenti scadenze insieme alle altre imposte: 15/09/2021 Euro
7.620,00, 16/09/2021 Euro 7.620,00, 18/10/2021 Euro 7.620,00,16/11/2021 Euro 7.620,00.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate opponendosi all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Con riguardo alla prima voce (euro 7.332,00 per l'Iva del secondo trimestre 2020), il cui pagamento è stato contestato dalla resistente, parte ricorrente non ha documentato alcun versamento con codice tributo 6032 relativo all'anno di imposta 2020.
Quanto alla seconda voce (saldo IVA 2020), si rileva che l'art.
9-ter, D.L. n. 73/2021, conv. con l. n. 106/2021, prevede che: “1. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell'imposta sul valore aggiunto che scadono dal 30 giugno al
31 agosto 2021, in deroga a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione. (…) 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai soggetti che presentano cause di esclusione dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ai soggetti che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a
89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati al comma 1 del presente articolo)”.
Parte ricorrente ha inteso avvalersi di questa proroga, ma non ha dimostrato di avere i requisiti soggettivi per beneficiarne.
A fronte della eccezione di parte resistente, secondo la quale “in sede di modello redditi per l'anno di imposta
2020 la ricorrente non ha barrato la corrispondente casella riservata ai contribuenti ISA e non ha inoltrato la relativa dichiarazione come previsto dalla normativa in materia”, la ricorrente non ha svolto alcuna replica.
Ciò impone di ritenere che i versamenti del saldo IVA 2020 siano avvenuti tardivamente, con conseguente rigetto del ricorso e liquidazione delle spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di lite, che liquida in € 2.000,00 oltre accessori di legge. Il relatore Il Presidente Arturo Iadecola Alessandro Clemente
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente
IADECOLA ARTURO, Relatore
DE FALCO GIUSEPPE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13622/2024 depositato il 05/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240122107091000 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13028/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: "l'annullamento dell'iscrizione a ruolo" Resistente: "il rigetto del ricorso"
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E' oggetto di impugnazione la “Iscrizione a Ruolo n. 2024/251705, notificata con cartella di pagamento n.
09720240122107091000 notificata in data 07/05/2024”, per le seguenti ragioni:
- la pretesa tributaria trova la propria genesi dal controllo del Modello Iva per l'anno 2020, con la quale viene irrogata una sanzione pecuniaria totale di euro 11.200,00 рer versamenti rateali periodici Iva tardivi calcolata su un importo di euro 7.332,00 per l'Iva del secondo trimestre 2020 e su un importo di euro 30.480,00 per l'Iva a debito a seguito della presentazione della dichiarazione annuale;
- secondo la ricorrente il versamento di euro 7.332,00 relativo al secondo trimestre 2020 sarebbe stato regolarmente effettuato;
- per il versamento di euro 30.480,00 per l'Iva a debito derivante dalla dichiarazione annuale, l'ufficio avrebbe indicato le seguenti scadenze: 16/03/2021, 16/04/2021, 17/05/2021 e 16/06/2021, dando però la possibilità di pagare il tributo insieme alle altre imposte;
- gli importi sarebbero stati versati alle seguenti scadenze insieme alle altre imposte: 15/09/2021 Euro
7.620,00, 16/09/2021 Euro 7.620,00, 18/10/2021 Euro 7.620,00,16/11/2021 Euro 7.620,00.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate opponendosi all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Con riguardo alla prima voce (euro 7.332,00 per l'Iva del secondo trimestre 2020), il cui pagamento è stato contestato dalla resistente, parte ricorrente non ha documentato alcun versamento con codice tributo 6032 relativo all'anno di imposta 2020.
Quanto alla seconda voce (saldo IVA 2020), si rileva che l'art.
9-ter, D.L. n. 73/2021, conv. con l. n. 106/2021, prevede che: “1. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell'imposta sul valore aggiunto che scadono dal 30 giugno al
31 agosto 2021, in deroga a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione. (…) 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai soggetti che presentano cause di esclusione dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ai soggetti che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a
89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati al comma 1 del presente articolo)”.
Parte ricorrente ha inteso avvalersi di questa proroga, ma non ha dimostrato di avere i requisiti soggettivi per beneficiarne.
A fronte della eccezione di parte resistente, secondo la quale “in sede di modello redditi per l'anno di imposta
2020 la ricorrente non ha barrato la corrispondente casella riservata ai contribuenti ISA e non ha inoltrato la relativa dichiarazione come previsto dalla normativa in materia”, la ricorrente non ha svolto alcuna replica.
Ciò impone di ritenere che i versamenti del saldo IVA 2020 siano avvenuti tardivamente, con conseguente rigetto del ricorso e liquidazione delle spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di lite, che liquida in € 2.000,00 oltre accessori di legge. Il relatore Il Presidente Arturo Iadecola Alessandro Clemente