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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 38/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
CC TO, LA
BERARDI TO MARIA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2641/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9420/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 5 e pubblicata il 30/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7010101135 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7010101135 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7010101135 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2144/2025 depositato il
19/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, in qualità di socio al 50% della società Società_1 SRL, esercente l'attività di
“elaborazione elettronica dati contabili”, proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Reggio Calabria, per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TD7010101135/2022 relativo ai tributi Irpef, add. le comunale e add.le regionale per l'anno d'imposta 2016, emesso in seguito all'accertamento operato dall'ufficio, con il quale accertava nella misura di € 95.000,00, maggiori utili presuntivamente distribuiti dalla società partecipata, da assoggettare a tassazione ai fini IRPEF nella misura del 49,72%, con conseguente rideterminazione degli utili complessivi imponibili in misura di € 57.178,00.
Eccepiva l'illegittimità dell'atto per violazione dell'art. 42 DPR 600/73 e art. 7 l.212/2000 e art. 2697 c. c., violazione dell'art. 38 e 32 DPR 600/73 e 2697 c.c., mancanza di motivazione dell'atto. Concludeva per l'accoglimento del ricorso. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate convenuta ribadendo la legittimità dell'operato in quanto il contribuente ha partecipato al contraddittorio endoprocedimentale quindi avendo avuto piena cognizione dei motivi della pretesa e delle modalità secondo la quale la stessa è stata determinata dall'Ufficio,
e di aver correttamente operato sulla base delle attività di controllo e delle autorizzazioni acquisite in indagini finanziarie, evidenziando che in sede di convocazione la parte non ha esibito la documentazione invece oggi invocata (verbale assemblea e libro soci) per “giustificare” gli accrediti contestati quali restituzioni finanziamenti soci;
chiedeva pertanto il rigetto del ricorso. Con sentenza n. 9420/2024 depositata in data
3012.2024 la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria rigettava il ricorso sul presupposto dell'infondatezza dei motivi a base dell'impugnativa. Ricorrente_1 ritenendo errata la sentenza ha proposto tempestivo appello chiedendo la propria riforma sulla base dei seguenti motivi: erroneità della sentenza per mancanza di prova ex art. 2967 c.c.; 2) erroneita' della sentenza nella parte in cui il decidente ha ritenuto comprovata l'accertata distribuzione di utili in nero – violazione e falsa applicazione artt 32 e 38 dpr 600/73. Ha concluso per l'accoglimento dell'appello. Ha resistitito l'Agenzia Entrate direzione provinciale di Reggio Calabria che ha contestato i motivi di appello in quanto generici e comunque privi di fondamento giuridico. Ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi possono essere trattati congiuntamente, atteso che sono connessi tra loro. In ordine a ciò, la Corte osserva.
I giudici di prime cure hanno ben motivato la sentenza, esponendo in modo succinto i fatti rilevanti e le ragioni giuridiche, rappresentando il percorso logico-giuridico e argomentativo che ha condotto alla decisione.
D'altronde, la Suprema Corte con la sentenza n. 15348 del 25 luglio 2016 ha espresso un principio di diritto che va in linea con quanto stabilito da un consolidato orientamento (Cass. 6914/2011; Cass. n. 1906/2008;
n. 15842/2006, n. 26119/2005) laddove "nel regime introdotto dall'art. 7 della legge 27.07.2000 n.212,
l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche "per relationem", ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano stati notificati, oppure allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente - ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento”. Cassazione Civile, sez. VI, ordinanza 25/07/2016 n° 15348. Nella fattispecie, gli accertamenti dell'Ufficio sono stati condotti sulla base della documentazione fornita dalla stessa parte verificata e quindi a sua conoscenza, per cui nessun obbligo di riallegazione all'avviso impugnato sussisteva in capo all'Agenzia delle Entrate. L'Ufficio, per come evidenziato dal giudice di prime cure, ha ritenuto sussistente la distribuzione degli utili ai soci all'esito dell'istruttoria posta nei confronti della società
e dei soci e sulle indagini finanziarie sui conti e, con riferimento alle operazioni di addebito, riscontrava sui conti societari un giroconto per € 200.000,00, somma transitata dapprima sul conto della società acceso presso Banca_1, n.Numero_1 e in seguito in misura di € 190.000,00 veniva trasferita su un altro conto cointestato ai soci Ricorrente_1 e Nominativo_1 , uscendo pertanto dalla disponibilità societaria per fare ingresso in quella dei soci medesimi, senza che parte appellante, ne tanto meno la società abbia giustificato ne in sede di contraddittorio procedimentale né nella fase dell'accertamento con adesione promosso dall'Ufficio ai sensi dell'articolo 5 TER del DLGS 218/97 ne tanto meno ha fornito la prova documentale del conferimento alla società per come è contenuto nel verbale dell'assemblea, versando in atti la prova della tracciabilità. Sicchè assorbiti ulteriori motivi ed eccezioni, l'appello va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno regolate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali sostenute in appello dall'Agenzia delle Entrate, che si liquidano in complessivi euro
2.300,00.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
CC TO, LA
BERARDI TO MARIA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2641/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9420/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 5 e pubblicata il 30/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7010101135 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7010101135 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7010101135 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2144/2025 depositato il
19/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, in qualità di socio al 50% della società Società_1 SRL, esercente l'attività di
“elaborazione elettronica dati contabili”, proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Reggio Calabria, per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TD7010101135/2022 relativo ai tributi Irpef, add. le comunale e add.le regionale per l'anno d'imposta 2016, emesso in seguito all'accertamento operato dall'ufficio, con il quale accertava nella misura di € 95.000,00, maggiori utili presuntivamente distribuiti dalla società partecipata, da assoggettare a tassazione ai fini IRPEF nella misura del 49,72%, con conseguente rideterminazione degli utili complessivi imponibili in misura di € 57.178,00.
Eccepiva l'illegittimità dell'atto per violazione dell'art. 42 DPR 600/73 e art. 7 l.212/2000 e art. 2697 c. c., violazione dell'art. 38 e 32 DPR 600/73 e 2697 c.c., mancanza di motivazione dell'atto. Concludeva per l'accoglimento del ricorso. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate convenuta ribadendo la legittimità dell'operato in quanto il contribuente ha partecipato al contraddittorio endoprocedimentale quindi avendo avuto piena cognizione dei motivi della pretesa e delle modalità secondo la quale la stessa è stata determinata dall'Ufficio,
e di aver correttamente operato sulla base delle attività di controllo e delle autorizzazioni acquisite in indagini finanziarie, evidenziando che in sede di convocazione la parte non ha esibito la documentazione invece oggi invocata (verbale assemblea e libro soci) per “giustificare” gli accrediti contestati quali restituzioni finanziamenti soci;
chiedeva pertanto il rigetto del ricorso. Con sentenza n. 9420/2024 depositata in data
3012.2024 la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria rigettava il ricorso sul presupposto dell'infondatezza dei motivi a base dell'impugnativa. Ricorrente_1 ritenendo errata la sentenza ha proposto tempestivo appello chiedendo la propria riforma sulla base dei seguenti motivi: erroneità della sentenza per mancanza di prova ex art. 2967 c.c.; 2) erroneita' della sentenza nella parte in cui il decidente ha ritenuto comprovata l'accertata distribuzione di utili in nero – violazione e falsa applicazione artt 32 e 38 dpr 600/73. Ha concluso per l'accoglimento dell'appello. Ha resistitito l'Agenzia Entrate direzione provinciale di Reggio Calabria che ha contestato i motivi di appello in quanto generici e comunque privi di fondamento giuridico. Ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi possono essere trattati congiuntamente, atteso che sono connessi tra loro. In ordine a ciò, la Corte osserva.
I giudici di prime cure hanno ben motivato la sentenza, esponendo in modo succinto i fatti rilevanti e le ragioni giuridiche, rappresentando il percorso logico-giuridico e argomentativo che ha condotto alla decisione.
D'altronde, la Suprema Corte con la sentenza n. 15348 del 25 luglio 2016 ha espresso un principio di diritto che va in linea con quanto stabilito da un consolidato orientamento (Cass. 6914/2011; Cass. n. 1906/2008;
n. 15842/2006, n. 26119/2005) laddove "nel regime introdotto dall'art. 7 della legge 27.07.2000 n.212,
l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche "per relationem", ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano stati notificati, oppure allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente - ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento”. Cassazione Civile, sez. VI, ordinanza 25/07/2016 n° 15348. Nella fattispecie, gli accertamenti dell'Ufficio sono stati condotti sulla base della documentazione fornita dalla stessa parte verificata e quindi a sua conoscenza, per cui nessun obbligo di riallegazione all'avviso impugnato sussisteva in capo all'Agenzia delle Entrate. L'Ufficio, per come evidenziato dal giudice di prime cure, ha ritenuto sussistente la distribuzione degli utili ai soci all'esito dell'istruttoria posta nei confronti della società
e dei soci e sulle indagini finanziarie sui conti e, con riferimento alle operazioni di addebito, riscontrava sui conti societari un giroconto per € 200.000,00, somma transitata dapprima sul conto della società acceso presso Banca_1, n.Numero_1 e in seguito in misura di € 190.000,00 veniva trasferita su un altro conto cointestato ai soci Ricorrente_1 e Nominativo_1 , uscendo pertanto dalla disponibilità societaria per fare ingresso in quella dei soci medesimi, senza che parte appellante, ne tanto meno la società abbia giustificato ne in sede di contraddittorio procedimentale né nella fase dell'accertamento con adesione promosso dall'Ufficio ai sensi dell'articolo 5 TER del DLGS 218/97 ne tanto meno ha fornito la prova documentale del conferimento alla società per come è contenuto nel verbale dell'assemblea, versando in atti la prova della tracciabilità. Sicchè assorbiti ulteriori motivi ed eccezioni, l'appello va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno regolate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali sostenute in appello dall'Agenzia delle Entrate, che si liquidano in complessivi euro
2.300,00.