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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/04/2025, n. 1847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1847 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 28 Aprile 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3599 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , residente in [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
Sant'Antonio, via Giuseppe Verdi n. 3, ed elettivamente domiciliato in Catania, via Umberto n. 306 presso lo studio dall'avv. Giuseppina Pistone, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Vagliasindi, per mandato CP_1 generale alle liti n. 80974 del 21.07.2015, a rogito n. 21569 in Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
05.05.2022, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-000059985, notificata in data 07.04.2022, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 17.000,00, a titolo di sanzione amministrativa, per violazioni riferite all'anno 2011, oltre € 6,60 a titolo di spese, e di cui all'atto di CP_ accertamento prot. n. .2100.11/04/2017.0157347 del 21/04/2017.
1 CP_ Con il predetto atto l , richiamato l'atto di accertamento contestava, la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. 12.09.1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.1983 n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).
Il ricorrente, eccepiva l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per difetto di motivazione;
l'intervenuta prescrizione;
la tardività della contestazione per violazione del termine di cui all'art. 14, L 689/81; la misura della sanzione.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni “
1. in via interinale, di sospendere l'esecutività delle ordinanze-ingiunzione impugnate;
2. in via preliminare dichiarare la nullità dell'atto impugnato per carenza di motivazione, 3. in via principale dichiarare l'illegittimità dell'impugnata ordinanza ingiunzione essendo decorso il termine di prescrizione di cui all'art. 28 L. 689/81, nonché per la tardività della contestazione in violazione dell'art. 14 della L. 689/81; 4. in subordine, ridurre le sanzioni pecuniarie comminate ai minimi in applicazione dell'art 11 L. 689/81).”, con vittoria di spese e compensi. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato regolarmente il contraddittorio, si costituiva l , contestando il ricorso e depositando provvedimento di rideterminazione della sanzione;
nel corso del giudizio, a seguito dell'emanazione del D.L. 48/2023, depositava nuovo provvedimento di rideterminazione della sanzione secondo i criteri da quest'ultimo atto normativo fissati. Chiedeva, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Con ordinanza del 14.10.2022, resa all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 221 del D.L. 34/20, conv. in Legge 77/20, la causa veniva rinviata per discussione e decisione.
Differita come da provvedimenti in atti, alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 10.04.2025 e di quello del Presidente del Tribunale Facente Funzioni, dell'11.04.2025, la causa chiamata, innanzi al sottoscritto giudicante, all'udienza del 28.04.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti costituite ed istruita mediante produzione documentale, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Parte ricorrente con l'opposizione contestava l'omessa motivazione, in merito al quale è sufficiente rammentare che la Cassazione ha stabilito che “L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente” (Cfr.: Cass. sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 16316 del 30.07.2020).
2 Nella fattispecie l'ordinanza ingiunzione risulta dotata di sufficiente motivazione succinta avendo: richiamato l'atto di accertamento della contestazione con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta;
indicato la violazione contestata, evidenziato la mancata produzione di scritti difensivi;
indicato le ragioni della quantificazione della sanzione amministrativa (“la gravità della condotta, la personalità dell'autore delle violazioni e gli altri elementi di valutazione di cui all'articolo 11 della legge n.689/1981”). CP_ Parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la suindicata Ordinanza Ingiunzione dell' notificata in data 07.04.2022, con cui il predetto ente, ingiungeva il pagamento della somma ivi determinata, quale sanzione amministrativa per le violazioni, accertate in riferimento all'annualità 2011, di cui all'art. 2 c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638 e ss.mm. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).
Parte ricorrente eccepiva, tra l'altro, l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta per la tardività della notifica dell'atto di accertamento ad essa sotteso e come indicato nella stessa in violazione del termine di cui all'art. 14 della L 689/81. CP_ Con riferimento all'atto di accertamento prot. n. .2100.11/04/2017.0157347 del 21/04/2017, va rilevata la nullità della sua notificazione. CP_ In merito, va rilevato come l non ha prodotto copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata a/r n.
78045150518-3, con la quale sarebbe stato notificato il predetto atto, bensì soltanto un report nel quale viene indicato l'espletamento di tale incombente, riportando il predetto numero di raccomandata.
Tale documentazione non assurge a prova dell'avvenuta notifica del predetto atto di accertamento, essendo necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento di tale raccomandata, viceversa non prodotto.
Ebbene, l'omessa notifica di un atto presupposto, come l'avviso di accertamento, che può inficiare la validità degli atti successivi, come nel caso di specie, può essere rilevata dal giudice d'ufficio.
Conseguentemente, rilevata l'omessa prova della notificazione del suindicato atto di accertamento sotteso all'ordinanza ingiunzione per come sopra indicata, l'obbligazione di pagare le somme richieste risulta estinta ex art. 14 L. 689/1981 e l'ordinanza ingiunzione va, conseguenzialmente, annullata, per la mancata notifica dell'atto di contestazione della violazione ivi accertata, ancor prima della contestata eccezione di tardività della sua notificazione.
Ne consegue che l'esame degli altri motivi di censura sollevati in ricorso, nonostante siano infondati (la prescrizione decorre dall'entrata in vigore della legge di depenalizzazione cui va aggiunto il termine di sospensione a causa del Covid-19), risulta ultroneo.
3. Spese.
Quanto alle spese di lite, stante quanto rilevato con riferimento all'atto di accertamento, le stesse possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
3 Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 07.04.2022 da nei confronti dell' in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t. disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1) Annulla l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-000059985, per l'omessa notifica dell'atto di accertamento ai sensi dell'art. 14, L 689/1981.
2) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Catania, 28.04.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 28 Aprile 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3599 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , residente in [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
Sant'Antonio, via Giuseppe Verdi n. 3, ed elettivamente domiciliato in Catania, via Umberto n. 306 presso lo studio dall'avv. Giuseppina Pistone, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Vagliasindi, per mandato CP_1 generale alle liti n. 80974 del 21.07.2015, a rogito n. 21569 in Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
05.05.2022, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-000059985, notificata in data 07.04.2022, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 17.000,00, a titolo di sanzione amministrativa, per violazioni riferite all'anno 2011, oltre € 6,60 a titolo di spese, e di cui all'atto di CP_ accertamento prot. n. .2100.11/04/2017.0157347 del 21/04/2017.
1 CP_ Con il predetto atto l , richiamato l'atto di accertamento contestava, la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. 12.09.1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.1983 n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).
Il ricorrente, eccepiva l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per difetto di motivazione;
l'intervenuta prescrizione;
la tardività della contestazione per violazione del termine di cui all'art. 14, L 689/81; la misura della sanzione.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni “
1. in via interinale, di sospendere l'esecutività delle ordinanze-ingiunzione impugnate;
2. in via preliminare dichiarare la nullità dell'atto impugnato per carenza di motivazione, 3. in via principale dichiarare l'illegittimità dell'impugnata ordinanza ingiunzione essendo decorso il termine di prescrizione di cui all'art. 28 L. 689/81, nonché per la tardività della contestazione in violazione dell'art. 14 della L. 689/81; 4. in subordine, ridurre le sanzioni pecuniarie comminate ai minimi in applicazione dell'art 11 L. 689/81).”, con vittoria di spese e compensi. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato regolarmente il contraddittorio, si costituiva l , contestando il ricorso e depositando provvedimento di rideterminazione della sanzione;
nel corso del giudizio, a seguito dell'emanazione del D.L. 48/2023, depositava nuovo provvedimento di rideterminazione della sanzione secondo i criteri da quest'ultimo atto normativo fissati. Chiedeva, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Con ordinanza del 14.10.2022, resa all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 221 del D.L. 34/20, conv. in Legge 77/20, la causa veniva rinviata per discussione e decisione.
Differita come da provvedimenti in atti, alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 10.04.2025 e di quello del Presidente del Tribunale Facente Funzioni, dell'11.04.2025, la causa chiamata, innanzi al sottoscritto giudicante, all'udienza del 28.04.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti costituite ed istruita mediante produzione documentale, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Parte ricorrente con l'opposizione contestava l'omessa motivazione, in merito al quale è sufficiente rammentare che la Cassazione ha stabilito che “L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente” (Cfr.: Cass. sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 16316 del 30.07.2020).
2 Nella fattispecie l'ordinanza ingiunzione risulta dotata di sufficiente motivazione succinta avendo: richiamato l'atto di accertamento della contestazione con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta;
indicato la violazione contestata, evidenziato la mancata produzione di scritti difensivi;
indicato le ragioni della quantificazione della sanzione amministrativa (“la gravità della condotta, la personalità dell'autore delle violazioni e gli altri elementi di valutazione di cui all'articolo 11 della legge n.689/1981”). CP_ Parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la suindicata Ordinanza Ingiunzione dell' notificata in data 07.04.2022, con cui il predetto ente, ingiungeva il pagamento della somma ivi determinata, quale sanzione amministrativa per le violazioni, accertate in riferimento all'annualità 2011, di cui all'art. 2 c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638 e ss.mm. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).
Parte ricorrente eccepiva, tra l'altro, l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta per la tardività della notifica dell'atto di accertamento ad essa sotteso e come indicato nella stessa in violazione del termine di cui all'art. 14 della L 689/81. CP_ Con riferimento all'atto di accertamento prot. n. .2100.11/04/2017.0157347 del 21/04/2017, va rilevata la nullità della sua notificazione. CP_ In merito, va rilevato come l non ha prodotto copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata a/r n.
78045150518-3, con la quale sarebbe stato notificato il predetto atto, bensì soltanto un report nel quale viene indicato l'espletamento di tale incombente, riportando il predetto numero di raccomandata.
Tale documentazione non assurge a prova dell'avvenuta notifica del predetto atto di accertamento, essendo necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento di tale raccomandata, viceversa non prodotto.
Ebbene, l'omessa notifica di un atto presupposto, come l'avviso di accertamento, che può inficiare la validità degli atti successivi, come nel caso di specie, può essere rilevata dal giudice d'ufficio.
Conseguentemente, rilevata l'omessa prova della notificazione del suindicato atto di accertamento sotteso all'ordinanza ingiunzione per come sopra indicata, l'obbligazione di pagare le somme richieste risulta estinta ex art. 14 L. 689/1981 e l'ordinanza ingiunzione va, conseguenzialmente, annullata, per la mancata notifica dell'atto di contestazione della violazione ivi accertata, ancor prima della contestata eccezione di tardività della sua notificazione.
Ne consegue che l'esame degli altri motivi di censura sollevati in ricorso, nonostante siano infondati (la prescrizione decorre dall'entrata in vigore della legge di depenalizzazione cui va aggiunto il termine di sospensione a causa del Covid-19), risulta ultroneo.
3. Spese.
Quanto alle spese di lite, stante quanto rilevato con riferimento all'atto di accertamento, le stesse possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
3 Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 07.04.2022 da nei confronti dell' in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t. disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1) Annulla l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-000059985, per l'omessa notifica dell'atto di accertamento ai sensi dell'art. 14, L 689/1981.
2) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Catania, 28.04.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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