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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 06/11/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. MI De AR - Presidente rel.
2) Dott. Cinzia Alcamo - Consigliere
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 903/2023 promossa in grado di appello d a rappresentato e difeso dall'avv. Valeriano Truisi. Parte_1
- APPELLANTE -
Contro rappresentato e difeso dagli avv.ti Viviana Carlisi e Delia Cernigliaro. CP_1
-APPELLATO -
All'udienza del 2 ottobre 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con sentenza n. 575/2023 del 20/6/2023 il Tribunale di Agrigento ha rigettato la domanda promossa da , avendo ritenuto legittimo il provvedimento di Parte_1 reiezione del “reddito di cittadinanza” dell' il quale aveva rigettato la domanda dello CP_1
in quanto “l'utente non possiede la continuità di residenza negli ultimi due anni Parte_1 presso il Comune di Licata (iscritto al Comune di Licata dal 31/3/2022). In precedenza risulta lavoratore migrante all'estero dal 3/1/2013.”. Più nel dettaglio, invocati i principi sull'onere della prova gravanti a carico del ricorrente , il G.L. ha osservato che correttamente l' aveva negato la sussistenza del requisito della CP_1 residenza continuativa in Italia nel biennio antecedente alla domanda -richiesto dalla norma ai fini del beneficio- poiché dalla certificazione anagrafica versata agli atti della causa si evinceva esclusivamente la data (31/3/2022) in cui il ricorrente aveva trasferito la propria residenza a Piano san Calogero n. 28 ma non quella in cui lo stesso aveva smesso di essere residente in [...]. Per la riforma della sentenza di primo grado ha proposto appello censurando Parte_1
l'iter logico -giuridico seguito dal Tribunale del quale lamenta l'omesso esame delle prove documentali che dimostrerebbero l'integrazione del requisito della residenza sul territorio italiano nel biennio antecedente alla domanda amministrativa. Ha resistito all'appello l' chiedendone il rigetto. CP_1
Ciò premesso l'appello è meritevole di accoglimento nei termini che seguono. Dalla legge istitutiva del benefico in discussione (D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26) si ricava il carattere complesso della procedura volta al riconoscimento del reddito di cittadinanza -beneficio di sostegno economico- che si concretizza in una misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale corrisposto in presenza di determinati requisiti economici nonché anagrafici. Per quel che qui rileva, l'art. 2 comma 1 del d.l. 4/2019 prevede:
1. Il Rdc e' riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo. La res controversa oggi oggetto di causa attiene alla sussistenza del requisito della residenza, intesa come stabile dimora nel territorio italiano, nel biennio antecedente alla domanda amministrativa come richiesto dal predetto art. 2 lettera 2 n. 2.
Orbene, incontestato l'argomento presuntivo che procede dalle certificazioni anagrafiche intese come elementi idonei a suffragare, salvo prova contraria, il requisito richiesto dalla legge, dalla documentazione agli atti emerge che relativamente alla domanda amministrativa del 12/4/2022 il fattore della residenza biennale risulta esaustivamente provato se solo si ha riguardo alla certificazione storia dell'anagrafe comunale la quale registra l'assenza di soluzione di continuità tra la residenza fissata in Licata nella via Cimabue n. 59 dal 7/6/1990 al 31/3/2022 e il cambio di residenza effettuato sempre in
Licata dalla via Cimabue alla via Piano San Calogero n. 28 a partire dal 31/3/2022. Non constando dalla disamina degli atti prodotti alcuna evidenza idonea ad inficiare il menzionato quadro presuntivo – tale non essendo il tabulato asseritamente riguardante i periodi assicurativi in Germania che si arrestano comunque al 31/3/2014 - il provvedimento di rigetto del 7/6/2022 va dichiarato illegittimo, e conseguentemente, in difetto di ulteriori e diverse contestazioni, deve ritenersi accertato il diritto dello Parte_1 alla percezione del reddito di cittadinanza in contestazione a far data dalla richiesta amministrativa del 12/4/2022. Tanto basta per pronunciare la riforma della sentenza di primo grado. Quanto alle spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza dell' e CP_1 vanno liquidate e distratte come da dispositivo in calce.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 575/2023 emessa dal Tribunale di Agrigento in data 20 giugno 2023, dichiara che aveva Parte_1 diritto al Reddito di Cittadinanza e per l'effetto condanna l' ad erogare il beneficio a CP_1 decorrere dal 12/4/2022 oltre accessori come per legge. Condanna l'Istituto al pagamento delle spese processuali del doppio grado del giudizio e le liquida, rispettivamente, in complessivi € 1.500,00 per il giudizio di primo grado ed € 2.000,00 per il giudizio di appello, oltre spese generali, iva e cpa in quanto dovute e ne dispone la distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Valeriano Truisi. Palermo 2 ottobre 2025
Il Presidente est.
MI De AR