Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 29/01/2026, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00600/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05037/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5037 del 2022, proposto da
UI LL, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulia Mattera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
COMUNE DI SERRARA FONTANA, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. 39 del 22.08.2022 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Serrara NA, Arch. Alessandro Vacca, notificata in data 26.08.2022, recante demolizione e ripristino dello stato dei luoghi;
di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, precedente, connesso, conseguente e/o collegato a quello impugnato, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, con espressa riserva di proposizione di motivi aggiunti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa TA LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Nel giudizio introdotto mediante il ricorso in epigrafe indicato, il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 39 del 22 agosto 2022 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Serrara NA.
2. Il Comune resistente non si è costituito in giudizio.
3. Con atto depositato il 19 novembre 2025, e notificato all’Amministrazione in pari data, il ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso in ragione di sopravvenute valutazioni di opportunità e convenienza.
5. All’udienza pubblica di smaltimento del 25 novembre 2025 il ricorso è stato spedito in decisione.
6. Il ricorso è improcedibile.
6.1. Secondo quanto espressamente previsto dall’art. 84 comma 3 c.p.a., l’atto di rinuncia, se depositato fuori udienza, deve essere notificato alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza, onde consentire a quelle che hanno interesse alla prosecuzione del giudizio di opporvisi.
Nel caso di specie, la notifica è avvenuta al di fuori del termine previsto.
Tuttavia, in assenza delle predette formalità è possibile desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa ai sensi dell’art. 84 comma 4 c.p.a., così come peraltro espressamente dichiarato nell’atto di rinuncia.
Conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. per sopravvenuta carenza di interesse.
6.2. Nulla va disposto in ordine alle spese processuali in ragione della mancata costituzione del Comune resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Nulla per le spese. Contributo unificato irripetibile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LA NA, Presidente
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
TA LL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA LL | LA NA |
IL SEGRETARIO