Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Molise, sentenza 23/03/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Molise |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. 4/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE
IL GIUDICE MONOCRATICO DELLE PENSIONI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio pensionistico iscritto al n. 4024/PC del registro di Segreteria, promosso da IS, c.f. IS, nato a [...] il IS ed residente a IS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio UN c.f.
[...]ed ON UN, c.f. [...], presso il cui studio legale elegge domicilio a Isernia, in via Kennedy, n. 93. I legali indicano per le comunicazioni gli indirizzi pec avvantonio.scuncio@pecavvocatiisernia.it e eleonora.scuncio@pecavvocatiisernia.it, oltre al fax 0865/26228;
contro l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., via Ciro il Grande, n. 21 a Roma;
nonché contro l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – sede provinciale di Isernia, in persona del legale rappresentante p.t., via xxiv maggio, n. 251, Isernia, rappresentato e difeso dall’Avv. EL ES (C.F. [...]-
PEC avv.antonella.testa@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale alle liti del 23/1/2023, rep. 37590/7131, per notar Roberto Fantini di Roma, con pag. 2 di 14 la quale è elettivamente domiciliato in Campobasso, alla Via Zurlo, n°11.
Visti il ricorso introduttivo, la comparsa di costituzione e la documentazione tutta presente agli atti del giudizio;
Uditi – all’udienza del 18/3/2026, svoltasi con l’assistenza del segretario dott.ssa ER CI – l’avv. Antonio UN per il ricorrente e l’avv.
EL ES per l’Istituto resistente;
Ritenuto in
FATTO
Con ricorso depositato in Segreteria mediante pec del 4/6/2024, il IS ha adito la Sezione per sentire “accertare e dichiarare che la patologia
[…] per la quale è stato giudicato inidoneo al servizio, dipende da causa e/o concausa di servizio; […] accertare e dichiarare l’illegittimità e, comunque, l’infondatezza del provvedimento di rigetto e revoca della pensione privilegiata dell’INPS […] disponendo l’annullamento dello stesso […] accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla pensione privilegiata, all’equo indennizzo ed al beneficio del 2,5% come scatto biennale per le cause di servizio, con condanna dell’INPS al pagamento, in favore del ricorrente, di quanto dovuto, degli arretrati e delle somme accessorie, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal giorno 01/07/2009”.
Ha riferito di aver svolto la professione di medico chirurgo, IS, in una condizione di superlavoro e forte pressione psicofisica. Ha inoltre riferito che, con verbale del 26/9/1985, il Collegio medico interno dell’Ospedale militare di IS gli aveva riscontrato una “cardiopatia ischemica” riconoscendone la dipendenza da causa di servizio. In ragione di ciò, la USL di IS gli aveva concesso un equo indennizzo ex art. 51 del d.p.r. n.
686/1957. Avendo subito un aggravamento della patologia, la Commissione pag. 3 di 14 medica ospedaliera di IS, con verbale in data 28/1/1992, gli riscontrava un “Pregresso infarto miocardico non Q laterale, angina spontanea residua in soggetto con esiti di intervento di angioplastica trans-luminale”, riconosceva l’infermità come dipendente da causa di servizio e ne effettuava l’ascrizione alla
“3° categoria tab A misura massima”.
Successivamente, a fronte di nuovi fenomeni infartuali, con verbale della Commissione medica provinciale presso l’Ordine dei medici di OMISSIS, in data 22/12/2008, veniva giudicato “NON IDONEO PERMANENTEMENTE A SVOLGERE LE MANSIONI PROFESSIONALI”.
Tale giudizio veniva confermato con verbale della commissione medico legale presso l’Asrem di IS, in data 27/5/2009, e successivamente con verbale in data 24/6/2009 della commissione medica di verifica presso il Dipartimento provinciale del Ministero dell’economia e finanze. Tale ultimo organo, in particolare, concludeva che il IS era “1) Permanentemente INIDONEO in modo assoluto al servizio; 2) INABILE in maniera permanente ed assoluta a proficuo lavoro; 3) Non è riconoscibile la situazione di INABILITÀ ai sensi dell’art. 2 c 12 L 335/’95 in quanto l’infermità di cui al G.D. risulta, allo stato degli atti, dipendente da causa di servizio”. Ne discendeva la cessazione del rapporto di servizio e del rapporto convenzionale tra la IS e il ricorrente.
Il IS ha anche rappresentato che, nell’ambito del procedimento per l’ottenimento della pensione privilegiata, “la Prefettura U.T.G. di OMISSIS, all’esito dell’istruttoria, riscontrava che dalla stessa «è emerso che l’infermità dipende da causa di servizio» ed esprimeva «parere favorevole all’accoglimento dell’istanza del nominato in oggetto intessa ad ottenere la concessione della pensione di privilegio»”. Tale parere favorevole veniva espresso pag. 4 di 14 anche dalla c.m.o. di IS, che con verbale del 25/5/2010 riscontrava la patologia “pregresso IMA con angina spontanea residua in soggetto con esiti di intervento di angioplastica trans-luminale”, ne affermava la dipendenza da causa di servizio e la ascriveva alla III categoria della Tabella A del d.p.r. n.
834/1981, ritenendola infine suscettibile di miglioramento. Perciò, “l’INPDAP di IS, con determinazione n. 1 del 11/01/2011, vista la domanda […]
del 13/07/2009, conferiva […] la pensione privilegiata a far data dal 01/07/2009, sottoponibile a revisione entro sei mesi dalla scadenza fissata al 30/06/2013”.
In data “16/09/2013 il Comitato Tecnico per le Pensioni Privilegiate esprimeva parere negativo in ordine alla domanda di pensione privilegiata”. Conseguentemente l’INPS “con provvedimento n. IS, determinava di non accogliere la domanda di pensione di privilegio e di revocare la pensione privilegiata illo tempore concessa […] e […] informava del conseguente debito e recupero delle somme”. Il IS ha proposto ricorso amministrativo avverso il suddetto provvedimento, respinto con deliberazione n. IS del comitato di vigilanza per le pensioni ai sanitari, presso l’Inps.
Così ricostruiti i fatti, il ricorrente ha ritenuto che “Il provvedimento di rigetto e revoca della pensione privilegiata si fonda sull’illogico parere espresso dal Comitato Tecnico per le Pensioni Privilegiate che, con un vero colpo di spugna, ha spazzato via anni ed anni di pareri e decisioni conformi di plurime commissioni mediche”. Ha contestato l’assunto del suddetto comitato tecnico, richiamando –
oltre a numerosi precedenti atti di accertamento sanitario in merito alla patologia da lui sofferta – l’art. 12 del d.p.r. n. 461/2001, a tenore del quale “Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell'ipotesi di successiva richiesta pag. 5 di 14 di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio””.
Ha altresì sottolineato che “il parere reso dal Comitato Tecnico per le Pensioni Privilegiate […] posto alla base del provvedimento di revoca, erri dal punto di vista logico e fattuale, giacché ritiene la patologia riconducibile a fattori eredo-costituzionali […] senza rendersi conto che questi sono già stati presi in considerazione sin dal 1985 dal Collegio Medico interno dell’Ospedale Militare di IS. Lo stesso, difatti, riteneva che il superlavoro e lo stress furono «concausa determinante ed efficiente nell’insorgenza dell’affezione»”. Ha richiamato arresti giurisprudenziali sull’equiparazione della causa alla concausa di servizio, affermando che
“La predisposizione costituzionale del soggetto a contrarre infermità non deve essere di ostacolo al riconoscimento della sussistenza del rapporto di concausalità necessaria e preponderante fra l’infermità riscontrata ed il servizio”. Ha concluso chiedendo di “1) accertare e dichiarare che la patologia sofferta dal ricorrente, per la quale è stato giudicato inidoneo al servizio, dipende da causa e/o concausa di servizio; 2) per l’effetto di quanto al punto 1, accertare e dichiarare l’illegittimità e, comunque, l’infondatezza del provvedimento di rigetto e revoca della pensione privilegiata dell’INPS -
direzione provinciale di IS, disponendo l’annullamento dello stesso; 3) per l’effetto di quanto ai punti precedenti, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla pensione privilegiata, all’equo indennizzo ed al beneficio del 2,5% come scatto biennale per le cause di servizio, con condanna dell’INPS al pagamento, in favore del ricorrente, di quanto dovuto, degli arretrati e delle somme accessorie, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal giorno 01/07/2009 (cfr. doc. 17); 4) condannare parte resistente al pagamento di spese ed onorari di giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Con comparsa trasmessa mediante deposito telematico in data pag. 6 di 14 8/11/2024, si è costituito l’Inps, eccependo preliminarmente la “Decadenza dall’azione giudiziaria – art. 38 D.L. 98/2011”.
Ha richiamato, in proposito, l’art. 38, lettera d), d.l. n. 98/2011, il quale ha modificato l’art. 47 del d.p.r. n. 639/1970, ai sensi del quale “Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione”. In virtù della citata modifica, all’art. 47 è aggiunto un ulteriore comma ai sensi del quale “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”. Sicché, nella prospettiva difensiva, “L’inutile spirare del termine determina l’estinzione del diritto con valenza sostanziale e processuale e decorre dalla data di presentazione della domanda amministrativa (cfr. SS.UU., sentenza n°12728 del 29/05/2009). In questo caso, trattandosi di revisione disposta d’ufficio sulle condizioni sanitarie, il dies a quo va correlato alla data della determinazione di revoca della prestazione del 20/2/2014 […]. In alternativa, dalla data di proposizione del ricorso amministrativo del 25/3/2014 avverso il provvedimento di rigetto del 20/2/2014 che ben può essere inteso - ai fini che ci occupano - come una «domanda di riliquidazione» della quota di pensione revocata”.
pag. 7 di 14 Ha eccepito, inoltre, la prescrizione quinquennale dei ratei antecedenti al quinquennio “a ritroso dal 12/6/2024, data di notifica del ricorso
(12/6/2019), ovvero dalla decorrenza del diritto che dovesse essere riconosciuto sanitariamente se successivo al 12/6/2019, visto che il riconoscimento sanitario (ovviamente agganciato ad una sua decorrenza correlata alla gravità del quadro morboso ad una certa data) è il necessario antecedente logico/giuridico del diritto reclamato”.
Nel merito, l’Istituto ha premesso che il parere del Comitato tecnico per le pensioni privilegiate ha carattere di vincolatività ai fini della decisione sulla pensione, sicché a fonte della “chiara ed inequivocabile motivazione [ivi espressa] – e riscontrata la totale coerenza del procedimento di accertamento sanitario e del ragionamento medico legale seguito, l’Istituto non aveva alcun margine di diverso apprezzamento né tantomeno vi erano i presupposti per richiedere approfondimenti e/o integrazioni”. Ha citato, in proposito, giurisprudenza amministrativa e di legittimità. Inoltre, ha evidenziato che, in base all’art. 144 del d.p.r.
n. 1092/1973, al IS è stato restituito il 50% dell’assegno di equo indennizzo che gli era stato trattenuto all’atto della concessione della pensione privilegiata, sicché “in caso di riattribuzione giudiziale della pensione privilegiata, il ricorrente dovrà restituire all’INPS. Entro questi termini, – ha chiarito il resistente
– il presente atto ha valore interruttivo dei termini prescrizionali in relazione a detto credito che potrà essere recuperato – nell’eventualità – in separata sede. Il medesimo credito, peraltro, nella stessa misura si oppone sin d’ora in compensazione dell’eventuale credito che potrà essere riconosciuto giudizialmente in questa sede”. Ha concluso chiedendo di “respingere il ricorso perché infondato, con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
pag. 8 di 14 Con ord. n. 15/2024, all’esito dell’udienza del 20/11/2024, è stato disposto che il collegio medico legale del Ministero della Difesa presso la Corte dei conti desse risposta al seguente quesito: “se la patologia «pregresso IMA con angina spontanea residua in soggetto con esiti di intervento di angioplastica transluminale» – diagnosticata al IS con verbale della c.m.o. di IS in data 25/5/2010 e riconosciuta dipendente da causa di servizio – fosse aggravata, migliorata, rimessa o comunque modificatasi alla data della visita per la revisione dell’assegno rinnovabile, espletata il 16/9/2013 dal comitato tecnico per le pensioni privilegiate presso l’Inps. In caso che ne riscontri la sussistenza, il collegio medico ne indichi la precisa ascrivibilità tabellare”.
È stata fissata la data del 11/6/2025 per il prosieguo della discussione.
All’udienza del 11/6/2025, considerato il mancato deposito del parere, “Il giudice, preso atto della richiesta di entrambe le parti, e visto il loro accordo, rinvia la trattazione all’udienza del 22 ottobre 2025 per il completamento dell’accertamento medico legale”.
Con pec del 17/9/2025, il Collegio medico ha comunicato che “per carico di lavoro e sproporzione fra esso ed il personale tecnico adibito alla sua trattazione, non può assicurare di portare a termine quanto dalla Sezione richiesto in Ordinanza, sia per il caso di interesse che per altri ricorsi che richiedono quale CTU la scrivente Sezione”.
All’udienza del 22/10/2025, preso atto del mancato deposito del parere, il giudice “su richiesta dell’avv. UN, rinvia la discussione del giudizio all’udienza del 18/3/2026”.
In data 19/11/2025, il Collegio medico ha trasmesso alle parti, ed alla Sezione per conoscenza, il proprio parere preliminare.
pag. 9 di 14 In data 5/12/2025, ha depositato il parere definitivo nel quale ha rassegnato le seguenti conclusioni: “la patologia [Esiti sintomatici di pregresso IMA con angina spontanea in soggetto già trattato con angioplastica trans-luminale] diagnosticata al IS con verbale della C.M.O. di IS in data 25/5/2010 e riconosciuta dipendente da causa di servizio risultava essere stabile alla data della visita per la revisione dell’assegno rinnovabile, espletata il 16/9/2013 dal comitato tecnico per le pensioni privilegiate presso l’INPS. In relazione alla corretta e puntuale ascrivibilità tabellare l’infermità deve essere ascritta alla III categoria di tabella A”.
All’udienza del 18/3/2026, sono comparsi gli avv.ti Antonio UN e EL ES, rispettivamente per il ricorrente e per l’Istituto previdenziale. Entrambi hanno argomentato come da verbale, richiamandosi ai rispettivi scritti difensivi, delle cui conclusioni hanno chiesto l’accoglimento.
Considerato in
DIRITTO
Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di decadenza, proposta dall’Inps sulla base dell’art. 47, d.p.r. n. 639/1970, modificato dal d.l. n.
98/2011.
La ragione risiede nel principio generale dell’imprescrittibilità del diritto a pensione, cristallizzato tra l’altro nell’art. 5 del d.p.r. n. 1092/1972, secondo cui “Il diritto al trattamento di quiescenza, diretto o di riversibilità, non si perde per prescrizione, per perdita della cittadinanza italiana o per altre cause” (v.
anche Corte cost. sentt. nn. 71/2010, 345/1999, 246/1992 e 203/1985).
Peraltro, l’art. 47 invocato dal resistente è stato oggetto di un intervento di interpretazione autentica, per mezzo dell’art. 6 del d.l. n. 103/1991.
Nel solco della distinzione tra prescrizione (che attiene alla titolarità pag. 10 di 14 del diritto) e decadenza (che attiene all’esercizio del diritto), la norma di interpretazione chiarisce che “I termini previsti dall'articolo 47, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale”.
Essendo stata proposta con riferimento al diritto alla pensione, e non ai ratei, l’eccezione va dunque respinta.
Va per converso accolta l’ulteriore eccezione preliminare di parte resistente, riguardante la prescrizione dei ratei di pensione antecedenti al quinquennio che precede la notifica del ricorso, notificato all’Istituto previdenziale in data 12/6/2024.
La motivazione di questo capo della decisione richiede un contestuale esame del merito pieno del ricorso, che è parzialmente fondato e va accolto nei termini appresso chiariti.
L’oggetto del presente giudizio è la domanda del IS di pensione privilegiata ordinaria in relazione alla patologia “Pregresso infarto miocardico […], angina spontanea residua in soggetto con esiti di intervento di angioplastica trans-luminale”.
Ai fini di quanto rileva nella presente sede, la dipendenza da causa di servizio della suddetta patologia era stata già riscontrata ed accertata nel verbale del collegio medico presso l’ospedale militare di IS che, in data 26/9/1985, giudicava il ricorrente affetto da “cardiopatia ischemica” (v. all. 1 al ricorso). Tale procedimento scaturiva dalla richiesta di equo indennizzo presentata dal IS in data 28/1/1985.
pag. 11 di 14 Successivamente, per effetto di un fenomeno di aggravamento e sempre su istanza dell’interessato, la c.m.o. di IS, con verbale in data 28/1/1992, diagnosticava “Pregresso infarto miocardico […] , angina spontanea residua in soggetto con esiti di intervento di angioplastica trans-luminale”, confermando la dipendenza da causa di servizio (v. all. 5 al ricorso).
In esito ad una successiva domanda di pensione privilegiata, presentata dal ricorrente in data 13/7/2009, la c.m.o. di IS si esprimeva in senso nuovamente confermativo della medesima patologia e della sua dipendenza da causa di servizio (v. verbale del 25/5/2010, all. 16 al ricorso).
Ne seguiva il conferimento dell’assegno rinnovabile ex art. 68, d.p.r.
n. 1092/1973, per quattro anni fino al 30/6/2013 (v. all. 17 al ricorso).
Ai sensi della suddetta disposizione, “Alla scadenza dell'assegno rinnovabile [...], se le infermità o le lesioni sono ancora da ascrivere ad una delle categorie della tabella A e non sono più suscettibili di miglioramento spetta la pensione; se sono da ascrivere alla tabella B, […], spetta l'indennità per una volta tanto stabilita dall'articolo seguente; se non sono più ascrivibili ad alcuna delle due tabelle non spetta ulteriore trattamento privilegiato. Qualora, invece, le infermità o le lesioni siano ancora da ascrivere ad una delle categorie della tabella A e continuino ad essere suscettibili di miglioramento, spetta un secondo assegno rinnovabile”.
Senonché – al momento di rinnovare la valutazione sulla permanenza e l’ascrivibilità della patologia, ai soli fini di quanto previsto dall’art. 68 sopra citato – il Comitato tecnico per le pensioni privilegiate presso l’Inps ometteva l’accertamento commessogli e decideva di negare la sussistenza del rapporto di causalità tra la patologia ed il servizio (v. all. 19 al ricorso).
La decisione si pone in contrasto con il chiaro disposto dell’art. 12, pag. 12 di 14 d.p.r. n. 461/2001, a tenore del quale “Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione costituisce accertamento definitivo”.
Alla luce della diposizione citata, non era consentito al comitato tecnico di rimettere in discussione gli esiti di quell’accertamento, che doveva essere ripetuto con esclusivo riferimento alle modificazioni della patologia.
Alla luce di queste coordinate, nel presente giudizio è stata disposta, con ord. n. 15/2024, una consulenza tecnica che effettuasse la revisione omessa dal comitato.
Il collegio medico legale del Ministero della difesa, con parere definitivo ritualmente depositato in data 5/12/2025, ha accertato che “la patologia
[Esiti sintomatici di pregresso IMA con angina spontanea in soggetto già trattato con angioplastica trans-luminale] diagnosticata al IS con verbale della C.M.O. di IS in data 25/5/2010 e riconosciuta dipendente da causa di servizio risultava essere stabile alla data della visita per la revisione dell’assegno rinnovabile, espletata il 16/9/2013 dal comitato tecnico per le pensioni privilegiate presso l’INPS.
In relazione alla corretta e puntuale ascrivibilità tabellare l’infermità deve essere ascritta alla III categoria di tabella A”.
Il parere, ampiamente e congruamente motivato, è esente da vizi logico-argomentativi sicché va recepito, anche tenuto conto della mancanza di osservazioni tecniche di segno contrario.
Ne consegue che va dichiarato il diritto del IS alla pensione privilegiata di 3° Categoria, Tabella A.
Quanto alla decorrenza delle erogazioni, in accoglimento della relativa eccezione proposta dall’Istituto, va dichiarata la prescrizione del diritto patrimoniale ai ratei antecedenti al quinquennio che precede la notifica del pag. 13 di 14 ricorso all’Istituto (avvenuta in data 12/6/2024), ai sensi dell’art. 2948, c.c.,
poiché non risultano atti interruttivi nell’indicato quinquennio.
Sui ratei arretrati non prescritti, spettano gli interessi e la rivalutazione nei sensi chiariti in dispositivo.
Va accolta, da ultimo, la domanda dell’Istituto previdenziale inerente al recupero della metà dell’equo indennizzo, che risulta restituito al ricorrente in forza della determina n. 28 del 20/2/2014 con la quale si revocava il trattamento privilegiato inizialmente concesso (v. all. 1 alla comparsa Inps).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, Giudice Monocratico delle pensioni disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente la domanda e dichiara il diritto del IS alla pensione privilegiata di categoria 3° della Tabella A, per la patologia “Esiti sintomatici di pregresso IMA con angina spontanea in soggetto già trattato con angioplastica trans-luminale”.
Condanna l’Istituto previdenziale alla corresponsione dei ratei pregressi, nel quinquennio a ritroso dalla data di notifica del ricorso giudiziale all’Istituto medesimo (avvenuta in data 12/6/2024). Su tali somme spettano al ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi, fermi restando i limiti di cumulabilità ex art. 144 d.p.r. n.
1092/1973, nei sensi di cui in parte motiva.
pag. 14 di 14 Condanna l’Istituto previdenziale al rimborso delle spese di lite al ricorrente, che si liquidano in euro 1.000,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza, disponendo l’annotazione ex art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del 18/3/2026.
Il giudice
GI CA
(firmato digitalmente)
Depositata in segreteria il 23 marzo 2026 F.to Il Responsabile della Segreteria ER CI (firmato digitalmente)
In esecuzione del provvedimento del Giudice, emesso ai sensi dell’art.52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione del suesteso provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi del convenuto o, se esistenti, di dante o aventi causa o di persone comunque interessate ivi riportate.
Il Responsabile della Segreteria
ER CI