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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 11/12/2025, n. 2061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2061 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2192/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 11/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Roberto Lascala Parte_1
(PEC: ; Email_1
RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso giusta procura in atti, dall'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t). Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione ordinanza ingiunzione. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 4/10/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità delle ordinanze ingiunzione n. OI-001577944, notificata il 16.9.2024, emessa a titolo di sanzione per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dell'anno 2017 e n. OI-002008381, notificata il 16.9.2024, emessa a titolo di sanzione per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dell'anno 2018, in ragione della inesistenza delle notifiche degli avvisi di accertamento prodromici alle ordinanze impugnata, della decadenza dal potere di irrogare la sanzione oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento della violazione imputatale e dell'estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “I) - Accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, l'illegittimità e/o la nullità delle ordinanze ingiunzioni impugnate per inesistenza e/o nullità e/o irregolarità della notifica degli atti di accertamento ad esse presupposti e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare prive d'ogni e qualsiasi effetto giuridico le stesse ordinanze impugnate ed ogni altro atto presupposto, prodromico e successivo;
II) - Accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, che le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa indicate nelle ordinanze ingiunzioni impugnate, si sono estinte per l'inosservanza del termine di legge (90 gg.) di notifica dell'atto di contestazione della violazione ex art. 14, ultimo comma, Legge n. 689/1981 e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare priva d'ogni e qualsiasi effetto giuridico le stesse ordinanze impugnate ed ogni altro atto presupposto, prodromico e successivo;
III) - Accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, l'illegittimità delle ordinanzeingiunzioni opposte per violazione dell'art. 18 della Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii. stante la lesione del diritto di difesa del soggetto sanzionato;
IV)
- Accertare e/o dichiarare, per i motivi sopra esposti, la nullità e/o illegittimità delle ordinanze- ingiunzioni opposte per violazione dell'art. 2 c. 1 bis ult. cpv. del D.L. n. 463/1983 conv. in L. 638/1983; V) - Accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, che il credito vantato dall sede CP_1 di Vibo Valentia, contenuto nelle ordinanze ingiunzioni impugnate, è estinto per il decorso del termine quinquennale di prescrizione ex art. 28 Legge n. 689/1981 e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare priva d'ogni e qualsiasi effetto giuridico le stesse ordinanze impugnate ed ogni altro atto presupposto, prodromico e successivo;
VI) - Condannare parte resistente a spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese, e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso si espone a dichiarazione di parziale inammissibilità e di accoglimento nel resto.
2. Nel caso in esame, l'Ente previdenziale contesta a parte ricorrente l'omesso versamento delle ritenute previdenziali, fattispecie ormai depenalizzata e trasformata in illecito amministrativo, in virtù del D. Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 (“Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67).
2.1. Ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, del D.L. 463/1983 (convertito con modifiche, in L. n. 638/1983), da ultimo modificato dall'art. 23, co. 1, D.L. 48/2023: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione».
3. Secondo quanto dedotto da parte ricorrente, la notifica dell'ordinanza ingiunzione n. OI- 001577944, è avvenuta il 16.9.2024, tuttavia l'Ente previdenziale ha dimostrato di aver eseguito detta notifica il 2.8.2024, a familiare convivente.
3.1. La notifica a familiare convivente deve ritenersi valida poiché è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui tale modalità di notifica non è disciplinata dalle disposizioni in materia di notifiche a mezzo posta di atti giudiziari di cui alla l. n. 890/1992 quanto piuttosto dal regolamento sui servizi postali di cui al D.M. 1.10.2008 (cfr., sul tema, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6395 del 19/03/2014; n. 4567 del 06/03/2015, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 12351 del 15/06/2016, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12083 del 13/06/2016, Ordinanza n. 25128 del 2013), con la conseguenza che in caso di omesso invio di raccomandata informativa per l'ipotesi di ricevimento del plico da persona diversa dal destinatario, non si debba rispettare altra formalità che quella della sottoscrizione dell'avviso da parte del consegnatario (v., Sentenza n. 11708 del 27/05/2011, ove, in particolare, si legge: “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata"; v. anche da ultimo Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019).
3.2. Nondimeno, recentemente si è andato consolidando anche l'insegnamento secondo il quale, stante l'applicabilità del solo regolamento sui servizi postali di cui al D.M. 1.10.2008, neppure è necessario ai fini della validità della notifica l'invio della raccomandata informativa in caso di irreperibilità relativa del destinatario.
3.3. Si veda in tal senso quanto recentemente affermato dalla S. C. di Cassazione nella sentenza n.38548 del 06/12/2021, le cui argomentazioni vale la pena richiamare: “le norme concernenti il servizio postale ordinario non prevedono, a differenza della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, che si renda necessario l'invio della raccomandata informativa del deposito degli atti notificati all'ufficio postale. Pertanto, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario
o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto, il regolamento postale (D.M. 1 ottobre 2008), contenente la disciplina del servizio postale ordinario, si limita a prevedere che gli "invii a firma" (tra cui le raccomandate) che non sia stato possibile recapitare per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro vengano consegnati presso l'ufficio postale di distribuzione (art. 24), ove i medesimi rimangono in giacenza per trenta giorni con decorrenza dal giorno successivo al rilascio dell'avviso di giacenza (art. 25); nessuna disposizione di detto regolamento conteneva, quindi, una regola analoga a quella dettata in materia di notifiche effettuate a mezzo posta dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, sul momento in cui si dovesse ritenere pervenuto al destinatario un atto, che l'agente postale avesse depositato in giacenza presso l'ufficio postale a causa della impossibilità di recapitarlo per l'assenza del medesimo destinatario o di altra persona abilitata. Quindi, nel caso di specie, per il perfezionamento della notifica con il meccanismo della c.d. "compiuta giacenza", deve farsi ricorso, in via analogica, alla regola dettata dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, secondo cui: "La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 2 ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore". Peraltro, poiché il citato regolamento del servizio di recapito non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma soltanto il "rilascio dell'avviso di giacenza", la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della notifica L. 20 novembre 1982, n. 890, ex art. 14, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, è quella che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza (o, nel caso o in cui l'agente postale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l'avviso di giacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione di quest'ultima), ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore” (Cfr., in tal senso, anche Cass., Sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10131; Cass., Sez. 5, 21 settembre 2020, n. 19680; Cass., Sez. 5, 24 dicembre 2020, n. 29504; Cass., Sez. 5, 24 marzo 2021, n. 8187; Cass., Sez. 6"-5, 13 maggio 2021, n. 12920).
3.3. Ne' tale soluzione sulla c.d. "notifica postale diretta" risulta essere contraddetta dalla recente pronunzia delle Sezioni Unite n. 10012 del 15 aprile 2021, che ha sì affermato la necessità di produrre in giudizio l'avviso di ricevimento contenente la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) per l'ipotesi di irreperibilità "relativa" del destinatario, ma con riguardo alle notifiche degli atti impositivi e degli atti processuali eseguite ex L. 20 novembre 1982, n. 890 (cfr. per una tale lettura, Cass. n.38548 del 06/12/2021 cit.).
3.4. Anche laddove il familiare non dovesse essere convivente con il ricorrente, il fatto che lo stesso sia presente nell'abitazione del destinatario, basta a rendere valida la notifica, sulla presunzione della consegna dell'atto all'effettivo destinatario. In tal senso si è espressa anche la Suprema Corte, con ord. n. 24880 del 15.09.2021, in virtù della quale: «in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, eseguita mediante consegna dell'atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare, con la conseguente rilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario ha l'onere di fornire». Pertanto, colui che assume di non aver ricevuto l'atto ha l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario nella propria abitazione, e non rileva la mera certificazione anagrafica del familiare medesimo.
4. Poiché, parte ricorrente ha instaurato l'odierno giudizio solo il 4.10.2024, la deduzione di decadenza sollevata dall'Ente previdenziale merita di essere valorizzata, poiché l'azione della ricorrente è stata avanzata oltre il termine di 30 giorni dalla notifica dell'atto, conformemente alle previsioni di cui all'art. 22 della L. n. 689/1981, come modificato dal D.Lgs. 1.9.2011, n. 150.
5. Nel resto, invece, e dunque relativamente all'ordinanza ingiunzione n. OI-002008381, il ricorso deve essere accolto.
6. La sanzione irrogata per il tramite dell'ordinanza ingiunzione deve ritenersi nulla.
7. L'eccezione di decadenza dall'azione previdenziale, dedotta da parte ricorrente può trovare accoglimento, poiché sebbene l'Ente previdenziale abbia provato di aver validamente notificato l'atto prodromico, ossia l'atto di accertamento n. 2202.28/11/2019.0154576, il CP_1
23.12.2019, la contestazione della violazione di parte resistente è avvenuta oltre il termine decadenziale previsto dalla legge.
7.1. Infatti, secondo quanto enunciato dall'art. 14 della L. n. 689/1981: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. […]”.
8. Al fine di stabilire il momento da cui l'Ente previdenziale può avere contezza di un'eventuale trasgressione da parte del datore di lavoro nel versamento delle spettanze, occorre segnalare che trattandosi di contributi previdenziali, il termine ultimo per il versamento coincide con il 16 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.
8.1. Nel caso in esame: relativamente all'anno 2018, contestato con l'atto di accertamento n. 2202.28/11/2019.0154576, poi riportato dall'ordinanza ingiunzione impugnata, i novanta CP_1 giorni sarebbero decorsi, al più, dal 16 febbraio 2019.
8.2. La notifica dell'atto di accertamento prodromico, invece, è stata eseguita solo il 23.12.2019, oltre il termine decadenziale di 90 giorni.
9. Pertanto, la tardività dell'azione dell'Ente previdenziale, comporta la nullità dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
7. Da ciò discende l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzionale n. OI-002008381.
8. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara il ricorso inammissibile, relativamente alle questioni attinenti all'ordinanza ingiunzione n. OI-001577944;
- accoglie il ricorso e per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-002008381;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 11/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 11/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Roberto Lascala Parte_1
(PEC: ; Email_1
RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso giusta procura in atti, dall'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t). Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione ordinanza ingiunzione. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 4/10/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità delle ordinanze ingiunzione n. OI-001577944, notificata il 16.9.2024, emessa a titolo di sanzione per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dell'anno 2017 e n. OI-002008381, notificata il 16.9.2024, emessa a titolo di sanzione per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dell'anno 2018, in ragione della inesistenza delle notifiche degli avvisi di accertamento prodromici alle ordinanze impugnata, della decadenza dal potere di irrogare la sanzione oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento della violazione imputatale e dell'estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “I) - Accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, l'illegittimità e/o la nullità delle ordinanze ingiunzioni impugnate per inesistenza e/o nullità e/o irregolarità della notifica degli atti di accertamento ad esse presupposti e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare prive d'ogni e qualsiasi effetto giuridico le stesse ordinanze impugnate ed ogni altro atto presupposto, prodromico e successivo;
II) - Accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, che le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa indicate nelle ordinanze ingiunzioni impugnate, si sono estinte per l'inosservanza del termine di legge (90 gg.) di notifica dell'atto di contestazione della violazione ex art. 14, ultimo comma, Legge n. 689/1981 e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare priva d'ogni e qualsiasi effetto giuridico le stesse ordinanze impugnate ed ogni altro atto presupposto, prodromico e successivo;
III) - Accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, l'illegittimità delle ordinanzeingiunzioni opposte per violazione dell'art. 18 della Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii. stante la lesione del diritto di difesa del soggetto sanzionato;
IV)
- Accertare e/o dichiarare, per i motivi sopra esposti, la nullità e/o illegittimità delle ordinanze- ingiunzioni opposte per violazione dell'art. 2 c. 1 bis ult. cpv. del D.L. n. 463/1983 conv. in L. 638/1983; V) - Accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, che il credito vantato dall sede CP_1 di Vibo Valentia, contenuto nelle ordinanze ingiunzioni impugnate, è estinto per il decorso del termine quinquennale di prescrizione ex art. 28 Legge n. 689/1981 e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare priva d'ogni e qualsiasi effetto giuridico le stesse ordinanze impugnate ed ogni altro atto presupposto, prodromico e successivo;
VI) - Condannare parte resistente a spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese, e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso si espone a dichiarazione di parziale inammissibilità e di accoglimento nel resto.
2. Nel caso in esame, l'Ente previdenziale contesta a parte ricorrente l'omesso versamento delle ritenute previdenziali, fattispecie ormai depenalizzata e trasformata in illecito amministrativo, in virtù del D. Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 (“Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67).
2.1. Ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, del D.L. 463/1983 (convertito con modifiche, in L. n. 638/1983), da ultimo modificato dall'art. 23, co. 1, D.L. 48/2023: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione».
3. Secondo quanto dedotto da parte ricorrente, la notifica dell'ordinanza ingiunzione n. OI- 001577944, è avvenuta il 16.9.2024, tuttavia l'Ente previdenziale ha dimostrato di aver eseguito detta notifica il 2.8.2024, a familiare convivente.
3.1. La notifica a familiare convivente deve ritenersi valida poiché è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui tale modalità di notifica non è disciplinata dalle disposizioni in materia di notifiche a mezzo posta di atti giudiziari di cui alla l. n. 890/1992 quanto piuttosto dal regolamento sui servizi postali di cui al D.M. 1.10.2008 (cfr., sul tema, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6395 del 19/03/2014; n. 4567 del 06/03/2015, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 12351 del 15/06/2016, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12083 del 13/06/2016, Ordinanza n. 25128 del 2013), con la conseguenza che in caso di omesso invio di raccomandata informativa per l'ipotesi di ricevimento del plico da persona diversa dal destinatario, non si debba rispettare altra formalità che quella della sottoscrizione dell'avviso da parte del consegnatario (v., Sentenza n. 11708 del 27/05/2011, ove, in particolare, si legge: “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata"; v. anche da ultimo Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019).
3.2. Nondimeno, recentemente si è andato consolidando anche l'insegnamento secondo il quale, stante l'applicabilità del solo regolamento sui servizi postali di cui al D.M. 1.10.2008, neppure è necessario ai fini della validità della notifica l'invio della raccomandata informativa in caso di irreperibilità relativa del destinatario.
3.3. Si veda in tal senso quanto recentemente affermato dalla S. C. di Cassazione nella sentenza n.38548 del 06/12/2021, le cui argomentazioni vale la pena richiamare: “le norme concernenti il servizio postale ordinario non prevedono, a differenza della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, che si renda necessario l'invio della raccomandata informativa del deposito degli atti notificati all'ufficio postale. Pertanto, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario
o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto, il regolamento postale (D.M. 1 ottobre 2008), contenente la disciplina del servizio postale ordinario, si limita a prevedere che gli "invii a firma" (tra cui le raccomandate) che non sia stato possibile recapitare per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro vengano consegnati presso l'ufficio postale di distribuzione (art. 24), ove i medesimi rimangono in giacenza per trenta giorni con decorrenza dal giorno successivo al rilascio dell'avviso di giacenza (art. 25); nessuna disposizione di detto regolamento conteneva, quindi, una regola analoga a quella dettata in materia di notifiche effettuate a mezzo posta dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, sul momento in cui si dovesse ritenere pervenuto al destinatario un atto, che l'agente postale avesse depositato in giacenza presso l'ufficio postale a causa della impossibilità di recapitarlo per l'assenza del medesimo destinatario o di altra persona abilitata. Quindi, nel caso di specie, per il perfezionamento della notifica con il meccanismo della c.d. "compiuta giacenza", deve farsi ricorso, in via analogica, alla regola dettata dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, secondo cui: "La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 2 ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore". Peraltro, poiché il citato regolamento del servizio di recapito non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma soltanto il "rilascio dell'avviso di giacenza", la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della notifica L. 20 novembre 1982, n. 890, ex art. 14, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, è quella che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza (o, nel caso o in cui l'agente postale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l'avviso di giacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione di quest'ultima), ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore” (Cfr., in tal senso, anche Cass., Sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10131; Cass., Sez. 5, 21 settembre 2020, n. 19680; Cass., Sez. 5, 24 dicembre 2020, n. 29504; Cass., Sez. 5, 24 marzo 2021, n. 8187; Cass., Sez. 6"-5, 13 maggio 2021, n. 12920).
3.3. Ne' tale soluzione sulla c.d. "notifica postale diretta" risulta essere contraddetta dalla recente pronunzia delle Sezioni Unite n. 10012 del 15 aprile 2021, che ha sì affermato la necessità di produrre in giudizio l'avviso di ricevimento contenente la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) per l'ipotesi di irreperibilità "relativa" del destinatario, ma con riguardo alle notifiche degli atti impositivi e degli atti processuali eseguite ex L. 20 novembre 1982, n. 890 (cfr. per una tale lettura, Cass. n.38548 del 06/12/2021 cit.).
3.4. Anche laddove il familiare non dovesse essere convivente con il ricorrente, il fatto che lo stesso sia presente nell'abitazione del destinatario, basta a rendere valida la notifica, sulla presunzione della consegna dell'atto all'effettivo destinatario. In tal senso si è espressa anche la Suprema Corte, con ord. n. 24880 del 15.09.2021, in virtù della quale: «in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, eseguita mediante consegna dell'atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare, con la conseguente rilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario ha l'onere di fornire». Pertanto, colui che assume di non aver ricevuto l'atto ha l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario nella propria abitazione, e non rileva la mera certificazione anagrafica del familiare medesimo.
4. Poiché, parte ricorrente ha instaurato l'odierno giudizio solo il 4.10.2024, la deduzione di decadenza sollevata dall'Ente previdenziale merita di essere valorizzata, poiché l'azione della ricorrente è stata avanzata oltre il termine di 30 giorni dalla notifica dell'atto, conformemente alle previsioni di cui all'art. 22 della L. n. 689/1981, come modificato dal D.Lgs. 1.9.2011, n. 150.
5. Nel resto, invece, e dunque relativamente all'ordinanza ingiunzione n. OI-002008381, il ricorso deve essere accolto.
6. La sanzione irrogata per il tramite dell'ordinanza ingiunzione deve ritenersi nulla.
7. L'eccezione di decadenza dall'azione previdenziale, dedotta da parte ricorrente può trovare accoglimento, poiché sebbene l'Ente previdenziale abbia provato di aver validamente notificato l'atto prodromico, ossia l'atto di accertamento n. 2202.28/11/2019.0154576, il CP_1
23.12.2019, la contestazione della violazione di parte resistente è avvenuta oltre il termine decadenziale previsto dalla legge.
7.1. Infatti, secondo quanto enunciato dall'art. 14 della L. n. 689/1981: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. […]”.
8. Al fine di stabilire il momento da cui l'Ente previdenziale può avere contezza di un'eventuale trasgressione da parte del datore di lavoro nel versamento delle spettanze, occorre segnalare che trattandosi di contributi previdenziali, il termine ultimo per il versamento coincide con il 16 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.
8.1. Nel caso in esame: relativamente all'anno 2018, contestato con l'atto di accertamento n. 2202.28/11/2019.0154576, poi riportato dall'ordinanza ingiunzione impugnata, i novanta CP_1 giorni sarebbero decorsi, al più, dal 16 febbraio 2019.
8.2. La notifica dell'atto di accertamento prodromico, invece, è stata eseguita solo il 23.12.2019, oltre il termine decadenziale di 90 giorni.
9. Pertanto, la tardività dell'azione dell'Ente previdenziale, comporta la nullità dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
7. Da ciò discende l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzionale n. OI-002008381.
8. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara il ricorso inammissibile, relativamente alle questioni attinenti all'ordinanza ingiunzione n. OI-001577944;
- accoglie il ricorso e per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-002008381;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 11/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani