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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 21/11/2025, n. 1472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1472 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
AU ZA Presidente
IL NO giudice est.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3924/2020 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione l'11/92025 con riduzione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., vertente tra Parte_1
(c.f. ), nato a [...] il [...], difeso dall'avv.
[...] CodiceFiscale_1
LI IE, e (c.f. ), nata a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
25/9/1965, difesa dall'avv. Gianluca Ciaraldi, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 26/11/2020 il signor , premesso di aver sposato la Parte_1 signora il 23/8/1987 a Sant'Elia Fiumerapido (FR) secondo il rito Controparte_1 concordatario e di aver avuto dalla donna i figli (nato il [...]) e (nata Per_1 Per_2 il 26/2/2005), ha dedotto che il Tribunale di Cassino ha dichiarato la separazione giudiziale dei consorti in forza di sentenza non definitiva n. 1569/16, pubblicata il 15/12/2016. Ha evidenziato, inoltre, che nel procedimento da ultimo citato a titolo provvisorio erano stati disposti l'affidamento condiviso della minore ai due genitori, all'epoca undicenne, la sua collocazione con la madre nella casa familiare, sita a Cassino (FR), in Via Ponte San Lorenzo, il riconoscimento in favore della resistente di un assegno di € 700,00 al mese (da destinare per € 350,00 ai bisogni personali, per € 350,00 a quelli della ragazza) e la suddivisione paritaria tra le parti delle spese straordinarie relative alla prole. Per il ricorrente circostanze sopravvenute dovrebbero indurre il Collegio ad assumere decisioni differenti. In questa ottica il signor ha dato conto del trasferimento di nell'abitazione in cui era Parte_1 Per_2 andato a vivere dopo la cessazione della convivenza, ubicata anch'essa a Cassino (FR), ma in Via Mezzanotte, appartenente ai membri della famiglia d'origine. Si è detto disposto, nello stesso tempo, ad assumere gli oneri di mantenimento della figlia. Sul rilievo dell'ormai definitivo esaurimento di ogni vincolo di coniugio l'istante ha chiesto, quindi, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'attribuzione dell'appartamento adibito a residenza comune, di sua esclusiva proprietà, per potervi abitare assieme a , la revoca del Per_2 contributo posto a suo carico per le esigenze di quella, la commisurazione dell'eventuale assegno divorzile dovuto alla moglie, ugualmente intestataria di immobili, in base alle condizioni economiche degli interessati.
***
1 [... All'udienza presidenziale del 10/3/2021, svolta in assenza della resistente, il signor ha confermato quanto evidenziato nel ricorso sul trasferimento della figlia . Pt_1 Per_2
Ha precisato, poi, di percepire uno stipendio pari complessivamente a € 1.400,00 netti e di essere tenuto a versare alla controparte, a suo dire disoccupata, un assegno di mantenimento del coniuge di € 500,00 al mese (oltre ai € 350,00 dovuti per la prole).
Con ordinanza del 13/3/2021 il Presidente in via provvisoria ha stabilito la collocazione della minore presso il ricorrente, la cessazione del contributo incombente sul padre per le sue necessità ordinarie e la revoca dell'assegnazione della casa coniugale in favore della madre.
***
Costituita con memoria del 26/3/2021, la signora non si è opposta al divorzio e alla CP_1 suddivisione dei citati esborsi straordinari. Sulle altre questioni controverse ha offerto, invece, una versione dei fatti del tutto diversa rispetto a quella descritta in ricorso.
Nell'intento di confutare quanto riferito dal marito sulle intenzioni di la resistente ha Per_2 osservato, in particolare, che la minore era stata indotta a lasciare la casa coniugale dal sistematico screditamento della figura materna operato dal signor . Ha negato, in Parte_1 ogni caso, di aver assunto condotte lesive del benessere della ragazza, a detta della donna non seguita in maniera adeguata nell'appartamento dei nonni a causa dell'età avanzata di costoro e della lontananza del padre, assunto come autotrasportatore ed assente spesso dal luogo di abitazione, di conseguenza, per motivi di lavoro. Fatte salve tali censure, con riferimento ai profili economici della vertenza la signora ha riferito di non aver CP_1 trovato un'occupazione dopo la fine della convivenza e di essere tenuta ad affrontare non solo le ordinarie spese di sostentamento, ma anche ingenti oneri per l'alloggio di cui si era dovuta dotare a seguito del rientro dell'istante nell'immobile di Via Ponte San Lorenzo. Alla stregua di quanto precede ha chiesto l'affidamento esclusivo di , l'attribuzione della Per_2 casa familiare per dimorarvi con la figlia, la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni dipesi dall'alienazione parentale realizzata in danno della ragazza e al versamento di €
700,00 e € 500,00 al mese per le esigenze, rispettivamente, del coniuge e della prole.
***
Con decreto del 24/6/2021 il giudice istruttore ha aumentato a € 500,00 al mese rivalutabili l'assegno spettante alla signora in virtù della nuova situazione abitativa delle parti. CP_1
Ai Servizi Sociali di Cassino è stata affidata la verifica della capacità genitoriale dei coniugi.
All'udienza del 7/7/2021 la figlia ha confermato la volontà di abitare con il padre. Per_2
Nelle fasi successive del processo sono stati disposti accertamenti patrimoniali sui consorti.
La signora ha ottenuto l'accollo in capo al signor del 70% delle spese universitarie Parte_1 della figlia , giudicate insostenibili per la resistente nella misura iniziale. Per_2
Con sentenza non definitiva n. 1498/2024, emessa il 12/12/2024, il Collegio ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disposto la prosecuzione dell'istruttoria.
Esauriti i relativi incombenti, il 11/9/2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con abbreviazione a quaranta giorni del primo termine previsto dall'art. 190 c.p.c..
Negli scritti conclusionali il signor ha insistito per i provvedimenti richiesti al Parte_1 momento dell'instaurazione del giudizio in tema di determinazione dell'assegno divorzile e di riparto delle spese straordinarie riguardanti la prole. A tali scopi ha rimarcato che il criterio di divisione paritaria si sarebbe dovuto estendere anche a tutti gli oneri universitari.
La signora ha invocato un aumento del contributo già stabilito in proprio favore e CP_1
l'estensione del limite del 30% a tutti gli esborsi straordinari inerenti alla figlia . Per_2
2 ***
Ricostruiti in tal modo gli aspetti essenziali del contenzioso, in via pregiudiziale deve essere evidenziato che per effetto della pronuncia della sentenza non definitiva di divorzio non vi è più luogo per provvedere in questa sede con riferimento allo stato matrimoniale.
Altrettanto vale per i profili della controversia concernenti l'affidamento, la collocazione e le modalità di visita della prole, essendo divenuta maggiorenne anche la figlia . Per_2
Esulano dall'oggetto del giudizio di divorzio configurato dalle previsioni codicistiche applicabili ratione temporis, invece, gli accertamenti relativi alle conseguenze sul piano risarcitorio della violazione, ad opera dei genitori, dei doveri di collaborazione reciproca nella gestione della prole e l'adozione di provvedimenti di condanna, pure invocati negli scritti conclusionali, al pagamento di somme di denaro asseritamente dovute in conseguenza dell'inadempimento o della revisione delle statuizioni di natura provvisoria.
Si tratta, invero, di questioni che prima delle modifiche normative introdotte dal d.lgs. n.
149/2022 e s.m.i. erano assoggettate a un rito differente da quello stabilito per le cause matrimoniali e caratterizzate, pertanto, da un vincolo di connessione, rispetto alle prime, che non ne avrebbe consentito la trattazione unitaria ex artt. 33 c.p.c. e 40 c.p.c. (tra le numerose pronunce emesse sul punto Cass. 8/9/2014, n. 18870 in materia di separazione).
***
Sulle altre tematiche dibattute si rileva che per indirizzo giurisprudenziale prevalente “la determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, presupponendo,
l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, c. 6, della legge n. 898/70, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (così si è espressa Cass. 28/2/2020, n. 5605).
Più in generale, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, c. 6, della legge n. 898/70, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (Cass. S.U. 11/7/218, n. 18287; cfr. Cass.
30/10/2019, n. 27771: “all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche la natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al
3 riconoscimento di un contributo volto a consentire al richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate e senza che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile - venga finalizzata alla ricostruzione del tenore di vita endoconiugale, ma piuttosto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”).
***
Dalla relazione trasmessa dalla Guardia Finanza di Cassino si apprende che alla data di conclusione dell'accertamento, tramesso nell'ottobre del 2022, il signor , oltre a Parte_1 percepire uno stipendio di circa € 1.500,00 netti al mese i qualità di autotrasportatore, come peraltro attestato dalle ultime buste paga disponibili, era intestatario di quattro fabbricati a
Cassino, e rivestiva la carica di legale rappresentante della società New Sporting Club, operante all'interno del perimetro urbano della cittadina nel settore ricreativo.
Alla signora appartenevano due immobili e cinque terreni, siti sempre a Cassino. CP_1
Non risulta che la resistente dopo la cessazione della convivenza e la restituzione della casa familiare abbia profittato di opportunità di lavoro retribuite con carattere di continuità.
Avendo compiuto sessanta anni e non essendo in possesso di competenze qualificate, è presumibile che la donna possa incontrare notevoli difficoltà nella ricerca di un'occupazione.
Non è contestato, ad ogni modo, che in costanza di matrimonio la resistente si sia adoperata nell'espletamento delle incombenze richieste dal nucleo familiare, caratterizzato dalla nascita di due figli e dallo svolgimento, ad opera del signor , unico percettore di Parte_1 redditi, di un'attività per la quale si rendevano necessari reiterati periodi lontano da casa.
Sulla scorta di tali circostanze il Collegio reputa che vada confermato l'assegno di mantenimento del coniuge previsto dall'istruttore, pari a € 500,00 al mese rivalutabili.
Oltre a essere compatibile con l'attitudine a procurarsi entrate integrative attraverso l'assunzione della segnalata carica societaria, con le consistenze patrimoniali e con i redditi del ricorrente, la somma appare tuttora congrua in relazione alla nuova situazione abitativa delle parti, alla durata della convivenza matrimoniale, protrattasi per quasi trenta anni, e a tutti gli ulteriori parametri rilevanti ai sensi dell'art. 5, c. 6 della legge n. 898/1970.
La beneficiaria, in effetti, ha collaborato fattivamente all'economia familiare durante la convivenza, non si è lasciata sfuggire colpevolmente concrete possibilità di impiego, anche dopo la pronuncia della separazione, e non ha violato i doveri nascenti dal matrimonio.
Non vi è prova, d'altro canto, che la signora allo stato abbia fonti di reddito in grado CP_1 di consentirle di provvedere in maniera autonoma a tutti i propri bisogni materiali.
Resta impregiudicato che ipotetici mutamenti nella situazione reddituale dell'avente diritto
(tra cui il riconoscimento di contributi o provvidenze di natura assistenziale o pensionistica) potranno essere fatti valere dal ricorrente in sede di modifica delle condizioni di divorzio.
***
Per giurisprudenza consolidata “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le
4 proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (così si esprime, testualmente, Cass. 14/8/2020, n. 17183).
Gli obblighi in esame, d'altra parte, incontrano “un limite nell'avvio, ad opera dei beneficiari, di un'attività lavorativa che assicuri loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica. Una volta che si siano resi autonomi, non è ipotizzabile il rientro dei figli nel nucleo familiare originario né tantomeno il ripristino della situazione di tutela predisposta dal legislatore per la disoccupazione involontaria della prole” (Cass. 14/3/2017, n. 6509).
Detto altrimenti, con l'ingresso nel mondo delle professioni e la percezione di una retribuzione, anche modesta, il diritto al mantenimento dei figli cessa e non risorge in caso di perdita dell'occupazione (Cass. 22/11/2010 n. 23590; Cass. 22/7/2019 n. 19696).
Se dovuto, il contributo resta parametrato, come per i figli minori, all'attitudine reddituale dei genitori, alle rispettive “sostanze”, al presumibile tenore di vita della famiglia durante la convivenza e ai tempi di permanenza della prole con costoro (Cass. 10/2/2023, n. 4145).
***
[... Si è detto della scelta di di rimanere ad abitare in via prevalente con il signor Per_2
e del recupero, da parte di questi, della piena disponibilità della casa coniugale. Pt_1
Non è contestato che la ragazza sia ancora incapace di prevedere ai propri bisogni materiali né che debba essere il padre a sostenere i relativi obblighi di mantenimento ordinario.
Ne deriva l'assegnazione al ricorrente della casa coniugale affinché vi abiti con la figlia.
Ciò posto, valgono ai fini che qui interessano le considerazioni svolte in precedenza a proposito delle differenze emerse nella situazione lavorativa e patrimoniale delle parti.
Come peraltro rilevato dal giudice istruttore, il divario esistente tra le capacità reddituali dei genitori in questo caso giustifica l'accollo, in capo alla signora di non oltre il 30% CP_1 delle spese universitarie necessarie alla figlia , purché attinenti alle tasse di iscrizione Per_2 presso istituti di formazione prossimi al luogo di residenza della ragazza e ai libri scolastici.
I restanti esborsi straordinari rimarranno divisi al 50% tra i signori e Parte_1 CP_1
Per il dettaglio di tali esborsi, eccettuati quelli attinenti alle predette spese di istruzione universitaria, si rimanda al contenuto del Protocollo di recente approvato presso il Tribunale.
***
L'accordo sullo stato matrimoniale e la parziale soccombenza reciproca in relazione alle questioni economiche giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 3924/2020 del R.G.A.C., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 dell'importo mensile di € 500,00 rivalutabili di anno in anno secondo gli indici Istat a titolo di assegno divorzile;
➢ assegna a la casa coniugale di Cassino affinché vi abiti con la figlia Parte_1
; Persona_3
[...
➢ pone a carico di le spese di mantenimento ordinario della figlia Parte_1
; Persona_3
➢ pone a carico di in misura del 70% e a carico di , Parte_1 Controparte_1 in misura del 30%, le spese di istruzione della figlia individuate in Persona_3 motivazione;
5 ➢ pone in egual misura a carico di e di le altre Parte_1 Controparte_1 spese straordinarie occorrenti alla figlia;
Persona_3
➢ dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Cassino, 19/11/2025
il giudice estensore
IL NO
il Presidente
AU ZA
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
AU ZA Presidente
IL NO giudice est.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3924/2020 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione l'11/92025 con riduzione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., vertente tra Parte_1
(c.f. ), nato a [...] il [...], difeso dall'avv.
[...] CodiceFiscale_1
LI IE, e (c.f. ), nata a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
25/9/1965, difesa dall'avv. Gianluca Ciaraldi, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 26/11/2020 il signor , premesso di aver sposato la Parte_1 signora il 23/8/1987 a Sant'Elia Fiumerapido (FR) secondo il rito Controparte_1 concordatario e di aver avuto dalla donna i figli (nato il [...]) e (nata Per_1 Per_2 il 26/2/2005), ha dedotto che il Tribunale di Cassino ha dichiarato la separazione giudiziale dei consorti in forza di sentenza non definitiva n. 1569/16, pubblicata il 15/12/2016. Ha evidenziato, inoltre, che nel procedimento da ultimo citato a titolo provvisorio erano stati disposti l'affidamento condiviso della minore ai due genitori, all'epoca undicenne, la sua collocazione con la madre nella casa familiare, sita a Cassino (FR), in Via Ponte San Lorenzo, il riconoscimento in favore della resistente di un assegno di € 700,00 al mese (da destinare per € 350,00 ai bisogni personali, per € 350,00 a quelli della ragazza) e la suddivisione paritaria tra le parti delle spese straordinarie relative alla prole. Per il ricorrente circostanze sopravvenute dovrebbero indurre il Collegio ad assumere decisioni differenti. In questa ottica il signor ha dato conto del trasferimento di nell'abitazione in cui era Parte_1 Per_2 andato a vivere dopo la cessazione della convivenza, ubicata anch'essa a Cassino (FR), ma in Via Mezzanotte, appartenente ai membri della famiglia d'origine. Si è detto disposto, nello stesso tempo, ad assumere gli oneri di mantenimento della figlia. Sul rilievo dell'ormai definitivo esaurimento di ogni vincolo di coniugio l'istante ha chiesto, quindi, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'attribuzione dell'appartamento adibito a residenza comune, di sua esclusiva proprietà, per potervi abitare assieme a , la revoca del Per_2 contributo posto a suo carico per le esigenze di quella, la commisurazione dell'eventuale assegno divorzile dovuto alla moglie, ugualmente intestataria di immobili, in base alle condizioni economiche degli interessati.
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1 [... All'udienza presidenziale del 10/3/2021, svolta in assenza della resistente, il signor ha confermato quanto evidenziato nel ricorso sul trasferimento della figlia . Pt_1 Per_2
Ha precisato, poi, di percepire uno stipendio pari complessivamente a € 1.400,00 netti e di essere tenuto a versare alla controparte, a suo dire disoccupata, un assegno di mantenimento del coniuge di € 500,00 al mese (oltre ai € 350,00 dovuti per la prole).
Con ordinanza del 13/3/2021 il Presidente in via provvisoria ha stabilito la collocazione della minore presso il ricorrente, la cessazione del contributo incombente sul padre per le sue necessità ordinarie e la revoca dell'assegnazione della casa coniugale in favore della madre.
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Costituita con memoria del 26/3/2021, la signora non si è opposta al divorzio e alla CP_1 suddivisione dei citati esborsi straordinari. Sulle altre questioni controverse ha offerto, invece, una versione dei fatti del tutto diversa rispetto a quella descritta in ricorso.
Nell'intento di confutare quanto riferito dal marito sulle intenzioni di la resistente ha Per_2 osservato, in particolare, che la minore era stata indotta a lasciare la casa coniugale dal sistematico screditamento della figura materna operato dal signor . Ha negato, in Parte_1 ogni caso, di aver assunto condotte lesive del benessere della ragazza, a detta della donna non seguita in maniera adeguata nell'appartamento dei nonni a causa dell'età avanzata di costoro e della lontananza del padre, assunto come autotrasportatore ed assente spesso dal luogo di abitazione, di conseguenza, per motivi di lavoro. Fatte salve tali censure, con riferimento ai profili economici della vertenza la signora ha riferito di non aver CP_1 trovato un'occupazione dopo la fine della convivenza e di essere tenuta ad affrontare non solo le ordinarie spese di sostentamento, ma anche ingenti oneri per l'alloggio di cui si era dovuta dotare a seguito del rientro dell'istante nell'immobile di Via Ponte San Lorenzo. Alla stregua di quanto precede ha chiesto l'affidamento esclusivo di , l'attribuzione della Per_2 casa familiare per dimorarvi con la figlia, la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni dipesi dall'alienazione parentale realizzata in danno della ragazza e al versamento di €
700,00 e € 500,00 al mese per le esigenze, rispettivamente, del coniuge e della prole.
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Con decreto del 24/6/2021 il giudice istruttore ha aumentato a € 500,00 al mese rivalutabili l'assegno spettante alla signora in virtù della nuova situazione abitativa delle parti. CP_1
Ai Servizi Sociali di Cassino è stata affidata la verifica della capacità genitoriale dei coniugi.
All'udienza del 7/7/2021 la figlia ha confermato la volontà di abitare con il padre. Per_2
Nelle fasi successive del processo sono stati disposti accertamenti patrimoniali sui consorti.
La signora ha ottenuto l'accollo in capo al signor del 70% delle spese universitarie Parte_1 della figlia , giudicate insostenibili per la resistente nella misura iniziale. Per_2
Con sentenza non definitiva n. 1498/2024, emessa il 12/12/2024, il Collegio ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disposto la prosecuzione dell'istruttoria.
Esauriti i relativi incombenti, il 11/9/2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con abbreviazione a quaranta giorni del primo termine previsto dall'art. 190 c.p.c..
Negli scritti conclusionali il signor ha insistito per i provvedimenti richiesti al Parte_1 momento dell'instaurazione del giudizio in tema di determinazione dell'assegno divorzile e di riparto delle spese straordinarie riguardanti la prole. A tali scopi ha rimarcato che il criterio di divisione paritaria si sarebbe dovuto estendere anche a tutti gli oneri universitari.
La signora ha invocato un aumento del contributo già stabilito in proprio favore e CP_1
l'estensione del limite del 30% a tutti gli esborsi straordinari inerenti alla figlia . Per_2
2 ***
Ricostruiti in tal modo gli aspetti essenziali del contenzioso, in via pregiudiziale deve essere evidenziato che per effetto della pronuncia della sentenza non definitiva di divorzio non vi è più luogo per provvedere in questa sede con riferimento allo stato matrimoniale.
Altrettanto vale per i profili della controversia concernenti l'affidamento, la collocazione e le modalità di visita della prole, essendo divenuta maggiorenne anche la figlia . Per_2
Esulano dall'oggetto del giudizio di divorzio configurato dalle previsioni codicistiche applicabili ratione temporis, invece, gli accertamenti relativi alle conseguenze sul piano risarcitorio della violazione, ad opera dei genitori, dei doveri di collaborazione reciproca nella gestione della prole e l'adozione di provvedimenti di condanna, pure invocati negli scritti conclusionali, al pagamento di somme di denaro asseritamente dovute in conseguenza dell'inadempimento o della revisione delle statuizioni di natura provvisoria.
Si tratta, invero, di questioni che prima delle modifiche normative introdotte dal d.lgs. n.
149/2022 e s.m.i. erano assoggettate a un rito differente da quello stabilito per le cause matrimoniali e caratterizzate, pertanto, da un vincolo di connessione, rispetto alle prime, che non ne avrebbe consentito la trattazione unitaria ex artt. 33 c.p.c. e 40 c.p.c. (tra le numerose pronunce emesse sul punto Cass. 8/9/2014, n. 18870 in materia di separazione).
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Sulle altre tematiche dibattute si rileva che per indirizzo giurisprudenziale prevalente “la determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, presupponendo,
l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, c. 6, della legge n. 898/70, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (così si è espressa Cass. 28/2/2020, n. 5605).
Più in generale, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, c. 6, della legge n. 898/70, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (Cass. S.U. 11/7/218, n. 18287; cfr. Cass.
30/10/2019, n. 27771: “all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche la natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al
3 riconoscimento di un contributo volto a consentire al richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate e senza che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile - venga finalizzata alla ricostruzione del tenore di vita endoconiugale, ma piuttosto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”).
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Dalla relazione trasmessa dalla Guardia Finanza di Cassino si apprende che alla data di conclusione dell'accertamento, tramesso nell'ottobre del 2022, il signor , oltre a Parte_1 percepire uno stipendio di circa € 1.500,00 netti al mese i qualità di autotrasportatore, come peraltro attestato dalle ultime buste paga disponibili, era intestatario di quattro fabbricati a
Cassino, e rivestiva la carica di legale rappresentante della società New Sporting Club, operante all'interno del perimetro urbano della cittadina nel settore ricreativo.
Alla signora appartenevano due immobili e cinque terreni, siti sempre a Cassino. CP_1
Non risulta che la resistente dopo la cessazione della convivenza e la restituzione della casa familiare abbia profittato di opportunità di lavoro retribuite con carattere di continuità.
Avendo compiuto sessanta anni e non essendo in possesso di competenze qualificate, è presumibile che la donna possa incontrare notevoli difficoltà nella ricerca di un'occupazione.
Non è contestato, ad ogni modo, che in costanza di matrimonio la resistente si sia adoperata nell'espletamento delle incombenze richieste dal nucleo familiare, caratterizzato dalla nascita di due figli e dallo svolgimento, ad opera del signor , unico percettore di Parte_1 redditi, di un'attività per la quale si rendevano necessari reiterati periodi lontano da casa.
Sulla scorta di tali circostanze il Collegio reputa che vada confermato l'assegno di mantenimento del coniuge previsto dall'istruttore, pari a € 500,00 al mese rivalutabili.
Oltre a essere compatibile con l'attitudine a procurarsi entrate integrative attraverso l'assunzione della segnalata carica societaria, con le consistenze patrimoniali e con i redditi del ricorrente, la somma appare tuttora congrua in relazione alla nuova situazione abitativa delle parti, alla durata della convivenza matrimoniale, protrattasi per quasi trenta anni, e a tutti gli ulteriori parametri rilevanti ai sensi dell'art. 5, c. 6 della legge n. 898/1970.
La beneficiaria, in effetti, ha collaborato fattivamente all'economia familiare durante la convivenza, non si è lasciata sfuggire colpevolmente concrete possibilità di impiego, anche dopo la pronuncia della separazione, e non ha violato i doveri nascenti dal matrimonio.
Non vi è prova, d'altro canto, che la signora allo stato abbia fonti di reddito in grado CP_1 di consentirle di provvedere in maniera autonoma a tutti i propri bisogni materiali.
Resta impregiudicato che ipotetici mutamenti nella situazione reddituale dell'avente diritto
(tra cui il riconoscimento di contributi o provvidenze di natura assistenziale o pensionistica) potranno essere fatti valere dal ricorrente in sede di modifica delle condizioni di divorzio.
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Per giurisprudenza consolidata “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le
4 proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (così si esprime, testualmente, Cass. 14/8/2020, n. 17183).
Gli obblighi in esame, d'altra parte, incontrano “un limite nell'avvio, ad opera dei beneficiari, di un'attività lavorativa che assicuri loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica. Una volta che si siano resi autonomi, non è ipotizzabile il rientro dei figli nel nucleo familiare originario né tantomeno il ripristino della situazione di tutela predisposta dal legislatore per la disoccupazione involontaria della prole” (Cass. 14/3/2017, n. 6509).
Detto altrimenti, con l'ingresso nel mondo delle professioni e la percezione di una retribuzione, anche modesta, il diritto al mantenimento dei figli cessa e non risorge in caso di perdita dell'occupazione (Cass. 22/11/2010 n. 23590; Cass. 22/7/2019 n. 19696).
Se dovuto, il contributo resta parametrato, come per i figli minori, all'attitudine reddituale dei genitori, alle rispettive “sostanze”, al presumibile tenore di vita della famiglia durante la convivenza e ai tempi di permanenza della prole con costoro (Cass. 10/2/2023, n. 4145).
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[... Si è detto della scelta di di rimanere ad abitare in via prevalente con il signor Per_2
e del recupero, da parte di questi, della piena disponibilità della casa coniugale. Pt_1
Non è contestato che la ragazza sia ancora incapace di prevedere ai propri bisogni materiali né che debba essere il padre a sostenere i relativi obblighi di mantenimento ordinario.
Ne deriva l'assegnazione al ricorrente della casa coniugale affinché vi abiti con la figlia.
Ciò posto, valgono ai fini che qui interessano le considerazioni svolte in precedenza a proposito delle differenze emerse nella situazione lavorativa e patrimoniale delle parti.
Come peraltro rilevato dal giudice istruttore, il divario esistente tra le capacità reddituali dei genitori in questo caso giustifica l'accollo, in capo alla signora di non oltre il 30% CP_1 delle spese universitarie necessarie alla figlia , purché attinenti alle tasse di iscrizione Per_2 presso istituti di formazione prossimi al luogo di residenza della ragazza e ai libri scolastici.
I restanti esborsi straordinari rimarranno divisi al 50% tra i signori e Parte_1 CP_1
Per il dettaglio di tali esborsi, eccettuati quelli attinenti alle predette spese di istruzione universitaria, si rimanda al contenuto del Protocollo di recente approvato presso il Tribunale.
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L'accordo sullo stato matrimoniale e la parziale soccombenza reciproca in relazione alle questioni economiche giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 3924/2020 del R.G.A.C., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 dell'importo mensile di € 500,00 rivalutabili di anno in anno secondo gli indici Istat a titolo di assegno divorzile;
➢ assegna a la casa coniugale di Cassino affinché vi abiti con la figlia Parte_1
; Persona_3
[...
➢ pone a carico di le spese di mantenimento ordinario della figlia Parte_1
; Persona_3
➢ pone a carico di in misura del 70% e a carico di , Parte_1 Controparte_1 in misura del 30%, le spese di istruzione della figlia individuate in Persona_3 motivazione;
5 ➢ pone in egual misura a carico di e di le altre Parte_1 Controparte_1 spese straordinarie occorrenti alla figlia;
Persona_3
➢ dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Cassino, 19/11/2025
il giudice estensore
IL NO
il Presidente
AU ZA
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