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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 25/05/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale nel collegio composto dai seguenti magistrati: dott. Umberto GIACOMELLI Presidente dott.ssa Chiara SANDINI Giudice dott.ssa Gersa GERBI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
N O N D E F I N I T I V A
nella causa civile iscritta al n. 178/2024 R.G., promossa da
, c.f. , nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Santa Giustina (BL), Località Fornaci n. 10, rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Biasi, come da procura in atti
- RICORRENTE nei confronti di
, c.f.: nato a [...] Controparte_1 C.F._2 il 27.06.1965 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'art. Dall'Antonia Alice, come da procura in atti
- RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. in sede.
*
In punto: separazione personale dei coniugi e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio
*
Conclusioni congiunte delle parti, come da verbale dell'udienza del 9.4.2025;
Conclusioni adesive del P.M..
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - Con ricorso depositato in data 12.3.2024, la sig.ra ha chiesto la pronuncia della Pt_1 separazione personale dal marito, sig. , oltre a provvedimenti relativi al Controparte_1 Per_ Per_ mantenimento dei figli della coppia, la minorenne e il maggiorenne .
A tal fine, la ricorrente allegava e documentava il matrimonio con il sig. , Controparte_1 iscritto presso il Comune di Limana con atto n. 6, p. 2 sez. B, uff. 1/2003, oltre che la composizione del nucleo famigliare, e riportava che l'affectio coniugalis sarebbe venuta meno già da più di un anno, durante il quale i coniugi hanno vissuto separati.
Riportando, inoltre, la maggiore reddittività del marito, chiedeva, oltre all'assegnazione della casa coniugale, un contributo al mantenimento dei figli pari a € 400,00 per la figlia minore ed € 200,00 per il figlio maggiorenne, oltre alla percezione dell'intero assegno unico.
Il sig. si è costituito in data 4.4.2025 non contestando la crisi della Parte_2 coppia, ha però contestato le pretese economiche della ricorrente, insistendo particolarmente per una regolamentazione giudiziale del regime di frequentazione con la figlia minorenne, con la quale avverte di aver perso i rapporti.
Alla prima udienza avanti al giudice delegato per la trattazione, in data 9.4.2025, le parti raggiungevano accordo sulle conclusioni, alle quali ha aderito anche il P.M., con rimessione della causa in decisione al Collegio e rinuncia ai termini per memorie conclusive.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
Le domande delle parti sono fondate e meritano accoglimento.
In particolare, è pacifico il venir meno dell'affectio coniugalis.
Un tanto è stato confermato da entrambe le parti nei rispettivi atti difensivi, confermando anche che la coppia vive in due abitazioni separate ormai da un anno.
Deve quindi essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Vanno del pari accolte le condizioni concordate dalle parti, in quanto si prospettano adeguate all'interesse prioritario della prole, oltre che proporzionate e conformi alle condizioni economiche, personali e morali dei due coniugi.
Considerata la domanda di prosecuzione del giudizio per la pronuncia di divorzio,
l'emananda sentenza non definisce il processo.
Spese con la sentenza definitiva
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, non definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
, unitisi in matrimonio in Limana, il 12.7.2003, iscritto nei registri pubblici del
[...]
Pag. 2 di 3 medesimo Comune, con atto n. 6, p. 2 sez. B, uff. 1/2003, alle condizioni concordate dalle parti con il verbale dell'udienza del 9.4.2025;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alle annotazioni di legge;
3) spese con la sentenza definitiva.
Riserva di provvedere con separata ordinanza per la rimessione della causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Belluno, nella camera di Consiglio del 15.5.2025.
IL PRESIDENTE dott. Umberto Giacomelli
IL GIUDICE REL. dott.ssa Gersa Gerbi
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