Decreto cautelare 7 marzo 2024
Ordinanza cautelare 20 marzo 2024
Ordinanza collegiale 17 febbraio 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 24/12/2025, n. 1632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1632 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01632/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00254/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 254 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Rosaria Faggiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno e Questura di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentati pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione cautelare dell'efficacia,
del provvedimento Cat. A12/2023 nr. -OMISSIS- Rif. Irricevibilità del 15 dicembre 2023, notificato il 20 febbraio 2024, con cui la Questura di -OMISSIS- ha dichiarato “ l’irricevibilità del kit postale avente cod. istanza n. -OMISSIS-e assicurata n. -OMISSIS- del 05/05/2023, presentato presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di -OMISSIS- e finalizzato al rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale/attesa occupazione del cittadino straniero sig. -OMISSIS-, nato il 12/-OMISSIS-/1989 (p.o. n. -OMISSIS- rilasciato dalla Repubblica dell’India e valido dal 22/12/2017 al 21/12/2027) (CUI: -OMISSIS-)”, e, per l’effetto, ne ha disposto l’archiviazione;
di ogni atto e/o provvedimento presupposto, conseguente o, comunque, connesso con quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il dott. LO IA e uditi per le parti i difensori Avv. M.R. Faggiano per la parte ricorrente, Avvocato dello Stato S. Libertini per le Amministrazioni statali resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 27 febbraio 2024 e depositato in data 6 marzo 2024, il ricorrente – cittadino indiano - ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento Cat. A12/2023 nr. -OMISSIS- Rif. Irricevibilità del 15 dicembre 2023, notificato il 20 febbraio 2024, con cui la Questura di -OMISSIS- ha dichiarato “ l’irricevibilità del kit postale avente cod. istanza n. -OMISSIS-e assicurata n. -OMISSIS- del 05/05/2023, presentato presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di -OMISSIS- e finalizzato al rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale/attesa occupazione del cittadino straniero sig. -OMISSIS-, nato il 12/-OMISSIS-/1989 (p.o. n. -OMISSIS- rilasciato dalla Repubblica dell’India e valido dal 22/12/2017 al 21/12/2027) (CUI: -OMISSIS-) ”, e, per l’effetto, ne ha disposto l’archiviazione; nonché di ogni atto e/o provvedimento presupposto, conseguente o, comunque, connesso con quello impugnato.
Il ricorrente ha premesso in punto di fatto:
- che ha fatto ingresso in Italia il 12 febbraio 2023, a seguito di emissione di nulla osta al lavoro, rilasciato al datore di lavoro Sig. -OMISSIS-;
- che il datore di lavoro Sig. -OMISSIS-, è deceduto in data 16 febbraio 2023, prima della stipula del contratto di soggiorno;
- che in data 13 aprile 2023, ha richiesto in Prefettura un appuntamento per avviare la pratica di rilascio di permesso di soggiorno per attesa occupazione o per lavoro;
- che in data 05 maggio 2023, la Prefettura di -OMISSIS- ha rilasciato contratto di soggiorno con l’indicazione del decesso del datore di lavoro e della richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione;
- che, in pari data, si è recato presso l’ufficio postale per l’invio del kit alla Questura tramite il servizio postale;
- che, pertanto, gli è stata rilasciata ricevuta per rilascio di pse e gli è stato fissato appuntamento oltre sei mesi dopo e, precisamente, il giorno 22 novembre 2023, per essere sottoposto ai rilievi foto dattiloscopici;
- che in data 22 novembre 2023, quando si è presentato in Questura presso lo sportello immigrazione, gli è stato notificato un preavviso di irricevibilità della sua istanza perché, secondo la PA, il termine previsto nel visto di ingresso era già scaduto;
- che, a segutio della notifica del detto preavviso, ha inviato osservazioni come previsto nell’art.10 bis L.241/90, rilevando che la fissazione di un appuntamento per il fotosegnalamento dopo lo scadere del termine previsto nel visto di ingresso, era dipeso dai tempi di lavorazione dell’Ufficio in indirizzo e della Prefettura e dall’evento imprevisto del decesso del datore di lavoro;
- che nonostante ciò, la Questura di -OMISSIS- ha emesso il provvedimento di irricevibilità impugnato nell’odierno ricorso.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
I - Violazione di legge: art. 97 della Costituzione., art. 2 della Legge n. 241/1990 e art.5 comma 9 del Decreto Legislativo n. 286/1998.
II - Eccesso di potere: irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dell’atto; travisamento ed erronea valutazione dei fatti; contraddittorietà tra più parti dello stesso provvedimento; ingiustizia manifesta.
III - Eccesso di potere: violazione di circolare, contraddittorietà tra più atti per mancato rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
IV - Violazione di legge per difetto di motivazione, art. 3, della legge n. 241/1990.
Con decreto cautelare n. 138/2024, pubblicato il 07 marzo 2024 il Presidente di questa Sezione ha accolto l’istanza di misure cautelari presidenziali urgenti proposta dalla parte ricorrente e, per l’effetto, sospeso provvisoriamente l’efficacia del provvedimento questorile impugnato, con la seguente motivazione: “ Considerato che, prescindendo - allo stato - da ogni valutazione sul fumus boni juris (che, nel particolare caso di specie, appare opportuno riservare al Collegio all’esito della completa esplicazione del contraddittorio tra le parti in causa), anche tenuto conto che nei confronti dell’extracomunitario ricorrente risulta essere stato (conseguentemente) adottato e notificato in data 20 Febbraio 2024 decreto del Prefetto di -OMISSIS- di espulsione dal territorio nazionale da eseguirsi con la partenza volontaria entro il termine di 30 giorni, si ravvisa l’allegata presenza di un pregiudizio di estrema gravità ed urgenza per la parte ricorrente tale da non consentire dilazione neppure sino alla data della prossima Camera di Consiglio della Sezione. ”
Ha fissato, quindi, per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare proposta, la Camera di Consiglio del 19 marzo 2024.
Il 7 marzo 2024, con atto formale dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, il Ministero dell’Interno e la Questura di -OMISSIS- si sono costituiti in giudizio.
Il 14 marzo 2024, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, per il Ministero dell’Interno e la Questura di -OMISSIS-, ha depositato in giudizio una memoria difensiva, concludendo per il rigetto dell’avversa richiesta cautelare e del ricorso, siccome infondato in fatto e in diritto.
Il 18 marzo 2024, il ricorrente ha depositato una memoria difensiva, insistendo per l’accoglimento della domanda cautelare e del ricorso.
Con ordinanza cautelare n. 170/2024, pubblicata il 20 marzo 2024, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare incidentalmente proposta da parte ricorrente con la seguente motivazione:” Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso appare infondato, in quanto risulta “per tabulas” che l’extracomunitario ricorrente ha fatto ingresso in Italia il 12 febbraio 2023, munito di visto di ingresso per lavoro stagionale rilasciato per 9 mesi (279 giorni), con la conseguenza che il permesso di soggiorno richiesto (per lavoro subordinato stagionale/attesa occupazione) non avrebbe, comunque, potuto avere una durata eccedente quella del predetto visto d’ingresso, essendo finalizzato alla medesima funzione (lavoro stagionale). Infatti, ai sensi degli artt. 5, comma 3-bis, lett. a) e 24, comma 7, del Decreto Legislativo 25/7/1998, n. 286 e ss.mm. il permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale non può mai avere una durata complessiva superiore a nove mesi, nel mentre l’extracomunitario ricorrente (nel momento in cui si è presentato in prefettura, il 22 novembre 2023, per sottoporsi ai prescritti rilievi dattiloscopici e in quello in cui, conseguentemente, è stato adottato il provvedimento di irricevibilità impugnato) aveva effettivamente già esaurito (in data 18 novembre 2023) il predetto periodo massimo di permanenza in Italia (pari a 279 giorni), concesso con il visto di ingresso e correttamente computato dalla Questura di -OMISSIS- a far tempo dal 12 febbraio 2023. ”
Con ordinanza n. 2155/2024, pubblicata il 10 giugno 2024, il Consiglio di Stato ha accolto cautelare proposto da parte ricorrente, avverso la sopracitata ordinanza cautelare di questa Sezione e per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, ha accolto l'istanza cautelare presentata in primo grado, con la seguente motivazione: “ Ritenuto che sussistono i presupposti per disporre la conferma del decreto cautelare monocratico, sussistendo evidenti presupposti di periculum in mora; Ritenuto, altresì, che la vicenda in questione, per la propria connotazione fattuale (decesso del datore di lavoro) necessita di un approfondimento alla luce delle ragioni addotte dalla parte ricorrente, secondo cui in caso di decesso del datore di lavoro il lavoratore straniero ha diritto ad un permesso di soggiorno per attesa occupazione, e la tardiva fissazione dell’appuntamento dinanzi alla Questura per il fotosegnalamento non può ricadere sul cittadino straniero, del tutto incolpevole della situazione di fatto che si è verificata; Ritenuto, infine, che sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese relative alla fase cautelare; ”
Ha ordinato, quindi, la trasmissione dell’ordinanza cautelare di appello al T.A.R. per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
Il 22 gennaio 2025, il ricorrente ha depositato delle memorie difensive, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Il 27 gennaio 2025, il ricorrente ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha reso noto di aver presentato richiesta di conversione del permesso di soggiorno, avendo la possibilità di stipulare un contratto di lavoro subordinato con la Soc.-OMISSIS- e che, avendo presentato modello VB, la Prefettura di -OMISSIS- gli avrebbe assegnato una quota e il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno.
Nella pubblica udienza del 12 febbraio 2025, questa Sezione, ritenuto la causa non ancora matura per la decisione di merito, ha disposto con ordinanza collegiale n. 286/2025, pubblicata il 17 febbraio 2025, i seguenti incombenti istruttori a carico della P.A.: ” ordina alla Prefettura di -OMISSIS-, in persona del Prefetto di -OMISSIS-, di depositare in giudizio una dettagliata relazione di chiarimenti sulla evoluzione della vicenda dedotta in contenzioso, in particolare, precisando se, effettivamente, sia stata assegnata una quota flussi in relazione all’extracomunitario ricorrente e se, a seguito dell’assegnazione della predetta quota, sia stato anche assentito nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno in favore del predetto ricorrente ”.
Ha rinviato, quindi, la causa per il prosieguo alla udienza pubblica del 18 dicembre 2025.
Il 05 marzo 2025, la Prefettura di -OMISSIS- ha depositato in giudizio la relazione di chiarimenti sulla evoluzione della vicenda oggetto del presente contenzioso, chiesta da questo Tribunale con la sopracitata ordinanza collegiale n. 286/2025, rappresentando che: “ Il ricorrente risultava assegnatario della quota decreto flussi 2022. Per effetto del parere positivo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro del 18 aprile 2024, in data 22 aprile 2024 l’Ufficio Immigrazione della Prefettura di -OMISSIS- rilasciava il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno e, dunque, provvedeva a convocare datore di lavoro e lavoratore per la consegna in originale della documentazione necessaria inerente l’istanza, fissando un appuntamento per il 6 maggio 2024. A seguito dell’accolta richiesta di rinvio dell’appuntamento ad altra data (3 giugno), il successivo 2 giugno l’avv. Faggiano avanzava richiesta di nuovo rinvio informando questo Ufficio che in data 6 giugno 2024 si sarebbe tenuta l’udienza dinanzi al Consiglio di Stato. Il 12 giugno 2024 l’avv. Faggiano comunicava a questo Ufficio l’accoglimento, da parte del Consiglio di Stato, dell’appello avente ad oggetto l’istanza cautelare .”
Nella pubblica udienza del 18 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è fondato nel merito e deve essere accolto, nei sensi di seguito indicati.
Con il primo motivo di ricorso, si lamenta l’illegittimità del provvedimento questorile impugnato per violazione di legge, con riguardo all’articolo 97 della Costituzione, l’articolo 2 della Legge n. 241/1990 e l’articolo 5 comma 9 del Decreto Legislativo n. 286/1998.
In particolare, il ricorrente sostiene di aver richiesto all’Ufficio Immigrazione della Prefettura di -OMISSIS-, in data 13 aprile 2023, un appuntamento per avviare la pratica di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione o per lavoro subordinato stagionale, (con successivo invio del kit alla Questura tramite il servizio postale in data 5 maggio 2023) e che, in riscontro a tale richiesta, l’appuntamento per essere sottoposto ai rilievi foto dattiloscopici sia stato fissato dall’Amministrazione procedente solo per il giorno 22 novembre 2023 (successivamente alla scadenza del visto di ingresso per lavoro stagionale), in dedotta violazione dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, previsti dall’articolo 2, comma 2, della Legge n. 241 del 1990 e dall’articolo 5 co 9 del Decreto Legislativo n.286/98, nonché dei principi garantiti dall’articolo 97 della Costituzione.
Il motivo è fondato.
Osserva, innanzitutto, questo Tribunale che, il Decreto Legislativo n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'Immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), all’articolo 5, comma 3-bis, “ Permesso di soggiorno ”, stabilisce:
“ 3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:
a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;
b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;
c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni. Ciascun rinnovo non può superare la durata di tre anni. ”
All’art. 24, al comma 7 e al comma 8, rubricato “ Lavoro stagionale ”, invece, il citato Testo Unico dell’Immigrazione, prevede:
“ 7. Il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi.
8. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 7, il nulla osta al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno può essere rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale. La nuova opportunità di lavoro può intervenire non oltre sessanta giorni dal termine finale del precedente contratto. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 5, il lavoratore può, nel periodo di validità del nulla osta al lavoro, svolgere attività lavorativa stagionale alle dipendenze dello stesso o di altro datore di lavoro, a condizione che l'intermediazione del rapporto di lavoro avvenga mediante l'utilizzo della piattaforma del ((SIISL)). In tale ipotesi, il lavoratore è esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte dell'autorità consolare. Al termine del periodo di cui al comma 7, il lavoratore deve rientrare nello Stato di provenienza, salvo che sia in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi dal lavoro stagionale. ”
La durata complessiva del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, dunque, come emerge con chiarezza dal tenore letterale della prima delle due norme soprariportate del T.U. dell’Immigrazione (articolo 5, lettera a comma 3-bis), non può essere superiore a nove mesi in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale.
Più precisamente, da una lettura combinata degli art. 5 comma 3-bis lett a), e 24 comma 7 e 8 del Decreto Legislativo n. 286/1998 e ss.mm.ii., si ricava che, la durata del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, non può superare la durata massima di nove mesi in un periodo di dodici mesi, e ciò al di là del fatto che, in concreto, siano stipulati uno più contratti di lavoro stagionale, con lo stesso o con altro datore di lavoro, con il lavoratore straniero che, al termine del periodo massimo di nove mesi (in un periodo di dodici mesi) deve rientrare nello Stato di provenienza, fatto salvo, tuttavia, il caso in cui sia in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi dal lavoro stagionale.
Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie, è accaduto che l’extracomunitario ricorrente, nel momento in cui si è presentato in Prefettura, il 22 novembre 2023, per sottoporsi ai prescritti rilievi dattiloscopici e in quello in cui, successivo, è stato adottato il provvedimento di irricevibilità impugnato, aveva sì effettivamente esaurito (in data 18 novembre 2023) il predetto periodo massimo di permanenza in Italia (pari a 279 giorni), concesso con il visto di ingresso e correttamente computato dalla Questura di -OMISSIS-, a far tempo dal 12 febbraio 2023, ma ciò – al di là del fatto che il termine massimo previsto dagli artt. 5, comma 3-bis, lett a), e 24, comma 7, del Decreto Legislativo n. 286/1998 è stato superato, in concreto, di soli pochi giorni – non giustifica affatto, di per sé solo, il rigetto dell’istanza presentata dall’odierno ricorrente, - sia perché - il superamento del termine massimo di validità del visto stagionale non sarebbe avvenuto se la Questura di -OMISSIS- avesse fissato tempestivamente l’appuntamento per il fotosegnalamento, - sia anche perché – la scadenza del visto stagionale non può essere in alcun modo addebitato ad una eventuale condotta negligente dell’istante, che, anzi, dal canto suo, già in data 13 aprile 2023 aveva chiesto alla Prefettura di -OMISSIS- un appuntamento per avviare la pratica di rilascio di permesso di soggiorno per attesa occupazione o per lavoro subordinato e che, dopo essersi recato presso l’ufficio postale per l’invio del kit alla Questura tramite il servizio postale, vedeva fissarsi l’appuntamento per il fotosegnalamento oltre 6 mesi dopo l’invio del kit (22 novembre 2023).
Al riguardo, infatti, questo Tribunale osserva che, nella fattispecie oggetto d’esame, il rigetto dell’istanza presentata dal ricorrente, giustificata dalla ragione che il procedimento è stato definito oltre la scadenza del visto di ingresso, risulta, in concreto illegittimo per violazione dei sopracitati artt. 5 e 24 del Decreto Legislativo n. 286/1998, in quanto, se – da un lato – è vero che a monte delle istanze di nulla osta per lavoro stagionale, vi è la temporanea necessità del datore di lavoro richiedente di assumere lavoratori per una precisa e circoscritta esigenza occupazionale, e che ciò comporta (fisiologicamente) periodici ingressi e rimpatri di lavoratori stranieri, come può avvenire, ad esempio, non solo nell’ipotesi del superamento del periodo di validità del visto (come accaduto nel caso di specie), ma anche in caso di sopravvenuta indisponibilità del promittente datore di lavoro, - dall’altro lato – tuttavia, è altrettanto vero che, l’istanza di conversione de qua è stata presentata dall’extracomunitario ricorrente molto tempo prima della scadenza del visto per lavoro stagionale e che, nel caso di specie, lo stesso ricorrente risulta anche assegnatario di una quota, con la conseguenza che, nel valutare l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno, l'Amministrazione procedente avrebbe dovuto tenere in considerazione tutti gli elementi, compresi quelli sopraggiunti, essendo la stessa tenuta ad accogliere l'istanza di rilascio del titolo, qualora, al momento della valutazione della richiesta, ricorrano tutti i requisiti sostanziali che assicurano la regolarità del soggiorno, indipendentemente da ogni irregolarità pregressa ed indipendentemente da ogni carenza formale, specie se, some in questo caso, l’irregolarità non è attribuibile alla condotta dell’istante bensì ad un ritardo dell’Amministrazione nel fissare l’appuntamento per i rilevi foto dattiloscopici.
Nel caso di specie, inoltre, come si legge nella relazione di chiarimenti della Prefettura di -OMISSIS- sulla evoluzione della vicenda oggetto del contenzioso, chiesta da questo Tribunale con ordinanza collegiale n. 270/2025, e depositata in giudizio il 05 marzo 2025, il ricorrente risulta anche assegnatario della quota decreto flussi 2022, con la conseguenza che, alla luce dei principi sopra richiamati e delle ulteriori circostanze di fatto evidenziate nella sopracitata relazione di chiarimenti (parere positivo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro del 18 aprile 2024 e rilascio del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno in data 22 aprile 2024 da parte dell’Ufficio Immigrazione della Prefettura di -OMISSIS-), il ricorso va accolto e, per l'effetto, va disposto l'annullamento dell'atto impugnato, da ciò derivando l’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento, sussistendo i presupposti per la conversione del titolo di soggiorno.
In questa ipotesi, infatti, l'approccio sostanziale del legislatore impedisce di sacrificare l'interesse dello straniero al solo fine di rispettare il principio logico-formale secondo cui solo il titolo ancora efficace può essere suscettibile di conversione
3. Conclusivamente, per le ragioni sin qui esposte, da ritenersi assorbenti di ogni altra questione, il ricorso deve essere accolto, sicché va annullato il gravato provvedimento della Questura di -OMISSIS- Cat. A12/2023 nr. -OMISSIS- Rif. Irricevibilità del 15 dicembre 2023, fatti salvi i successivi provvedimenti delle Amministrazioni competenti.
4. Sussistono, nondimeno, i presupposti di legge, stante la peculiarità fattuale della controversia, per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento Cat. A12/2023 nr. -OMISSIS- Rif. Irricevibilità, emesso il 15 dicembre 2023 dalla Questura di -OMISSIS- nei confronti del ricorrente, fatti salvi i successivi provvedimenti delle Amministrazioni competenti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 20-OMISSIS-, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA Moro, Presidente FF
Mariachiara Basurto, Referendario
LO IA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO IA | PA Moro |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.