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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/11/2025, n. 7047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7047 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7109/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
IL ND Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
LI PA Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 7109 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, assunta in decisione all'udienza del 14.10.2025, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
NG CI, AR ES e LU ZA.
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Massimo Mannocchi.
APPELLATA
E NEI CONFRONTI DI
C.F. ), per il tramite Controparte_2 P.IVA_2
del procuratore speciale (P. IVA , rappresentata Controparte_3 P.IVA_3
e difesa dall'avv. Andrea Fioretti.
CONCLUSIONI
L'appellante ha chiesto: L'appellata ha così concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, per tutti i motivi sopra esposti, disattesa ogni contraria istanza:
- in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'avverso appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c.;
- nel merito: rigettare l'appello proposto con atto di citazione notificato il 07 novembre 2019 dal
Signor perché infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in narrativa, con Parte_1 conseguente integrale conferma della sentenza n. 18521/2019 resa dal Tribunale di Roma in data 01 ottobre 2019.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio.”
La terza intervenuta ha richiamato le conclusioni della parte appellata.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Parte_1 [...]
chiedendo dichiarare, con riferimento ai contratti di apertura di Controparte_1
credito e di conto corrente n. 63262766, la nullità delle clausole di determinazione degli interessi ultralegali, la nullità della clausola contrattuale anatocistica e l'inefficacia della capitalizzazione unilateralmente applicata dalla banca ai danni del correntista, la nullità
della clausola di modifica unilaterale dei tassi e delle altre condizioni contrattuali, in quanto non specificamente approvata, l'usura oggettiva e soggettiva, la nullità e inefficacia dell'addebito di commissioni di massimo scoperto, l'illegittimità del calcolo dei giorni di valuta.
L'attore chiedeva inoltre, come conseguenza dell'accertamento delle predette nullità e addebiti illegittimi, di ricalcolare il saldo del conto corrente, condannare la banca alla restituzione delle somme indebitamente versate e al risarcimento dei danni.
La eccepiva preliminarmente l'intervenuto giudicato Controparte_1
sulle domande ed eccezioni dell'attore, su cui il Tribunale di Roma aveva già statuito con sentenza n. 2346/2010, rigettando le domande proposte in quella sede da nonché la Pt_1
improponibilità dell'avversa domanda di ripetizione di indebito, non essendo chiuso il conto corrente controverso alla data della proposizione dell'azione.
Eccepiva, altresì, la prescrizione delle avverse pretese ex art. 2946 c.c. per il periodo antecedente al 21.5.2005, ossia al decennio anteriore alla proposizione della domanda attorea.
Nel merito riteneva le domande infondate e non provate.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 18521/2019, riteneva parzialmente fondata l'eccezione relativo al giudicato formatosi con la precedente sentenza n. 2346/2010 che aveva dichiarato l'improponibilità della domanda attorea di ripetizione di indebito, essendo ancora in corso il contratto di conto corrente, nonché la nullità della clausola di anatocismo trimestrale. In quella causa era stata chiesta la determinazione del saldo del conto corrente fino al
31.3.2000, pertanto il giudicato copriva le condizioni economiche pattuite dall'origine del rapporto fino al 31.3.2000.
Con riferimento al presente giudizio il Tribunale dichiarava nuovamente improponibile la domanda di ripetizione dell'indebito, trattandosi di rapporto in corso alla data dell'introduzione del presente giudizio.
Quanto alle altre domande proposte da di nullità parziale del contratto di Parte_1
conto corrente, relativamente alle clausole aventi ad oggetto i tassi d'interesse, la commissione di massimo scoperto, l'anatocismo, la C.M.S. e l'applicazione dei giorni di valuta, il Tribunale riteneva la domanda attorea sfornita di idonea prova, non essendo presenti in atti né i contratti di conto corrente e di apertura di credito né gli estratti di conto relativi all'intero periodo.
Pertanto le domande attoree venivano integralmente rigettate.
3. ha proposto appello per i seguenti motivi. Pt_1
Con il primo motivo ha lamentato che il Tribunale non aveva accolto l'ipotesi di ricalcolo del C.T.U. sulla base del tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B. al rapporto in esame, perché la mancanza dei contratti non consentiva di verificare i presupposti per l'applicazione di tale norma.
La valutazione era errata perché violava quanto accertato nel precedente giudizio,
definito con sentenza passata in giudicato, in cui il Tribunale aveva avallato le risultanze della C.T.U. in cui erano stati applicati i tassi sostitutivi.
Con il secondo motivo l'appellante ha ritenuto violato il precedente giudicato anche con riferimento alla capitalizzazione della commissione di massimo scoperto, poiché nella sentenza n. 2346/2010 si riteneva legittima la capitalizzazione solo annuale della commissione di massimo scoperto e non anche quella trimestrale. Con lo stesso motivo d'appello ha anche lamentato la violazione del giudicato con riferimento alla capitalizzazione trimestrale dei tassi d'interesse, ritenuta illegittima nella precedente sentenza.
Con il terzo motivo ha lamentato che la sentenza non aveva tenuto conto delle risultanze della C.T.U. nella parte in cui veniva accertata l'assenza di pattuizioni in ordine alla introduzione della commissione denominata corrispettivo su accordato e della commissione di istruttoria veloce.
Con il quarto motivo ha lamentato la capitalizzazione trimestrale anche per il periodo successivo al 31.3.2000, in assenza di una specifica pattuizione.
Con il quinto motivo ha lamentato l'omesso rilievo dell'usura oggettiva che invece andava accertata sulla base della abusiva unilaterale applicazione di tassi non convenuti e di commissioni capitalizzate trimestralmente e non convenute.
Con il sesto motivo ha lamentato il mancato accoglimento dalla richiesta di ordine di esibizione che si intendeva riferita all'intero periodo compreso tra il IV trimestre 2000 e il I
trimestre 2010.
Ha chiesto quindi l'esibizione di tutti gli estratti conto necessari per il ricalcolo del rapporto dare avere tra le parti.
Inoltre, a parere dell'appellante, il giudice non aveva tenuto conto del fatto che la parte attrice aveva prodotto tutti gli estratti conto, anche scalari, in proprio possesso, a partire dal
1994.
4. Quanto ai primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto relativi al contenuto e all'incidenza del precedente giudicato, si osserva che il Tribunale
ha evidenziato che nel procedimento n. 58438/2006 era stata richiesta la determinazione del relativo saldo fino al 31.3.2000 e che pertanto sussisteva identità di cause in ordine alle domande attoree proposte con riferimento al periodo dall'apertura del conto corrente fino al 31.3.2000, mentre per il periodo successivo sussisteva identità di giudizio soltanto con riferimento alle doglianze attoree concernenti le condizioni economiche pattuite dall'origine del rapporto fino al 31.3.2000, non anche in ordine al successivo svolgimento del rapporto.
Sul punto la banca non ha proposto appello.
Preliminarmente poi si ritiene che i due motivi d'appello, proprio in quanto fondati sulle conseguenze del precedente giudicato non siano soggetti a preclusioni.
Il Tribunale nella sentenza passata in giudicato aveva avallato le risultanze della C.T.U.
sull'ammontare del saldo ricalcolato, sia con riferimento alle modalità di ricostruzione del conto corrente, sia con riguardo al ricalcolo degli interessi anatocistici, puntualizzando la legittimità della capitalizzazione annua di interessi e di cms anziché trimestrale.
In quell'occasione erano quindi stati applicati gli interessi sostitutivi ed eliminata la capitalizzazione trimestrale.
E' quindi condivisibile la conseguenza che ne trae l'appellante circa l'implicito accertamento della nullità della pattuizione degli interessi, con la conseguente necessità di applicare il tasso sostitutivo e di procedere alla capitalizzazione annuale di interessi e c.m.s.
anche con riferimento al successivo svolgimento del rapporto, in assenza di modificazioni del contratto originario che non vengono allegate da alcuna delle parti.
5. Il terzo motivo d'appello, relativo alle commissioni introdotte nel 2009 e nel 2012 è
pure fondato.
Nessuna delle parti ha mai dedotto infatti che siano intervenute modificazioni contrattuali con l'esplicita pattuizione di tali commissioni introdotte da mutamenti normativi sopravvenuti.
Si tratta quindi di commissioni prive di una specifica pattuizione.
6. Il quarto motivo, riguardante l'applicazione dell'anatocismo, è invece assorbito dall'accoglimento dei primi due motivi d'appello.
7. Il quinto motivo relativo all'accertamento dell'usura è infondato, stante la estrema genericità delle contestazioni. Occorre rammentare il principio affermato dalle Sezioni Unite sulla irrilevanza della c.d.
usura sopravvenuta, secondo cui “Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi
concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia
dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la
nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata
anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per
un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del
mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata,
per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede
nell'esecuzione del contratto.”(Cass. Sez. Un. n. 24675/2017, Rv. 645811 - 01).
Sulla base di tale principio l'attore avrebbe dovuto allegare e provare specificamente il superamento dei tassi soglia al momento delle pattuizioni originarie o per effetto dello ius
variandi, esplicitando sia i tassi ritenuti usurari sia i rispettivi tassi soglia ritenuti superati.
8. Infine è infondato il sesto motivo.
Deve infatti ritenersi decisivo l'argomento per cui, nonostante l'ampiezza della richiesta proposta ai sensi dell'art. 119 con cui veniva chiesta tutta la documentazione Pt_2
contrattuale e tutti gli estratti conto, con la seconda memoria istruttoria la richiesta ex art. 210 era riferita testualmente solo agli “estratti conto scalari relativi al IV° trimestre Pt_2
2000 – I° trimestre 2010”.
Il giudice di primo grado ha correttamente accolto la richiesta nei limiti contenuti nella memoria istruttoria, ordinando alla banca l'esibizione degli “e/c e scalari afferenti al IV
trimestre 2000 ed al I trimestre 2010 relativi al c/c 63262766”. A seguito dell'ordine, parte attrice si è limitata a insistere per “l'ordine di esibizione integrale della documentazione richiesta con la lettera ex art. 119 TUB rimasta inevasa” e non ha invece fatto riferimento alla errata interpretazione della richiesta ex art. 210 c.p.c..
9. Infine devono essere esaminate le eccezioni relativa all'intervento della cessionaria.
L'appellante ha eccepito la mancata prova della cessione dei rapporti contestati. Inoltre ha contestato la legittimazione ad agire nel presente giudizio dell'intervenuta,
posto che sul documento denominato “doc._1_procura_amco_49783”, nel quale sarebbe conferita procura ad mancherebbe alcuna sottoscrizione. Controparte_3
Infine nella comparsa conclusionale ha anche contestato il valor probatorio dell'atto notarile di scissione in quanto non sottoscritto.
11. Le eccezioni non sono accoglibili.
Le contestazioni relative alla validità delle copie degli atti notarili non sono condivisibili perché si tratta di copie digitali degli stessi, quindi firmate digitalmente, sebbene non siano state depositate in formato digitale. In ogni caso manca una contestazione specifica della conformità della copia al documento originale che, in quanto atto pubblico, è liberamente consultabile.
Quanto alla prova della inclusione del credito per cui è causa tra quelli oggetto della cessione in blocco, si ritiene opportuno riportare alcuni brani della recente sentenza n.
17944/2023 della Corte di Cassazione che ha ripercorso l'evoluzione giurisprudenziale sulla questione. E' stato in particolare premesso che “Va tenuto presente che: a) la prova della cessione
di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è
dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto
alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi,
certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la
questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della
titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero
di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che,
in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata
l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso
nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle
caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società
cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e
consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in
blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.”.
La Cassazione nella medesima sentenza ha precisato che diverso è il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto, poiché, in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova,
non essendo sufficiente la prova della notificazione mediante inclusione del credito nell'avviso pubblicato avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.,
anche se “D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa
eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione,
al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in
cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente
alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un
elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi,
la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da
parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione,
non sarà sindacabile in sede di legittimità.”.
Nel caso in esame manca una specifica contestazione dell'esistenza del contratto di cessione e l'avviso in Gazzetta Ufficiale contiene una descrizione delle categorie dei crediti oggetto della cessione oltre al riferimento alla possibilità di effettuare ulteriori verifiche tramite il sito della cessionaria.
10. L'appello merita parziale accoglimento, tenuto conto di quanto sopra esposto.
Il saldo dare avere tra le parti dovrà essere rideterminato a partire dal saldo di € -
45.569,36 a debito del correntista, così come accertato nella sentenza n. 2346/2010 fino alla data del 31.3.2000 e per il periodo successivo, con la prosecuzione dell'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B., con l'espunzione della commissione denominata corrispettivo su accordato e della commissione di istruttoria veloce e con la capitalizzazione annuale di commissioni di massimo scoperto e interessi. E' necessario a tale scopo la nomina di C.T.U. ai fini del ricalcolo del saldo.
P.Q.M.
La Corte, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento dei motivi d'appello, dà atto della formazione del giudicato sul tasso d'interesse applicabile al rapporto di conto corrente secondo quanto previsto dall'art. 117 T.U.B. e sulla applicabilità della capitalizzazione annua di interessi e commissioni di massimo scoperto;
2) Dichiara l'illegittima applicazione della commissione denominata corrispettivo su accordato e della commissione di istruttoria veloce;
3) Rigetta i rimanenti motivi d'appello.
Dispone con separata ordinanza per il prosieguo dell'istruttoria.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 25.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
LI PA IL ND