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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 28/07/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3209/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Unico, dott.ssa Francesca Di Giorno, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 3209 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024 vertente
T R A
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Parte_1 C.F._1
Sorrentino, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Cassino (FR) alla Via
RS RE n. 5;
OPPONENTE
E
(C.F.: ) con sede in Roma, Via Controparte_1 P.IVA_1
SE EZ n. 14, - in persona del procuratore pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall' Avv. Anna Simeone, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima
S. Maria Capua Vetere, alla via G. Verdi n. 38;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ex art. 615 co.1 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 5.07.2025, che si intendono interamente riportate e trascritte.
pagina 1 di 6 FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha proposto opposizione Parte_1 avverso la cartella di pagamento distinta al n. 047 2006 0026023047000, per l'importo di euro
11.078,28, che si assume notificata in data 7.11.2007, eccependo la prescrizione del credito, relativo a tributi IRPEF, stante l'assenza di atti interruttivi a seguito della notificazione della cartella esattoriale.
Ciò posto, ha quindi concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, di
“accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di parte procedente, con ogni pronuncia conseguenziale, per intervenuta prescrizione decennale decorrente dal 2007 al 2024, e nullità della cartella di pagamento per mancanza di validi atti interruttivi, e, per l'effetto condannare l'Ente impositore al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio, oltre Iva, C.P.A. e spese generali come per legge in favore dell'Avv. Lucia Sorrentino antistataria, oltre interessi legali dal dì al soddisfo”.
Nel costituirsi ha concluso per il rigetto dell'opposizione, Controparte_1 eccependo il difetto di giurisdizione ordinaria, ricorrendo la giurisdizione tributaria, e contestando le deduzioni dell'opponente.
Con ordinanza del 9.06.2025 è stata rigettata l'istanza cautelare e, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza per la discussione orale.
All'udienza del 5.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
***
2. Va preliminarmente qualificata la doglianza mossa dal sig. come opposizione Pt_1
(preventiva) all'esecuzione, ex art. 615 comma 1 c.p.c., vertendo essa sull'accertamento del diritto di di procedere a esecuzione forzata in suo danno. Controparte_1
3. Il motivo di doglianza fatto valere dall'opponente attiene all'intervenuta prescrizione del credito, maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale in data 7.11.2007.
Orbene, con riguardo all'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte opposta, con riferimento al suddetto motivo di doglianza e in considerazione della natura del credito in esame (per irpef e imposta di registro), vanno poste le seguenti considerazioni.
Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 546 del 1992, appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto: “i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le
pagina 2 di 6 addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Al riguardo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. 7822/2020) hanno di precisato che, nel sistema del combinato disposto del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 2, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57, di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti:
a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto);
b) alla giurisdizione ordinaria spetta, invece, la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria).
In tale circostanza si chiarì espressamente, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che "...se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si potè verificare un effetto interruttivo pagina 3 di 6 del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato,
l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza". Non potendosi, quindi, ipotizzare l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. (cfr. sul punto anche Cass. S.U., n. 12642/2021, con cui è stata riconosciuta la giurisdizione del giudice tributario in ordine alla questione di prescrizione della pretesa fiscale che secondo la prospettazione attorea sarebbe maturata a monte della notifica della cartella di pagamento;
nonché Cass. S.U., n. 1394/2022 e Cass. S.U., n. 8465/2022).
Esaminato il panorama interpretativo consolidatosi innanzi alle Sezioni Unite con riguardo al tema della giurisdizione del giudice tributario relativamente alla questione della eccepita prescrizione del debito d'imposta anteriormente alla cartella e passando all'ipotesi, qui in esame, in cui il contribuente assume che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica o, comunque, per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o nullità, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie a norma del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, come sostituito dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, comma 2, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione (cfr. Cass. S.U., n. 23832/2007 che, cassando la sentenza del giudice di pace e rinviando la causa alla competente commissione tributaria, ha fatto applicazione del principio in un caso in cui il fatto estintivo opposto era sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo costituito dalla cartella esattoriale ed ha inoltre escluso l'appartenenza del sollecito di pagamento, inviato al contribuente, agli atti dell'esecuzione forzata, potendosi assimilare invece all'avviso di mora di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, che è impugnabile davanti alle commissioni tributarie: nonché, analogamente, Cass. S.U., n. 8770/2016, affermando i medesimi principi da ultimi ricordati, ha ritenuto che la giurisdizione del giudice tributario si arresta unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria, ricadendovi anche l'eccezione di prescrizione dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, in quanto atto prodromico all'esecuzione).
In conclusione, la Suprema Corte a Sezioni Unite (n. 16986 del 24.05.2022) ha affermato che, nelle ipotesi, quale quella qui in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in pagina 4 di 6 quanto l'insussistenza di una situazione di "definitività" delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario.
Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Ciò in coerenza con quanto previsto dal ricordato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, (alla cui stregua "Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento", non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella) e con le esigenze di concentrazione e di non frazionamento della giurisdizione tributaria, alla quale spetta indiscutibilmente il compito di vagliare la legittimità e validità della pretesa fiscale -
Cass. S.U., n. 28709/2020, Cass. S.U., n. 20693/2021 e, da ultimo, Cass. S.U., n. 21642/2021 e Cass.
S.U., n. 1394/2022 - e di sindacare la correttezza formale e sostanziale dei provvedimenti di natura tributaria pure messi in discussione nell'atto processuale proposto dal contribuente di cui qui si discute.
In conclusione, qualora si discuta di crediti tributari e l'esecuzione non sia ancora iniziata, la giurisdizione sarà del giudice tributario anche qualora l'attore proponga azione di accertamento negativo del credito tributario facendo valere la prescrizione maturata dopo la notifica della cartella o dell'avviso.
Viceversa, allorquando l'esecuzione sia iniziata (dunque con la notifica del pignoramento), la giurisdizione sarà del giudice ordinario quale giudice dell'esecuzione.
Alla luce dei principi sopra richiamati, e considerato che nel caso di specie è in discussione l'avvenuta prescrizione della pretesa creditoria – afferente a crediti tributari – maturata dopo la notifica della cartella esecutiva, della cui validità non si discute, e tenuto conto che non risulta essere iniziata l'esecuzione, si ritiene sussistere la giurisdizione tributaria e non dell'adito giudice.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla base dei parametri di cui al
D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale effettivamente svolta (con valutazione unitaria della fase cautelare, stante l'unitarietà dell'attività processuale) e della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: pagina 5 di 6 1. dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, stante la giurisdizione del giudice tributario, con onere di riassunzione nei termini di legge;
2. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
, in persona del procuratore pro tempore, che liquida in euro 1700,00 oltre spese generali,
[...]
i.v.a. e c.p.a..
Così deciso in Cassino il 25.07.2025 Il Giudice
dott.ssa Francesca Di Giorno
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Unico, dott.ssa Francesca Di Giorno, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 3209 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024 vertente
T R A
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Parte_1 C.F._1
Sorrentino, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Cassino (FR) alla Via
RS RE n. 5;
OPPONENTE
E
(C.F.: ) con sede in Roma, Via Controparte_1 P.IVA_1
SE EZ n. 14, - in persona del procuratore pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall' Avv. Anna Simeone, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima
S. Maria Capua Vetere, alla via G. Verdi n. 38;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ex art. 615 co.1 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 5.07.2025, che si intendono interamente riportate e trascritte.
pagina 1 di 6 FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha proposto opposizione Parte_1 avverso la cartella di pagamento distinta al n. 047 2006 0026023047000, per l'importo di euro
11.078,28, che si assume notificata in data 7.11.2007, eccependo la prescrizione del credito, relativo a tributi IRPEF, stante l'assenza di atti interruttivi a seguito della notificazione della cartella esattoriale.
Ciò posto, ha quindi concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, di
“accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di parte procedente, con ogni pronuncia conseguenziale, per intervenuta prescrizione decennale decorrente dal 2007 al 2024, e nullità della cartella di pagamento per mancanza di validi atti interruttivi, e, per l'effetto condannare l'Ente impositore al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio, oltre Iva, C.P.A. e spese generali come per legge in favore dell'Avv. Lucia Sorrentino antistataria, oltre interessi legali dal dì al soddisfo”.
Nel costituirsi ha concluso per il rigetto dell'opposizione, Controparte_1 eccependo il difetto di giurisdizione ordinaria, ricorrendo la giurisdizione tributaria, e contestando le deduzioni dell'opponente.
Con ordinanza del 9.06.2025 è stata rigettata l'istanza cautelare e, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza per la discussione orale.
All'udienza del 5.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
***
2. Va preliminarmente qualificata la doglianza mossa dal sig. come opposizione Pt_1
(preventiva) all'esecuzione, ex art. 615 comma 1 c.p.c., vertendo essa sull'accertamento del diritto di di procedere a esecuzione forzata in suo danno. Controparte_1
3. Il motivo di doglianza fatto valere dall'opponente attiene all'intervenuta prescrizione del credito, maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale in data 7.11.2007.
Orbene, con riguardo all'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte opposta, con riferimento al suddetto motivo di doglianza e in considerazione della natura del credito in esame (per irpef e imposta di registro), vanno poste le seguenti considerazioni.
Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 546 del 1992, appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto: “i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le
pagina 2 di 6 addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Al riguardo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. 7822/2020) hanno di precisato che, nel sistema del combinato disposto del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 2, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57, di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti:
a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto);
b) alla giurisdizione ordinaria spetta, invece, la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria).
In tale circostanza si chiarì espressamente, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che "...se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si potè verificare un effetto interruttivo pagina 3 di 6 del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato,
l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza". Non potendosi, quindi, ipotizzare l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. (cfr. sul punto anche Cass. S.U., n. 12642/2021, con cui è stata riconosciuta la giurisdizione del giudice tributario in ordine alla questione di prescrizione della pretesa fiscale che secondo la prospettazione attorea sarebbe maturata a monte della notifica della cartella di pagamento;
nonché Cass. S.U., n. 1394/2022 e Cass. S.U., n. 8465/2022).
Esaminato il panorama interpretativo consolidatosi innanzi alle Sezioni Unite con riguardo al tema della giurisdizione del giudice tributario relativamente alla questione della eccepita prescrizione del debito d'imposta anteriormente alla cartella e passando all'ipotesi, qui in esame, in cui il contribuente assume che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica o, comunque, per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o nullità, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie a norma del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, come sostituito dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, comma 2, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione (cfr. Cass. S.U., n. 23832/2007 che, cassando la sentenza del giudice di pace e rinviando la causa alla competente commissione tributaria, ha fatto applicazione del principio in un caso in cui il fatto estintivo opposto era sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo costituito dalla cartella esattoriale ed ha inoltre escluso l'appartenenza del sollecito di pagamento, inviato al contribuente, agli atti dell'esecuzione forzata, potendosi assimilare invece all'avviso di mora di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, che è impugnabile davanti alle commissioni tributarie: nonché, analogamente, Cass. S.U., n. 8770/2016, affermando i medesimi principi da ultimi ricordati, ha ritenuto che la giurisdizione del giudice tributario si arresta unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria, ricadendovi anche l'eccezione di prescrizione dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, in quanto atto prodromico all'esecuzione).
In conclusione, la Suprema Corte a Sezioni Unite (n. 16986 del 24.05.2022) ha affermato che, nelle ipotesi, quale quella qui in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in pagina 4 di 6 quanto l'insussistenza di una situazione di "definitività" delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario.
Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Ciò in coerenza con quanto previsto dal ricordato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, (alla cui stregua "Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento", non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella) e con le esigenze di concentrazione e di non frazionamento della giurisdizione tributaria, alla quale spetta indiscutibilmente il compito di vagliare la legittimità e validità della pretesa fiscale -
Cass. S.U., n. 28709/2020, Cass. S.U., n. 20693/2021 e, da ultimo, Cass. S.U., n. 21642/2021 e Cass.
S.U., n. 1394/2022 - e di sindacare la correttezza formale e sostanziale dei provvedimenti di natura tributaria pure messi in discussione nell'atto processuale proposto dal contribuente di cui qui si discute.
In conclusione, qualora si discuta di crediti tributari e l'esecuzione non sia ancora iniziata, la giurisdizione sarà del giudice tributario anche qualora l'attore proponga azione di accertamento negativo del credito tributario facendo valere la prescrizione maturata dopo la notifica della cartella o dell'avviso.
Viceversa, allorquando l'esecuzione sia iniziata (dunque con la notifica del pignoramento), la giurisdizione sarà del giudice ordinario quale giudice dell'esecuzione.
Alla luce dei principi sopra richiamati, e considerato che nel caso di specie è in discussione l'avvenuta prescrizione della pretesa creditoria – afferente a crediti tributari – maturata dopo la notifica della cartella esecutiva, della cui validità non si discute, e tenuto conto che non risulta essere iniziata l'esecuzione, si ritiene sussistere la giurisdizione tributaria e non dell'adito giudice.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla base dei parametri di cui al
D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale effettivamente svolta (con valutazione unitaria della fase cautelare, stante l'unitarietà dell'attività processuale) e della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: pagina 5 di 6 1. dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, stante la giurisdizione del giudice tributario, con onere di riassunzione nei termini di legge;
2. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
, in persona del procuratore pro tempore, che liquida in euro 1700,00 oltre spese generali,
[...]
i.v.a. e c.p.a..
Così deciso in Cassino il 25.07.2025 Il Giudice
dott.ssa Francesca Di Giorno
pagina 6 di 6