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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/10/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1370/2025 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice relatore dott. Enrico Chemollo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 1370/2025 v.g., promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 resistente a Venezia (VE), in Calle dietro gli Orti 8 A, rappresentata, assistita e difesa nella presente procedura dall'avv. AGNESE GEMIN (C.F. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso difensore in Mestre (VE), Calle del
Gambero 10, giusta procura rilasciata su foglio separato al ricorso e
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
18/12/1981 e resistente a San Vendemiano (TV), in Via Alcide De Gasperi 59/B, rappresentato, assistito e difeso nella presente procedura dall'avv. MARCO CHIESURA
(C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso C.F._4 difensore in Conegliano (TV), Via D. Manin 39, giusta procura rilasciata su foglio separato al ricorso
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero - sede
1 Oggetto: Divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da ricorso introduttivo, confermato con la nota di conclusioni scritte depositata il 17/09/2025:
“- Dichiarare la cessazione degli effetti del matrimonio concordatario contratto da
[...]
e il 25/6/2016, atto trascritto nel Registro degli Atti di Parte_1 CP_1 CP_1
Matrimonio del Comune di Venezia, Anno 2016, Numero 80 / p. 2 / s. A / Ufficio 1/2016, alle seguenti CONDIZIONI 1) I coniugi dichiarano e si danno reciprocamente atto di essere economicamente autonomi e autosufficienti, siccome entrambi i lavoratori dipendenti con rispettivi redditi e retribuzioni. Tuttavia, per intesa economica raggiunta direttamente tra i coniugi stessi, il signor verserà in favore della moglie, signora Controparte_1
un assegno di contribuzione al mantenimento pari a euro 180 mensili, Parte_1 attualizzati alla data di deposito del presente ricorso nell'importo di Euro 207,33, rivalutabili annualmente ed automaticamente (senza cioè necessità di comunicazione dell'importo rivalutato) secondo gli indici ISTAT, a partire dal mese di novembre di ogni anno. 2) Detto importo verrà corrisposto entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate intestate alla moglie: [...].”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 21/03/2025 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70 le parti in epigrafe chiedevano venisse pronunciata la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in data 25/06/2016 nel Comune di Venezia e dalla cui unione non sono nati figli.
Nelle note scritte autorizzate per la discussione dep. il 17/09/2025 i coniugi confermavano la volontà manifestata in ricorso e la causa era posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
Il P.M. esprimeva parere favorevole, come da nota del 19/05/2025, in atti.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dal 03/11/2020, data di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Venezia nella procedura di
2 separazione personale, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, come da ricorso, non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite.
Il tutto come da ricorso.
Spese legali compensate, considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Venezia il 25/06/2016 tra e trascritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1 stato civile del Comune di Venezia nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2016, Parte 2,
Serie A, n. 80.
Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto: prende atto che i coniugi dichiarano e si danno reciprocamente atto di essere economicamente autonomi e autosufficienti, siccome entrambi i lavoratori dipendenti con rispettivi redditi e retribuzioni. Tuttavia, per intesa economica raggiunta direttamente tra i coniugi stessi, il signor verserà in favore della moglie, signora Controparte_1
un assegno divorzile pari a euro 180 mensili, attualizzati alla data di deposito Parte_1 del ricorso nell'importo di Euro 207,33, rivalutabili annualmente ed automaticamente (senza cioè necessità di comunicazione dell'importo rivalutato) secondo gli indici ISTAT, a partire dal mese di novembre di ogni anno;
detto importo verrà corrisposto entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate intestate alla moglie:
[...].
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
3 Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Venezia, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso il 2.10.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Giudice relatore
dott.ssa Giulia Tagliapietra
Il Presidente
dott.ssa Lisa Micochero
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice relatore dott. Enrico Chemollo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 1370/2025 v.g., promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 resistente a Venezia (VE), in Calle dietro gli Orti 8 A, rappresentata, assistita e difesa nella presente procedura dall'avv. AGNESE GEMIN (C.F. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso difensore in Mestre (VE), Calle del
Gambero 10, giusta procura rilasciata su foglio separato al ricorso e
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
18/12/1981 e resistente a San Vendemiano (TV), in Via Alcide De Gasperi 59/B, rappresentato, assistito e difeso nella presente procedura dall'avv. MARCO CHIESURA
(C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso C.F._4 difensore in Conegliano (TV), Via D. Manin 39, giusta procura rilasciata su foglio separato al ricorso
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero - sede
1 Oggetto: Divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da ricorso introduttivo, confermato con la nota di conclusioni scritte depositata il 17/09/2025:
“- Dichiarare la cessazione degli effetti del matrimonio concordatario contratto da
[...]
e il 25/6/2016, atto trascritto nel Registro degli Atti di Parte_1 CP_1 CP_1
Matrimonio del Comune di Venezia, Anno 2016, Numero 80 / p. 2 / s. A / Ufficio 1/2016, alle seguenti CONDIZIONI 1) I coniugi dichiarano e si danno reciprocamente atto di essere economicamente autonomi e autosufficienti, siccome entrambi i lavoratori dipendenti con rispettivi redditi e retribuzioni. Tuttavia, per intesa economica raggiunta direttamente tra i coniugi stessi, il signor verserà in favore della moglie, signora Controparte_1
un assegno di contribuzione al mantenimento pari a euro 180 mensili, Parte_1 attualizzati alla data di deposito del presente ricorso nell'importo di Euro 207,33, rivalutabili annualmente ed automaticamente (senza cioè necessità di comunicazione dell'importo rivalutato) secondo gli indici ISTAT, a partire dal mese di novembre di ogni anno. 2) Detto importo verrà corrisposto entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate intestate alla moglie: [...].”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 21/03/2025 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70 le parti in epigrafe chiedevano venisse pronunciata la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in data 25/06/2016 nel Comune di Venezia e dalla cui unione non sono nati figli.
Nelle note scritte autorizzate per la discussione dep. il 17/09/2025 i coniugi confermavano la volontà manifestata in ricorso e la causa era posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
Il P.M. esprimeva parere favorevole, come da nota del 19/05/2025, in atti.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dal 03/11/2020, data di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Venezia nella procedura di
2 separazione personale, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, come da ricorso, non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite.
Il tutto come da ricorso.
Spese legali compensate, considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Venezia il 25/06/2016 tra e trascritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1 stato civile del Comune di Venezia nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2016, Parte 2,
Serie A, n. 80.
Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto: prende atto che i coniugi dichiarano e si danno reciprocamente atto di essere economicamente autonomi e autosufficienti, siccome entrambi i lavoratori dipendenti con rispettivi redditi e retribuzioni. Tuttavia, per intesa economica raggiunta direttamente tra i coniugi stessi, il signor verserà in favore della moglie, signora Controparte_1
un assegno divorzile pari a euro 180 mensili, attualizzati alla data di deposito Parte_1 del ricorso nell'importo di Euro 207,33, rivalutabili annualmente ed automaticamente (senza cioè necessità di comunicazione dell'importo rivalutato) secondo gli indici ISTAT, a partire dal mese di novembre di ogni anno;
detto importo verrà corrisposto entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate intestate alla moglie:
[...].
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
3 Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Venezia, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso il 2.10.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Giudice relatore
dott.ssa Giulia Tagliapietra
Il Presidente
dott.ssa Lisa Micochero
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