Articolo 83 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 82Articolo 84
Versione
20 settembre 1975
Art. 83.
L' articolo 215 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 215 - Separazione dei beni. - I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarita' esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente