Art. 83.
L' articolo 215 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 215 - Separazione dei beni. - I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarita' esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio".
L' articolo 215 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 215 - Separazione dei beni. - I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarita' esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio".