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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/02/2025, n. 2574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2574 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Lucia
Bruni, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 48578 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018 vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Parte_1 C.F._1
Santo n. 25, presso lo studio dell'avv. Micaela Pisacane che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in calce all'atto di citazione attrice
e
P. IVA in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via della Balduina n. 289, presso lo studio dell'avv. Salvatore Ciccopiedi che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta e
DOTT. (c.f. ) elettivamente domiciliato in Roma, Controparte_2 C.F._2 via dei Colli della Serpentara n. 15, presso lo studio dell'avv. Stefania Nicoletta Costanzo che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuti
NONCHE'
(p. iva ) in persona del procuratore Controparte_3 P.IVA_2 speciale Dott. per atto Notaio rep. n. 87651 racc. n. 24809, Controparte_4 Per_1 elettivamente domiciliata in Roma, via XX Settembre n. 3, presso lo studio dell'avv. Piero
Nodaro che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta terza chiamata oggetto: responsabilità sanitaria
1 conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 05.02.2025 da intendersi trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, avanti Parte_1 questo Tribunale, la e il dott. per ivi sentir Controparte_1 Controparte_2 accertare la responsabilità degli stessi per le conseguenze invalidanti riportate a seguito dell'errata esecuzione dell'intervento chirurgico di “revisione di protesi della mammella”, eseguito in data 10.06.2013, cui seguiva l'insorgenza di un'infezione protesica con conseguente condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in complessivi € 500.000,00 ovvero nella misura ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda parte attrice esponeva che:
- in data 30.04.2013 eseguiva un esame di ecografia mammaria al termine del quale il medico radiologo, dr. , certificava “presenza di protesi, bilateralmente, Persona_2 normalmente conformate. Non sono riconoscibili alterazioni di interesse ecografico, bilateralmente…”;
- in data 04.06.2013 si recava in visita dal dr. specialista in chirurgia Controparte_2 plastica ed estetica, il quale certificava “…attualmente, a carico della regione mammaria destra ricostruita, si nota una forte retrazione capsulare della capsula interna periprotesica con slittamento verso l'alto del neo-solco mammario, spostamento craniale di tutta la protesi e alterazione di tutto il contorno della protesi stessa che appare deformata di consistenza aumentata… necessita pertanto di intervento chirurgico di reincisione a livello del bordo inferiore dell'isola cutanea del vecchio lembo del dorso, sino ad entrare nella cavità contenente la protesi deformata e assestamento della capsula retratta…”;
- in data 10.06.2013 veniva ricoverata presso la Casa di Cura “ ” con diagnosi CP_1
“contrattura capsulare mammella dx. Cicatrici distrofiche mammella sin” per essere sottoposta, il medesimo giorno, ad intervento chirurgico di “revisione di protesi della mammella”;
- durante il colloquio sul consenso informato, considerato che aveva sostituito le protesi già tre volte e per gli stessi motivi, chiedeva rassicurazioni sulla circostanza che anche questa volta la vecchia protesi non fosse reinserita, ma che venisse sostituita da una nuova, soprattutto alla luce del fatto che si trattava di una protesi già vecchia di nove anni;
- tuttavia, durante l'intervento chirurgico le veniva riposizionata la protesi precedentemente impiantata;
2 - in data 11.06.2013 veniva dimessa dalla clinica e nei giorni seguenti si creava una abbondantissima produzione di siero che veniva drenato per ben due volte, a distanza di tempo, in ambulatorio, senza che si procedesse ai relativi esami per comprendere la causa dell'infezione che si stava sviluppando;
- successivamente i controlli venivano eseguiti da altro personale medico, in particolare dalle dr.sse e poiché il dr. era in vacanza;
Per_3 Per_4 CP_2
- la situazione non migliorava, tanto che veniva invitata dal personale medico a recarsi almeno due volte a settimane per controlli alla Alla fine, la situazione si CP_5 aggravava talmente tanto che veniva a formarsi un “buco” dal quale era visibile la protesi;
- stante la gravità della situazione, dopo diversi inutili tentativi, finalmente riusciva a mettersi in contatto con il medico, odierno convenuto, il quale la invitava a recarsi presso la in data 09.08.2013 sostenendo che avrebbe risolto il problema CP_1
“mettendo due puntini” in quella occasione;
- alla vista della grandezza del buco che ormai si era formato scoprendo buona parte della protesi e resosi conto che la situazione non poteva essere risolta in quel modo, il medico la congedava dicendole di lavare quotidianamente la parte con soluzione fisiologica e di cambiare il cerotto in attesa del suo rientro a settembre;
- l'infezione trascurata sin dall'inizio aveva ormai provocato un grave danno tissutale che la costringeva a sottoporsi a molteplici interventi al fine di emendare al problema insorto influendo inevitabilmente sul piano lavorativo e relazionale;
- lo stato di salute generale iniziava a compromettersi sino a quando in data 10.09.2013 veniva nuovamente ricoverata presso la ” con diagnosi “disturbi Controparte_1 specifici del seno (raccolta sierosa) destro” per ivi essere sottoposta, lo stesso giorno, ad intervento chirurgico d'urgenza di “rimozione di protesi della mammella”;
- solo mentre veniva condotta in sala operatoria veniva informata dalla dr.ssa Per_3 che le sarebbe stata rimossa la protesi senza poterne inserire un'altra perché ormai l'infezione era troppo avanzata e i tessuti troppo danneggiati;
- in pari data il dr. certificava “… intervento chirurgico di rimozione della protesi CP_2 mammaria di destra a causa del sopraggiungere di abbondante raccolta sierosa con pds del tessuto cutaneo in corrispondenza della pregressa cicatrice e la concomitante comparsa di febbre che lascia supporre per un eventuale infezione della tasca mammaria…”;
- veniva dimessa in data 11.09.2013 come da documentazione allegata;
- a seguito dell'infezione da “Strafilococco emolitico”, diagnosticata dalle colture eseguite in S.O., le venivano somministrate dosi massicce di antibiotico per lungo tempo con conseguente risentimento epatico;
3 - in seguito, il dr. le comunicava che dopo una quindicina di giorni, poi CP_2 diventati mesi, avrebbe provveduto ad inserire una nuova protesi più piccola perché non c'era abbastanza tessuto;
- in data 19.09.2013 si recava in visita dal dr. come da certificato in atti ed il Per_5
10.12.2013 si recava in visita dal dr. neurologo, il quale certificava Persona_6
“… presenta sempre una grave sindrome depressiva reattiva con nevrosi ansiosa fobico ossessiva – riferisce apatia, astenia, perdita di interesse, insonnia resistente, disturbi alimentari con dimagrimento, fobie situazionali con attacchi di panico, difficoltà attentive e mnesiche, tendenza all'introspezione e chiusura sui rapporti interpersonali, ridotta autonomia sulle attività lavorative e relazionali”;
- alla ricerca di soluzioni per il suo grave problema, in data 16.10.2013, si recava a
Verona in visita presso il dr. che le diceva che avrebbe potuto migliore la Per_7 situazione, ma non portarla all'origine, solo attraverso numerosi innesti da eseguire negli anni per ricostruire il tessuto danneggiato;
gli interventi previsti erano dieci, ma di fatto, si trovava ad essere sottoposta a diciassette interventi e un altro in programma;
- in data 03.02.2014 si ricoverava presso la Casa di Cura “San Francesco” con diagnosi
“esiti di mastectomia” e il giorno successivo veniva sottoposta ad intervento chirurgico di “innesto adiposo di 180 CC a livello mammario dx” per poi essere dimessa in data
04.02.2014 con diagnosi “esiti di mastectomia dx.” con la prescrizione di giorni sette di riposo, guaina elastica per tre settimane e terapia medica;
- in data 06.05.2014 si ricoverava sempre presso la Casa di Cura “San Francesco” per essere sottoposta ad intervento chirurgico di “Innesto adiposo di 150CC a livello mammario dx” e dimessa con diagnosi “esiti di mastectomia dx.” con prescrizione di riposo per giorni sette, guaina elastica per tre settimane e terapia medica;
- in data 25.06.2014 si recava in visita dal dr. specialista in psichiatria e Persona_8 psicoterapia, il quale certificava “… A pat. 25 interventi chirurgici, carcinoma infiltrante seno a 38 anni con metastasi, né è uscita completamente, isterectomizzata a 41 anni. Invalida civile. Problemi per la protesi seno. Interventi mal riusciti, infezioni ricorrenti. nel sett. CP_6
2013. Deformazione estetiche seno per interventi chirurgici sbagliati. Adesso sta eseguendo una serie di interventi di plastica e trapianto tessuti, il ciclo continuerà per almeno altri 2 anni.
Sipresenta gravemente depressa, angosciata. Ideazione depressiva con ruminazioni ossessive.
Non dorme. Perdita di attenzione e memoria, perdita degli interessi…”;
- in data 09.09.2014 si ricoverava presso la Casa San Francesco” dove veniva CP_1 sottoposta, il medesimo giorno, ad intervento chirurgico di “Innesto adiposo di 150CC a
4 livello mammario dx” e dimessa con diagnosi “esiti di mastectomia dx.” con la prescrizione di riposo per 7 giorni, guaina elastica per tre settimane e terapia medica;
- in data 24.11.2014 si recava in visita di controllo dal dr. il quale certificava Persona_8
“…All'esame obiettivo odierno si evidenzia anche un rallentamento cognitivo della memoria…”;
- in data 09.12.2014 si ricoverava presso la Casa di Cura “San Francesco” dove veniva sottoposta, il medesimo giorno, ad intervento chirurgico di “Innesto adiposo di 200 CC a livello mammario dx” e dimessa con diagnosi “esiti di mastectomia dx.” con prescrizione di riposo per sette giorni, guaina elastica per tre settimane e terapia medica;
- in data 17.12.2014 si recava in visita dal dr. , specialista in chirurgia Persona_9 plastica, il quale certificava “… All'esame obiettivo si rileva residuo di mammella nel polo superiore alto e completa assenza nei 2/3 inferiori dove la mammella si presenta raggrinzita e tenacemente aderente al piano costale. La zona di transizione tra le due parti si presenta con margini in dislivello contenente ellisse cutanea da rotazione di lembo, con neo-areola distorta. A causa della sintomatologia riferita dalla pz, per l'asimmetria delle mammelle e le future conseguenze per l'atteggiamento posturale viziato e per il disagio psichico, è indicata la ricostruzione chirurgica…”;
- in seguito, si ricoverava sempre presso la Casa di Cura “San Francesco” per ivi sottoporsi ad ulteriori interventi chirurgici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
- nel corso degli interventi si sottoponeva a cicli di fisioterapia e prima di ogni intervento doveva stare per 8-15 ore attaccata ad una macchina per la preparazione dei tessuti sostenendo esborsi esosi;
- sosteneva spese mediche e di viaggio per un ammontare pari a 16.000,00 euro;
- veniva inviata missiva di diffida e messa in mora e di risarcimento dei danni;
- veniva esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione.
Deduceva che la scelta di procedere alla revisione della protesi mammaria, reimpiantando una protesi vecchia di nove anni, ha provocato una gravissima infezione da cui erano scaturite una serie di complicanze (sedici interventi di chirurgia estetica), oltre ai danni anche di natura estetica subiti dalla ricorrente.
2. Con comparsa di risposta si costituivano in giudizio la e il dr. Controparte_1 contestando tutto quanto dedotto da controparte perché infondato in fatto e in diritto CP_2
e insistendo nel rigetto della domanda attorea nei termini riportati in comparsa.
Il dr. spiegava, inoltre, domanda di chiamata in causa del terzo nei confronti della CP_2 per essere dalla stessa garantito e manlevato. Controparte_3
5 3. Disposta dal Giudice l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo alla prima udienza di comparizione, si costituiva in giudizio la facendo proprie le Controparte_3 difese spiegate dal dr. CP_2
4. La causa veniva istruita mediante CTU medico-legale conferendo incarico ai dott.ri
[...]
(specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni) e (medico Per_10 Persona_11 chirurgo specialista in Chirurgia Plastica). L'elaborato peritale veniva depositato in data
3.01.2022.
5. Esaurita l'attività istruttoria la causa passava in decisione all'udienza del 11.09.2023 per poi essere rimessa sul ruolo dal Giudice allora titolare con provvedimento del 02.04.2024, stante la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. dopo il trasferimento di detto Giudice ad altra
Sezione.
6. Con provvedimento del 12.09.2024 il Giudice allora titolare del ruolo, tenuto conto del tenore della CTU, formulava alle parti una proposta conciliativa di abbandono della lite a spese compensate, che non veniva accettata dall'attrice, la quale insisteva sulla richiesta di rinnovo della CTU.
7. Mutato di nuovo l'organo giudicante, la causa è passata in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'odierna udienza di discussione orale ex art. 281 sexies, comma terzo,
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Appare opportuno premettere che la presente controversia, vertente su fatti accaduti nel
2013, è sottratta all'applicazione della Legge n. 17 dell'8 marzo 2017 (cd. Legge Gelli Bianco), ciò in conformità a quanto affermato di recente dalla Cassazione civile, Sez. III, che con la sentenza n. 28994 dell'11.11.2019, nell'affrontare la natura e il regime della responsabilità medico-sanitaria successiva alla riforma del 2017, avuto particolare riguardo al diritto intertemporale, aderisce all'indirizzo interpretativo espresso dai giudici di merito, affermando il principio di diritto per cui le norme sostanziali contenute nella Legge n.
24/2017, non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca antecedente alla loro entrata in vigore.
È bene precisare, a questo punto, che non incide sui principi giurisprudenziali sin qui esposti, elaborati dalla Suprema Corte, il disposto dell'art. 3 del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189; ed invero, come chiarito dalla
Suprema Corte, l'art. 3, comma 1, del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, nel prevedere che "l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve", fermo
6 restando, in tali casi, "l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile", non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma intende solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve (così Cass., sez. VI-III, ord. 17 aprile 2014, n. 8940; in senso conforme, Cass., sez. VI-III, ord. 24 dicembre 2014, n. 27391).
In tali casi sia la responsabilità della struttura sanitaria (contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria) sia la responsabilità del medico (contratto d'opera professionale) derivano da inadempimento e sono disciplinate dall'art. 1218 c.c., ed è indifferente che il creditore/danneggiato agisca per ottenere il risarcimento del danno nei confronti della sola struttura, del solo medico o di entrambi.
8.1 A tal riguardo si rammenta che a partire dalla sentenza 1° luglio 2002, n. 9556, la Suprema
Corte ha definitivamente sposato l'orientamento alla stregua del quale il rapporto che lega la struttura sanitaria pubblica o privata al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico
(c.d. contratto di «spedalità» o di «assistenza sanitaria») che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti — con la sola accettazione del malato presso la struttura (Cass. 13 aprile
2007, n. 8826) — e che ha ad oggetto l'obbligo di quest'ultima di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario, sia prestazioni secondarie ed accessorie (fra cui prestare assistenza al malato, fornire vitto e alloggio in caso di ricovero, ecc.).
Si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio
Sanitario Nazionale) insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo alberghiero (somministrazione di vitto e alloggio), obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista del manifestarsi di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., Cass., sez. Un., n. 9556/2002, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. III, 11 maggio
2009, n. 10473; si devano anche Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593, Cass. Sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1698, Cass., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066).
Ne deriva che la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. e nessun rilievo a tal fine assume il fatto che la struttura (sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato) per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni — esercenti professioni sanitarie e personale ausiliario — e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti. Infatti, a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, sicché neppure rileva la circostanza che il medico che esegue l'intervento
7 chirurgico sia o meno inquadrato nell'organizzazione aziendale della casa di cura (ovvero dell'ospedale), né che lo stesso sia stato scelto dal paziente ovvero sia di sua fiducia (cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593; Cass. 26 gennaio 2006, n. 1698), posto che la prestazione del medico è comunque indispensabile alla casa di cura ovvero all'ospedale per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità (rectius, di occasionalità necessaria) tra l'opera del suddetto ausiliario e l'obbligo del debitore (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass., sez.
III, 17.5.01 6756; 24.1.2007 n. 1516; vds. anche Cass., S.U., n. 9556/2002, cit.).
La responsabilità che dall'esplicazione dell'attività del terzo direttamente consegue in capo al soggetto che se ne avvale riposa invero sul principio cuis commoda et eius incommoda o, più precisamente, nell'appropriazione o avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore derivano.
A tale stregua, la struttura sanitaria è direttamente responsabile allorquando l'evento dannoso risulti da ascriversi alla condotta colposa del medico della cui attività essa si è comunque avvalsa per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, pure se questi abbia effettuato (quand'anche a sua insaputa;
cfr. Cass. 17.5.2001 n. 6756) un intervento di tipo diverso rispetto a quello originariamente pattuito con il paziente.
8.2 Orbene, inquadrata nell'ambito contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria e del medico, nel rapporto con il paziente, si è ritenuto che il problema del riparto dell'onere probatorio dovesse seguire i criteri fissati in materia contrattuale, alla luce del principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, per cui il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto (fondato sul contatto sociale) ed allegare l'inadempimento del medico, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento.
Con la conseguenza per cui la distinzione tra interventi di facile esecuzione e prestazioni implicanti la risoluzione di problemi tecnici di particolare complessità non avrebbe più rilevato quale criterio di distribuzione dell'onere della prova, ma avrebbe dovuto essere apprezzata per la valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, restando in ogni caso a carico del sanitario allegare e provare che la prestazione era di particolare difficoltà.
La questione è stata successivamente affrontata funditus dalle Sezioni Unite Civili (cfr. sentenza 11 gennaio 2008, n. 577), che hanno statuito che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così
8 dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno.
Ne consegue che, nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza astrattamente efficiente alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale)
e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno (Cass. civ. sez. un. 11 gennaio 2008, n. 577; Cass. civ. 26 febbraio 2013, n. 4792; Cass. civ. 21 luglio 2011, n. 1593; 12 dicembre 2013 n. 27875).
Più recentemente, la Suprema Corte è tornata ad ulteriormente fissare, in termini precisi e maggiormente rigorosi, condivisi dall'odierno decidente, l'onere assertivo e probatorio gravante sul danneggiato. Si è infatti osservato che la presunzione contenuta nell'art. 1218 c.c. solleva il creditore dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non anche dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si domanda il risarcimento.
Deve, infatti, considerarsi che la previsione dell'art. 1218 c.c. trova giustificazione nell'opportunità di far gravare sulla parte che si assume inadempiente o non esattamente adempiente l'onere di fornire la prova positiva dell'adempimento o della sua esattezza, sulla base del criterio della maggiore vicinanza della prova, secondo cui essa va posta a carico della parte che più agevolmente può fornirla.
Tale maggiore vicinanza al debitore non sussiste, tendenzialmente, in relazione al nesso causale tra condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale non ha ragion d'essere l'inversione dell'onere prevista dall'art. 1218 c.c. e non può che valere il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c. che onera l'attore della prova degli elementi costitutivi della propria pretesa. (Cass. 29315/17).
Ciò vale sia in riferimento al nesso causale materiale (derivazione dell'evento lesivo dalla condotta illecita inadempiente), che in relazione al nesso di causalità giuridica (ossia alla individuazione delle singole conseguenze pregiudizievoli dell'evento lesivo) (Cass. 18392/17;
4792/13; 17143/12).
Soltanto una volta che il danneggiato abbia dimostrato che l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie è causalmente riconducibile all'operato dei sanitari sorge, per la struttura sanitaria e/o per il medico, l'onere di provare che l'inadempimento non sussiste o è stato determinato da causa non imputabile.
9 9. Orbene, ascrivendo alla negligenza e imperizia di parte convenuta le conseguenze invalidanti riportate a seguito dell'intervento chirurgico di “revisione di protesi della mammella” eseguito in data 10.06.2013, l'attrice ha invocato la responsabilità del dott. CP_2
e della per l'erronea esecuzione dell'intervento cui
[...] Controparte_1 seguiva l'insorgenza di un'infezione protesica che avrebbe reso necessaria la successiva rimozione dell'impianto protesico ed esiti tali per cui sarebbe stata costretta ad effettuare trattamenti di lipofilling eseguiti dal Prof. di Verona. Per_7
9.1 Nel caso di specie, l'attività istruttoria delle parti circa la prova della sussistenza del nesso di causalità è stata incentrata su una CTU collegiale, che ha potuto esaminare e valutare la documentazione prodotta dalle parti al fine di accertare se fosse censurabile la condotta del sanitario di reimpiantare la stessa protesi così da determinare l'infezione della tasca protesica, tenuto conto infatti di quanto dedotto dall'attrice.
Deve premettersi che questo Tribunale non reputa necessario procedere ad una rinnovazione della CTU perché possono trarsi tutti i dati medico-legali e scientifici dall'analisi condotta dal
Collegio finanche nei chiarimenti forniti in risposta ai rilievi critici formulati dalle parti.
Inoltre, occorre ricordare che “la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo
l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche” (così ex multis, Cass. 6155/2009).
Con particolare riferimento poi alle ipotesi di “di accertamento della responsabilità medico- chirurgica, attesa l'innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere
"percipiente", sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova” (Cass. 4792/2013).
Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, anche di recente ribadito, la consulenza tecnica d'ufficio è infatti un atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. “deducente”) ovvero, in determinati casi (come appunto in ambito di responsabilità sanitaria), è essa stessa fonte di prova per l'accertamento dei fatti (consulenza c.d. “percipiente”), in quanto costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il “fatto storico”, rilevato e/o accertato dal consulente. (cfr. da ultimo, Cass. Civ. 24/06/2020 n. 12387).
10 10. Appare quindi opportuno riferirsi a quanto accertato dai CCTTUU, dott.ri
[...]
e i quali, ricostruita la vicenda clinica che ha interessato l'attrice Per_10 Persona_11
e dando atto dell'assenza di documentazione fotografica relativa alle condizioni pre- operatorie e post-operatorie di parte attrice, hanno affermato che la scelta del trattamento è stata corretta, stante la situazione preoperatoria descritta in cartella clinica e nelle certificazioni rilasciate dal Dott. CP_2
A livello esecutivo, il Collegio peritale non ha evidenziato elementi di censura evidenziando all'uopo come “… può anche essere opinabile la scelta di reimpiantare la medesima protesi ma non censurabile in modo assoluto, perché un'eventuale infezione protesica nel corso dell'intervento si sarebbe potuta verificare anche con un impianto nuovo….(…) Anche se il Dott. avesse inserito CP_2 un nuovo impianto protesico e si fosse verificata comunque l'infezione della protesi la responsabilità di chi era? Con questo non si vuole giustificare l'operato del Dott. Dott. ma allo stesso tempo CP_2 non si può asserire con assoluta certezza che l'infezione protesica sia imputabile solo ed esclusivamente, come sostenuto dal C.T. di parte attrice, alla mancata sostituzione degli impianti protesici e proprio per questa ragione i CTU hanno inquadrato tale comportamento opinabile ma non censurabile in senso assoluto.”
In ordine all'infezione della tasca protesica, i CCTTUU hanno specificato come “l'infezione della tasca protesica è una complicanza, ossia un evento prevedibile ma non prevenibile, e non ascrivibile a responsabilità dell'operatore. L'infezione della tasca protesica ha determinato dei postumi che hanno richiesto successivi interventi chirurgici per essere emendati. Repetita iuvant l'operato del sanitario convenuto sanitario convenuto non può essere messo in rapporto causale con i postumi in quanto l'infezione della tasca protesica è una complicanza.”
Pertanto, hanno escluso un nesso di causalità tra l'operato del medico convenuto e l'infezione della tasca protesica in quanto riconducibile nell'alveo delle complicanze prevedibili, ma non prevenibili rispetto a quanto eseguito.
Nel replicare alle osservazioni di parte sulla “vetustà” delle protesi i Consulenti ritengono che
“a tale obiezione occorre sottolineare che non si è verificata una rottura della protesi bensì l'infezione della tasca protesica. Non sussistono dettami specifici su quando sostituire le protesi ma solo generiche indicazioni come riportato nella stessa bibliografia citata dal consulente tecnico di parte attrice. Le protesi recenti possono durare anche più di 10 anni”.
Inoltre, sul concetto di monouso delle protesi i CCTTUU spiegano che “le protesi non possono essere sterilizzate in quanto si danneggerebbe la parete protesica e tanto meno possono essere reimpiantate in un soggetto in un soggetto diverso. Ma se le protesi, in assenza di segni di infezione, è stata temporaneamente rimossa e subito reimpiantata nel medesimo soggetto in condizioni sterili al tavolo operatorio, la probabilità di infezione di una protesi è prossima e/o la stessa che si può verificare con un impianto protesico nuovo.”
11 Nel replicare sul punto alle osservazioni del CTP Prof.ssa (“peraltro le suddette Per_12 protesi, dalla descrizione dell'intervento, non furono collocate in un contenitore sterile, non furono sterilizzate, non furono neppure disinfettate, sebbene esposte all'aria della sala operatoria e poste su un tavolo servitore, manipolate con alta probabilità da più persone (chirurgo, strumentista , assistente). …
.”) il Collegio ha risposto che “La protesi viene rimossa dalla tasca protesica in condizioni sterili, e se viene posta all'aria della sala operatoria dovrebbe rimanere sterile perché, come la Prof.ssa Per_12 sa bene vi è un flusso laminare e durante la notte viene sterilizzata con i raggi ultravioletti. Per chiarezza dell'Ill.mo magistrato adito anche gli strumenti chirurgici sono esposti alla medesima aria della sala operatoria su un servitore (tavolino dove la strumentista pone sterilmente i ferri chirurgici che non vengono continuamente cambiati). In questa ottica la protesi rimossa aveva presumibilmente la stessa probabilità di infettarsi al pari di un impianto nuovo… (…) Oggettivamente, la Prof.ssa potrebbe avere anche ragione nella tesi che adduce e prova ne sta il fatto che i due CTU Per_12 hanno espresso le loro perplessità in merito alla procedura di non sostituire la protesi definendo questo comportamento come opinabile ma non censurabile in modo assoluto per le ragioni sinora illustrate, in quanto la procedura di reimpiantare una protesi, purché venga rispettata la sterilità del campo operatorio e della protesi è una procedura che, spesso, viene praticata. D'altra parte, non è possibile stabilire con assoluta certezza che l'infezione della tasca protesica sia imputabile solo ed esclusivamente alla mancata sostituzione dell'impianto protesico, temporaneamente, rimosso in sala operatoria e verosimilmente in condizioni sterili.”
10. Ed allora, alla luce delle conclusioni cui è giunto il Collegio peritale ritenute condivisibili dall'odierno decidente e in ragione delle repliche alle osservazioni delle parti, deve escludersi la responsabilità del dott. in quanto non è stato provato l'inadempimento qualificato CP_2 asseritamente commesso dal medico, essendo emersa la correttezza della scelta e dell'esecuzione del trattamento e dovendosi ricondurre l'insorgenza dell'infezione protesica -
i cui esiti risultano stabilizzati -ad un evento prevedibile, ma non prevenibile e dunque non imputabile al medico odierno convenuto.
Analogamente, non può essere ritenuta sussistente alcuna responsabilità neanche in capo alla struttura sanitaria convenuta ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., stante la mancanza di prova della responsabilità del sanitario in essa operante.
Né è stato mosso, sin dall'atto introduttivo, alcun addebito nei confronti della struttura sanitaria “per fatto proprio” con riguardo all'insorgere dell'infezione protesica, che pertanto non è stato oggetto dell'incarico peritale.
11. Il mancato accoglimento della domanda attorea comporta l'assorbimento delle eccezioni sollevate dalla Compagnia Assicurativa chiamata in causa dal dott. Controparte_2
12. Consegue alla soccombenza la condanna dell'attrice a rifondere alle parti convenute e alla terza chiamata le spese processuali. Infatti, la chiamata in causa della compagnia assicuratrice
12 per la responsabilità civile trova giustificazione nelle domande proposte dall'attrice nei confronti dei convenuti in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti dei terzi (Cass. civ.
2492/2016 Cass. civ. 1710/2021; Cass. civ. 23123/2019).
Le spese di lite si liquidano come in dispositivo sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014 così come modificati dal DM 147/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022), prendendo come riferimento i valori minimi dello scaglione relativo a cause dal valore indeterminabile complessità bassa. Ciò perché la natura della presente controversia e l'esito della stessa, connotato dall'avvenuta verificazione di un evento lesivo pur in assenza di prova circa la riconducibilità di quest'ultimo ai pretesi danni costituiscono senz'altro motivi valevoli ad integrare le ragioni per contenere le spese di lite secondo i valori minimi.
Le spese di C.T.U. vanno definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda attorea;
- Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
del dott. e di che si CP_1 Controparte_2 Controparte_3 liquidano in € 3.809,00 ciascuno, oltre IVA, CPA. C.U. nella misura del 15% dei compensi;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Roma, 18.02.2025
Il Giudice
Dr.ssa Lucia Bruni
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Lucia
Bruni, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 48578 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018 vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Parte_1 C.F._1
Santo n. 25, presso lo studio dell'avv. Micaela Pisacane che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in calce all'atto di citazione attrice
e
P. IVA in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via della Balduina n. 289, presso lo studio dell'avv. Salvatore Ciccopiedi che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta e
DOTT. (c.f. ) elettivamente domiciliato in Roma, Controparte_2 C.F._2 via dei Colli della Serpentara n. 15, presso lo studio dell'avv. Stefania Nicoletta Costanzo che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuti
NONCHE'
(p. iva ) in persona del procuratore Controparte_3 P.IVA_2 speciale Dott. per atto Notaio rep. n. 87651 racc. n. 24809, Controparte_4 Per_1 elettivamente domiciliata in Roma, via XX Settembre n. 3, presso lo studio dell'avv. Piero
Nodaro che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta terza chiamata oggetto: responsabilità sanitaria
1 conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 05.02.2025 da intendersi trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, avanti Parte_1 questo Tribunale, la e il dott. per ivi sentir Controparte_1 Controparte_2 accertare la responsabilità degli stessi per le conseguenze invalidanti riportate a seguito dell'errata esecuzione dell'intervento chirurgico di “revisione di protesi della mammella”, eseguito in data 10.06.2013, cui seguiva l'insorgenza di un'infezione protesica con conseguente condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in complessivi € 500.000,00 ovvero nella misura ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda parte attrice esponeva che:
- in data 30.04.2013 eseguiva un esame di ecografia mammaria al termine del quale il medico radiologo, dr. , certificava “presenza di protesi, bilateralmente, Persona_2 normalmente conformate. Non sono riconoscibili alterazioni di interesse ecografico, bilateralmente…”;
- in data 04.06.2013 si recava in visita dal dr. specialista in chirurgia Controparte_2 plastica ed estetica, il quale certificava “…attualmente, a carico della regione mammaria destra ricostruita, si nota una forte retrazione capsulare della capsula interna periprotesica con slittamento verso l'alto del neo-solco mammario, spostamento craniale di tutta la protesi e alterazione di tutto il contorno della protesi stessa che appare deformata di consistenza aumentata… necessita pertanto di intervento chirurgico di reincisione a livello del bordo inferiore dell'isola cutanea del vecchio lembo del dorso, sino ad entrare nella cavità contenente la protesi deformata e assestamento della capsula retratta…”;
- in data 10.06.2013 veniva ricoverata presso la Casa di Cura “ ” con diagnosi CP_1
“contrattura capsulare mammella dx. Cicatrici distrofiche mammella sin” per essere sottoposta, il medesimo giorno, ad intervento chirurgico di “revisione di protesi della mammella”;
- durante il colloquio sul consenso informato, considerato che aveva sostituito le protesi già tre volte e per gli stessi motivi, chiedeva rassicurazioni sulla circostanza che anche questa volta la vecchia protesi non fosse reinserita, ma che venisse sostituita da una nuova, soprattutto alla luce del fatto che si trattava di una protesi già vecchia di nove anni;
- tuttavia, durante l'intervento chirurgico le veniva riposizionata la protesi precedentemente impiantata;
2 - in data 11.06.2013 veniva dimessa dalla clinica e nei giorni seguenti si creava una abbondantissima produzione di siero che veniva drenato per ben due volte, a distanza di tempo, in ambulatorio, senza che si procedesse ai relativi esami per comprendere la causa dell'infezione che si stava sviluppando;
- successivamente i controlli venivano eseguiti da altro personale medico, in particolare dalle dr.sse e poiché il dr. era in vacanza;
Per_3 Per_4 CP_2
- la situazione non migliorava, tanto che veniva invitata dal personale medico a recarsi almeno due volte a settimane per controlli alla Alla fine, la situazione si CP_5 aggravava talmente tanto che veniva a formarsi un “buco” dal quale era visibile la protesi;
- stante la gravità della situazione, dopo diversi inutili tentativi, finalmente riusciva a mettersi in contatto con il medico, odierno convenuto, il quale la invitava a recarsi presso la in data 09.08.2013 sostenendo che avrebbe risolto il problema CP_1
“mettendo due puntini” in quella occasione;
- alla vista della grandezza del buco che ormai si era formato scoprendo buona parte della protesi e resosi conto che la situazione non poteva essere risolta in quel modo, il medico la congedava dicendole di lavare quotidianamente la parte con soluzione fisiologica e di cambiare il cerotto in attesa del suo rientro a settembre;
- l'infezione trascurata sin dall'inizio aveva ormai provocato un grave danno tissutale che la costringeva a sottoporsi a molteplici interventi al fine di emendare al problema insorto influendo inevitabilmente sul piano lavorativo e relazionale;
- lo stato di salute generale iniziava a compromettersi sino a quando in data 10.09.2013 veniva nuovamente ricoverata presso la ” con diagnosi “disturbi Controparte_1 specifici del seno (raccolta sierosa) destro” per ivi essere sottoposta, lo stesso giorno, ad intervento chirurgico d'urgenza di “rimozione di protesi della mammella”;
- solo mentre veniva condotta in sala operatoria veniva informata dalla dr.ssa Per_3 che le sarebbe stata rimossa la protesi senza poterne inserire un'altra perché ormai l'infezione era troppo avanzata e i tessuti troppo danneggiati;
- in pari data il dr. certificava “… intervento chirurgico di rimozione della protesi CP_2 mammaria di destra a causa del sopraggiungere di abbondante raccolta sierosa con pds del tessuto cutaneo in corrispondenza della pregressa cicatrice e la concomitante comparsa di febbre che lascia supporre per un eventuale infezione della tasca mammaria…”;
- veniva dimessa in data 11.09.2013 come da documentazione allegata;
- a seguito dell'infezione da “Strafilococco emolitico”, diagnosticata dalle colture eseguite in S.O., le venivano somministrate dosi massicce di antibiotico per lungo tempo con conseguente risentimento epatico;
3 - in seguito, il dr. le comunicava che dopo una quindicina di giorni, poi CP_2 diventati mesi, avrebbe provveduto ad inserire una nuova protesi più piccola perché non c'era abbastanza tessuto;
- in data 19.09.2013 si recava in visita dal dr. come da certificato in atti ed il Per_5
10.12.2013 si recava in visita dal dr. neurologo, il quale certificava Persona_6
“… presenta sempre una grave sindrome depressiva reattiva con nevrosi ansiosa fobico ossessiva – riferisce apatia, astenia, perdita di interesse, insonnia resistente, disturbi alimentari con dimagrimento, fobie situazionali con attacchi di panico, difficoltà attentive e mnesiche, tendenza all'introspezione e chiusura sui rapporti interpersonali, ridotta autonomia sulle attività lavorative e relazionali”;
- alla ricerca di soluzioni per il suo grave problema, in data 16.10.2013, si recava a
Verona in visita presso il dr. che le diceva che avrebbe potuto migliore la Per_7 situazione, ma non portarla all'origine, solo attraverso numerosi innesti da eseguire negli anni per ricostruire il tessuto danneggiato;
gli interventi previsti erano dieci, ma di fatto, si trovava ad essere sottoposta a diciassette interventi e un altro in programma;
- in data 03.02.2014 si ricoverava presso la Casa di Cura “San Francesco” con diagnosi
“esiti di mastectomia” e il giorno successivo veniva sottoposta ad intervento chirurgico di “innesto adiposo di 180 CC a livello mammario dx” per poi essere dimessa in data
04.02.2014 con diagnosi “esiti di mastectomia dx.” con la prescrizione di giorni sette di riposo, guaina elastica per tre settimane e terapia medica;
- in data 06.05.2014 si ricoverava sempre presso la Casa di Cura “San Francesco” per essere sottoposta ad intervento chirurgico di “Innesto adiposo di 150CC a livello mammario dx” e dimessa con diagnosi “esiti di mastectomia dx.” con prescrizione di riposo per giorni sette, guaina elastica per tre settimane e terapia medica;
- in data 25.06.2014 si recava in visita dal dr. specialista in psichiatria e Persona_8 psicoterapia, il quale certificava “… A pat. 25 interventi chirurgici, carcinoma infiltrante seno a 38 anni con metastasi, né è uscita completamente, isterectomizzata a 41 anni. Invalida civile. Problemi per la protesi seno. Interventi mal riusciti, infezioni ricorrenti. nel sett. CP_6
2013. Deformazione estetiche seno per interventi chirurgici sbagliati. Adesso sta eseguendo una serie di interventi di plastica e trapianto tessuti, il ciclo continuerà per almeno altri 2 anni.
Sipresenta gravemente depressa, angosciata. Ideazione depressiva con ruminazioni ossessive.
Non dorme. Perdita di attenzione e memoria, perdita degli interessi…”;
- in data 09.09.2014 si ricoverava presso la Casa San Francesco” dove veniva CP_1 sottoposta, il medesimo giorno, ad intervento chirurgico di “Innesto adiposo di 150CC a
4 livello mammario dx” e dimessa con diagnosi “esiti di mastectomia dx.” con la prescrizione di riposo per 7 giorni, guaina elastica per tre settimane e terapia medica;
- in data 24.11.2014 si recava in visita di controllo dal dr. il quale certificava Persona_8
“…All'esame obiettivo odierno si evidenzia anche un rallentamento cognitivo della memoria…”;
- in data 09.12.2014 si ricoverava presso la Casa di Cura “San Francesco” dove veniva sottoposta, il medesimo giorno, ad intervento chirurgico di “Innesto adiposo di 200 CC a livello mammario dx” e dimessa con diagnosi “esiti di mastectomia dx.” con prescrizione di riposo per sette giorni, guaina elastica per tre settimane e terapia medica;
- in data 17.12.2014 si recava in visita dal dr. , specialista in chirurgia Persona_9 plastica, il quale certificava “… All'esame obiettivo si rileva residuo di mammella nel polo superiore alto e completa assenza nei 2/3 inferiori dove la mammella si presenta raggrinzita e tenacemente aderente al piano costale. La zona di transizione tra le due parti si presenta con margini in dislivello contenente ellisse cutanea da rotazione di lembo, con neo-areola distorta. A causa della sintomatologia riferita dalla pz, per l'asimmetria delle mammelle e le future conseguenze per l'atteggiamento posturale viziato e per il disagio psichico, è indicata la ricostruzione chirurgica…”;
- in seguito, si ricoverava sempre presso la Casa di Cura “San Francesco” per ivi sottoporsi ad ulteriori interventi chirurgici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
- nel corso degli interventi si sottoponeva a cicli di fisioterapia e prima di ogni intervento doveva stare per 8-15 ore attaccata ad una macchina per la preparazione dei tessuti sostenendo esborsi esosi;
- sosteneva spese mediche e di viaggio per un ammontare pari a 16.000,00 euro;
- veniva inviata missiva di diffida e messa in mora e di risarcimento dei danni;
- veniva esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione.
Deduceva che la scelta di procedere alla revisione della protesi mammaria, reimpiantando una protesi vecchia di nove anni, ha provocato una gravissima infezione da cui erano scaturite una serie di complicanze (sedici interventi di chirurgia estetica), oltre ai danni anche di natura estetica subiti dalla ricorrente.
2. Con comparsa di risposta si costituivano in giudizio la e il dr. Controparte_1 contestando tutto quanto dedotto da controparte perché infondato in fatto e in diritto CP_2
e insistendo nel rigetto della domanda attorea nei termini riportati in comparsa.
Il dr. spiegava, inoltre, domanda di chiamata in causa del terzo nei confronti della CP_2 per essere dalla stessa garantito e manlevato. Controparte_3
5 3. Disposta dal Giudice l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo alla prima udienza di comparizione, si costituiva in giudizio la facendo proprie le Controparte_3 difese spiegate dal dr. CP_2
4. La causa veniva istruita mediante CTU medico-legale conferendo incarico ai dott.ri
[...]
(specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni) e (medico Per_10 Persona_11 chirurgo specialista in Chirurgia Plastica). L'elaborato peritale veniva depositato in data
3.01.2022.
5. Esaurita l'attività istruttoria la causa passava in decisione all'udienza del 11.09.2023 per poi essere rimessa sul ruolo dal Giudice allora titolare con provvedimento del 02.04.2024, stante la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. dopo il trasferimento di detto Giudice ad altra
Sezione.
6. Con provvedimento del 12.09.2024 il Giudice allora titolare del ruolo, tenuto conto del tenore della CTU, formulava alle parti una proposta conciliativa di abbandono della lite a spese compensate, che non veniva accettata dall'attrice, la quale insisteva sulla richiesta di rinnovo della CTU.
7. Mutato di nuovo l'organo giudicante, la causa è passata in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'odierna udienza di discussione orale ex art. 281 sexies, comma terzo,
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Appare opportuno premettere che la presente controversia, vertente su fatti accaduti nel
2013, è sottratta all'applicazione della Legge n. 17 dell'8 marzo 2017 (cd. Legge Gelli Bianco), ciò in conformità a quanto affermato di recente dalla Cassazione civile, Sez. III, che con la sentenza n. 28994 dell'11.11.2019, nell'affrontare la natura e il regime della responsabilità medico-sanitaria successiva alla riforma del 2017, avuto particolare riguardo al diritto intertemporale, aderisce all'indirizzo interpretativo espresso dai giudici di merito, affermando il principio di diritto per cui le norme sostanziali contenute nella Legge n.
24/2017, non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca antecedente alla loro entrata in vigore.
È bene precisare, a questo punto, che non incide sui principi giurisprudenziali sin qui esposti, elaborati dalla Suprema Corte, il disposto dell'art. 3 del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189; ed invero, come chiarito dalla
Suprema Corte, l'art. 3, comma 1, del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, nel prevedere che "l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve", fermo
6 restando, in tali casi, "l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile", non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma intende solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve (così Cass., sez. VI-III, ord. 17 aprile 2014, n. 8940; in senso conforme, Cass., sez. VI-III, ord. 24 dicembre 2014, n. 27391).
In tali casi sia la responsabilità della struttura sanitaria (contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria) sia la responsabilità del medico (contratto d'opera professionale) derivano da inadempimento e sono disciplinate dall'art. 1218 c.c., ed è indifferente che il creditore/danneggiato agisca per ottenere il risarcimento del danno nei confronti della sola struttura, del solo medico o di entrambi.
8.1 A tal riguardo si rammenta che a partire dalla sentenza 1° luglio 2002, n. 9556, la Suprema
Corte ha definitivamente sposato l'orientamento alla stregua del quale il rapporto che lega la struttura sanitaria pubblica o privata al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico
(c.d. contratto di «spedalità» o di «assistenza sanitaria») che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti — con la sola accettazione del malato presso la struttura (Cass. 13 aprile
2007, n. 8826) — e che ha ad oggetto l'obbligo di quest'ultima di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario, sia prestazioni secondarie ed accessorie (fra cui prestare assistenza al malato, fornire vitto e alloggio in caso di ricovero, ecc.).
Si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio
Sanitario Nazionale) insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo alberghiero (somministrazione di vitto e alloggio), obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista del manifestarsi di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., Cass., sez. Un., n. 9556/2002, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. III, 11 maggio
2009, n. 10473; si devano anche Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593, Cass. Sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1698, Cass., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066).
Ne deriva che la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. e nessun rilievo a tal fine assume il fatto che la struttura (sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato) per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni — esercenti professioni sanitarie e personale ausiliario — e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti. Infatti, a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, sicché neppure rileva la circostanza che il medico che esegue l'intervento
7 chirurgico sia o meno inquadrato nell'organizzazione aziendale della casa di cura (ovvero dell'ospedale), né che lo stesso sia stato scelto dal paziente ovvero sia di sua fiducia (cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593; Cass. 26 gennaio 2006, n. 1698), posto che la prestazione del medico è comunque indispensabile alla casa di cura ovvero all'ospedale per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità (rectius, di occasionalità necessaria) tra l'opera del suddetto ausiliario e l'obbligo del debitore (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass., sez.
III, 17.5.01 6756; 24.1.2007 n. 1516; vds. anche Cass., S.U., n. 9556/2002, cit.).
La responsabilità che dall'esplicazione dell'attività del terzo direttamente consegue in capo al soggetto che se ne avvale riposa invero sul principio cuis commoda et eius incommoda o, più precisamente, nell'appropriazione o avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore derivano.
A tale stregua, la struttura sanitaria è direttamente responsabile allorquando l'evento dannoso risulti da ascriversi alla condotta colposa del medico della cui attività essa si è comunque avvalsa per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, pure se questi abbia effettuato (quand'anche a sua insaputa;
cfr. Cass. 17.5.2001 n. 6756) un intervento di tipo diverso rispetto a quello originariamente pattuito con il paziente.
8.2 Orbene, inquadrata nell'ambito contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria e del medico, nel rapporto con il paziente, si è ritenuto che il problema del riparto dell'onere probatorio dovesse seguire i criteri fissati in materia contrattuale, alla luce del principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, per cui il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto (fondato sul contatto sociale) ed allegare l'inadempimento del medico, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento.
Con la conseguenza per cui la distinzione tra interventi di facile esecuzione e prestazioni implicanti la risoluzione di problemi tecnici di particolare complessità non avrebbe più rilevato quale criterio di distribuzione dell'onere della prova, ma avrebbe dovuto essere apprezzata per la valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, restando in ogni caso a carico del sanitario allegare e provare che la prestazione era di particolare difficoltà.
La questione è stata successivamente affrontata funditus dalle Sezioni Unite Civili (cfr. sentenza 11 gennaio 2008, n. 577), che hanno statuito che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così
8 dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno.
Ne consegue che, nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza astrattamente efficiente alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale)
e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno (Cass. civ. sez. un. 11 gennaio 2008, n. 577; Cass. civ. 26 febbraio 2013, n. 4792; Cass. civ. 21 luglio 2011, n. 1593; 12 dicembre 2013 n. 27875).
Più recentemente, la Suprema Corte è tornata ad ulteriormente fissare, in termini precisi e maggiormente rigorosi, condivisi dall'odierno decidente, l'onere assertivo e probatorio gravante sul danneggiato. Si è infatti osservato che la presunzione contenuta nell'art. 1218 c.c. solleva il creditore dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non anche dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si domanda il risarcimento.
Deve, infatti, considerarsi che la previsione dell'art. 1218 c.c. trova giustificazione nell'opportunità di far gravare sulla parte che si assume inadempiente o non esattamente adempiente l'onere di fornire la prova positiva dell'adempimento o della sua esattezza, sulla base del criterio della maggiore vicinanza della prova, secondo cui essa va posta a carico della parte che più agevolmente può fornirla.
Tale maggiore vicinanza al debitore non sussiste, tendenzialmente, in relazione al nesso causale tra condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale non ha ragion d'essere l'inversione dell'onere prevista dall'art. 1218 c.c. e non può che valere il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c. che onera l'attore della prova degli elementi costitutivi della propria pretesa. (Cass. 29315/17).
Ciò vale sia in riferimento al nesso causale materiale (derivazione dell'evento lesivo dalla condotta illecita inadempiente), che in relazione al nesso di causalità giuridica (ossia alla individuazione delle singole conseguenze pregiudizievoli dell'evento lesivo) (Cass. 18392/17;
4792/13; 17143/12).
Soltanto una volta che il danneggiato abbia dimostrato che l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie è causalmente riconducibile all'operato dei sanitari sorge, per la struttura sanitaria e/o per il medico, l'onere di provare che l'inadempimento non sussiste o è stato determinato da causa non imputabile.
9 9. Orbene, ascrivendo alla negligenza e imperizia di parte convenuta le conseguenze invalidanti riportate a seguito dell'intervento chirurgico di “revisione di protesi della mammella” eseguito in data 10.06.2013, l'attrice ha invocato la responsabilità del dott. CP_2
e della per l'erronea esecuzione dell'intervento cui
[...] Controparte_1 seguiva l'insorgenza di un'infezione protesica che avrebbe reso necessaria la successiva rimozione dell'impianto protesico ed esiti tali per cui sarebbe stata costretta ad effettuare trattamenti di lipofilling eseguiti dal Prof. di Verona. Per_7
9.1 Nel caso di specie, l'attività istruttoria delle parti circa la prova della sussistenza del nesso di causalità è stata incentrata su una CTU collegiale, che ha potuto esaminare e valutare la documentazione prodotta dalle parti al fine di accertare se fosse censurabile la condotta del sanitario di reimpiantare la stessa protesi così da determinare l'infezione della tasca protesica, tenuto conto infatti di quanto dedotto dall'attrice.
Deve premettersi che questo Tribunale non reputa necessario procedere ad una rinnovazione della CTU perché possono trarsi tutti i dati medico-legali e scientifici dall'analisi condotta dal
Collegio finanche nei chiarimenti forniti in risposta ai rilievi critici formulati dalle parti.
Inoltre, occorre ricordare che “la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo
l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche” (così ex multis, Cass. 6155/2009).
Con particolare riferimento poi alle ipotesi di “di accertamento della responsabilità medico- chirurgica, attesa l'innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere
"percipiente", sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova” (Cass. 4792/2013).
Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, anche di recente ribadito, la consulenza tecnica d'ufficio è infatti un atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. “deducente”) ovvero, in determinati casi (come appunto in ambito di responsabilità sanitaria), è essa stessa fonte di prova per l'accertamento dei fatti (consulenza c.d. “percipiente”), in quanto costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il “fatto storico”, rilevato e/o accertato dal consulente. (cfr. da ultimo, Cass. Civ. 24/06/2020 n. 12387).
10 10. Appare quindi opportuno riferirsi a quanto accertato dai CCTTUU, dott.ri
[...]
e i quali, ricostruita la vicenda clinica che ha interessato l'attrice Per_10 Persona_11
e dando atto dell'assenza di documentazione fotografica relativa alle condizioni pre- operatorie e post-operatorie di parte attrice, hanno affermato che la scelta del trattamento è stata corretta, stante la situazione preoperatoria descritta in cartella clinica e nelle certificazioni rilasciate dal Dott. CP_2
A livello esecutivo, il Collegio peritale non ha evidenziato elementi di censura evidenziando all'uopo come “… può anche essere opinabile la scelta di reimpiantare la medesima protesi ma non censurabile in modo assoluto, perché un'eventuale infezione protesica nel corso dell'intervento si sarebbe potuta verificare anche con un impianto nuovo….(…) Anche se il Dott. avesse inserito CP_2 un nuovo impianto protesico e si fosse verificata comunque l'infezione della protesi la responsabilità di chi era? Con questo non si vuole giustificare l'operato del Dott. Dott. ma allo stesso tempo CP_2 non si può asserire con assoluta certezza che l'infezione protesica sia imputabile solo ed esclusivamente, come sostenuto dal C.T. di parte attrice, alla mancata sostituzione degli impianti protesici e proprio per questa ragione i CTU hanno inquadrato tale comportamento opinabile ma non censurabile in senso assoluto.”
In ordine all'infezione della tasca protesica, i CCTTUU hanno specificato come “l'infezione della tasca protesica è una complicanza, ossia un evento prevedibile ma non prevenibile, e non ascrivibile a responsabilità dell'operatore. L'infezione della tasca protesica ha determinato dei postumi che hanno richiesto successivi interventi chirurgici per essere emendati. Repetita iuvant l'operato del sanitario convenuto sanitario convenuto non può essere messo in rapporto causale con i postumi in quanto l'infezione della tasca protesica è una complicanza.”
Pertanto, hanno escluso un nesso di causalità tra l'operato del medico convenuto e l'infezione della tasca protesica in quanto riconducibile nell'alveo delle complicanze prevedibili, ma non prevenibili rispetto a quanto eseguito.
Nel replicare alle osservazioni di parte sulla “vetustà” delle protesi i Consulenti ritengono che
“a tale obiezione occorre sottolineare che non si è verificata una rottura della protesi bensì l'infezione della tasca protesica. Non sussistono dettami specifici su quando sostituire le protesi ma solo generiche indicazioni come riportato nella stessa bibliografia citata dal consulente tecnico di parte attrice. Le protesi recenti possono durare anche più di 10 anni”.
Inoltre, sul concetto di monouso delle protesi i CCTTUU spiegano che “le protesi non possono essere sterilizzate in quanto si danneggerebbe la parete protesica e tanto meno possono essere reimpiantate in un soggetto in un soggetto diverso. Ma se le protesi, in assenza di segni di infezione, è stata temporaneamente rimossa e subito reimpiantata nel medesimo soggetto in condizioni sterili al tavolo operatorio, la probabilità di infezione di una protesi è prossima e/o la stessa che si può verificare con un impianto protesico nuovo.”
11 Nel replicare sul punto alle osservazioni del CTP Prof.ssa (“peraltro le suddette Per_12 protesi, dalla descrizione dell'intervento, non furono collocate in un contenitore sterile, non furono sterilizzate, non furono neppure disinfettate, sebbene esposte all'aria della sala operatoria e poste su un tavolo servitore, manipolate con alta probabilità da più persone (chirurgo, strumentista , assistente). …
.”) il Collegio ha risposto che “La protesi viene rimossa dalla tasca protesica in condizioni sterili, e se viene posta all'aria della sala operatoria dovrebbe rimanere sterile perché, come la Prof.ssa Per_12 sa bene vi è un flusso laminare e durante la notte viene sterilizzata con i raggi ultravioletti. Per chiarezza dell'Ill.mo magistrato adito anche gli strumenti chirurgici sono esposti alla medesima aria della sala operatoria su un servitore (tavolino dove la strumentista pone sterilmente i ferri chirurgici che non vengono continuamente cambiati). In questa ottica la protesi rimossa aveva presumibilmente la stessa probabilità di infettarsi al pari di un impianto nuovo… (…) Oggettivamente, la Prof.ssa potrebbe avere anche ragione nella tesi che adduce e prova ne sta il fatto che i due CTU Per_12 hanno espresso le loro perplessità in merito alla procedura di non sostituire la protesi definendo questo comportamento come opinabile ma non censurabile in modo assoluto per le ragioni sinora illustrate, in quanto la procedura di reimpiantare una protesi, purché venga rispettata la sterilità del campo operatorio e della protesi è una procedura che, spesso, viene praticata. D'altra parte, non è possibile stabilire con assoluta certezza che l'infezione della tasca protesica sia imputabile solo ed esclusivamente alla mancata sostituzione dell'impianto protesico, temporaneamente, rimosso in sala operatoria e verosimilmente in condizioni sterili.”
10. Ed allora, alla luce delle conclusioni cui è giunto il Collegio peritale ritenute condivisibili dall'odierno decidente e in ragione delle repliche alle osservazioni delle parti, deve escludersi la responsabilità del dott. in quanto non è stato provato l'inadempimento qualificato CP_2 asseritamente commesso dal medico, essendo emersa la correttezza della scelta e dell'esecuzione del trattamento e dovendosi ricondurre l'insorgenza dell'infezione protesica -
i cui esiti risultano stabilizzati -ad un evento prevedibile, ma non prevenibile e dunque non imputabile al medico odierno convenuto.
Analogamente, non può essere ritenuta sussistente alcuna responsabilità neanche in capo alla struttura sanitaria convenuta ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., stante la mancanza di prova della responsabilità del sanitario in essa operante.
Né è stato mosso, sin dall'atto introduttivo, alcun addebito nei confronti della struttura sanitaria “per fatto proprio” con riguardo all'insorgere dell'infezione protesica, che pertanto non è stato oggetto dell'incarico peritale.
11. Il mancato accoglimento della domanda attorea comporta l'assorbimento delle eccezioni sollevate dalla Compagnia Assicurativa chiamata in causa dal dott. Controparte_2
12. Consegue alla soccombenza la condanna dell'attrice a rifondere alle parti convenute e alla terza chiamata le spese processuali. Infatti, la chiamata in causa della compagnia assicuratrice
12 per la responsabilità civile trova giustificazione nelle domande proposte dall'attrice nei confronti dei convenuti in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti dei terzi (Cass. civ.
2492/2016 Cass. civ. 1710/2021; Cass. civ. 23123/2019).
Le spese di lite si liquidano come in dispositivo sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014 così come modificati dal DM 147/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022), prendendo come riferimento i valori minimi dello scaglione relativo a cause dal valore indeterminabile complessità bassa. Ciò perché la natura della presente controversia e l'esito della stessa, connotato dall'avvenuta verificazione di un evento lesivo pur in assenza di prova circa la riconducibilità di quest'ultimo ai pretesi danni costituiscono senz'altro motivi valevoli ad integrare le ragioni per contenere le spese di lite secondo i valori minimi.
Le spese di C.T.U. vanno definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda attorea;
- Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
del dott. e di che si CP_1 Controparte_2 Controparte_3 liquidano in € 3.809,00 ciascuno, oltre IVA, CPA. C.U. nella misura del 15% dei compensi;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Roma, 18.02.2025
Il Giudice
Dr.ssa Lucia Bruni
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