Articolo 3 della Legge 18 aprile 1986, n. 121
Articolo 2
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26 aprile 1986
Art. 3. 1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 4 gennaio 1986, n. 1 .
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Nota all' art. 3:
Il D.L. n. 1/1986 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 1986, recava lo stesso argomento del D.L. n. 57/1986 .
Entrata in vigore il 26 aprile 1986