Versione
4 settembre 1977
4 settembre 1977
Art. 1.
L'articolo 56 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 56. - (Costituzione del collegio giudicante). - La corte di appello giudica con il numero invariabile di tre votanti".
L'articolo 56 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 56. - (Costituzione del collegio giudicante). - La corte di appello giudica con il numero invariabile di tre votanti".
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/02/2019, n. 8149Provvedimento: […] 1. Il ricorso è fondato nei termini che vengono qui di seguito esposti. Si premette che l'art. 56 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, sostituito dall'art. 1 della legge 8 agosto 1977 n. 532 recita testualmente: "La corte di appello giudica con il numero invariabile di tre votanti". Ne consegue che il provvedimento impugnato è nullo, come dedotto dai ricorrenti con il secondo motivo. L'interpretazione della predetta norma è infatti chiara nel senso che qualsiasi provvedimento della corte di appello che abbia un contenuto decisorio deve essere deliberato collegialmente e non può essere assunto dal giudice istruttore, così come è, invece, avvenuto nella fattispecie in esame;Leggi di più...
- confisca beni·
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